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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/12/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 818/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
818/2025 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Mauro Mazzoni, Matteo
ON e RO ON del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali n. 4;
RICORRENTE contro
(P. IVA ), con sede legale in Sala Controparte_1 P.IVA_1
Baganza (PR), via San Vitale n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Michele Belli e Federica Ruffo del foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Farini n. 35;
RESISTENTE nonché contro
(P.IVA ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Carpi (MO), Via Nicolò Biondo n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Gianluca Paglia del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7;
RESISTENTE nonché contro
(P.IVA ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_3
Medesano (PR), Piazza Pettenati n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Gianluca Paglia del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 30.07.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio le società resistenti in epigrafe indicate e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); previe le CC.TT.UU. tecnico-contabili e d'altro genere che siano del caso;
previ gli ordini di esibizione richiesti;
previa acquisizione in giudizio di tutti i contratti di appalto intercorsi tra da CP_1
una parte e PDF e PSA dall'altra; previa, occorrendo, acquisizione al giudizio di tutta la contrattazione collettiva nazionale e integrativa d'ogni livello non già prodotta, facendone richiesta a CP_4
di Parma, via Casati Confalonieri n. 5/a;
[...]
previa, occorrendo, declaratoria della ricorrenza nella fattispecie di un'interposizione illecita o di una somministrazione irregolare, fraudolenta o senza titolo o di un appalto fittizio o illecito, con conseguente imputazione del rapporto al datore di lavoro effettivo e con ogni altra conseguenza;
previa, occorrendo, la declaratoria dell'esistenza di uno o più appalti illeciti delle prestazioni di manodopera del sig. da parte di PDF prima e PSA Parte_1
poi in favore di e dell'esistenza fra quest'ultima ed il ricorrente, dal CP_1
19.10.2016 (ovvero dalla diversa data meglio vista dal Giudice), di un rapporto di lavoro definitivamente costituito, a tempo indeterminato, di tipo ordinario, con qualifica di operaio di 5° livello ex CCNL Alimentaristi Industria ovvero previa costituzione di tale rapporto ex art. 29, co.
3-bis d.lgs. n. 276/2003, per le ragioni esposte o per ogni altra ragione meglio vista, con conseguente invalidità dei contratti di lavoro che figurano stipulati dal sig. con PDF e con PSA;
Pt_1
previa declaratoria di nullità o di inefficacia ovvero annullamento o invalidazione dei licenziamenti o delle risoluzioni del rapporto intercorrente con il ricorrente solo formalmente intercorso con PDF e PSA;
In via principale:
A) dichiarare che dal 19.10.2016 (ovvero dalla diversa data meglio vista dal
Giudice) si è costituito ex lege (ovvero costituire ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003) tra ed il sig. un rapporto di lavoro subordinati a tempo pieno e di CP_1 Pt_1
durata indeterminata, comportante l'inquadramento del lavoratore nel 5° livello ai sensi del CCNL Alimentaristi Industria, con diritto del lavoratore (anche, se del caso, ex art. 36 Cost. ed art. 2126 c.c.) al trattamento economico e normativo previsto da tale contratto e da quelli integrativi d'ogni livello vigenti di tempo in tempo in provincia di Parma e/o stipulati con essa , in relazione all'attività in CP_1
concreto svolta dal sig. secondo l'orario di lavoro indicato in premesse, Pt_1 dichiarando tenuta e condannando al pagamento di tutto quanto – CP_1
integralmente ricostruito il trattamento economico spettante al ricorrente, ad esempio per retribuzioni da lavoro ordinario, straordinario, festivo, aumenti periodici di anzianità, mensilità supplementari, premi di produzione, welfare ex artt.
