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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1689/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3236/2021 depositato il 31/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2873/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 27/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O01991/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O01991/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O01991/2015 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O01991/2015 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O01991/2015 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2.5.2016 Resistente_1, esercente l'attività di panificazione, impugnava l'avviso di accertamento in atti (notificato il 7.12.2015) dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa per il pagamento di
42.69,08 per irpef addizionali va e irap 2011 e accessori, sulla base del P.V. 23.12.2014 per: maggior reddito di impresa di € 34.951,00, e quindi elevazione del reddito dichiarato da € 27.165,00 ad € 62.566,00; maggiore imponibile iva di € 26.621,00 al 4%, € 9.679,00 al 10%, € 2.054,00 al 20% e € 559,00 al 21%; maggior valore di € 34.951,00 ai fini irap.
Il ricorrente, premesso l'esito negativo dell'accertamento con adesione, deduceva:
a) la disapplicazione della circolare 233/E datata 27.10.1995;
b) la produttività teorica giornaliera non poteva superare i kg. 280 di pane (si rinvia al ricorso);
c) era incongruo l'impiego di kg. 5.962,00 atteso lo sfrido (20%);
d) i prezzi del 2011 non potevano essere uguali a quelli del 2007.
L'A.F si costituiva e resisteva, richiamando il P.V. e il calcolo finale -
e) € 67.844,00 imponibile pane e.l) € 9.321,00 imponibile pizze e.2) € 1.174,00 imponibile biscotti e.3) € 2.241,00 imponibile acqua e bevande iva 20%
e.4) € 718,00 imponibile acqua e bevande iva 21%.
All'udienza odierna le Parti insistevano.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
L'A.F., che È attrice in senso sostanziale, ha omesso di depositare il P.V. 23.12.2014 ripetutamente richiamato nell'avviso, e quindi sua parte integrante.
Pertanto è impossibile valutare la fondatezza - parziale o totale - dell'accertamento (art. 2697 cc.),
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, in mancanza di nota) in € 2.120,00 di cui
120,00 contributo unificato, oltre cassa e iva.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 31 Maggio 2021 deducendo i seguenti motivi.
L'Ufficio ritiene che la sentenza impugnata debba essere integralmente riformata in quanto, pur non avendo lo scrivente Ufficio prodotto in giudizio il sopra citato PVC, comunque l'avviso di accertamento in contestazione risulta ben motivato, in modo sicuramente tale da consentire sia alla controparte sia ai giudici di primo grado la comprensione del percorso logico e/o tecnico/giuridico seguito nella determinazione del maggior volume d'affari conseguito dalla Ditta in esame nell'anno d'imposta 2011. Nell'accertamento citato, infatti, si legge testualmente: “Nel corso della verifica, i verbalizzanti hanno proceduto alla ricostruzione dei ricavi, tenendo conto dei quantitativi di merce acquistata nel corso dell'anno e delle materie prime principalmente utilizzate per la produzione dei beni destinati alla rivendita, nonché delle rese e dei prezzi di vendita praticati dal contribuente in esame “.
Nel medesimo atto impositivo, inoltre, risulta indicato come, in base alla metodologia applicata dai verificatori,
i corrispettivi di vendita dei beni destinati alla rivendita (pane, pizza, biscotti, acqua e bevande) siano stati rideterminati in maniera analitica e dettagliata come segue: PRODOTTO: PANE, IMPONIBILE: 67.844,00,
ALIQUOTA IVA: 4%, IMPOSTA: 2.713,76; PRODOTTO: PIZZE, IMPONIBILE: 9.321,00, ALIQUOTA IVA:
10%, IMPOSTA: 932,10; PRODOTTO: BISCOTTI, IMPONIBILE:1.174,00, ALIQUOTA IVA:10%, IMPOSTA:
117,40; PRODOTTO: ACQUA E BEVANDE (IVA 20%), IMPONIBILE: 2.241,00, ALIQUOTA IVA: 20%,
IMPOSTA: 448,20; PRODOTTO: ACQUA E BEVANDE (IVA 21%), IMPONIBILE: 738,00, ALIQUOTA IVA:
21%, IMPOSTA. 154,98. TOTALE IMPONIBILE: 81.318,00 TOTALE IMPOSTA: 4.366,44. Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio scrivente ha accertato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lett. a) del D.P.R. 917/1986 pari ad € 81.318,00, a fronte di quanto dichiarato per gli stessi dal contribuente in esame pari ad 40.405,00.
