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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 24/12/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa IA RI OL, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 1615/2024 avente ad oggetto: “responsabilità extracontrattuale”
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
4, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
RI NI del Foro di Pesaro, con studio in Fano (PU), via Matteo Nuti n. 3, C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._2 stessa sito a Fano (PU) in Via Matteo Nuti n. 3, in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione;
-attrice - nei confronti di
(c.f. ), con sede a Fano Controparte_1 P.IVA_1
(PU) in Viale Adriatico n. 7, che agisce in persona del suo Presidente pro tempore
, (c.f. ), nata a Controparte_2 Controparte_2 C.F._3
AV (NA) il 7.8.1952 residente a [...], CP_3
(c.f. ), nato a [...] il [...] residente a [...]in
[...] C.F._4
Via Del Concilio 12, (c.f. ), nato a Controparte_4 C.F._5
MO (RM) il 3.12.1972, residente a [...], CP_5
(c.f. , nata a [...] il [...], r
[...] C.F._6
Fano in Via Del Fiume 25/c, (c.f. Controparte_6
, nata a [...] il in Via C.F._7
E. Diena 127, (c.f. ), nata a Parte_2 C.F._8
Pergola (PU) il Fano i 8,
[...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_7 C.F._9
Fano etto 4, (c.f. Controparte_8
pagina 1 di 14 ), nata a [...] il [...], residente a [...]
(c.f. ), res. Bari, Via Controparte_9 C.F._11
Generale De Bernardis, 23, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Fucili (c.f.
) ed elettivamente domiciliati a Fano in Via IV Novembre CodiceFiscale_12
65, presso lo studio del loro difensore, in forza di procure allegate in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuti –
CONCLUSIONI
Per l'attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta In via principale:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esclusione della Sig.ra Parte_1 dal Circolo convenuto per violazione dello statuto del Circolo stesso e per l'effetto condannare gli odierni convenuti a reintegrare l'odierna attrice nel Circolo;
- Accertare e dichiarare che l'illegittima esclusione della Sig.ra ha Parte_1 cagionato alla stessa i danni patrimoniali e non patrimoniali de in diritto e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per un ammontare complessivo di € 15.980,00, nello specifico - Risarcimento danno patrimoniale € 980,00 - Risarcimento danno non patrimoniale in € 15.000,00. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
Per i convenuti
“Voglia il Tribunale di Pesaro:
-in via preliminare, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione perché la richiesta di introdotta con atto di citazione notificato a settembre Parte_1
2024, è tardiva e è decaduta dal suo preteso diritto di adire l'autorità Parte_1 giudiziaria;
-nel merito, respingere la richiesta di reintegra e di risarcimento danni perché infondata;
-in via subordinata ed espressamente salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di reintegra, rigettare le pretese risarcitorie avversarie o comunque ridurle al minor importo che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
-con vittoria o, in subordine, con compensazione di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13 settembre 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio il ed i membri del suo Controparte_1
pagina 2 di 14 Consiglio Direttivo, deducendo l'illegittimità della delibera del 16 gennaio 2024, con cui era stata respinta la sua domanda di rinnovo del tesseramento per l'anno
2024.
L'attrice ha allegato di essere stata socia del Club per oltre quindici anni, di aver sempre rispettato lo Statuto e il Regolamento e di non aver mai ricevuto contestazioni disciplinari. Ha lamentato che la decisione di diniego, comunicata con raccomandata il 24 gennaio 2024, fosse priva di motivazione e adottata in violazione del diritto di difesa, senza preventiva contestazione degli addebiti. Ha, inoltre, dedotto di aver subito un grave danno non patrimoniale, con ripercussioni sulla salute e sulla vita relazionale, documentato dalla relazione psicologica della dott.ssa Ha chiesto, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della Parte_3 delibera e la reintegrazione nel Club, con condanna dei convenuti al pagamento di
€ 15.000,00 per danno non patrimoniale, oltre € 480,00 per spese di psicoterapia ed € 500,00 per la procedura di mediazione, con interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite.
I convenuti, costituitisi con comparsa del 2.12.2024, hanno contestato integralmente la domanda, sostenendo che il diniego era stato deliberato per comportamenti non conformi allo spirito associativo, consistenti in critiche alla gestione e richieste alle autorità locali, e, quindi, ratificato dall'assemblea del
25.2.2024. Hanno eccepito, in via preliminare, la decadenza dell'attrice ex art. 24
c.c., per tardività dell'impugnazione, e la mancata proposizione del ricorso interno previsto dallo Statuto (art. 5). Nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande, contestando la sussistenza e la quantificazione del danno.
Esperito all'udienza del 9.6.2025 il tentativo di conciliazione (mediante formulazione di proposta conciliativa implicante la riammissione dell'attrice nel a fronte della rinuncia alle restanti domande, con spese CP_1 compensate), rimasto senza esito per mancata accettazione della proposta da parte dell'attrice, avendo invece i convenuti aderito alla proposta (doc. 15), la causa, istruita solo documentalmente previo rigetto, con ordinanza del 15.7.2025, delle istanze istruttorie di entrambe le parti, è stata discussa oralmente pagina 3 di 14 all'udienza del 24 novembre 2025 e, quindi, all'esito della discussione, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, va confermata l'ordinanza del 15.7.2025, con cui sono state rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti. Le prove per testi dedotte dall'attrice nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. risultano formulate in modo generico e valutativo [capo “1) È vero che la Sig.ra l'ha Parte_1 contattata per esprimerle le perplessità sue e di altri soci in merito alla gestione del circolo Sassonia? Capo 2) É vero che la Sig.ra nell'esprimere i suoi Parte_1 dubbi e le sue perplessità ha sempre tenuto un atteggiamento improntato alla lealtà e alla collaborazione nei confronti del Circolo, dei soci e del Direttivo?”] e, comunque, attengono a circostanze irrilevanti, mentre quelle articolate nella terza memoria sono tardive ed inconferenti. Analogamente, la prova per testi dedotta dai convenuti in comparsa e nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. sono superflue ed irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio.