74-bis e ss. del CCNL Alimentaristi Industria, retribuzione del periodo feriale, indennizzo per mancati permessi, riposi, riduzioni d'orario, previsti dal CCNL e per mancata integrale fruizione del riposo settimanale;
se del caso, per indennità sostitutiva del preavviso, TFR e, in genere, per competenze di fine rapporto – risulterà dovuto allo stesso fino a tutto il 18.11.2024, sulla base dell'orario Pt_1
effettivamente osservato dal ricorrente durante tutto il periodo in esame ed indicato in premesse (ovvero dell'altro meglio visto dal Giudice), nella misura da accertarsi a mezzo di apposita CTU tecnico-contabile;
B) condannare al versamento dei dovuti contributi previdenziali ed CP_1
assicurativi o comunque alla regolarizzazione o costituzione della posizione previdenziale del sig. in uno dei modi previsti dalla legge;
Pt_1
C) dichiarata la nullità, l'inefficacia e comunque l'invalidità del recesso intimato oralmente in data 18.11.2024, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare , CP_1
ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 23/2015, a reintegrare in servizio il sig. ed a regolarizzare la sua posizione previdenziale, nonché a Pt_1
risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari almeno alla retribuzione spettantegli fino alla reintegrazione in servizio, in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale, per le somme che risulteranno all'esito di apposita
CTU, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma, nella prima ipotesi, la facoltà del ricorrente di esercitare l'opzione di cui al 3° comma dell'art. 2
d.lgs. n. 23/2015) ovvero adottare le minori determinazioni previste dallo stesso d.lgs. n. 23/2015 che risulteranno del caso, ove non costituzionalmente illegittime;
D) in altra ipotesi rispetto a quella sub C: dichiarata la detta nullità o comunque inefficacia o invalidità del recesso intimato al sig. ovvero in caso di Pt_1
accertata sua inesistenza, condannare ex art. 2058 c.c. a riammettere in CP_1 servizio il ricorrente ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi o comunque di regolarizzazione o costituzione della posizione previdenziale del sig. in Pt_1
uno dei modi previsti dalla legge;
In subordine rispetto alle domande che precedono:
E) condannare PDF limitatamente al periodo dal 19.10.2016 al 31.12.2019 e PSA, per quanto di legge in solido con , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 CP_1
d.lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., a corrispondere al sig. le somme tutte Pt_1
dovutegli per i titoli di cui in premesse (per lavoro ordinario, straordinario, festivo, aumenti periodici di anzianità, mensilità supplementari, premi di produzione, welfare ex artt. 74-bis e ss. del CCNL Alimentaristi Industria, retribuzione del periodo feriale, indennizzo per mancati permessi, riposi, riduzioni d'orario, previsti dal
CCNL e per mancata integrale fruizione del riposo settimanale;
se del caso: per indennità sostitutiva del preavviso e per TFR, ecc. …), completamente ricostruendo la sua posizione economica e normativa e che risulteranno all'esito di apposita CTU
(esclusa la ripetizione della quota contributiva a carico del dipendente), una volta riconosciuto anche, se del caso, ex art. 36 Cost. ed ex art. 2126 c.c., il suo diritto allo inquadramento nel 5° livello ex CCNL Alimentaristi Industria, con gli integrativi ad ogni livello, sulla base dell'orario effettivamente osservato dal ricorrente durante tutto il periodo in esame, siccome indicato in premesse (ovvero nell'altro meglio visto dal Giudice); con condanna delle convenute alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente;
F) ove fosse negata l'esistenza di una somministrazione illecita di manodopera, con declaratoria di costituzione ab origine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo a PDF prima ed a PSA poi e ferma la declaratoria di nullità, inefficacia o invalidità del recesso intimato al ricorrente, condannare PSA, ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 23/2015, a reintegrare in servizio il sig. ed a Pt_1 regolarizzare la sua posizione previdenziale, nonché a risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari almeno alla retribuzione spettantegli fino alla reintegrazione in servizio, in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma, nella prima ipotesi, la facoltà del ricorrente di esercitare l'opzione di cui al 3° comma dell'art. 2 d.lgs. n. 23/2015) ovvero adottare le minori determinazioni previste dallo stesso d.lgs. n. 23/2015 che risulteranno del caso, ove non costituzionalmente illegittime.
G) In ogni ipotesi in cui sia disposta la reintegrazione o riammissione in servizio, dichiarare il diritto del ricorrente a godere delle ferie, delle festività e dei permessi d'ogni genere medio tempore maturati fino alla ricostituzione del rapporto o a ricevere la relativa indennità sostitutiva nella misura stabilita da apposita CTU.