I maggiori ricavi accertati, pertanto, risultano pari ad € 40.913,00.
Si fa inoltre osservare come la parte fosse pienamente a conoscenza dei rilievi constatati dai verbalizzanti, nonché della metodologia accertativa dagli stessi utilizzata, avendo sottoscritto il PVC in data 23/12/2014, nonché i vari processi verbali di contraddittorio che si sono succeduti nel tempo.
Riguardo al deposito dei nuovi documenti (quali quelli sopra menzionati, ed in particolare, il PVC del
23/12/2014 che parimenti si allega al presente atto d'appello) si evidenzia che l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/92 stabilisce che nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti che non siano stati precedentemente depositati a supporto di contestazioni già svolte in prima istanza, purché non amplino, come nel caso in specie, la materia del contendere (Sentenza n. 66 /2012 C.T.R. di Palermo Sez.
Staccata di Catania).
In tal senso la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il contenzioso tributario è soggetto, in funzione della sua specificità, a regole non perfettamente coincidenti con quelle del giudizio civile ordinario o del giudizio amministrativo.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2873/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 1 e depositata il 27 Novembre
2020.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'Ufficio ha depositato in questa fase processuale documentazione già esistente (tra cui il PVC del
23.12.2014) richiamata nella motivazione dell'atto impositivo. La produzione è ammissibile, poiché: l'art.58, comma 2, D. Lgs.546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello;
la documentazione versata in atti non introduce un nuovo thema decidendum, ma si limita a corroborare e rendere pienamente scrutinabile l'impianto motivazionale dell'avviso già impugnato in primo grado. Ne consegue che la decisione di primo grado, fondata in via assorbente sulla mancata produzione del PVC, non può essere confermata una volta che il documento sia ritualmente acquisito al fascicolo del giudizio di appello. La sentenza impugnata valorizza la mancata produzione del PVC quale elemento impeditivo dello scrutinio della pretesa. Tuttavia: l'avviso di accertamento (come emerge dagli atti) espone la metodologia ricostruttiva adottata (ricostruzione analitica dei ricavi sulla base di acquisti, rese, prezzi di vendita, ecc. ); l'atto riporta una rideterminazione per prodotti (pane/pizze/biscotti/acqua e bevande) con imponibili e aliquote IVA, consentendo di comprendere: l'iter logico seguito;
la quantificazione dei maggiori ricavi e delle maggiori imposte;
risulta inoltre che il contribuente abbia partecipato al contraddittorio e abbia avuto contezza dei rilievi, avendo sottoscritto verbali e svolto difese in sede amministrativa (come dedotto dall'Ufficio). Pertanto, il nucleo essenziale dell'obbligo motivazionale risulta soddisfatto: l'atto è idoneo a porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa e di approntare le difese, come in concreto avvenuto.
La pronuncia di primo grado risulta erronea nella parte in cui ha ritenuto dirimente la mancata produzione del PVC, senza considerare: la possibilità di integrazione documentale nel giudizio di appello nei limiti di cui all'art.58 D. Lgs.546/1992; la sufficienza, nel caso concreto, della motivazione dell'atto impositivo e la conoscenza sostanziale dei rilievi da parte del contribuente. L'appello deve, quindi, essere accolto, con riforma integrale della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio (primo e secondo grado), in considerazione: della peculiarità dell'esito di primo grado, definito su un profilo ritenuto assorbente (mancata produzione del PVC) e poi superato in appello mediante la produzione documentale ritenuta ammissibile;
della mancata costituzione dell'appellato nel presente grado, che incide sulla concreta dialettica processuale in appello e sulla regolazione equitativa delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Quartararo Baldassare)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3236/2021 depositato il 31/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2873/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 27/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O01991/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O01991/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O01991/2015 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O01991/2015 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O01991/2015 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2.5.2016 Resistente_1, esercente l'attività di panificazione, impugnava l'avviso di accertamento in atti (notificato il 7.12.2015) dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa per il pagamento di
42.69,08 per irpef addizionali va e irap 2011 e accessori, sulla base del P.V. 23.12.2014 per: maggior reddito di impresa di € 34.951,00, e quindi elevazione del reddito dichiarato da € 27.165,00 ad € 62.566,00; maggiore imponibile iva di € 26.621,00 al 4%, € 9.679,00 al 10%, € 2.054,00 al 20% e € 559,00 al 21%; maggior valore di € 34.951,00 ai fini irap.
