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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1242/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1 he lo rappresenta e difende per procura in atti, Ricorrente
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
funzionaria dr.ssa Controparte_2
Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio Resistente OGGETTO: altre ipotesi
CONCLUSIONI
Parte ricorrente : ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla progressione professionale retributiva, così come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . E CP_1 conseguentemente condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative differenze retributive maturate e non corrisposte pari ad € 485,00 13 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza.
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, CON CONSEGUENTE CONDANNA del a pagare al ricorrente il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – Controparte_3
8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” pari ad € 1.940,00 14.
- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL COMPUTO DEL 2013
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio svolto nel 2013 come annualità utile per la maturazione della progressione di carriera e pertanto di anticipare gli scatti di anzianità di 8 mesi e per l'effetto riconoscere al momento dell'immissione in ruolo (01.09.2020) un servizio pari a 6 anni, 8 mesi, e 0 giorni (ai fini giuridici ed economici) nonché 1 anni, 4 mesi, e 0 giorni (ai soli fini economici). Parte convenuta in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati ex art.2948, numero 4), c.c., relativamente alle differenze retributive eventualmente maturate anteriormente al quinquennio che precede la notifica del ricorso (sino al 13.12.2019);
- nel merito,
- dichiarare inammissibile, per carenza d'interesse, la domanda volta ad ottenere una progressione retributiva così come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio effettivo prestato in forza dei contratti a tempo determinato, perché l'Amministrazione le ha riconosciuto una progressione economica ben più vantaggiosa;
- respingere, nel resto, il ricorso avversario perché infondato;
- in subordine, riconoscendo il diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia, accogliere i conteggi effettuati da questa parte resistente per € 1.730,02.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, in seguito ricorrente, è docente di Scuola superiore di I grado dal 1.9.2020 Parte_1 determinato, attualmente in servizio presso Centro Territoriale di Cuneo;
in precedenza e cioè prima dell'immissione in ruolo, ha prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da CP_4 prospetto riassuntivo che segue:
durante tale periodo le è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo (art. 47 del CCNL 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del 26.5.1999, dal C.C.N.L 2006/2009, dal CCNL del 4 agosto 2011 e dal CCNL del 19.04.2018), fondata sul principio sancito dall'art. 526 del D. Lgs. n. 297/1994, a mente del quale al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi (come da buste paga allegate al ricorso ove si registra l'espressa dicitura “Liv 00 – Fascia 00 – Sc. 00”); inoltre, il convenuto, in sede di ricostruzione della carriera della ricorrente, ai fini della CP_1 sua collo lle corrispondenti fasce stipendiali (cfr decreto prot 197/2023) ha applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8. Pertanto agisce in giudizio per ottenere
1. Gli scatti di anzianità maturati durante il periodo di precariato.
2. L'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall' accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010; 3. Il riconoscimento del servizio svolto durante l'anno 2013 ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali;
Il si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale ex CP_1 ar 4) c.c. delle differenze retributive eventualmente maturate, per effetto di una nuova progressione retributiva, anteriormente al quinquennio che precede la notifica del ricorso (sino al 13.12.2019), la carenza di interesse ad agire della ricorrente in quanto con la ricostruzione di carriera effettuata dall'Amministrazione ex art. 485 D.Lgs. n. 297/'94 (con la decurtazione di un terzo, ma con il beneficio della valutazione di tutti gli anni – compresi quelli ricadenti nell'anno solare 2013 – in presenza di un servizio ad anno scolastico di almeno 180 giorni) alla ricorrente è stata riconosciuta, alla data del 12.12.2023, un'anzianità giuridica ed economica di anni 9 mesi 0 e giorni 0. Tuttavia, alla medesima data, la ricorrente aveva svolto effettivo servizio per 3.026 giorni, con un'anzianità di servizio effettiva di anni 8 mesi 4 e giorni 26; il che significa che la ricorrente, sommando tutti i periodi svolti nel preruolo e successivamente all'immissione in ruolo,
2 raggiungerebbe un'anzianità giuridica ed economica di anni 9 mesi 0 e giorni 0 solo alla data del 15.7.2024, cioè ben dopo la data in cui li raggiunge per effetto della progressione economica attribuitale dall'Amministrazione; nel merito resisteva al ricorso e chiedeva il rigetto delle domande;