H) dichiarare nullo o quantomeno inefficace e/o invalido il trasferimento del sig. disposto da PSA con lettera datata 18.10.2024; conseguentemente, Pt_1
condannare (e/o PSA) a risarcire allo stesso sig. i danni CP_1 Pt_1
patrimoniali e non patrimoniali d'ogni genere (biologico, alla integrità fisica, morale, esistenziale, ecc. …) patiti e patiendi per le somme che risulteranno in separato giudizio.
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1- bis del D.M. n. 55/2014, a motivo della redazione del presente ricorso con collegamenti ipertestuali per la migliore e più agevole consultazione degli atti e dei documenti di causa.”; - che, con memoria difensiva depositata in data 22.09.2025, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle deduzioni attoree e Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso;
spiegava, altresì, contestuale domanda riconvenzionale di manleva nei confronti degli altri convenuti, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo – previa se del caso fissazione d'udienza ex art. 418, comma 1, c.p.c.6 – contrariis reiectis, respingere integralmente le domande tutte svolte nei confronti di da parte ricorrente, siccome Controparte_1
infondate, inammissibili, non provate, illegittime o come meglio.
In subordine:
- nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e ed ove il G.L. ritenesse di dover Pt_1 CP_1
riconoscere il risarcimento del danno e/o le retribuzioni arretrate al ricorrente, dovrà detrarsi da quanto risultasse allo stesso dovuto l'aliunde perceptum et percipiendum, in misura che ci si riserva di dimostrare in corso di causa;
- nella denegata ipotesi in cui fosse tenuta a pagare – in Controparte_1
tutto o in parte – le somme richieste dal ricorrente in forza della solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, dichiarare e Controparte_2
tenute a manlevare e/o rimborsare Controparte_3 [...]
da ogni e qualsivoglia pregiudizio e/o spesa che dovesse conseguire CP_1
dal presente procedimento e dagli eventuali successivi e conseguenti procedimenti esecutivi, condannando la prima a rifondere la seconda di ogni e qualsiasi somma che dovesse da quest'ultima essere corrisposta alla ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 22.09.2025, si costituivano in giudizio e Controparte_2 [...]
contestando la fondatezza delle deduzioni attoree e Controparte_3
chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, all'udienza del 09.12.2025, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuta composizione della controversia in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese di lite, chiedendo concordemente dichiararsi la cessata materia del contendere;
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
818/2025 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Mauro Mazzoni, Matteo
ON e RO ON del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali n. 4;
RICORRENTE contro
(P. IVA ), con sede legale in Sala Controparte_1 P.IVA_1
Baganza (PR), via San Vitale n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Michele Belli e Federica Ruffo del foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Farini n. 35;
RESISTENTE nonché contro
(P.IVA ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Carpi (MO), Via Nicolò Biondo n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Gianluca Paglia del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7;
RESISTENTE nonché contro
(P.IVA ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_3
Medesano (PR), Piazza Pettenati n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Gianluca Paglia del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 30.07.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio le società resistenti in epigrafe indicate e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); previe le CC.TT.UU. tecnico-contabili e d'altro genere che siano del caso;
previ gli ordini di esibizione richiesti;
previa acquisizione in giudizio di tutti i contratti di appalto intercorsi tra da CP_1
una parte e PDF e PSA dall'altra; previa, occorrendo, acquisizione al giudizio di tutta la contrattazione collettiva nazionale e integrativa d'ogni livello non già prodotta, facendone richiesta a CP_4
di Parma, via Casati Confalonieri n. 5/a;
[...]
previa, occorrendo, declaratoria della ricorrenza nella fattispecie di un'interposizione illecita o di una somministrazione irregolare, fraudolenta o senza titolo o di un appalto fittizio o illecito, con conseguente imputazione del rapporto al datore di lavoro effettivo e con ogni altra conseguenza;
previa, occorrendo, la declaratoria dell'esistenza di uno o più appalti illeciti delle prestazioni di manodopera del sig. da parte di PDF prima e PSA Parte_1
poi in favore di e dell'esistenza fra quest'ultima ed il ricorrente, dal CP_1
19.10.2016 (ovvero dalla diversa data meglio vista dal Giudice), di un rapporto di lavoro definitivamente costituito, a tempo indeterminato, di tipo ordinario, con qualifica di operaio di 5° livello ex CCNL Alimentaristi Industria ovvero previa costituzione di tale rapporto ex art. 29, co.