Va accolta l'eccezione sollevata dai convenuti circa l'inammissibilità del documento n. 9 prodotto dall'attrice con la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., stante la tardività della produzione, trattandosi di uno screenshot di messaggio datato 17 giugno 2024 e, dunque, non di documento sopravvenuto in corso di giudizio;
in ogni caso, il contenuto del messaggio non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione.
***
Definito il quadro processuale e ricostruite le posizioni delle parti, è necessario affrontare le questioni preliminari sollevate dai convenuti, la cui risoluzione costituisce il presupposto per l'esame del merito.
Sulla decadenza ex art. 24 c.c.
I convenuti hanno eccepito la tardività dell'impugnazione, sostenendo che la delibera è stata comunicata all'attrice il 24 gennaio 2024 e che l'azione giudiziale
è stata proposta il 13 settembre 2024, oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 24 c.c.
pagina 4 di 14 Innanzitutto, va precisato che alla fattispecie in esame va applicato il termine decadenziale di cui all'art. 24 c.c. Ciò in virtù dell'orientamento espresso dalla
Suprema Corte (v. Cass. 10.4.2014, n. 8456), secondo cui “dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione”.
Ciò premesso, l'eccezione è fondata solamente nei confronti dei membri del
Consiglio Direttivo, mentre deve essere rigettata nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla riforma cd.
Cartabia, la domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e impedisce la decadenza dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della parte chiamata, non dal mero deposito presso l'organismo.
Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la domanda di mediazione produce gli effetti interruttivi della prescrizione ed impeditivi della decadenza anche quando è facoltativa, ma solo se la comunicazione alla parte chiamata è provata (Cass. civ., Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 4060: «Gli effetti interruttivi della prescrizione e impeditivi della decadenza derivanti dalla domanda di mediazione non si producono in assenza di prova della comunicazione alla parte chiamata, anche quando la mediazione sia volontaria;
il mero deposito presso l'organismo non è sufficiente, dovendo applicarsi il principio di recettizietà ex art. 1335 c.c.»). In tal senso, va richiamata Cass. civ., Sez. III, 3 aprile 2019,
n. 8473, la quale ha affermato che gli effetti si producono dal momento in cui la pagina 5 di 14 comunicazione perviene a conoscenza del destinatario, dovendosi applicare il principio di recettizietà ex art. 1335 c.c. («Gli effetti interruttivi della prescrizione
e impeditivi della decadenza derivanti dalla domanda di mediazione si producono dal momento in cui la comunicazione della stessa perviene a conoscenza della parte chiamata, dovendosi applicare il principio di recettizietà dell'atto stragiudiziale ex art. 1335 c.c.»).
Nel caso di specie, la domanda di mediazione è stata depositata il 3 luglio 2024, ma dalla documentazione in atti (comunicazione di attivazione della procedura di mediazione e verbale di mediazione del 30.7.2024) non risulta la prova della data di ricezione della comunicazione da parte dei convenuti, poiché mancano sia le ricevute delle pec (inviate al Sociale , alla Presidente CP_1 Controparte_1
, alle signore e ), sia gli Controparte_2 Controparte_6 Controparte_9 avvisi di ricevimento delle comunicazioni inviate agli altri componenti del
Consiglio Direttivo presso i rispettivi indirizzi di residenza.
Si osserva che, ai sensi degli artt. 138 ss. c.p.c., la notifica alle convenute CP_2
, e , quali persone fisiche,
[...] Controparte_6 Controparte_9 avrebbe dovuto essere eseguita, come per gli altri convenuti membri, presso il loro domicilio personale di residenza, e non inviata alla sede del . Si CP_1 evidenzia, altresì, che per le convenute , e Controparte_2 Controparte_6
, risultano persino errati i nominativi riportati sia nella Controparte_9 domanda di mediazione, sia nell'intestazione del verbale negativo.
Dall'errata notificazione eseguita presso l'indirizzo pec del Centro Sociale consegue che nei confronti delle sopra citate convenute la notifica non può dirsi perfezionata, risultando viziata per nullità e inidonea a garantire la regolare instaurazione del contraddittorio.
La mancata allegazione degli avvisi di ricevimento e le irregolarità nelle notifiche poc'anzi citate impediscono di ritenere provata la conoscenza effettiva della domanda di mediazione per buon esito della notifica per quanto riguarda i componenti del Consiglio Direttivo o, quantomeno, che la notifica stessa si sia perfezionata nel termine utile per tutti i convenuti (ai fini interruttivi della decadenza).
pagina 6 di 14 Quanto invece alla notifica inviata via pec al , in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, la stessa, pur in assenza di produzione della relativa ricevuta di avvenuta consegna, può ritenersi perfezionata poiché la ricezione si suppone avvenuta nel momento dell'invio della comunicazione, ovvero il 5 luglio 2024, data riportata nella comunicazione di attivazione della procedura di mediazione inviata dall'Organismo Resolutia Srl;
è proprio il Centro Sociale convenuto ad aver prodotto la comunicazione di avvio della procedura notificata, dalla quale si evince la data del 5 luglio 2024.
Parte attrice sostiene che la prova dell'avvenuta notifica nei termini si possa ricavare per tutti i convenuti dal tenore del verbale di mediazione del 30 luglio
2024, laddove il mediatore attesta che “la domanda e la data del primo incontro sono stati regolarmente comunicati da alle parti”. Tale Parte_4 argomentazione non può essere condivisa dal momento che tale dichiarazione risulta generica e non certamente idonea a provare la data di ricezione della comunicazione da parte dei membri del Consiglio Direttivo.
In ogni caso, si osserva che l'incontro di mediazione è avvenuto il 30 luglio 2024, mentre la scadenza del termine per impugnare la delibera del Controparte_1
(notificata il 24 gennaio 2024) ricadeva nel giorno 25 luglio 2024;
[...] non può escludersi che le raccomandate siano state ritirate dai destinatari dopo il
25 luglio (pur se entro il 30 luglio), magari perché si è dovuto procedere ad una seconda spedizione per mancata consegna con ritorno al mittente della prima notifica o per altri motivi. Di qui, l'irrilevanza della attestazione del mediatore.
Pertanto, come per le convenute , e Controparte_2 Controparte_6 [...]
