CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2702/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Rizziconi - Piazza Marconi 89016 Rizziconi RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1064/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230038556409000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014180074000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1064/7/2011, pronunciata il giorno 10/2/2025 e depositata il giorno 11/2/2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 7°, decideva il ricorso n. 8381/2024 depositato il giorno 29/10/2024, proposto dalla sig.ra Resistente_1, che agisce in qualità di erede (coniuge) del sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Nominativo_2, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché contro la Regione Calabria nonché contro il Comune di Rizziconi.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento delle cartelle di pagamento n.
09420230038556409/000, di € 1.913,66, notificata in data 22/10/2024, nella parte in cui si richiede il pagamento di € 266,00 per l'imposta Tari per l'anno 2016, n. 09420240014180074/000, di € 1.584,48, notificata in data 22/10/2024, nella parte in cui si richiede il pagamento della somma di € 813,15 per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica del 2019, nonché avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249011582338/000, di € 172,06, notificata in data 22/10/2024 e relativa al presunto mancato pagamento della cartella n. 09420180013489661000, presuntivamente notificata in data 9/10/2018 con ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica del 2013 e 2014.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva nel merito la nullità assoluta per omessa notifica dell'atto presupposto.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva nel merito che le stesse cartelle si sarebbero dovute dichiarare nulle, illegittime in quanto emesse in contrasto con la normativa di riferimento, in ogni caso con ad oggetto una pretesa tributaria prescritta.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la nullità per intervenuta decorrenza dei termini di decadenza ed intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la Violazione del principio della buona fede, della buona azione e imparzialità della P.A.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 10/1/2025.
La Regione Calabria rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_3, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 10/1/2025.
il Comune di Rizziconi rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_2 si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 20/01/2025.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha annullato la cartella di pagamento n. 09420230038556409/000, per tari anno 2016 e la cartella di pagamento n.
09420240014180074/000, per tassa automobilistica 2019 ed ha rigetta nel resto, spese compensate.
A giudizio della Corte per la tassa automobilistica anno 2019 (e in realtà anche 2021), la cartella di pagamento n. 09420240014180074/000 fu preceduta dall'avviso di accertamento in data 12 novembre 2016 proprio nelle mani di Resistente_1 (che lo riceveva per il marito destinatario Nominativo_1), ma andava evidenziato tuttavia che la cartella fu notificata dopo che era spirato il termine di prescrizione triennale, anche tenendo conto della sospensione da covid 19.
Per la tari 2016, il primo atto con cui è stato richiesto il pagamento è la cartella impugnata
09420230038556409/000, a termini di prescrizione quinquennale maturato, anche tenendo conto della sospensione dei termini di riscossione.
Il ricorso quindi era parzialmente fondato, essendo non più esigibile la tassa auto 2019 e la tari 2016.
Avverso la sentenza ha proposto appello L'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa dall'avv.
Difensore_1, con atto notificato alle parti il giorno 28/7/2025 e depositato il giorno 30/7/2025.
Il Comune di Rizziconi rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_2, si è costituito nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 27/10/2025.
La Regione Calabria e la sig.ra Resistente_1 non si sono costituiti nel giudizio di appello.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con l'atto di appello è stata chiesta la parziale riforma della sentenza n. 1064/2025 pronunciata dalla sezione
VII della CGT di primo grado di Reggio Calabria, nella parte in cui essa ha dichiarato l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420230038556409 (ruolo 2023/005312 - tari 2016) e n. 09420240014180074
(ruolo 2024/002344 - bollo auto 2019).
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito l'erronea valutazione delle risultanze documentali in relazione alla data di notifica dell'avviso di accertamento n. 4024846 avente ad oggetto bollo auto 2019.
Tale motivo di appello è fondato.
È evidente infatti l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure che ha affermato che l'avviso di accertamento per la tassa auto 2019 sarebbe stato notificato in data 12 novembre 2016 e cioè in data antecedentemente al sorgere del credito stesso, mentre risulta dalla documentazione versata nel fascicolo di I grado dalla
Regione Calabria che l'avviso di accertamento n. 402846 (bollo auto 2019) fu notificato a mezzo raccomandata a/r n. 61636868258-2 del 1/4/2022 ricevuta a mani del de cuius Nominativo_1.
