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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/07/2025, n. 5815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5815 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15498 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2019, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
codice fiscale: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
RG S. de AN
-ATTORE-
E quale titolare dell'impresa individuale COG. Controparte_1 [...]
codice fiscale: , Parte_2 C.F._2
con l'avv. Elisa Viganò
-CONVENUTO-
E con sede a Lecco, codice fiscale: , con Controparte_2 P.IVA_1
l'avv. Stefania Volonterio e l'avv. Monica Sorrentino
-CHIAMATA IN CAUSA-
CONCLUSIONI Per la parte attrice
Voglia il Tribunale di Milano, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) in via principale:
1.1) dichiarare risolto il contratto di compravendita stipulato inter partes,
1 relativo all'autoveicolo Peugeot 5008 1.5 Diesel Crossway 7 posti, 130 CV, targato FP344JH, telaio VF3MCYHZJHL085797, in conseguenza dell'accertato inadempimento contrattuale del convenuto;
1.2) dichiarare tenuto e condannare il convenuto a restituire all'attore una somma pari agli importi pagatigli dall'attore stesso, di cui ai docc. 1 e 2, oltre a interessi e rivalutazione, al netto - per quanto concerne il prezzo di
€ 30.850,01 indicato nel doc.
1 - di quanto stabilito dall'art. 130, 8° comma, del Codice del Consumo (“Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene”); salvo gravame ove il Tribunale, nel quantificare la somma da restituire, applicasse - tenuto conto
“dell'uso del bene” - una diminuzione di oltre 3.000,00 euro al prezzo di
€ 30.850,01 pagato dall'attore al convenuto;
1.3) porre a carico del convenuto tutte le spese, le tasse, le imposte e i versamenti M.C.T.C., per il nuovo “trapasso” e per la registrazione del medesimo al P.R.A. e nei competenti uffici;
2)in via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale:
2.1) dichiarare risolto il contratto di compravendita stipulato inter partes relativo all'autoveicolo Peugeot 5008 sopra identificato, per effetto della diffida ad adempiere (doc. 8), a motivo dell'accertato inadempimento contrattuale del convenuto;
2.2) dichiarare tenuto e condannare il convenuto a restituire all'attore una somma pari agli importi pagatigli dall'attore stesso, di cui ai docc. 1 e 2, oltre a interessi e rivalutazione, al netto - per quanto concerne il prezzo di
€ 30.850,01 indicato nel doc.
1 - di quanto stabilito dall'art. 130, 8° comma, del Codice del Consumo (“Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene”); comunque salvo gravame ove il Tribunale, nel quantificare la somma da restituire, applicasse
- tenuto conto “dell'uso del bene” - una diminuzione di oltre 3.000,00 euro al prezzo di € 30.850,01 pagato dall'attore al convenuto;
2.3) porre a carico del convenuto tutte le spese, le tasse, le imposte e i versamenti M.C.T.C., per il nuovo “trapasso” e per la registrazione del medesimo al P.R.A. e nei competenti uffici;
3) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nel caso denegato che il Tribunale non reputasse l'inadempimento del convenuto grave al punto da giustificare la risoluzione del contratto: dichiarare tenuto e condannare il convenuto a pagare all'attore una somma pari alla riduzione di valore dell'autoveicolo in questione, causata dal difetto indicato nella narrativa e nei documenti prodotti e/o comunque accertato nel giudizio, somma che (al netto di quanto stabilito dal sopra menzionato art. 130, 8° comma, del Codice del Consumo) si quantifica in euro 10.000,00; salvo il diverso importo, maggiore o minore, accertato in causa, se minore salvo gravame;
comunque oltre agli interessi - anche ex art. 1284, 4° comma, c.c. - e alla rivalutazione;
2 4) applicare, nei confronti del convenuto, l'art. 96, 3° comma, c.p.c., per la sua mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita, con la conseguente condanna del convenuto stesso al pagamento, a favore dell'attore, di una somma equitativamente determinata;
5) in via istruttoria, l'attore:
a) chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art.183, VI comma, n. 2 c.p.c., datata 12.02.21: si vedano in particolare i capitoli di prova per interpello e testi ivi scritti alle pagine da 6 a 13, con i testi indicati alle pagine 13 e 14; il tutto deve intendersi qui trascritto e ribadito integralmente;
b) si oppone all'ammissione delle prove orali chieste dal convenuto, per i motivi esposti nella memoria attorea ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. datata 03.03.2021, sia a pagina 1, sia alle pagine da 2 a 8; il tutto deve intendersi qui trascritto e ribadito integralmente;