, anche per gli altri membri del Consiglio Direttivo, in assenza di CP_9 prova certa della data di ricezione della comunicazione di attivazione della mediazione per la mancata allegazione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, non può ritenersi interrotto il termine di decadenza con la comunicazione della domanda di mediazione;
conseguentemente, nei confronti di tutti i membri convenuti l'azione proposta il 13 settembre 2024 deve considerarsi tardiva, essendo decorso il termine di sei mesi dalla notifica della delibera.
pagina 7 di 14 Il termine di decadenza deve invece ritenersi interrotto per il Controparte_1
con l'invio tramite pec della domanda di mediazione, avvenuta il 5
[...] luglio 2025.
L'eccezione di decadenza va, quindi, rigettata nei confronti del
[...]
, in persona della Presidente pro tempore , Controparte_1 Controparte_2 con conseguente necessità di esame nel merito delle domande attoree.
Sulla mancata presentazione del ricorso interno.
I convenuti hanno anche eccepito la mancata proposizione del ricorso all'assemblea dei soci ex art. 5 Statuto, sostenendo che l'attrice avrebbe dovuto impugnare la delibera davanti all'organo interno prima di adire il giudice.
L'eccezione non è fondata.
Il ricorso interno non costituisce condizione di procedibilità in senso stretto, ma rimedio endoassociativo facoltativo. La giurisprudenza ha chiarito che la previsione statutaria non può comprimere il diritto di azione ex art. 24 Cost., né introdurre una preclusione non prevista dalla legge (Cass. Civ., Sez. I, 22 marzo
2022, n. 9443).
Inoltre, nel caso concreto, l'attrice ha dimostrato di aver tentato ogni via conciliativa: ha inviato due raccomandate (doc. 2 e 3) per contestare la delibera e chiedere chiarimenti, senza ricevere riscontro;
ha attivato la procedura di mediazione (doc. 10), cui i convenuti non hanno partecipato. Tali iniziative evidenziano la volontà di risolvere la controversia in via bonaria e rendono irrilevante la mancata proposizione del ricorso interno.
Va aggiunto che lo Statuto (art. 25) prevede il ricorso all'assemblea come possibilità, non come obbligo inderogabile, e che la sua omissione non incide sulla validità dell'azione giudiziale (in tal senso, v. anche Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio
2021, n. 431, secondo cui le clausole statutarie non possono introdurre condizioni di procedibilità non previste dalla legge).
***
Sulla legittimità della delibera
Superate le eccezioni preliminari e passando all'esame nel merito, ritiene il giudicante che la delibera del Consiglio Direttivo del 16 gennaio 2024,
pagina 8 di 14 successivamente ratificata dall'assemblea dei soci il 25 febbraio 2024, non sia conforme alle regole statutarie e ai principi generali di correttezza e buona fede.
Essa si limita a richiamare genericamente il regolamento interno, senza indicare le ragioni specifiche che hanno giustificato il diniego di rinnovo del tesseramento, né la delibera risulta preceduta da una contestazione formale degli addebiti.
L'art. 8 dello Statuto prescrive che la qualifica di socio si perde “per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte”. In particolare, la sanzione disciplinare dell'esclusione viene prevista dallo Statuto quale conseguenza del mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o, in generale, per effetto dell'assunzione di comportamenti o svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione
e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, anche morale, all'Associazione.
Al verificarsi di tali circostanze, il medesimo art. 8 impone, quale garanzia minima, la preventiva comunicazione scritta al socio dell'addebito contenente le presunte violazioni e la concessione a quest'ultimo di un termine per controdeduzioni, così da assicurare il diritto di difesa del socio. La mancata osservanza di tali prescrizioni integra una violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della delibera. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la delibera di esclusione o di diniego di rinnovo deve essere motivata e preceduta da un procedimento che consenta al socio di difendersi (Cass. Civ., Sez. I, 13.1.2021, n. 431; Cass. Civ., Sez. I,
22.3.2022, n. 9443). La compressione del diritto di difesa, oltre a contrastare con le norme statutarie, si pone in evidente violazione dell'art. 24 Cost., che tutela il diritto di agire e difendersi in giudizio.
Ne consegue che la delibera impugnata è illegittima e va annullata.
Accertata l'illegittimità della delibera, la domanda di reintegra proposta dall'attrice deve essere accolta. La qualifica di socio, una volta validamente acquisita, non pagina 9 di 14 può essere revocata se non nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dallo Statuto e dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
La reintegrazione costituisce il naturale effetto dell'annullamento della delibera illegittima, in quanto ripristina la situazione giuridica lesa e consente all'attrice di riacquisire i diritti connessi alla partecipazione associativa;
tale soluzione è coerente con l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice, una volta accertata la nullità della delibera di esclusione, deve ordinare la reintegra del socio (Cass. Civ., Sez. I, 18.11.2015, n. 23628).
Pertanto, l'attrice deve essere riammessa nel Parte_1 Controparte_1
, con pieno ripristino della sua posizione associativa.
[...]
Sulla domanda di risarcimento danni e di rimborso spese
Diversa sorte merita la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 15.000,00, nonché la richiesta di rimborso delle spese per psicoterapia (€ 480,00) e per la procedura di mediazione (€ 500,00).
Tali domande non possono essere accolte.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972), il danno non patrimoniale costituisce un danno- conseguenza e richiede la prova rigorosa dell'evento lesivo, del nesso causale tra la condotta imputata e il pregiudizio lamentato e della gravità della lesione, tale da incidere su diritti inviolabili della persona.
Non è sufficiente la mera illegittimità dell'atto associativo per fondare la pretesa risarcitoria, non potendo il danno ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto dell'accertata violazione. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “la violazione di norme statutarie o regolamentari non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, occorrendo la dimostrazione di un concreto pregiudizio alla persona” (Cass. Civ., Sez. I, 13.1.2021, n. 431; Cass.
Civ., Sez. I, 22.3.2022, n. 9443).
Nel caso di specie, la relazione psicologica prodotta dall'attrice (doc. 11) evidenzia uno stato di ansia e turbamento, ma non dimostra in modo univoco che tale condizione sia conseguenza diretta ed esclusiva della delibera impugnata. La giurisprudenza richiede che il danno sia provato “in modo specifico e non
pagina 10 di 14 meramente presuntivo” (Cass. civ., Sez. III, 21 ottobre 2021, n. 29284); inoltre, la stessa Cassazione ha chiarito che “il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto in via automatica, ma deve essere allegato e provato nella sua effettività e gravità” (Cass. civ., Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9651).