in subordine, applicando la clausola di salvaguardia alla ricorrente, le eventuali differenze economiche riconoscibili si riferiscono al periodo dal 14.12.2019 all'11.12.2023 (data di attribuzione della classe stipendiale 9-20) e possono quantificarsi in € 1.730,02 ( come da doc. 1). SI OSSERVA L'eccezione di prescrizione non rileva perché la ricorrente non è titolare di alcun diritto di Cont credito verso il fintantochè non sarà intervenuta sentenza definitiva che riconosce quel diritto. L'eccezione di carenza di interesse ad agire poi non è provata posto che la parte deduce essere stata riconosciuta alla ricorrente una anzianità di servizio più vantaggiosa, termine aggettivale non quantificato, non senza tacere che sarebbe singolare che la P.A. riconosca al lavoratore una situazione più vantaggiosa di quella domandata. Nel merito la domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono
1)domanda sugli scatti di anzianità E' pacifico ed incontestato tra le parti che il CCNL scuola prevede scatti stipendiali e di anzianità per il solo personale dipendente di ruolo, mentre al personale con rapporto a tempo determinato non vengono affatto riconosciuti simili miglioramenti retributivi consistenti nella progressione economica (fatta eccezione per gli insegnanti di religione, per i quali vale una disciplina diversa), essendo invece a questi ultimi riconosciuto con ogni contratto a tempo determinato il trattamento retributivo iniziale. Pertanto, finché sono assunti a termine, ai docenti non viene riconosciuta alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine instaurati con il , così ricevendo sempre CP_4 e comunque soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posi ipendiale. Ciò è previsto dall'art. 526 d. lgs. 297/1994, in base al quale “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. La domanda della ricorrente si fonda sul divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/1999 attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999 che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si prevede: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Tale divieto di discriminazione, secondo parte ricorrente, avrebbe dovuto impedire che la stessa fosse sempre considerata, da precaria, come una docente priva di anzianità; la discriminazione, pertanto, atterrebbe ad un diverso trattamento di anzianità per i docenti precari rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, con il conseguente precipitato in termini economici. Per i primi, come detto, i CCNL, in attuazione dell'art. 526, 1° comma D.Lgs. n. 297/1994, non considerano l'anzianità che si verificava in seguito alla reiterazione dei contratti a tempo determinato (di durata superiore ai 180 giorni); per i secondi, invece, ogni anno scolastico vale come tale ai fini dell'anzianità di carriera. Tale totale pretermissione nel corso dello svolgimento del rapporto pre-ruolo è evidentemente censurabile ed è infatti stata censurata dalla Suprema Corte di Cassazione, anche con la ordinanza n. 2032/2018 della Sezione Lavoro, la quale ha affermato: “...principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e successive conformi, con le quali si è statuito che "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere 1' anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell' attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall' 3 anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti, a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato"”. Già con la pronuncia n. 22558/16 la S.C. aveva evidenziato come: “L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" Giova poi ricordare che la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE CE;
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8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE CE Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Nel caso di specie non è dimostrato dal convenuto che sussistano elementi precisi e concreti di differenziazione , in quanto se mai l'attività d'insegnamento svolta dal ricorrente ha comportato un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo;
infatti identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi del CCNL 2006/2009, e dagli altri CCNL succedutisi nel tempo, ai docenti precari e a quelli di ruolo (e cioè: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
verifica in classe e correzione degli elaborati;
rapporti individuali con le famiglie;
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale;
attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni
4 con ritardo nei processi di apprendimento;
attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione). In tal senso si è costantemente espressa anche la Corte di Cassazione: «la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dal D. LGS. N. 297 DEL 1994, … possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono» (così: Cassazione civile sez.lav., 05/08/2019, n. 20918, e in termini: Cass. SL. n. 290 del 2017, nn. 28635, 26356, 26353 e 6323 del 2018 e n. 3473 e n. 20918 del 2019). Pertanto va accolta la domanda e quindi riconosciuto alla ricorrente, quale dipendente a tempo determinato, ai fini della retribuzione dei servizi resi a termine, la medesima retribuzione che percepirebbe un dipendente a tempo indeterminato con la medesima anzianità.