Il ricorrente, premesso l'esito negativo dell'accertamento con adesione, deduceva:
a) la disapplicazione della circolare 233/E datata 27.10.1995;
b) la produttività teorica giornaliera non poteva superare i kg. 280 di pane (si rinvia al ricorso);
c) era incongruo l'impiego di kg. 5.962,00 atteso lo sfrido (20%);
d) i prezzi del 2011 non potevano essere uguali a quelli del 2007.
L'A.F si costituiva e resisteva, richiamando il P.V. e il calcolo finale -
e) € 67.844,00 imponibile pane e.l) € 9.321,00 imponibile pizze e.2) € 1.174,00 imponibile biscotti e.3) € 2.241,00 imponibile acqua e bevande iva 20%
e.4) € 718,00 imponibile acqua e bevande iva 21%.
All'udienza odierna le Parti insistevano.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
L'A.F., che È attrice in senso sostanziale, ha omesso di depositare il P.V. 23.12.2014 ripetutamente richiamato nell'avviso, e quindi sua parte integrante.
Pertanto è impossibile valutare la fondatezza - parziale o totale - dell'accertamento (art. 2697 cc.),
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, in mancanza di nota) in € 2.120,00 di cui
120,00 contributo unificato, oltre cassa e iva.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 31 Maggio 2021 deducendo i seguenti motivi.
L'Ufficio ritiene che la sentenza impugnata debba essere integralmente riformata in quanto, pur non avendo lo scrivente Ufficio prodotto in giudizio il sopra citato PVC, comunque l'avviso di accertamento in contestazione risulta ben motivato, in modo sicuramente tale da consentire sia alla controparte sia ai giudici di primo grado la comprensione del percorso logico e/o tecnico/giuridico seguito nella determinazione del maggior volume d'affari conseguito dalla Ditta in esame nell'anno d'imposta 2011. Nell'accertamento citato, infatti, si legge testualmente: “Nel corso della verifica, i verbalizzanti hanno proceduto alla ricostruzione dei ricavi, tenendo conto dei quantitativi di merce acquistata nel corso dell'anno e delle materie prime principalmente utilizzate per la produzione dei beni destinati alla rivendita, nonché delle rese e dei prezzi di vendita praticati dal contribuente in esame “.
Nel medesimo atto impositivo, inoltre, risulta indicato come, in base alla metodologia applicata dai verificatori,
i corrispettivi di vendita dei beni destinati alla rivendita (pane, pizza, biscotti, acqua e bevande) siano stati rideterminati in maniera analitica e dettagliata come segue: PRODOTTO: PANE, IMPONIBILE: 67.844,00,
ALIQUOTA IVA: 4%, IMPOSTA: 2.713,76; PRODOTTO: PIZZE, IMPONIBILE: 9.321,00, ALIQUOTA IVA:
10%, IMPOSTA: 932,10; PRODOTTO: BISCOTTI, IMPONIBILE:1.174,00, ALIQUOTA IVA:10%, IMPOSTA:
117,40; PRODOTTO: ACQUA E BEVANDE (IVA 20%), IMPONIBILE: 2.241,00, ALIQUOTA IVA: 20%,
IMPOSTA: 448,20; PRODOTTO: ACQUA E BEVANDE (IVA 21%), IMPONIBILE: 738,00, ALIQUOTA IVA:
21%, IMPOSTA. 154,98. TOTALE IMPONIBILE: 81.318,00 TOTALE IMPOSTA: 4.366,44. Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio scrivente ha accertato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lett. a) del D.P.R. 917/1986 pari ad € 81.318,00, a fronte di quanto dichiarato per gli stessi dal contribuente in esame pari ad 40.405,00.