Perché il danno non patrimoniale sia risarcibile, la lesione deve riguardare diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), come salute, dignità, reputazione.
Nel caso in esame, non emergono elementi tali da configurare una lesione grave e irreversibile di tali diritti. La Corte ha precisato che “il disagio emotivo o la mera sofferenza interiore, se non accompagnati da una compromissione seria e duratura della vita di relazione, non integrano un danno risarcibile” (Cass. civ.,
Sez. III, 7 maggio 2021, n. 12174).
In sintesi, la mera illegittimità della delibera non è sufficiente a fondare il diritto al risarcimento, in assenza di una lesione effettiva e dimostrata di diritti inviolabili.
Venendo al caso di specie, parte attrice, la quale ha prospettato che l'esclusione dal circolo avrebbe determinato un radicale cambiamento della sua vita relazionale e del suo tempo libero – segnatamente, la rinuncia alle amicizie sorte nell'ambiente, l'impossibilità di consumare i propri pasti nei locali del circolo con il proprio gruppo di amici e di partecipare agli eventi ivi organizzati, il forzoso abbandono del circolo anche da parte del marito, ipovedente, che per solidarietà
e mancanza di supporto avrebbe anch'egli interrotto la frequentazione del centro sociale e, in ultimo, un danno alla sua onorabilità e immagine di fronte agli altri soci - tale da incidere sulla sua salute, vita familiare e sociale, non ha, tuttavia, fornito alcuna prova delle suddette circostanze, né in forma documentale, né mediante ricorso alla prova orale, avendo articolato solo due capitoli di prova, peraltro con formulazione generica, su circostanze irrilevanti.
Tra l'altro, le circostanze allegate dall'attrice sono state tutte oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte della difesa dei convenuti, i quali hanno sostanzialmente negato l'esistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e la decisione assunta dal Consiglio Direttivo, così come il fatto che la delibera abbia inciso negativamente sulla vita sociale e relazione di . Parte_1
pagina 11 di 14 In particolare, parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha negato che l'attrice frequentasse quotidianamente il club e che vi consumasse il pranzo o la cena, deducendo che i limiti dei locali non consentono la preparazione dei pasti (v. paragrafo 5.2 della comparsa di costituzione); ha poi sostenuto che l'attrice aveva al tempo rapporti di amicizia consolidati soltanto con due/tre persone frequentanti il e che già nell'anno precedente all'adozione della delibera (2023) CP_1 aveva preso parte alle attività organizzate da altri club (v. paragrafo 5.3 della comparsa di costituzione); ha, infine, contestato il preteso danno all'immagine, considerato che le determinazioni dell'assemblea dei soci del 25.2.2024 sono state adottate senza fare riferimento al nome dei soci (v. paragrafo 5.4 della comparsa di costituzione).
Tali specifiche allegazioni difensive, volte a contestare la circostanza che l'esclusione dal circolo avrebbe determinato un radicale cambiamento della vita relazionale e del tempo libero dell'attrice e una lesione della sua immagine, non sono state, a loro volta, contestate - come era suo onere - dalla parte attrice, la quale si è limitata a ribadire, in modo apodittico, la richiesta risarcitoria, senza, tuttavia, offrire alcuna prova a sostegno dei propri assunti.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va, dunque, rigettata.
Per le stesse ragioni va rigettata la domanda relativa alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per la psicoterapia e per la procedura di mediazione, trattandosi di spese rispetto alle quali non è stata fornita prova del fatto che il relativo esborso sia da porsi in collegamento, in termini eziologici, con la delibera di esclusione dal Centro sociale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le spese mediche non possono essere poste a carico della controparte se non è provata la loro indispensabilità e il collegamento diretto con l'evento dannoso (Cass. Civ., Sez. III, 21.10.2021, n. 29284; Cass. Civ., Sez. III,
19.4.2018, n. 9651). Analogamente, le spese di mediazione non obbligatoria non sono ripetibili, come affermato da Cass. Civ., Sez. II, 18.2.2020, n. 4060, secondo cui “le spese sostenute per iniziative stragiudiziali non obbligatorie non possono essere poste a carico della controparte” (proprio in merito alle spese di pagina 12 di 14 mediazione, Cass. civ., Sez. III, 21.10.2021, n. 29284 ne ha escluso la ripetibilità, quando la procedura non è obbligatoria per legge).
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese tiene conto dell'esito complessivo della lite e del comportamento processuale delle parti.
La parziale reciproca soccombenza e il fatto che la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata all'udienza del 9.6.2025 (che prevedeva la riammissione dell'attrice nel a fronte della rinuncia alle restanti domande, con CP_1 compensazione integrale delle spese) sia stata rifiutata dall'attrice a causa del mancato riconoscimento di una somma a titolo risarcitorio (v. note di trattazione scritta del 30.6.2025) per un danno, che, in realtà, è rimasto del tutto indimostrato, non avendo parte attrice articolato alcun mezzo di prova idoneo, giustifica la parziale compensazione, nella misura di due terzi delle spese di lite, con condanna del al pagamento del residuo terzo, liquidato CP_1 secondo lo scaglione di riferimento, applicando i minimi sia per la fase istruttoria/trattazione, essendosi svolta solo mediante trattazione scritta, senza assunzione di prove orali, sia per la fase decisionale, svoltasi nelle forme della discussione orale, e i valori medi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione reietta e disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1615/2024 R.G., così provvede:
1. annulla la delibera del 16 gennaio 2024 del Consiglio Direttivo del Centro
Sociale e, per l'effetto, dispone la riammissione di Controparte_1 Parte_1
in qualità di socia del;
[...] Controparte_1
2. rigetta le domande di risarcimento danni e di rimborso spese;
3. dichiara tenuto e condanna il convenuto alla Controparte_1 rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che, dichiarate compensate nella misura di due terzi, si liquidano per la residua quota di un terzo in €
1.129,00 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, CPA e IVA come per legge, e in € 79,00 per esborsi.