2.domanda sulla clausola di salvaguardia La ricorrente agisce anche per ottenere l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall' accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010 e conseguentemente il recupero degli scatti retributivi dovuti. L'art. 2 del citato CCNL ha ridefinito le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL del 23.1.2009; tale rimodulazione, mediante la soppressione della fascia 3/8, ha previsto che, a decorrere dall'1.9.2010, la prima fascia stipendiale è la 0/8. Lo stesso accordo del 4 agosto 2011, tuttavia, prevede che “ Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0- 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3- 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9- 14 anni”” Tale clausola di favore, derogatoria della disciplina generale, deve trovare applicazione anche ai dipendenti che hanno cominciato a lavorare alle dipendenze del in forza di una CP_1 successione di contratti a tempo determinato già iniziati alla data del 1° settembre 2010. Ed infatti, sulla questione della applicabilità della invocata clausola anche ai docenti precari, che alla data del 1° settembre 2010 fossero già in servizio seppure in forza di una successione di contratto a tempo determinato, e della natura discriminatoria dell'esclusione di tale personale dall'applicazione della suddetta clausola di salvaguardia, alla luce del principio di parità di trattamento del personale assunto con contratto a tempo determinato, di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, si è pronunciata la S.C. con orientamento ormai consolidato, dal quale questo Giudice non ritiene di discostarsi. Con la sentenza n. 2924/2020 la Sez. Lav. della Cassazione ha infatti affermato che: "16. Sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del c.c.n.l. 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.I., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto 1 1 11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola.
5 Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l.. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la (… ), immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale. 17. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato perché la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso néi ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»; «viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato»." Anche da ultimo la S.C. ha ribadito i medesimi principi con la ordinanza n. 17105/2024, nella quale si afferma: “ … l'orientamento da tempo espresso, in relazione al personale della scuola, circa l'incidenza della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, alla luce della quale sono state ritenute non giustificate da ragioni obiettive disparità di trattamento economico fra personale di ruolo e supplenti, che svolgono le medesime mansioni in quanto assicurano l'esercizio della funzione docente senza sostanziali diversità ( cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce); quegli stessi principi, enunciati alla luce di plurime decisioni della Corte di Giustizia UE, sono stati posti alla base dell'orientamento, egualmente consolidato, secondo cui «viola la richiamata clausola 4 anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato» (Cass. n. 2924/2020 e successive conformi)”. E ancora con l'ordinanza n. 26505/2023, nella quale si legge: “… questa S.C., con pronunce qui condivise, ha altresì ritenuto che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231) e che “l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", 6 fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924);”. Pertanto, in applicazione del richiamato orientamento, posto che dunque, la limitazione della clausola di salvezza ai soli dipendenti assunti a tempo indeterminato non trova giustificazione in
“ragioni oggettive” essa, conseguentemente, deve essere disapplicata nella parte in contrasto col principio di non discriminazione. La relativa domanda va quindi accolta.
3) domanda di ricostruzione della carriera includendo l'anno 2013 L'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, " Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14". Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". Sul punto, la S.C., con sentenza n. 6264/2019, ha precisato che : “la relativa previsione limitativa riguarda il "trattamento economico complessivo" dei singoli dipendenti (… ), stabilendo un divieto di superamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010", che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere ai singoli dipendenti nel triennio successivo, riferita a tutte le componenti del trattamento economico previsto in via ordinaria e al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma. Tale previsione include ogni variazione economica, incluse quelle derivanti da automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi, che possano indurre un incremento del trattamento economico complessivo oltre il tetto costituito dal trattamento ordinario percepito nell'anno 2010; questo costituisce un vincolo previsto in via generale e, significativamente, in apertura della norma.”, ulteriormente precisando che: “8.1. Il computo del tetto deve avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. Per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli effetti giuridici, cui allude l'inciso " fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate", che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione degli effetti giuridici delle progressioni di carriera”.