3-bis d.lgs. n. 276/2003, per le ragioni esposte o per ogni altra ragione meglio vista, con conseguente invalidità dei contratti di lavoro che figurano stipulati dal sig. con PDF e con PSA;
Pt_1
previa declaratoria di nullità o di inefficacia ovvero annullamento o invalidazione dei licenziamenti o delle risoluzioni del rapporto intercorrente con il ricorrente solo formalmente intercorso con PDF e PSA;
In via principale:
A) dichiarare che dal 19.10.2016 (ovvero dalla diversa data meglio vista dal
Giudice) si è costituito ex lege (ovvero costituire ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003) tra ed il sig. un rapporto di lavoro subordinati a tempo pieno e di CP_1 Pt_1
durata indeterminata, comportante l'inquadramento del lavoratore nel 5° livello ai sensi del CCNL Alimentaristi Industria, con diritto del lavoratore (anche, se del caso, ex art. 36 Cost. ed art. 2126 c.c.) al trattamento economico e normativo previsto da tale contratto e da quelli integrativi d'ogni livello vigenti di tempo in tempo in provincia di Parma e/o stipulati con essa , in relazione all'attività in CP_1
concreto svolta dal sig. secondo l'orario di lavoro indicato in premesse, Pt_1 dichiarando tenuta e condannando al pagamento di tutto quanto – CP_1
integralmente ricostruito il trattamento economico spettante al ricorrente, ad esempio per retribuzioni da lavoro ordinario, straordinario, festivo, aumenti periodici di anzianità, mensilità supplementari, premi di produzione, welfare ex artt.
74-bis e ss. del CCNL Alimentaristi Industria, retribuzione del periodo feriale, indennizzo per mancati permessi, riposi, riduzioni d'orario, previsti dal CCNL e per mancata integrale fruizione del riposo settimanale;
se del caso, per indennità sostitutiva del preavviso, TFR e, in genere, per competenze di fine rapporto – risulterà dovuto allo stesso fino a tutto il 18.11.2024, sulla base dell'orario Pt_1
effettivamente osservato dal ricorrente durante tutto il periodo in esame ed indicato in premesse (ovvero dell'altro meglio visto dal Giudice), nella misura da accertarsi a mezzo di apposita CTU tecnico-contabile;
B) condannare al versamento dei dovuti contributi previdenziali ed CP_1
assicurativi o comunque alla regolarizzazione o costituzione della posizione previdenziale del sig. in uno dei modi previsti dalla legge;
Pt_1
C) dichiarata la nullità, l'inefficacia e comunque l'invalidità del recesso intimato oralmente in data 18.11.2024, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare , CP_1
ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 23/2015, a reintegrare in servizio il sig. ed a regolarizzare la sua posizione previdenziale, nonché a Pt_1
risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari almeno alla retribuzione spettantegli fino alla reintegrazione in servizio, in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale, per le somme che risulteranno all'esito di apposita
CTU, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma, nella prima ipotesi, la facoltà del ricorrente di esercitare l'opzione di cui al 3° comma dell'art. 2
d.lgs. n. 23/2015) ovvero adottare le minori determinazioni previste dallo stesso d.lgs. n. 23/2015 che risulteranno del caso, ove non costituzionalmente illegittime;
D) in altra ipotesi rispetto a quella sub C: dichiarata la detta nullità o comunque inefficacia o invalidità del recesso intimato al sig. ovvero in caso di Pt_1
accertata sua inesistenza, condannare ex art. 2058 c.c. a riammettere in CP_1 servizio il ricorrente ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi o comunque di regolarizzazione o costituzione della posizione previdenziale del sig. in Pt_1
uno dei modi previsti dalla legge;
In subordine rispetto alle domande che precedono:
E) condannare PDF limitatamente al periodo dal 19.10.2016 al 31.12.2019 e PSA, per quanto di legge in solido con , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 CP_1
d.lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., a corrispondere al sig. le somme tutte Pt_1
dovutegli per i titoli di cui in premesse (per lavoro ordinario, straordinario, festivo, aumenti periodici di anzianità, mensilità supplementari, premi di produzione, welfare ex artt. 74-bis e ss. del CCNL Alimentaristi Industria, retribuzione del periodo feriale, indennizzo per mancati permessi, riposi, riduzioni d'orario, previsti dal
CCNL e per mancata integrale fruizione del riposo settimanale;
se del caso: per indennità sostitutiva del preavviso e per TFR, ecc. …), completamente ricostruendo la sua posizione economica e normativa e che risulteranno all'esito di apposita CTU