pagina 13 di 14 Così deciso in Pesaro, il 24.12.2025
Il Giudice
IA RI OL
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa IA RI OL, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 1615/2024 avente ad oggetto: “responsabilità extracontrattuale”
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
4, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
RI NI del Foro di Pesaro, con studio in Fano (PU), via Matteo Nuti n. 3, C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._2 stessa sito a Fano (PU) in Via Matteo Nuti n. 3, in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione;
-attrice - nei confronti di
(c.f. ), con sede a Fano Controparte_1 P.IVA_1
(PU) in Viale Adriatico n. 7, che agisce in persona del suo Presidente pro tempore
, (c.f. ), nata a Controparte_2 Controparte_2 C.F._3
AV (NA) il 7.8.1952 residente a [...], CP_3
(c.f. ), nato a [...] il [...] residente a [...]in
[...] C.F._4
Via Del Concilio 12, (c.f. ), nato a Controparte_4 C.F._5
MO (RM) il 3.12.1972, residente a [...], CP_5
(c.f. , nata a [...] il [...], r
[...] C.F._6
Fano in Via Del Fiume 25/c, (c.f. Controparte_6
, nata a [...] il in Via C.F._7
E. Diena 127, (c.f. ), nata a Parte_2 C.F._8
Pergola (PU) il Fano i 8,
[...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_7 C.F._9
Fano etto 4, (c.f. Controparte_8
pagina 1 di 14 ), nata a [...] il [...], residente a [...]
(c.f. ), res. Bari, Via Controparte_9 C.F._11
Generale De Bernardis, 23, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Fucili (c.f.
) ed elettivamente domiciliati a Fano in Via IV Novembre CodiceFiscale_12
65, presso lo studio del loro difensore, in forza di procure allegate in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuti –
CONCLUSIONI
Per l'attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta In via principale:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esclusione della Sig.ra Parte_1 dal Circolo convenuto per violazione dello statuto del Circolo stesso e per l'effetto condannare gli odierni convenuti a reintegrare l'odierna attrice nel Circolo;
- Accertare e dichiarare che l'illegittima esclusione della Sig.ra ha Parte_1 cagionato alla stessa i danni patrimoniali e non patrimoniali de in diritto e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per un ammontare complessivo di € 15.980,00, nello specifico - Risarcimento danno patrimoniale € 980,00 - Risarcimento danno non patrimoniale in € 15.000,00. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
Per i convenuti
“Voglia il Tribunale di Pesaro:
-in via preliminare, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione perché la richiesta di introdotta con atto di citazione notificato a settembre Parte_1
2024, è tardiva e è decaduta dal suo preteso diritto di adire l'autorità Parte_1 giudiziaria;
-nel merito, respingere la richiesta di reintegra e di risarcimento danni perché infondata;
-in via subordinata ed espressamente salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di reintegra, rigettare le pretese risarcitorie avversarie o comunque ridurle al minor importo che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
-con vittoria o, in subordine, con compensazione di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13 settembre 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio il ed i membri del suo Controparte_1
pagina 2 di 14 Consiglio Direttivo, deducendo l'illegittimità della delibera del 16 gennaio 2024, con cui era stata respinta la sua domanda di rinnovo del tesseramento per l'anno
2024.
L'attrice ha allegato di essere stata socia del Club per oltre quindici anni, di aver sempre rispettato lo Statuto e il Regolamento e di non aver mai ricevuto contestazioni disciplinari. Ha lamentato che la decisione di diniego, comunicata con raccomandata il 24 gennaio 2024, fosse priva di motivazione e adottata in violazione del diritto di difesa, senza preventiva contestazione degli addebiti. Ha, inoltre, dedotto di aver subito un grave danno non patrimoniale, con ripercussioni sulla salute e sulla vita relazionale, documentato dalla relazione psicologica della dott.ssa Ha chiesto, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della Parte_3 delibera e la reintegrazione nel Club, con condanna dei convenuti al pagamento di
€ 15.000,00 per danno non patrimoniale, oltre € 480,00 per spese di psicoterapia ed € 500,00 per la procedura di mediazione, con interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite.
I convenuti, costituitisi con comparsa del 2.12.2024, hanno contestato integralmente la domanda, sostenendo che il diniego era stato deliberato per comportamenti non conformi allo spirito associativo, consistenti in critiche alla gestione e richieste alle autorità locali, e, quindi, ratificato dall'assemblea del
25.2.2024. Hanno eccepito, in via preliminare, la decadenza dell'attrice ex art. 24
c.c., per tardività dell'impugnazione, e la mancata proposizione del ricorso interno previsto dallo Statuto (art. 5). Nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande, contestando la sussistenza e la quantificazione del danno.
Esperito all'udienza del 9.6.2025 il tentativo di conciliazione (mediante formulazione di proposta conciliativa implicante la riammissione dell'attrice nel a fronte della rinuncia alle restanti domande, con spese CP_1 compensate), rimasto senza esito per mancata accettazione della proposta da parte dell'attrice, avendo invece i convenuti aderito alla proposta (doc. 15), la causa, istruita solo documentalmente previo rigetto, con ordinanza del 15.7.2025, delle istanze istruttorie di entrambe le parti, è stata discussa oralmente pagina 3 di 14 all'udienza del 24 novembre 2025 e, quindi, all'esito della discussione, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, va confermata l'ordinanza del 15.7.2025, con cui sono state rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti. Le prove per testi dedotte dall'attrice nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. risultano formulate in modo generico e valutativo [capo “1) È vero che la Sig.ra l'ha Parte_1 contattata per esprimerle le perplessità sue e di altri soci in merito alla gestione del circolo Sassonia? Capo 2) É vero che la Sig.ra nell'esprimere i suoi Parte_1 dubbi e le sue perplessità ha sempre tenuto un atteggiamento improntato alla lealtà e alla collaborazione nei confronti del Circolo, dei soci e del Direttivo?”] e, comunque, attengono a circostanze irrilevanti, mentre quelle articolate nella terza memoria sono tardive ed inconferenti. Analogamente, la prova per testi dedotta dai convenuti in comparsa e nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. sono superflue ed irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio.
Va accolta l'eccezione sollevata dai convenuti circa l'inammissibilità del documento n. 9 prodotto dall'attrice con la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., stante la tardività della produzione, trattandosi di uno screenshot di messaggio datato 17 giugno 2024 e, dunque, non di documento sopravvenuto in corso di giudizio;
in ogni caso, il contenuto del messaggio non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione.