7 Occorre tuttavia evidenziare che la questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata da ultimo affrontata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 21.5.2025, n.1726, le cui motivazioni di seguito riportate sono condivise integralmente da questo Giudice, che anzi le fa proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità CP_1 in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. … per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente 8 universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1 anche quella pronuncia mantiene d effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
3. In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.”. In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, ma limitatamente al riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata dalla parte ricorrente per l'annualità del 2013 e senza effetti di tipo economico, con conseguente condanna della parte resistente a riconoscere solo ai fini giuridici tale anzianità.
9 Ed invero l'affermazione del MIM del riconoscimento “automatico” del 2013 a fini diversi da quelli economici appare priva di supporto probatorio, alla luce del decreto di ricostruzione della carriera prodotto dal ricorrente che non include il 2013. Cont Le spese seguono la soccombenza del e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/22
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, ACCERTA E DICHIARA il diritto della ricorrente alla progressione professionale retributiva, così come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con CP_1 conseguente condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze retri turate e non corrisposte pari ad € 485,00 ,oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza. ACCERTA E DICHIARA il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, con conseguente condanna del convenuto al pagamento del valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” pari ad € 1.940,00 14. ACCERTA E DICHIARA il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata dalla parte ricorrente per l'annualità del 2013 e senza effetti di tipo economico;
condanna quindi il convenu- to al riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata dalla parte ricorrente per l'annualità del 2013; CONDANNA il convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1 spese di lite liquid tre rimborsi ed accessori di legge
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il giudice estensore Dott.ssa Natalia Fiorello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1 he lo rappresenta e difende per procura in atti, Ricorrente
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
funzionaria dr.ssa Controparte_2
Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio Resistente OGGETTO: altre ipotesi
CONCLUSIONI
Parte ricorrente : ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla progressione professionale retributiva, così come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . E CP_1 conseguentemente condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative differenze retributive maturate e non corrisposte pari ad € 485,00 13 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza.
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, CON CONSEGUENTE CONDANNA del a pagare al ricorrente il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – Controparte_3
8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” pari ad € 1.940,00 14.
- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL COMPUTO DEL 2013
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio svolto nel 2013 come annualità utile per la maturazione della progressione di carriera e pertanto di anticipare gli scatti di anzianità di 8 mesi e per l'effetto riconoscere al momento dell'immissione in ruolo (01.09.2020) un servizio pari a 6 anni, 8 mesi, e 0 giorni (ai fini giuridici ed economici) nonché 1 anni, 4 mesi, e 0 giorni (ai soli fini economici). Parte convenuta in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati ex art.2948, numero 4), c.c., relativamente alle differenze retributive eventualmente maturate anteriormente al quinquennio che precede la notifica del ricorso (sino al 13.12.2019);
- nel merito,
- dichiarare inammissibile, per carenza d'interesse, la domanda volta ad ottenere una progressione retributiva così come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio effettivo prestato in forza dei contratti a tempo determinato, perché l'Amministrazione le ha riconosciuto una progressione economica ben più vantaggiosa;
- respingere, nel resto, il ricorso avversario perché infondato;
- in subordine, riconoscendo il diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia, accogliere i conteggi effettuati da questa parte resistente per € 1.730,02.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, in seguito ricorrente, è docente di Scuola superiore di I grado dal 1.9.2020 Parte_1 determinato, attualmente in servizio presso Centro Territoriale di Cuneo;
in precedenza e cioè prima dell'immissione in ruolo, ha prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da CP_4 prospetto riassuntivo che segue:
durante tale periodo le è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo (art. 47 del CCNL 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del 26.5.1999, dal C.C.N.L 2006/2009, dal CCNL del 4 agosto 2011 e dal CCNL del 19.04.2018), fondata sul principio sancito dall'art. 526 del D. Lgs. n. 297/1994, a mente del quale al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi (come da buste paga allegate al ricorso ove si registra l'espressa dicitura “Liv 00 – Fascia 00 – Sc. 00”); inoltre, il convenuto, in sede di ricostruzione della carriera della ricorrente, ai fini della CP_1 sua collo lle corrispondenti fasce stipendiali (cfr decreto prot 197/2023) ha applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8. Pertanto agisce in giudizio per ottenere
