Trib. Pesaro, sentenza 24/12/2025, n. 711
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità della delibera di esclusione

    La delibera è illegittima perché si limita a richiamare genericamente il regolamento interno, senza indicare le ragioni specifiche che hanno giustificato il diniego di rinnovo del tesseramento, né risulta preceduta da una contestazione formale degli addebiti. La mancata osservanza delle prescrizioni statutarie integra una violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della delibera.

  • Rigettato
    Danno non patrimoniale

    Non è sufficiente la mera illegittimità dell'atto associativo per fondare la pretesa risarcitoria. La relazione psicologica prodotta non dimostra in modo univoco che la condizione di ansia e turbamento sia conseguenza diretta ed esclusiva della delibera impugnata. Non emergono elementi tali da configurare una lesione grave e irreversibile di diritti inviolabili della persona. Le circostanze allegate dall'attrice non sono state provate.

  • Rigettato
    Spese mediche

    Le spese mediche non possono essere poste a carico della controparte se non è provata la loro indispensabilità e il collegamento diretto con l'evento dannoso. Non è stata fornita prova del fatto che il relativo esborso sia da porre in collegamento eziologico con la delibera di esclusione.

  • Rigettato
    Spese di mediazione non obbligatoria

    Le spese di mediazione non obbligatoria non sono ripetibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pesaro, sentenza 24/12/2025, n. 711
    Giurisdizione : Trib. Pesaro
    Numero : 711
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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