c) per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli del convenuto, l'attore chiede, come già chiesto alla pagina 8 della predetta sua memoria n. 3 datata 03.03.2021 - la prova contraria (non, però, sui capitoli nn. 1-2-3-5, né sul capitolo n. 6 della memoria n. 2 “seconda versione” del convenuto - al riguardo vedasi la pag. 1 della nostra memoria ex art.183, VI comma, n. 3 c.p.c., datata 03.03.21), con gli stessi testi nominati nella propria memoria n. 2 datata 12.02.2021 e con il teste (residente a [...], vicolo Testimone_1 Ponchielli n. 17), già indicato nella predetta memoria n. 3 (a pag. 8); d) chiede, come già domandato alla pagina 9 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., datata 03.03.21, la prova testimoniale sui due capitoli di prova per testi ivi formulati (ed ivi numerati sub 29 e 30), con il teste indicato a pagina 9; il tutto deve intendersi qui trascritto e ribadito integralmente (tali capitoli sono ammissibili per le ragioni esposte dall'attore, nella stessa memoria n. 3, a pagina 8);
6) con vittoria di spese (anche forfettarie 15%) e compensi professionali di causa e dell'invito alla negoziazione assistita, oltre a C.P.A. e I.V.A. di legge, nonché con il rimborso dei due bonifici eseguiti dall'attore a favore del C.T.U., per complessivi euro 2.204,16 (vedasi il punto C.1 alle pagg.
2 -in fondo- e 3 delle “Istanze e conclusioni nell'interesse del signor formulate Parte_1 a seguito del decreto 16.03.2022” del 26.03.2022), e con il rimborso dell'importo di euro 586,06 indicato al punto C.2 delle predette “Istanze e conclusioni” (ivi a pagina 3; si vedano anche i documenti allegati a dette
“Istanze e conclusioni”).
Per la parte convenuta
Cog. in persona dell'omonimo titolare, Parte_2 rappresentata e difesa come in atti, confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via principale nel merito: si chiede il rigetto di tutto quanto dedotto dall'attore per i motivi tutti di cui in premessa della comparsa di costituzione e
3 risposta e nei successivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità in capo al sig.
ex art. 1227 c.c., nonché la gravità della colpa in capo al medesimo e Pt_1 l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, in ragione della mancanza dell'ordinaria diligenza da parte dell'attore, e quindi determinare l'importo eventualmente dovuto a titolo risarcitorio;
In ogni caso: nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attore, condannare la terza chiamata in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare il convenuto
, tenendolo indenne da quanto tenuto a pagare a titolo di Controparte_1 capitale, interessi e spese o quant'altro dovuto in favore dell'attore.
Per la terza chiamata
Nel merito, in via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa da intendersi qui ritrascritti, la nullità della citazione in giudizio di per difetto Controparte_2 del requisito di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c.
- accertare e dichiarare la decadenza di dai diritti azionati Controparte_1 per omessa denuncia nei termini.
In via principale: accertare e dichiarare per i motivi dedotti in narrativa da intendersi qui ritrascritti l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 mandando esente la terza chiamata da qualunque condanna.
Condannare , oltre che alla rifusione delle spese di lite, al Controparte_1 risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata: nel denegato caso in cui la domanda svolta da CP_1 fosse ritenuta ammissibile e fondata, contenere la condanna di
[...] nei limiti degli esborsi causalmente riconducibili alla Controparte_2 vendita e all'asserito difetto, escluse le maggiori somme, anche di natura risarcitoria, determinate e/o aggravate dalla condotta del convenuto, tenuto comunque conto del minore prezzo corrisposto da ad Controparte_1 per l'acquisto del veicolo per cui è causa, rispetto quanto Controparte_2 dallo stesso percepito dall'attore . Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorato degli accessori di legge.
In via istruttoria: si reiterano, all'occorrenza, le istanze istruttorie dedotte nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e le opposizioni alle avverse istanze per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e a verbale.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dall'acquisto, compiuto dall'attore il 31/05/2018 presso il convenuto al prezzo di Euro 30.850,00, dell'autoveicolo “a chilometri zero” marca Peugeot 5008 1.5 Diesel Crossway, targato FP344JH, telaio n. VF3MCYHZJHL085797, che il convenuto aveva acquistato (al prezzo di
Euro 28.000,00) dalla terza chiamata che, a sua volta, lo aveva ricevuto dalla casa costruttrice.