1. Gli scatti di anzianità maturati durante il periodo di precariato.
2. L'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall' accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010; 3. Il riconoscimento del servizio svolto durante l'anno 2013 ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali;
Il si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale ex CP_1 ar 4) c.c. delle differenze retributive eventualmente maturate, per effetto di una nuova progressione retributiva, anteriormente al quinquennio che precede la notifica del ricorso (sino al 13.12.2019), la carenza di interesse ad agire della ricorrente in quanto con la ricostruzione di carriera effettuata dall'Amministrazione ex art. 485 D.Lgs. n. 297/'94 (con la decurtazione di un terzo, ma con il beneficio della valutazione di tutti gli anni – compresi quelli ricadenti nell'anno solare 2013 – in presenza di un servizio ad anno scolastico di almeno 180 giorni) alla ricorrente è stata riconosciuta, alla data del 12.12.2023, un'anzianità giuridica ed economica di anni 9 mesi 0 e giorni 0. Tuttavia, alla medesima data, la ricorrente aveva svolto effettivo servizio per 3.026 giorni, con un'anzianità di servizio effettiva di anni 8 mesi 4 e giorni 26; il che significa che la ricorrente, sommando tutti i periodi svolti nel preruolo e successivamente all'immissione in ruolo,
2 raggiungerebbe un'anzianità giuridica ed economica di anni 9 mesi 0 e giorni 0 solo alla data del 15.7.2024, cioè ben dopo la data in cui li raggiunge per effetto della progressione economica attribuitale dall'Amministrazione; nel merito resisteva al ricorso e chiedeva il rigetto delle domande;
in subordine, applicando la clausola di salvaguardia alla ricorrente, le eventuali differenze economiche riconoscibili si riferiscono al periodo dal 14.12.2019 all'11.12.2023 (data di attribuzione della classe stipendiale 9-20) e possono quantificarsi in € 1.730,02 ( come da doc. 1). SI OSSERVA L'eccezione di prescrizione non rileva perché la ricorrente non è titolare di alcun diritto di Cont credito verso il fintantochè non sarà intervenuta sentenza definitiva che riconosce quel diritto. L'eccezione di carenza di interesse ad agire poi non è provata posto che la parte deduce essere stata riconosciuta alla ricorrente una anzianità di servizio più vantaggiosa, termine aggettivale non quantificato, non senza tacere che sarebbe singolare che la P.A. riconosca al lavoratore una situazione più vantaggiosa di quella domandata. Nel merito la domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono
1)domanda sugli scatti di anzianità E' pacifico ed incontestato tra le parti che il CCNL scuola prevede scatti stipendiali e di anzianità per il solo personale dipendente di ruolo, mentre al personale con rapporto a tempo determinato non vengono affatto riconosciuti simili miglioramenti retributivi consistenti nella progressione economica (fatta eccezione per gli insegnanti di religione, per i quali vale una disciplina diversa), essendo invece a questi ultimi riconosciuto con ogni contratto a tempo determinato il trattamento retributivo iniziale. Pertanto, finché sono assunti a termine, ai docenti non viene riconosciuta alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine instaurati con il , così ricevendo sempre CP_4 e comunque soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posi ipendiale. Ciò è previsto dall'art. 526 d. lgs. 297/1994, in base al quale “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. La domanda della ricorrente si fonda sul divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/1999 attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999 che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si prevede: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Tale divieto di discriminazione, secondo parte ricorrente, avrebbe dovuto impedire che la stessa fosse sempre considerata, da precaria, come una docente priva di anzianità; la discriminazione, pertanto, atterrebbe ad un diverso trattamento di anzianità per i docenti precari rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, con il conseguente precipitato in termini economici. Per i primi, come detto, i CCNL, in attuazione dell'art. 526, 1° comma D.Lgs. n. 297/1994, non considerano l'anzianità che si verificava in seguito alla reiterazione dei contratti a tempo determinato (di durata superiore ai 180 giorni); per i secondi, invece, ogni anno scolastico vale come tale ai fini dell'anzianità di