***
Definito il quadro processuale e ricostruite le posizioni delle parti, è necessario affrontare le questioni preliminari sollevate dai convenuti, la cui risoluzione costituisce il presupposto per l'esame del merito.
Sulla decadenza ex art. 24 c.c.
I convenuti hanno eccepito la tardività dell'impugnazione, sostenendo che la delibera è stata comunicata all'attrice il 24 gennaio 2024 e che l'azione giudiziale
è stata proposta il 13 settembre 2024, oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 24 c.c.
pagina 4 di 14 Innanzitutto, va precisato che alla fattispecie in esame va applicato il termine decadenziale di cui all'art. 24 c.c. Ciò in virtù dell'orientamento espresso dalla
Suprema Corte (v. Cass. 10.4.2014, n. 8456), secondo cui “dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione”.
Ciò premesso, l'eccezione è fondata solamente nei confronti dei membri del
Consiglio Direttivo, mentre deve essere rigettata nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla riforma cd.
Cartabia, la domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e impedisce la decadenza dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della parte chiamata, non dal mero deposito presso l'organismo.
Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la domanda di mediazione produce gli effetti interruttivi della prescrizione ed impeditivi della decadenza anche quando è facoltativa, ma solo se la comunicazione alla parte chiamata è provata (Cass. civ., Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 4060: «Gli effetti interruttivi della prescrizione e impeditivi della decadenza derivanti dalla domanda di mediazione non si producono in assenza di prova della comunicazione alla parte chiamata, anche quando la mediazione sia volontaria;
il mero deposito presso l'organismo non è sufficiente, dovendo applicarsi il principio di recettizietà ex art. 1335 c.c.»). In tal senso, va richiamata Cass. civ., Sez. III, 3 aprile 2019,
n. 8473, la quale ha affermato che gli effetti si producono dal momento in cui la pagina 5 di 14 comunicazione perviene a conoscenza del destinatario, dovendosi applicare il principio di recettizietà ex art. 1335 c.c. («Gli effetti interruttivi della prescrizione
e impeditivi della decadenza derivanti dalla domanda di mediazione si producono dal momento in cui la comunicazione della stessa perviene a conoscenza della parte chiamata, dovendosi applicare il principio di recettizietà dell'atto stragiudiziale ex art. 1335 c.c.»).
Nel caso di specie, la domanda di mediazione è stata depositata il 3 luglio 2024, ma dalla documentazione in atti (comunicazione di attivazione della procedura di mediazione e verbale di mediazione del 30.7.2024) non risulta la prova della data di ricezione della comunicazione da parte dei convenuti, poiché mancano sia le ricevute delle pec (inviate al Sociale , alla Presidente CP_1 Controparte_1
, alle signore e ), sia gli Controparte_2 Controparte_6 Controparte_9 avvisi di ricevimento delle comunicazioni inviate agli altri componenti del
Consiglio Direttivo presso i rispettivi indirizzi di residenza.
Si osserva che, ai sensi degli artt. 138 ss. c.p.c., la notifica alle convenute CP_2
, e , quali persone fisiche,
[...] Controparte_6 Controparte_9 avrebbe dovuto essere eseguita, come per gli altri convenuti membri, presso il loro domicilio personale di residenza, e non inviata alla sede del . Si CP_1 evidenzia, altresì, che per le convenute , e Controparte_2 Controparte_6
, risultano persino errati i nominativi riportati sia nella Controparte_9 domanda di mediazione, sia nell'intestazione del verbale negativo.
Dall'errata notificazione eseguita presso l'indirizzo pec del Centro Sociale consegue che nei confronti delle sopra citate convenute la notifica non può dirsi perfezionata, risultando viziata per nullità e inidonea a garantire la regolare instaurazione del contraddittorio.
La mancata allegazione degli avvisi di ricevimento e le irregolarità nelle notifiche poc'anzi citate impediscono di ritenere provata la conoscenza effettiva della domanda di mediazione per buon esito della notifica per quanto riguarda i componenti del Consiglio Direttivo o, quantomeno, che la notifica stessa si sia perfezionata nel termine utile per tutti i convenuti (ai fini interruttivi della decadenza).
pagina 6 di 14 Quanto invece alla notifica inviata via pec al , in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, la stessa, pur in assenza di produzione della relativa ricevuta di avvenuta consegna, può ritenersi perfezionata poiché la ricezione si suppone avvenuta nel momento dell'invio della comunicazione, ovvero il 5 luglio 2024, data riportata nella comunicazione di attivazione della procedura di mediazione inviata dall'Organismo Resolutia Srl;
è proprio il Centro Sociale convenuto ad aver prodotto la comunicazione di avvio della procedura notificata, dalla quale si evince la data del 5 luglio 2024.
Parte attrice sostiene che la prova dell'avvenuta notifica nei termini si possa ricavare per tutti i convenuti dal tenore del verbale di mediazione del 30 luglio
2024, laddove il mediatore attesta che “la domanda e la data del primo incontro sono stati regolarmente comunicati da alle parti”. Tale Parte_4 argomentazione non può essere condivisa dal momento che tale dichiarazione risulta generica e non certamente idonea a provare la data di ricezione della comunicazione da parte dei membri del Consiglio Direttivo.
In ogni caso, si osserva che l'incontro di mediazione è avvenuto il 30 luglio 2024, mentre la scadenza del termine per impugnare la delibera del Controparte_1
(notificata il 24 gennaio 2024) ricadeva nel giorno 25 luglio 2024;
[...] non può escludersi che le raccomandate siano state ritirate dai destinatari dopo il
25 luglio (pur se entro il 30 luglio), magari perché si è dovuto procedere ad una seconda spedizione per mancata consegna con ritorno al mittente della prima notifica o per altri motivi. Di qui, l'irrilevanza della attestazione del mediatore.
Pertanto, come per le convenute , e Controparte_2 Controparte_6 [...]