In particolare l'attore ha lamentato che, dopo un breve periodo di utilizzo pari a poco più di un mese dalla consegna avvenuta il giorno 08/06/2018, compariva sullo schermo del navigatore il messaggio “Percorso verso l'officina più vicina”, contestualmente a un significativo e allarmante calo di potenza del propulsore;
seguivano molteplici tentativi di riparazione presso l'officina di parte convenuta e/o presso altre officine autorizzate Peugeot, atteso che il malfunzionamento si verificava improvvisamente nei posti e nei momenti più disparati, tentativi tutti inutili, dato che dopo ogni intervento l'inconveniente si ripresentava.
Rivelatasi dunque impraticabile una soluzione stragiudiziale della vertenza, si è reso necessario il ricorso alla giustizia.
Si sono costituiti il convenuto e la chiamata in causa Controparte_2
dal convenuto, chiedendo di respingere ogni domanda con vittoria di spese.
Indi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, disattese le altre istanze istruttorie e sostituito il giudicante, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito si deve prendere atto di quanto verificato dal c.t.u., ing. il quale, nella propria relazione depositata il 14/02/2022, Persona_1
5 ha chiaramente evidenziato (al foglio 8) che “l'autovettura è stata inizialmente oggetto di prova di su strada collegiale che non ha evidenziato anomalie di funzionamento”.
Inoltre, solo dopo molte diagnosi informatiche eseguite presso l'officina
Peugeot individuata dal c.t.u., la “Righini Car Service” di San Giuliano
Milanese, è emersa una corrispondenza - meramente temporale - tra alcune date in cui l'attore assume essere comparsa sullo schermo del navigatore la dicitura “Percorso verso l'officina più vicina” e la presenza di segnalazioni registrate dalla centralina elettronica del veicolo, peraltro senza riferimenti alla suindicata anomalia e senza alcuna conferma del passaggio del motore nella modalità “in protezione” (cfr. relazione c.t.u., foglio 9).
Riferisce sempre il c.t.u. che successivamente, in data 04/10/2021, è stato eseguito presso la suddetta officina Peugeot “Righini Car Service” il ricaricamento del software BSI (calcolatore elettronico di gestione) e che, all'esito, la problematica è stata completamente risolta.
Su tale ultimo aspetto non vi sono state contestazioni da parte dell'attore, motivo per cui il disagio lamentato è certamente cessato, in via definitiva, in virtù dell'ultimo intervento eseguito in corso di causa il giorno 04/10/2021.
Posto quanto precede e rilevato, altresì, che dall'acquisto all'ultimo intervento in officina l'attore ha percorso ben 57.999 chilometri, ossia circa 19.000 chilometri per ogni anno, deve ritenersi che il veicolo, nonostante queste occasionali diciture comparse sullo schermo del navigatore, era comunque ampiamente idoneo all'uso e che inoltre l'anomalia sia stata, in concreto, di entità lievissima, perché diversamente l'istante non avrebbe fatto un uso così intenso dell'autovettura esponendo a rischi se stesso e le persone trasportate.
6 D'altra parte è pacifico che, con un semplice riavvio del motore, l'anomalia cessava immediatamente.
A ciò va aggiunto che le indagini tecniche compiute dal c.t.u. hanno escluso le perdite di potenza lamentate dall'attore, cosicché su tale specifico punto la domanda è rimasta comunque non provata.
Sotto il profilo dei rimedi esperibili, la suindicata lieve entità del problema informatico e la sua avvenuta totale riparazione sono tali da escludere non solo, come è ovvio, la risoluzione del contratto ma anche la chiesta riduzione del prezzo, che si sarebbe potuta giustificare esclusivamente nell'ipotesi in cui l'anomalia informatica, seppur lieve e di per sé innocua, fosse tuttavia ancora presente nonostante tutti gli interventi eseguiti.
Insomma l'autovettura, in quanto resa conforme con il ricaricamento del software aggiornato dalla Peugeot, non ha subìto alcuna diminuzione di valore in conseguenza del vizio inizialmente riscontrato, ragion per cui merita integrale rigetto anche la subordinata domanda di riduzione del prezzo.