carriera. Tale totale pretermissione nel corso dello svolgimento del rapporto pre-ruolo è evidentemente censurabile ed è infatti stata censurata dalla Suprema Corte di Cassazione, anche con la ordinanza n. 2032/2018 della Sezione Lavoro, la quale ha affermato: “...principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e successive conformi, con le quali si è statuito che "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere 1' anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell' attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall' 3 anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti, a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato"”. Già con la pronuncia n. 22558/16 la S.C. aveva evidenziato come: “L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" Giova poi ricordare che la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE CE;
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8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE CE Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Nel caso di specie non è dimostrato dal convenuto che sussistano elementi precisi e concreti di differenziazione , in quanto se mai l'attività d'insegnamento svolta dal ricorrente ha comportato un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo;
infatti identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi del CCNL 2006/2009, e dagli altri CCNL succedutisi nel tempo, ai docenti precari e a quelli di ruolo (e cioè: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
verifica in classe e correzione degli elaborati;
rapporti individuali con le famiglie;
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale;
attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni
4 con ritardo nei processi di apprendimento;
attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione). In tal senso si è costantemente espressa anche la Corte di Cassazione: «la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dal D. LGS. N. 297 DEL 1994, … possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono» (così: Cassazione civile sez.lav., 05/08/2019, n. 20918, e in termini: Cass. SL. n. 290 del 2017, nn. 28635, 26356, 26353 e 6323 del 2018 e n. 3473 e n. 20918 del 2019). Pertanto va accolta la domanda e quindi riconosciuto alla ricorrente, quale dipendente a tempo determinato, ai fini della retribuzione dei servizi resi a termine, la medesima retribuzione che percepirebbe un dipendente a tempo indeterminato con la medesima anzianità.
2.domanda sulla clausola di salvaguardia La ricorrente agisce anche per ottenere l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall' accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010 e conseguentemente il recupero degli scatti retributivi dovuti. L'art. 2 del citato CCNL ha ridefinito le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL del 23.1.2009; tale rimodulazione, mediante la soppressione della fascia 3/8, ha previsto che, a decorrere dall'1.9.2010, la prima fascia stipendiale è la 0/8. Lo stesso accordo del 4 agosto 2011, tuttavia, prevede che “ Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0- 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3- 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9- 14 anni”” Tale clausola di favore, derogatoria della disciplina generale, deve trovare applicazione anche ai dipendenti che hanno cominciato a lavorare alle dipendenze del in forza di una CP_1 successione di contratti a tempo determinato già iniziati alla data del 1° settembre 2010. Ed infatti, sulla questione della applicabilità della invocata clausola anche ai docenti precari, che alla data del 1° settembre 2010 fossero già in servizio seppure in forza di una successione di contratto a tempo determinato, e della natura discriminatoria dell'esclusione di tale personale dall'applicazione della suddetta clausola di salvaguardia, alla luce del principio di parità di trattamento del personale assunto con contratto a tempo determinato, di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, si è pronunciata la S.C. con orientamento ormai consolidato, dal quale questo Giudice non ritiene di discostarsi. Con la sentenza n. 2924/2020 la Sez. Lav. della Cassazione ha infatti affermato che: "16. Sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del c.c.n.l. 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.I., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto 1 1 11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola.