I maggiori ricavi accertati, pertanto, risultano pari ad € 40.913,00.
Si fa inoltre osservare come la parte fosse pienamente a conoscenza dei rilievi constatati dai verbalizzanti, nonché della metodologia accertativa dagli stessi utilizzata, avendo sottoscritto il PVC in data 23/12/2014, nonché i vari processi verbali di contraddittorio che si sono succeduti nel tempo.
Riguardo al deposito dei nuovi documenti (quali quelli sopra menzionati, ed in particolare, il PVC del
23/12/2014 che parimenti si allega al presente atto d'appello) si evidenzia che l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/92 stabilisce che nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti che non siano stati precedentemente depositati a supporto di contestazioni già svolte in prima istanza, purché non amplino, come nel caso in specie, la materia del contendere (Sentenza n. 66 /2012 C.T.R. di Palermo Sez.
Staccata di Catania).
In tal senso la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il contenzioso tributario è soggetto, in funzione della sua specificità, a regole non perfettamente coincidenti con quelle del giudizio civile ordinario o del giudizio amministrativo.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2873/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 1 e depositata il 27 Novembre
2020.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'Ufficio ha depositato in questa fase processuale documentazione già esistente (tra cui il PVC del
23.12.2014) richiamata nella motivazione dell'atto impositivo. La produzione è ammissibile, poiché: l'art.58, comma 2, D. Lgs.546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello;
la documentazione versata in atti non introduce un nuovo thema decidendum, ma si limita a corroborare e rendere pienamente scrutinabile l'impianto motivazionale dell'avviso già impugnato in primo grado. Ne consegue che la decisione di primo grado, fondata in via assorbente sulla mancata produzione del PVC, non può essere confermata una volta che il documento sia ritualmente acquisito al fascicolo del giudizio di appello. La sentenza impugnata valorizza la mancata produzione del PVC quale elemento impeditivo dello scrutinio della pretesa. Tuttavia: l'avviso di accertamento (come emerge dagli atti) espone la metodologia ricostruttiva adottata (ricostruzione analitica dei ricavi sulla base di acquisti, rese, prezzi di vendita, ecc. ); l'atto riporta una rideterminazione per prodotti (pane/pizze/biscotti/acqua e bevande) con imponibili e aliquote IVA, consentendo di comprendere: l'iter logico seguito;
la quantificazione dei maggiori ricavi e delle maggiori imposte;
risulta inoltre che il contribuente abbia partecipato al contraddittorio e abbia avuto contezza dei rilievi, avendo sottoscritto verbali e svolto difese in sede amministrativa (come dedotto dall'Ufficio). Pertanto, il nucleo essenziale dell'obbligo motivazionale risulta soddisfatto: l'atto è idoneo a porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa e di approntare le difese, come in concreto avvenuto.
La pronuncia di primo grado risulta erronea nella parte in cui ha ritenuto dirimente la mancata produzione del PVC, senza considerare: la possibilità di integrazione documentale nel giudizio di appello nei limiti di cui all'art.58 D. Lgs.546/1992; la sufficienza, nel caso concreto, della motivazione dell'atto impositivo e la conoscenza sostanziale dei rilievi da parte del contribuente. L'appello deve, quindi, essere accolto, con riforma integrale della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio (primo e secondo grado), in considerazione: della peculiarità dell'esito di primo grado, definito su un profilo ritenuto assorbente (mancata produzione del PVC) e poi superato in appello mediante la produzione documentale ritenuta ammissibile;
della mancata costituzione dell'appellato nel presente grado, che incide sulla concreta dialettica processuale in appello e sulla regolazione equitativa delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Quartararo Baldassare)