, anche per gli altri membri del Consiglio Direttivo, in assenza di CP_9 prova certa della data di ricezione della comunicazione di attivazione della mediazione per la mancata allegazione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, non può ritenersi interrotto il termine di decadenza con la comunicazione della domanda di mediazione;
conseguentemente, nei confronti di tutti i membri convenuti l'azione proposta il 13 settembre 2024 deve considerarsi tardiva, essendo decorso il termine di sei mesi dalla notifica della delibera.
pagina 7 di 14 Il termine di decadenza deve invece ritenersi interrotto per il Controparte_1
con l'invio tramite pec della domanda di mediazione, avvenuta il 5
[...] luglio 2025.
L'eccezione di decadenza va, quindi, rigettata nei confronti del
[...]
, in persona della Presidente pro tempore , Controparte_1 Controparte_2 con conseguente necessità di esame nel merito delle domande attoree.
Sulla mancata presentazione del ricorso interno.
I convenuti hanno anche eccepito la mancata proposizione del ricorso all'assemblea dei soci ex art. 5 Statuto, sostenendo che l'attrice avrebbe dovuto impugnare la delibera davanti all'organo interno prima di adire il giudice.
L'eccezione non è fondata.
Il ricorso interno non costituisce condizione di procedibilità in senso stretto, ma rimedio endoassociativo facoltativo. La giurisprudenza ha chiarito che la previsione statutaria non può comprimere il diritto di azione ex art. 24 Cost., né introdurre una preclusione non prevista dalla legge (Cass. Civ., Sez. I, 22 marzo
2022, n. 9443).
Inoltre, nel caso concreto, l'attrice ha dimostrato di aver tentato ogni via conciliativa: ha inviato due raccomandate (doc. 2 e 3) per contestare la delibera e chiedere chiarimenti, senza ricevere riscontro;
ha attivato la procedura di mediazione (doc. 10), cui i convenuti non hanno partecipato. Tali iniziative evidenziano la volontà di risolvere la controversia in via bonaria e rendono irrilevante la mancata proposizione del ricorso interno.
Va aggiunto che lo Statuto (art. 25) prevede il ricorso all'assemblea come possibilità, non come obbligo inderogabile, e che la sua omissione non incide sulla validità dell'azione giudiziale (in tal senso, v. anche Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio
2021, n. 431, secondo cui le clausole statutarie non possono introdurre condizioni di procedibilità non previste dalla legge).
***
Sulla legittimità della delibera
Superate le eccezioni preliminari e passando all'esame nel merito, ritiene il giudicante che la delibera del Consiglio Direttivo del 16 gennaio 2024,
pagina 8 di 14 successivamente ratificata dall'assemblea dei soci il 25 febbraio 2024, non sia conforme alle regole statutarie e ai principi generali di correttezza e buona fede.
Essa si limita a richiamare genericamente il regolamento interno, senza indicare le ragioni specifiche che hanno giustificato il diniego di rinnovo del tesseramento, né la delibera risulta preceduta da una contestazione formale degli addebiti.
L'art. 8 dello Statuto prescrive che la qualifica di socio si perde “per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte”. In particolare, la sanzione disciplinare dell'esclusione viene prevista dallo Statuto quale conseguenza del mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o, in generale, per effetto dell'assunzione di comportamenti o svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione
e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, anche morale, all'Associazione.
Al verificarsi di tali circostanze, il medesimo art. 8 impone, quale garanzia minima, la preventiva comunicazione scritta al socio dell'addebito contenente le presunte violazioni e la concessione a quest'ultimo di un termine per controdeduzioni, così da assicurare il diritto di difesa del socio. La mancata osservanza di tali prescrizioni integra una violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della delibera. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la delibera di esclusione o di diniego di rinnovo deve essere motivata e preceduta da un procedimento che consenta al socio di difendersi (Cass. Civ., Sez. I, 13.1.2021, n. 431; Cass. Civ., Sez. I,
22.3.2022, n. 9443). La compressione del diritto di difesa, oltre a contrastare con le norme statutarie, si pone in evidente violazione dell'art. 24 Cost., che tutela il diritto di agire e difendersi in giudizio.
Ne consegue che la delibera impugnata è illegittima e va annullata.
Accertata l'illegittimità della delibera, la domanda di reintegra proposta dall'attrice deve essere accolta. La qualifica di socio, una volta validamente acquisita, non pagina 9 di 14 può essere revocata se non nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dallo Statuto e dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
La reintegrazione costituisce il naturale effetto dell'annullamento della delibera illegittima, in quanto ripristina la situazione giuridica lesa e consente all'attrice di riacquisire i diritti connessi alla partecipazione associativa;
tale soluzione è coerente con l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice, una volta accertata la nullità della delibera di esclusione, deve ordinare la reintegra del socio (Cass. Civ., Sez. I, 18.11.2015, n. 23628).
Pertanto, l'attrice deve essere riammessa nel Parte_1 Controparte_1
, con pieno ripristino della sua posizione associativa.
[...]
Sulla domanda di risarcimento danni e di rimborso spese
Diversa sorte merita la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 15.000,00, nonché la richiesta di rimborso delle spese per psicoterapia (€ 480,00) e per la procedura di mediazione (€ 500,00).
Tali domande non possono essere accolte.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972), il danno non patrimoniale costituisce un danno- conseguenza e richiede la prova rigorosa dell'evento lesivo, del nesso causale tra la condotta imputata e il pregiudizio lamentato e della gravità della lesione, tale da incidere su diritti inviolabili della persona.
Non è sufficiente la mera illegittimità dell'atto associativo per fondare la pretesa risarcitoria, non potendo il danno ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto dell'accertata violazione. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “la violazione di norme statutarie o regolamentari non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, occorrendo la dimostrazione di un concreto pregiudizio alla persona” (Cass. Civ., Sez. I, 13.1.2021, n. 431; Cass.
Civ., Sez. I, 22.3.2022, n. 9443).
Nel caso di specie, la relazione psicologica prodotta dall'attrice (doc. 11) evidenzia uno stato di ansia e turbamento, ma non dimostra in modo univoco che tale condizione sia conseguenza diretta ed esclusiva della delibera impugnata. La giurisprudenza richiede che il danno sia provato “in modo specifico e non
pagina 10 di 14 meramente presuntivo” (Cass. civ., Sez. III, 21 ottobre 2021, n. 29284); inoltre, la stessa Cassazione ha chiarito che “il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto in via automatica, ma deve essere allegato e provato nella sua effettività e gravità” (Cass. civ., Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9651).