5 Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l.. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la (… ), immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale. 17. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato perché la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso néi ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»; «viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato»." Anche da ultimo la S.C. ha ribadito i medesimi principi con la ordinanza n. 17105/2024, nella quale si afferma: “ … l'orientamento da tempo espresso, in relazione al personale della scuola, circa l'incidenza della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, alla luce della quale sono state ritenute non giustificate da ragioni obiettive disparità di trattamento economico fra personale di ruolo e supplenti, che svolgono le medesime mansioni in quanto assicurano l'esercizio della funzione docente senza sostanziali diversità ( cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce); quegli stessi principi, enunciati alla luce di plurime decisioni della Corte di Giustizia UE, sono stati posti alla base dell'orientamento, egualmente consolidato, secondo cui «viola la richiamata clausola 4 anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato» (Cass. n. 2924/2020 e successive conformi)”. E ancora con l'ordinanza n. 26505/2023, nella quale si legge: “… questa S.C., con pronunce qui condivise, ha altresì ritenuto che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231) e che “l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", 6 fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924);”. Pertanto, in applicazione del richiamato orientamento, posto che dunque, la limitazione della clausola di salvezza ai soli dipendenti assunti a tempo indeterminato non trova giustificazione in
“ragioni oggettive” essa, conseguentemente, deve essere disapplicata nella parte in contrasto col principio di non discriminazione. La relativa domanda va quindi accolta.
3) domanda di ricostruzione della carriera includendo l'anno 2013 L'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, " Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14". Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". Sul punto, la S.C., con sentenza n. 6264/2019, ha precisato che : “la relativa previsione limitativa riguarda il "trattamento economico complessivo" dei singoli dipendenti (… ), stabilendo un divieto di superamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010", che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere ai singoli dipendenti nel triennio successivo, riferita a tutte le componenti del trattamento economico previsto in via ordinaria e al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma. Tale previsione include ogni variazione economica, incluse quelle derivanti da automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi, che possano indurre un incremento del trattamento economico complessivo oltre il tetto costituito dal trattamento ordinario percepito nell'anno 2010; questo costituisce un vincolo previsto in via generale e, significativamente, in apertura della norma.”, ulteriormente precisando che: “8.1. Il computo del tetto deve avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. Per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli effetti giuridici, cui allude l'inciso " fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate", che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione degli effetti giuridici delle progressioni di carriera”.
7 Occorre tuttavia evidenziare che la questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata da ultimo affrontata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 21.5.2025, n.1726, le cui motivazioni di seguito riportate sono condivise integralmente da questo Giudice, che anzi le fa proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità CP_1 in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. … per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente 8 universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1 anche quella pronuncia mantiene d effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
3. In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.”. In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, ma limitatamente al riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata dalla parte ricorrente per l'annualità del 2013 e senza effetti di tipo economico, con conseguente condanna della parte resistente a riconoscere solo ai fini giuridici tale anzianità.
9 Ed invero l'affermazione del MIM del riconoscimento “automatico” del 2013 a fini diversi da quelli economici appare priva di supporto probatorio, alla luce del decreto di ricostruzione della carriera prodotto dal ricorrente che non include il 2013. Cont Le spese seguono la soccombenza del e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/22
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, ACCERTA E DICHIARA il diritto della ricorrente alla progressione professionale retributiva, così come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con CP_1 conseguente condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze retri turate e non corrisposte pari ad € 485,00 ,oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza. ACCERTA E DICHIARA il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, con conseguente condanna del convenuto al pagamento del valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” pari ad € 1.940,00 14. ACCERTA E DICHIARA il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata dalla parte ricorrente per l'annualità del 2013 e senza effetti di tipo economico;
condanna quindi il convenu- to al riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata dalla parte ricorrente per l'annualità del 2013; CONDANNA il convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1 spese di lite liquid tre rimborsi ed accessori di legge
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il giudice estensore Dott.ssa Natalia Fiorello
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