L'attore va pertanto risarcito, da parte del convenuto venditore, della sola spesa di Euro 586,06 sostenuta per la riparazione risolutiva presso l'officina reperita dal c.t.u., oltre interessi legali con decorrenza dal pagamento avvenuto in data 09/02/2022 e fino all'effettivo rimborso.
Inoltre, dal momento che la risoluzione del problema è avvenuta solo in corso di causa e grazie all'azione giudiziaria, l'attore deve essere altresì rimborsato dei costi anticipati per la c.t.u. in ragione di complessivi Euro 2.204,00 e di tutte le spese processuali liquidate come in dispositivo, con una congrua riduzione in ragione dell'accoglimento della domanda solo in minima parte.
7 Infine il convenuto, in quanto “venditore finale”, ha diritto di regresso verso la terza chiamata, a norma dell'art. 131 d.lgs. n. 205/2006 nel testo vigente ratione temporis, atteso che il veicolo è risultato affetto da un vizio di programmazione della centralina informatica, poi risolto ricaricando il programma nella versione in seguito aggiornata dal produttore;
pertanto la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne il convenuto di tutto quanto pagato all'attore in conseguenza della presente decisione, oltre che delle spese legali che si liquidano in dispositivo come da nota.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)in parziale accoglimento della domanda, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di Euro 586,06 Parte_1
oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma primo, del codice civile dal
09/02/2022 fino al saldo, rigettando nel resto sia la domanda di risoluzione del contratto di vendita dell'autoveicolo sia quella subordinata di riduzione del prezzo;
2)condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali che liquida in Euro 786,00 per esborsi ed
[...]
Euro 5.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A., oltre ancora al rimborso della somma di
Euro 2.204,00 per la consulenza tecnica d'ufficio, il cui costo pone ad esclusivo e definitivo carico della parte convenuta;
3)condanna la terza chiamata a tenere indenne il Controparte_2
convenuto di tutto quanto da questo pagato all'attore in forza della presente decisione, incluso il costo della consulenza tecnica d'ufficio, oltre che al
8 pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 518,00 per esborsi a titolo di contributo unificato ed Euro 3.972,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile.
Milano, 13 luglio 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
9
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15498 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2019, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
codice fiscale: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
RG S. de AN
-ATTORE-
E quale titolare dell'impresa individuale COG. Controparte_1 [...]
codice fiscale: , Parte_2 C.F._2
con l'avv. Elisa Viganò
-CONVENUTO-
E con sede a Lecco, codice fiscale: , con Controparte_2 P.IVA_1
l'avv. Stefania Volonterio e l'avv. Monica Sorrentino
-CHIAMATA IN CAUSA-
CONCLUSIONI Per la parte attrice
Voglia il Tribunale di Milano, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) in via principale:
1.1) dichiarare risolto il contratto di compravendita stipulato inter partes,
1 relativo all'autoveicolo Peugeot 5008 1.5 Diesel Crossway 7 posti, 130 CV, targato FP344JH, telaio VF3MCYHZJHL085797, in conseguenza dell'accertato inadempimento contrattuale del convenuto;
1.2) dichiarare tenuto e condannare il convenuto a restituire all'attore una somma pari agli importi pagatigli dall'attore stesso, di cui ai docc. 1 e 2, oltre a interessi e rivalutazione, al netto - per quanto concerne il prezzo di
€ 30.850,01 indicato nel doc.
1 - di quanto stabilito dall'art. 130, 8° comma, del Codice del Consumo (“Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene”); salvo gravame ove il Tribunale, nel quantificare la somma da restituire, applicasse - tenuto conto
“dell'uso del bene” - una diminuzione di oltre 3.000,00 euro al prezzo di
€ 30.850,01 pagato dall'attore al convenuto;
1.3) porre a carico del convenuto tutte le spese, le tasse, le imposte e i versamenti M.C.T.C., per il nuovo “trapasso” e per la registrazione del medesimo al P.R.A. e nei competenti uffici;
2)in via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale:
2.1) dichiarare risolto il contratto di compravendita stipulato inter partes relativo all'autoveicolo Peugeot 5008 sopra identificato, per effetto della diffida ad adempiere (doc. 8), a motivo dell'accertato inadempimento contrattuale del convenuto;
2.2) dichiarare tenuto e condannare il convenuto a restituire all'attore una somma pari agli importi pagatigli dall'attore stesso, di cui ai docc. 1 e 2, oltre a interessi e rivalutazione, al netto - per quanto concerne il prezzo di
€ 30.850,01 indicato nel doc.