Perché il danno non patrimoniale sia risarcibile, la lesione deve riguardare diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), come salute, dignità, reputazione.
Nel caso in esame, non emergono elementi tali da configurare una lesione grave e irreversibile di tali diritti. La Corte ha precisato che “il disagio emotivo o la mera sofferenza interiore, se non accompagnati da una compromissione seria e duratura della vita di relazione, non integrano un danno risarcibile” (Cass. civ.,
Sez. III, 7 maggio 2021, n. 12174).
In sintesi, la mera illegittimità della delibera non è sufficiente a fondare il diritto al risarcimento, in assenza di una lesione effettiva e dimostrata di diritti inviolabili.
Venendo al caso di specie, parte attrice, la quale ha prospettato che l'esclusione dal circolo avrebbe determinato un radicale cambiamento della sua vita relazionale e del suo tempo libero – segnatamente, la rinuncia alle amicizie sorte nell'ambiente, l'impossibilità di consumare i propri pasti nei locali del circolo con il proprio gruppo di amici e di partecipare agli eventi ivi organizzati, il forzoso abbandono del circolo anche da parte del marito, ipovedente, che per solidarietà
e mancanza di supporto avrebbe anch'egli interrotto la frequentazione del centro sociale e, in ultimo, un danno alla sua onorabilità e immagine di fronte agli altri soci - tale da incidere sulla sua salute, vita familiare e sociale, non ha, tuttavia, fornito alcuna prova delle suddette circostanze, né in forma documentale, né mediante ricorso alla prova orale, avendo articolato solo due capitoli di prova, peraltro con formulazione generica, su circostanze irrilevanti.
Tra l'altro, le circostanze allegate dall'attrice sono state tutte oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte della difesa dei convenuti, i quali hanno sostanzialmente negato l'esistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e la decisione assunta dal Consiglio Direttivo, così come il fatto che la delibera abbia inciso negativamente sulla vita sociale e relazione di . Parte_1
pagina 11 di 14 In particolare, parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha negato che l'attrice frequentasse quotidianamente il club e che vi consumasse il pranzo o la cena, deducendo che i limiti dei locali non consentono la preparazione dei pasti (v. paragrafo 5.2 della comparsa di costituzione); ha poi sostenuto che l'attrice aveva al tempo rapporti di amicizia consolidati soltanto con due/tre persone frequentanti il e che già nell'anno precedente all'adozione della delibera (2023) CP_1 aveva preso parte alle attività organizzate da altri club (v. paragrafo 5.3 della comparsa di costituzione); ha, infine, contestato il preteso danno all'immagine, considerato che le determinazioni dell'assemblea dei soci del 25.2.2024 sono state adottate senza fare riferimento al nome dei soci (v. paragrafo 5.4 della comparsa di costituzione).
Tali specifiche allegazioni difensive, volte a contestare la circostanza che l'esclusione dal circolo avrebbe determinato un radicale cambiamento della vita relazionale e del tempo libero dell'attrice e una lesione della sua immagine, non sono state, a loro volta, contestate - come era suo onere - dalla parte attrice, la quale si è limitata a ribadire, in modo apodittico, la richiesta risarcitoria, senza, tuttavia, offrire alcuna prova a sostegno dei propri assunti.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va, dunque, rigettata.
Per le stesse ragioni va rigettata la domanda relativa alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per la psicoterapia e per la procedura di mediazione, trattandosi di spese rispetto alle quali non è stata fornita prova del fatto che il relativo esborso sia da porsi in collegamento, in termini eziologici, con la delibera di esclusione dal Centro sociale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le spese mediche non possono essere poste a carico della controparte se non è provata la loro indispensabilità e il collegamento diretto con l'evento dannoso (Cass. Civ., Sez. III, 21.10.2021, n. 29284; Cass. Civ., Sez. III,
19.4.2018, n. 9651). Analogamente, le spese di mediazione non obbligatoria non sono ripetibili, come affermato da Cass. Civ., Sez. II, 18.2.2020, n. 4060, secondo cui “le spese sostenute per iniziative stragiudiziali non obbligatorie non possono essere poste a carico della controparte” (proprio in merito alle spese di pagina 12 di 14 mediazione, Cass. civ., Sez. III, 21.10.2021, n. 29284 ne ha escluso la ripetibilità, quando la procedura non è obbligatoria per legge).
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese tiene conto dell'esito complessivo della lite e del comportamento processuale delle parti.
La parziale reciproca soccombenza e il fatto che la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata all'udienza del 9.6.2025 (che prevedeva la riammissione dell'attrice nel a fronte della rinuncia alle restanti domande, con CP_1 compensazione integrale delle spese) sia stata rifiutata dall'attrice a causa del mancato riconoscimento di una somma a titolo risarcitorio (v. note di trattazione scritta del 30.6.2025) per un danno, che, in realtà, è rimasto del tutto indimostrato, non avendo parte attrice articolato alcun mezzo di prova idoneo, giustifica la parziale compensazione, nella misura di due terzi delle spese di lite, con condanna del al pagamento del residuo terzo, liquidato CP_1 secondo lo scaglione di riferimento, applicando i minimi sia per la fase istruttoria/trattazione, essendosi svolta solo mediante trattazione scritta, senza assunzione di prove orali, sia per la fase decisionale, svoltasi nelle forme della discussione orale, e i valori medi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione reietta e disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1615/2024 R.G., così provvede:
1. annulla la delibera del 16 gennaio 2024 del Consiglio Direttivo del Centro
Sociale e, per l'effetto, dispone la riammissione di Controparte_1 Parte_1
in qualità di socia del;
[...] Controparte_1
2. rigetta le domande di risarcimento danni e di rimborso spese;
3. dichiara tenuto e condanna il convenuto alla Controparte_1 rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che, dichiarate compensate nella misura di due terzi, si liquidano per la residua quota di un terzo in €
1.129,00 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, CPA e IVA come per legge, e in € 79,00 per esborsi.
pagina 13 di 14 Così deciso in Pesaro, il 24.12.2025
Il Giudice
IA RI OL
pagina 14 di 14