Consegue che nessuna prescrizione risultava maturata alla data di notifica della cartella di pagamento n.
09420240014180074, infatti tra la notifica dell'avviso di accertamento del 1/4/22) e quella di notifica della suddetta cartella di pagamento del 22/10/2024, non risultava ancora decorso il termine triennale di prescrizione.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha eccepito l'erronea valutazione delle risultanze documentali in relazione al ruolo TARI 2016 oggetto della cartella di pagamento n. 09420230038556409. A giudizio dell'appellante sarebbe erroneo il capo della sentenza che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione quinquennale della TARI 2016, laddove si afferma: “per la tari 2016, il primo atto con cui è stato richiesto il pagamento è la cartella impugnata, n. 09420230038556409/000, a termini di prescrizione quinquennale maturato, anche tenendo conto della sospensione dei termini di riscossione”.
Al contrario risulta dalla produzione versata nel fascicolo di I grado del Comune di Rizziconi che il pagamento della TARI 2016 era stato richiesto a mezzo di sollecito di pagamento n. 12 del 1/10/2021.
Consegue che nessuna prescrizione risultava maturata alla data di notifica della cartella di pagamento n.
09420230038556409, infatti tra la notifica del sollecito di pagamento del 1/10/21 e la notifica della cartella di pagamento del 22/10/2024, non risultava ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione.
L'appello va dunque accolto con riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione delle cartelle di pagamento n. 09420230038556409 e 09420240014180074 (limitatamente ai ruoli tari 2016
e bollo auto 2019) e conferma della validità ed efficacia degli atti impugnati.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello, nei sensi di cui in motivazione, e condanna dalla sig.ra
Resistente_1 al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate in € 300,00 per il primo grado ed € 300,00 per il secondo grado oltre accessori di legge compensa le spese nei confronti del
Comune di Rizziconi.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2702/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Rizziconi - Piazza Marconi 89016 Rizziconi RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1064/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230038556409000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014180074000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1064/7/2011, pronunciata il giorno 10/2/2025 e depositata il giorno 11/2/2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 7°, decideva il ricorso n. 8381/2024 depositato il giorno 29/10/2024, proposto dalla sig.ra Resistente_1, che agisce in qualità di erede (coniuge) del sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Nominativo_2, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché contro la Regione Calabria nonché contro il Comune di Rizziconi.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento delle cartelle di pagamento n.
09420230038556409/000, di € 1.913,66, notificata in data 22/10/2024, nella parte in cui si richiede il pagamento di € 266,00 per l'imposta Tari per l'anno 2016, n. 09420240014180074/000, di € 1.584,48, notificata in data 22/10/2024, nella parte in cui si richiede il pagamento della somma di € 813,15 per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica del 2019, nonché avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249011582338/000, di € 172,06, notificata in data 22/10/2024 e relativa al presunto mancato pagamento della cartella n. 09420180013489661000, presuntivamente notificata in data 9/10/2018 con ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica del 2013 e 2014.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva nel merito la nullità assoluta per omessa notifica dell'atto presupposto.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva nel merito che le stesse cartelle si sarebbero dovute dichiarare nulle, illegittime in quanto emesse in contrasto con la normativa di riferimento, in ogni caso con ad oggetto una pretesa tributaria prescritta.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la nullità per intervenuta decorrenza dei termini di decadenza ed intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la Violazione del principio della buona fede, della buona azione e imparzialità della P.A.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 10/1/2025.
La Regione Calabria rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_3, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 10/1/2025.
il Comune di Rizziconi rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_2 si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 20/01/2025.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha annullato la cartella di pagamento n. 09420230038556409/000, per tari anno 2016 e la cartella di pagamento n.
09420240014180074/000, per tassa automobilistica 2019 ed ha rigetta nel resto, spese compensate.