1 - di quanto stabilito dall'art. 130, 8° comma, del Codice del Consumo (“Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene”); comunque salvo gravame ove il Tribunale, nel quantificare la somma da restituire, applicasse
- tenuto conto “dell'uso del bene” - una diminuzione di oltre 3.000,00 euro al prezzo di € 30.850,01 pagato dall'attore al convenuto;
2.3) porre a carico del convenuto tutte le spese, le tasse, le imposte e i versamenti M.C.T.C., per il nuovo “trapasso” e per la registrazione del medesimo al P.R.A. e nei competenti uffici;
3) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nel caso denegato che il Tribunale non reputasse l'inadempimento del convenuto grave al punto da giustificare la risoluzione del contratto: dichiarare tenuto e condannare il convenuto a pagare all'attore una somma pari alla riduzione di valore dell'autoveicolo in questione, causata dal difetto indicato nella narrativa e nei documenti prodotti e/o comunque accertato nel giudizio, somma che (al netto di quanto stabilito dal sopra menzionato art. 130, 8° comma, del Codice del Consumo) si quantifica in euro 10.000,00; salvo il diverso importo, maggiore o minore, accertato in causa, se minore salvo gravame;
comunque oltre agli interessi - anche ex art. 1284, 4° comma, c.c. - e alla rivalutazione;
2 4) applicare, nei confronti del convenuto, l'art. 96, 3° comma, c.p.c., per la sua mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita, con la conseguente condanna del convenuto stesso al pagamento, a favore dell'attore, di una somma equitativamente determinata;
5) in via istruttoria, l'attore:
a) chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art.183, VI comma, n. 2 c.p.c., datata 12.02.21: si vedano in particolare i capitoli di prova per interpello e testi ivi scritti alle pagine da 6 a 13, con i testi indicati alle pagine 13 e 14; il tutto deve intendersi qui trascritto e ribadito integralmente;
b) si oppone all'ammissione delle prove orali chieste dal convenuto, per i motivi esposti nella memoria attorea ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. datata 03.03.2021, sia a pagina 1, sia alle pagine da 2 a 8; il tutto deve intendersi qui trascritto e ribadito integralmente;
c) per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli del convenuto, l'attore chiede, come già chiesto alla pagina 8 della predetta sua memoria n. 3 datata 03.03.2021 - la prova contraria (non, però, sui capitoli nn. 1-2-3-5, né sul capitolo n. 6 della memoria n. 2 “seconda versione” del convenuto - al riguardo vedasi la pag. 1 della nostra memoria ex art.183, VI comma, n. 3 c.p.c., datata 03.03.21), con gli stessi testi nominati nella propria memoria n. 2 datata 12.02.2021 e con il teste (residente a [...], vicolo Testimone_1 Ponchielli n. 17), già indicato nella predetta memoria n. 3 (a pag. 8); d) chiede, come già domandato alla pagina 9 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., datata 03.03.21, la prova testimoniale sui due capitoli di prova per testi ivi formulati (ed ivi numerati sub 29 e 30), con il teste indicato a pagina 9; il tutto deve intendersi qui trascritto e ribadito integralmente (tali capitoli sono ammissibili per le ragioni esposte dall'attore, nella stessa memoria n. 3, a pagina 8);
6) con vittoria di spese (anche forfettarie 15%) e compensi professionali di causa e dell'invito alla negoziazione assistita, oltre a C.P.A. e I.V.A. di legge, nonché con il rimborso dei due bonifici eseguiti dall'attore a favore del C.T.U., per complessivi euro 2.204,16 (vedasi il punto C.1 alle pagg.
2 -in fondo- e 3 delle “Istanze e conclusioni nell'interesse del signor formulate Parte_1 a seguito del decreto 16.03.2022” del 26.03.2022), e con il rimborso dell'importo di euro 586,06 indicato al punto C.2 delle predette “Istanze e conclusioni” (ivi a pagina 3; si vedano anche i documenti allegati a dette
“Istanze e conclusioni”).
