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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1423/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18478/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 09720249114050659000 2010
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120154248119000 TRIBUTI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione di Ricorrente_1 all'intimazione tramite la quale, a saldo di debiti tributari risalenti al 2010, gli era stato richiesto il pagamento di euro 1.715, 13; viste altresì le controdeduzioni dell'opposta Agenzia delle Entrate – Riscossione;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte delle contestazioni avversarie in merito alla mancata notificazione della cartella alla base dell'intimazione, invero l'Agenzia ha offerto il riscontro documentale di avervi provveduto il 19 maggio
2012.
Quanto poi all'ulteriore eccezione di prescrizione, non emergono riscontri documentali nel senso che nella somma oggetto dell'intimazione rientrino anche gli interessi, com'è noto assoggettati al termine quinquennale di cui all'art. 2948 cc. A proposito invece della sorte del tributo e dovendosi, in mancanza di allegazioni circa il titolo impositivo, ritenere operante il termine ordinario decennale, la mancanza di evidenze circa successivi atti interruttivi lascia intendere che, anche al lordo della sospensione di cui all'art. 67 del Dl n. 18/20, detto termine figurasse interamente decorso all'atto dell'affidamento del plico all'Amministrazione delle Poste, avvenuta in epoca antecedente e prossima al 21 ottobre 2024.
Tanto è sufficiente per annullare l'avviso, così accogliendo l'opposizione.
Fermo quanto già statuito in sede cautelare, infine, le spese di lite della presente fase di merito sono addebitate in ragione della soccombenza, conformemente al disposto dell'art. 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: annulla l'atto d'intimazione impugnato;
condanna l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 1.400 a titolo di compensi ed euro 30 per spese.
Roma, 21 gennaio 2026.
Il Giudice
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18478/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 09720249114050659000 2010
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120154248119000 TRIBUTI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione di Ricorrente_1 all'intimazione tramite la quale, a saldo di debiti tributari risalenti al 2010, gli era stato richiesto il pagamento di euro 1.715, 13; viste altresì le controdeduzioni dell'opposta Agenzia delle Entrate – Riscossione;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte delle contestazioni avversarie in merito alla mancata notificazione della cartella alla base dell'intimazione, invero l'Agenzia ha offerto il riscontro documentale di avervi provveduto il 19 maggio
2012.
Quanto poi all'ulteriore eccezione di prescrizione, non emergono riscontri documentali nel senso che nella somma oggetto dell'intimazione rientrino anche gli interessi, com'è noto assoggettati al termine quinquennale di cui all'art. 2948 cc. A proposito invece della sorte del tributo e dovendosi, in mancanza di allegazioni circa il titolo impositivo, ritenere operante il termine ordinario decennale, la mancanza di evidenze circa successivi atti interruttivi lascia intendere che, anche al lordo della sospensione di cui all'art. 67 del Dl n. 18/20, detto termine figurasse interamente decorso all'atto dell'affidamento del plico all'Amministrazione delle Poste, avvenuta in epoca antecedente e prossima al 21 ottobre 2024.
Tanto è sufficiente per annullare l'avviso, così accogliendo l'opposizione.
Fermo quanto già statuito in sede cautelare, infine, le spese di lite della presente fase di merito sono addebitate in ragione della soccombenza, conformemente al disposto dell'art. 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: annulla l'atto d'intimazione impugnato;
condanna l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 1.400 a titolo di compensi ed euro 30 per spese.
Roma, 21 gennaio 2026.
Il Giudice