(esclusa la ripetizione della quota contributiva a carico del dipendente), una volta riconosciuto anche, se del caso, ex art. 36 Cost. ed ex art. 2126 c.c., il suo diritto allo inquadramento nel 5° livello ex CCNL Alimentaristi Industria, con gli integrativi ad ogni livello, sulla base dell'orario effettivamente osservato dal ricorrente durante tutto il periodo in esame, siccome indicato in premesse (ovvero nell'altro meglio visto dal Giudice); con condanna delle convenute alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente;
F) ove fosse negata l'esistenza di una somministrazione illecita di manodopera, con declaratoria di costituzione ab origine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo a PDF prima ed a PSA poi e ferma la declaratoria di nullità, inefficacia o invalidità del recesso intimato al ricorrente, condannare PSA, ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 23/2015, a reintegrare in servizio il sig. ed a Pt_1 regolarizzare la sua posizione previdenziale, nonché a risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari almeno alla retribuzione spettantegli fino alla reintegrazione in servizio, in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma, nella prima ipotesi, la facoltà del ricorrente di esercitare l'opzione di cui al 3° comma dell'art. 2 d.lgs. n. 23/2015) ovvero adottare le minori determinazioni previste dallo stesso d.lgs. n. 23/2015 che risulteranno del caso, ove non costituzionalmente illegittime.
G) In ogni ipotesi in cui sia disposta la reintegrazione o riammissione in servizio, dichiarare il diritto del ricorrente a godere delle ferie, delle festività e dei permessi d'ogni genere medio tempore maturati fino alla ricostituzione del rapporto o a ricevere la relativa indennità sostitutiva nella misura stabilita da apposita CTU.
H) dichiarare nullo o quantomeno inefficace e/o invalido il trasferimento del sig. disposto da PSA con lettera datata 18.10.2024; conseguentemente, Pt_1
condannare (e/o PSA) a risarcire allo stesso sig. i danni CP_1 Pt_1
patrimoniali e non patrimoniali d'ogni genere (biologico, alla integrità fisica, morale, esistenziale, ecc. …) patiti e patiendi per le somme che risulteranno in separato giudizio.
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1- bis del D.M. n. 55/2014, a motivo della redazione del presente ricorso con collegamenti ipertestuali per la migliore e più agevole consultazione degli atti e dei documenti di causa.”; - che, con memoria difensiva depositata in data 22.09.2025, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle deduzioni attoree e Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso;
spiegava, altresì, contestuale domanda riconvenzionale di manleva nei confronti degli altri convenuti, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo – previa se del caso fissazione d'udienza ex art. 418, comma 1, c.p.c.6 – contrariis reiectis, respingere integralmente le domande tutte svolte nei confronti di da parte ricorrente, siccome Controparte_1
infondate, inammissibili, non provate, illegittime o come meglio.
In subordine:
- nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e ed ove il G.L. ritenesse di dover Pt_1 CP_1
riconoscere il risarcimento del danno e/o le retribuzioni arretrate al ricorrente, dovrà detrarsi da quanto risultasse allo stesso dovuto l'aliunde perceptum et percipiendum, in misura che ci si riserva di dimostrare in corso di causa;
- nella denegata ipotesi in cui fosse tenuta a pagare – in Controparte_1
tutto o in parte – le somme richieste dal ricorrente in forza della solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, dichiarare e Controparte_2
tenute a manlevare e/o rimborsare Controparte_3 [...]
da ogni e qualsivoglia pregiudizio e/o spesa che dovesse conseguire CP_1
dal presente procedimento e dagli eventuali successivi e conseguenti procedimenti esecutivi, condannando la prima a rifondere la seconda di ogni e qualsiasi somma che dovesse da quest'ultima essere corrisposta alla ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 22.09.2025, si costituivano in giudizio e Controparte_2 [...]
contestando la fondatezza delle deduzioni attoree e Controparte_3
chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, all'udienza del 09.12.2025, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuta composizione della controversia in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese di lite, chiedendo concordemente dichiararsi la cessata materia del contendere;
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)