Per la parte convenuta
Cog. in persona dell'omonimo titolare, Parte_2 rappresentata e difesa come in atti, confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via principale nel merito: si chiede il rigetto di tutto quanto dedotto dall'attore per i motivi tutti di cui in premessa della comparsa di costituzione e
3 risposta e nei successivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità in capo al sig.
ex art. 1227 c.c., nonché la gravità della colpa in capo al medesimo e Pt_1 l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, in ragione della mancanza dell'ordinaria diligenza da parte dell'attore, e quindi determinare l'importo eventualmente dovuto a titolo risarcitorio;
In ogni caso: nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attore, condannare la terza chiamata in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare il convenuto
, tenendolo indenne da quanto tenuto a pagare a titolo di Controparte_1 capitale, interessi e spese o quant'altro dovuto in favore dell'attore.
Per la terza chiamata
Nel merito, in via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa da intendersi qui ritrascritti, la nullità della citazione in giudizio di per difetto Controparte_2 del requisito di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c.
- accertare e dichiarare la decadenza di dai diritti azionati Controparte_1 per omessa denuncia nei termini.
In via principale: accertare e dichiarare per i motivi dedotti in narrativa da intendersi qui ritrascritti l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 mandando esente la terza chiamata da qualunque condanna.
Condannare , oltre che alla rifusione delle spese di lite, al Controparte_1 risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata: nel denegato caso in cui la domanda svolta da CP_1 fosse ritenuta ammissibile e fondata, contenere la condanna di
[...] nei limiti degli esborsi causalmente riconducibili alla Controparte_2 vendita e all'asserito difetto, escluse le maggiori somme, anche di natura risarcitoria, determinate e/o aggravate dalla condotta del convenuto, tenuto comunque conto del minore prezzo corrisposto da ad Controparte_1 per l'acquisto del veicolo per cui è causa, rispetto quanto Controparte_2 dallo stesso percepito dall'attore . Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorato degli accessori di legge.
In via istruttoria: si reiterano, all'occorrenza, le istanze istruttorie dedotte nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e le opposizioni alle avverse istanze per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e a verbale.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dall'acquisto, compiuto dall'attore il 31/05/2018 presso il convenuto al prezzo di Euro 30.850,00, dell'autoveicolo “a chilometri zero” marca Peugeot 5008 1.5 Diesel Crossway, targato FP344JH, telaio n. VF3MCYHZJHL085797, che il convenuto aveva acquistato (al prezzo di
Euro 28.000,00) dalla terza chiamata che, a sua volta, lo aveva ricevuto dalla casa costruttrice.
In particolare l'attore ha lamentato che, dopo un breve periodo di utilizzo pari a poco più di un mese dalla consegna avvenuta il giorno 08/06/2018, compariva sullo schermo del navigatore il messaggio “Percorso verso l'officina più vicina”, contestualmente a un significativo e allarmante calo di potenza del propulsore;
seguivano molteplici tentativi di riparazione presso l'officina di parte convenuta e/o presso altre officine autorizzate Peugeot, atteso che il malfunzionamento si verificava improvvisamente nei posti e nei momenti più disparati, tentativi tutti inutili, dato che dopo ogni intervento l'inconveniente si ripresentava.
Rivelatasi dunque impraticabile una soluzione stragiudiziale della vertenza, si è reso necessario il ricorso alla giustizia.
Si sono costituiti il convenuto e la chiamata in causa Controparte_2
dal convenuto, chiedendo di respingere ogni domanda con vittoria di spese.
Indi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, disattese le altre istanze istruttorie e sostituito il giudicante, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito si deve prendere atto di quanto verificato dal c.t.u., ing. il quale, nella propria relazione depositata il 14/02/2022, Persona_1
5 ha chiaramente evidenziato (al foglio 8) che “l'autovettura è stata inizialmente oggetto di prova di su strada collegiale che non ha evidenziato anomalie di funzionamento”.
Inoltre, solo dopo molte diagnosi informatiche eseguite presso l'officina
Peugeot individuata dal c.t.u., la “Righini Car Service” di San Giuliano
Milanese, è emersa una corrispondenza - meramente temporale - tra alcune date in cui l'attore assume essere comparsa sullo schermo del navigatore la dicitura “Percorso verso l'officina più vicina” e la presenza di segnalazioni registrate dalla centralina elettronica del veicolo, peraltro senza riferimenti alla suindicata anomalia e senza alcuna conferma del passaggio del motore nella modalità “in protezione” (cfr. relazione c.t.u., foglio 9).