A giudizio della Corte per la tassa automobilistica anno 2019 (e in realtà anche 2021), la cartella di pagamento n. 09420240014180074/000 fu preceduta dall'avviso di accertamento in data 12 novembre 2016 proprio nelle mani di Resistente_1 (che lo riceveva per il marito destinatario Nominativo_1), ma andava evidenziato tuttavia che la cartella fu notificata dopo che era spirato il termine di prescrizione triennale, anche tenendo conto della sospensione da covid 19.
Per la tari 2016, il primo atto con cui è stato richiesto il pagamento è la cartella impugnata
09420230038556409/000, a termini di prescrizione quinquennale maturato, anche tenendo conto della sospensione dei termini di riscossione.
Il ricorso quindi era parzialmente fondato, essendo non più esigibile la tassa auto 2019 e la tari 2016.
Avverso la sentenza ha proposto appello L'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa dall'avv.
Difensore_1, con atto notificato alle parti il giorno 28/7/2025 e depositato il giorno 30/7/2025.
Il Comune di Rizziconi rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_2, si è costituito nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 27/10/2025.
La Regione Calabria e la sig.ra Resistente_1 non si sono costituiti nel giudizio di appello.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con l'atto di appello è stata chiesta la parziale riforma della sentenza n. 1064/2025 pronunciata dalla sezione
VII della CGT di primo grado di Reggio Calabria, nella parte in cui essa ha dichiarato l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420230038556409 (ruolo 2023/005312 - tari 2016) e n. 09420240014180074
(ruolo 2024/002344 - bollo auto 2019).
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito l'erronea valutazione delle risultanze documentali in relazione alla data di notifica dell'avviso di accertamento n. 4024846 avente ad oggetto bollo auto 2019.
Tale motivo di appello è fondato.
È evidente infatti l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure che ha affermato che l'avviso di accertamento per la tassa auto 2019 sarebbe stato notificato in data 12 novembre 2016 e cioè in data antecedentemente al sorgere del credito stesso, mentre risulta dalla documentazione versata nel fascicolo di I grado dalla
Regione Calabria che l'avviso di accertamento n. 402846 (bollo auto 2019) fu notificato a mezzo raccomandata a/r n. 61636868258-2 del 1/4/2022 ricevuta a mani del de cuius Nominativo_1.
Consegue che nessuna prescrizione risultava maturata alla data di notifica della cartella di pagamento n.
09420240014180074, infatti tra la notifica dell'avviso di accertamento del 1/4/22) e quella di notifica della suddetta cartella di pagamento del 22/10/2024, non risultava ancora decorso il termine triennale di prescrizione.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha eccepito l'erronea valutazione delle risultanze documentali in relazione al ruolo TARI 2016 oggetto della cartella di pagamento n. 09420230038556409. A giudizio dell'appellante sarebbe erroneo il capo della sentenza che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione quinquennale della TARI 2016, laddove si afferma: “per la tari 2016, il primo atto con cui è stato richiesto il pagamento è la cartella impugnata, n. 09420230038556409/000, a termini di prescrizione quinquennale maturato, anche tenendo conto della sospensione dei termini di riscossione”.
Al contrario risulta dalla produzione versata nel fascicolo di I grado del Comune di Rizziconi che il pagamento della TARI 2016 era stato richiesto a mezzo di sollecito di pagamento n. 12 del 1/10/2021.
Consegue che nessuna prescrizione risultava maturata alla data di notifica della cartella di pagamento n.
09420230038556409, infatti tra la notifica del sollecito di pagamento del 1/10/21 e la notifica della cartella di pagamento del 22/10/2024, non risultava ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione.
L'appello va dunque accolto con riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione delle cartelle di pagamento n. 09420230038556409 e 09420240014180074 (limitatamente ai ruoli tari 2016
e bollo auto 2019) e conferma della validità ed efficacia degli atti impugnati.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello, nei sensi di cui in motivazione, e condanna dalla sig.ra
Resistente_1 al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate in € 300,00 per il primo grado ed € 300,00 per il secondo grado oltre accessori di legge compensa le spese nei confronti del
Comune di Rizziconi.