Riferisce sempre il c.t.u. che successivamente, in data 04/10/2021, è stato eseguito presso la suddetta officina Peugeot “Righini Car Service” il ricaricamento del software BSI (calcolatore elettronico di gestione) e che, all'esito, la problematica è stata completamente risolta.
Su tale ultimo aspetto non vi sono state contestazioni da parte dell'attore, motivo per cui il disagio lamentato è certamente cessato, in via definitiva, in virtù dell'ultimo intervento eseguito in corso di causa il giorno 04/10/2021.
Posto quanto precede e rilevato, altresì, che dall'acquisto all'ultimo intervento in officina l'attore ha percorso ben 57.999 chilometri, ossia circa 19.000 chilometri per ogni anno, deve ritenersi che il veicolo, nonostante queste occasionali diciture comparse sullo schermo del navigatore, era comunque ampiamente idoneo all'uso e che inoltre l'anomalia sia stata, in concreto, di entità lievissima, perché diversamente l'istante non avrebbe fatto un uso così intenso dell'autovettura esponendo a rischi se stesso e le persone trasportate.
6 D'altra parte è pacifico che, con un semplice riavvio del motore, l'anomalia cessava immediatamente.
A ciò va aggiunto che le indagini tecniche compiute dal c.t.u. hanno escluso le perdite di potenza lamentate dall'attore, cosicché su tale specifico punto la domanda è rimasta comunque non provata.
Sotto il profilo dei rimedi esperibili, la suindicata lieve entità del problema informatico e la sua avvenuta totale riparazione sono tali da escludere non solo, come è ovvio, la risoluzione del contratto ma anche la chiesta riduzione del prezzo, che si sarebbe potuta giustificare esclusivamente nell'ipotesi in cui l'anomalia informatica, seppur lieve e di per sé innocua, fosse tuttavia ancora presente nonostante tutti gli interventi eseguiti.
Insomma l'autovettura, in quanto resa conforme con il ricaricamento del software aggiornato dalla Peugeot, non ha subìto alcuna diminuzione di valore in conseguenza del vizio inizialmente riscontrato, ragion per cui merita integrale rigetto anche la subordinata domanda di riduzione del prezzo.
L'attore va pertanto risarcito, da parte del convenuto venditore, della sola spesa di Euro 586,06 sostenuta per la riparazione risolutiva presso l'officina reperita dal c.t.u., oltre interessi legali con decorrenza dal pagamento avvenuto in data 09/02/2022 e fino all'effettivo rimborso.
Inoltre, dal momento che la risoluzione del problema è avvenuta solo in corso di causa e grazie all'azione giudiziaria, l'attore deve essere altresì rimborsato dei costi anticipati per la c.t.u. in ragione di complessivi Euro 2.204,00 e di tutte le spese processuali liquidate come in dispositivo, con una congrua riduzione in ragione dell'accoglimento della domanda solo in minima parte.
7 Infine il convenuto, in quanto “venditore finale”, ha diritto di regresso verso la terza chiamata, a norma dell'art. 131 d.lgs. n. 205/2006 nel testo vigente ratione temporis, atteso che il veicolo è risultato affetto da un vizio di programmazione della centralina informatica, poi risolto ricaricando il programma nella versione in seguito aggiornata dal produttore;
pertanto la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne il convenuto di tutto quanto pagato all'attore in conseguenza della presente decisione, oltre che delle spese legali che si liquidano in dispositivo come da nota.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)in parziale accoglimento della domanda, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di Euro 586,06 Parte_1
oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma primo, del codice civile dal
09/02/2022 fino al saldo, rigettando nel resto sia la domanda di risoluzione del contratto di vendita dell'autoveicolo sia quella subordinata di riduzione del prezzo;
2)condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali che liquida in Euro 786,00 per esborsi ed
[...]
Euro 5.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A., oltre ancora al rimborso della somma di
Euro 2.204,00 per la consulenza tecnica d'ufficio, il cui costo pone ad esclusivo e definitivo carico della parte convenuta;
3)condanna la terza chiamata a tenere indenne il Controparte_2
convenuto di tutto quanto da questo pagato all'attore in forza della presente decisione, incluso il costo della consulenza tecnica d'ufficio, oltre che al
8 pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 518,00 per esborsi a titolo di contributo unificato ed Euro 3.972,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile.
Milano, 13 luglio 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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