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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 463/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2663/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sciacca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259011696490000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259011696490000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259011696490000 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3 ottobre 2025 e depositato il 13 ottobre 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29120259011696490000, notificata via PEC il 22 settembre 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva il pagamento di complessivi € 3.393,83 in relazione ad avvisi di accertamento emessi dal Comune di Sciacca per IMU 2015, IMU 2016 e TASI 2016.
Il ricorrente deduceva di non avere mai ricevuto valida notificazione degli atti presupposti, contestando integralmente la debenza delle somme richieste. L'istanza cautelare proposta ai sensi dell'art. 47 D.Lgs.
546/1992 veniva accolta da questa Corte con ordinanza n. 1612/2025, in ragione del comprovato periculum e della necessità di approfondire le censure in sede di merito.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Sciacca. L'Agente della riscossione eccepiva l'inammissibilità del ricorso e la propria estraneità alle questioni relative alla notifica degli avvisi di accertamento.
Il Comune sosteneva la ritualità delle notificazioni, producendo avvisi di ricevimento e una relazione di notifica.
Con memoria illustrativa, il ricorrente contestava puntualmente la documentazione prodotta, evidenziando l'assenza della prova della comunicazione di avvenuta notifica per gli atti consegnati a terzi, la non riferibilità della relata prodotta all'avviso IMU 2016 e la totale mancanza di documentazione relativa all'avviso TASI
2016.
All'udienza del 23.01.2026, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e documentato dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Dall'esame del fascicolo processuale è emerso che nessuno degli avvisi di accertamento richiamati nell'intimazione di pagamento n. 29120259011696490000 risulta essere stato validamente notificato al contribuente.
Ed invero, avuto riguardo all'avviso di accertamento IMU 2015 n. 4278, dalla produzione documentale effettuata dall'Ente Comunale, la notifica risulta essere stata effettuata a persona diversa dal destinatario senza che sia stata fornita prova della spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 7, co. 3,
L. 890/1982, elemento indispensabile al perfezionamento della notificazione.
Quanto all'avviso IMU 2016 n. 3163, la notificazione non può ritenersi provata poiché l'avviso di accertamento prodotto dal Comune non reca alcun numero di raccomandata né altro elemento identificativo, sicché non
è possibile individuare con certezza la corrispondenza tra l'atto notificato e la ricevuta di ritorno prodotta.
Inoltre, anche a voler ritenere tale corrispondenza, la notifica risulterebbe comunque nulla, essendo stata eseguita a persona diversa dal destinatario senza prova della spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 7, co. 3, L. 890/1982.
Relativamente all'avviso TASI 2016 n. 9088, il Comune non ha depositato alcuna documentazione idonea a dimostrarne la notificazione, con conseguente inopponibilità dell'atto al contribuente.
L'avviso di ricevimento relativo all'atto n. 3032 è inconferente, non essendo riferibile ad alcuno degli atti presupposti all'impugnata intimazione.
Poiché non è stata offerta valida prova in ordine alla regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposti,
l'intimazione di pagamento impugnata, quale atto meramente consequenziale, è priva del necessario presupposto impositivo e deve essere annullata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi, in assenza di specifiche questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29120259011696490000 impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate/Riscossione e il Comune di Sciacca, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario e liquidate in €.
1.278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso, in Agrigento, nella Camera di Consiglio del
23.01.2026. Il Giudice Monocratico Alessandra Vella
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2663/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sciacca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259011696490000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259011696490000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259011696490000 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3 ottobre 2025 e depositato il 13 ottobre 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29120259011696490000, notificata via PEC il 22 settembre 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva il pagamento di complessivi € 3.393,83 in relazione ad avvisi di accertamento emessi dal Comune di Sciacca per IMU 2015, IMU 2016 e TASI 2016.
Il ricorrente deduceva di non avere mai ricevuto valida notificazione degli atti presupposti, contestando integralmente la debenza delle somme richieste. L'istanza cautelare proposta ai sensi dell'art. 47 D.Lgs.
546/1992 veniva accolta da questa Corte con ordinanza n. 1612/2025, in ragione del comprovato periculum e della necessità di approfondire le censure in sede di merito.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Sciacca. L'Agente della riscossione eccepiva l'inammissibilità del ricorso e la propria estraneità alle questioni relative alla notifica degli avvisi di accertamento.
Il Comune sosteneva la ritualità delle notificazioni, producendo avvisi di ricevimento e una relazione di notifica.
Con memoria illustrativa, il ricorrente contestava puntualmente la documentazione prodotta, evidenziando l'assenza della prova della comunicazione di avvenuta notifica per gli atti consegnati a terzi, la non riferibilità della relata prodotta all'avviso IMU 2016 e la totale mancanza di documentazione relativa all'avviso TASI
2016.
All'udienza del 23.01.2026, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e documentato dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Dall'esame del fascicolo processuale è emerso che nessuno degli avvisi di accertamento richiamati nell'intimazione di pagamento n. 29120259011696490000 risulta essere stato validamente notificato al contribuente.
Ed invero, avuto riguardo all'avviso di accertamento IMU 2015 n. 4278, dalla produzione documentale effettuata dall'Ente Comunale, la notifica risulta essere stata effettuata a persona diversa dal destinatario senza che sia stata fornita prova della spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 7, co. 3,
L. 890/1982, elemento indispensabile al perfezionamento della notificazione.
Quanto all'avviso IMU 2016 n. 3163, la notificazione non può ritenersi provata poiché l'avviso di accertamento prodotto dal Comune non reca alcun numero di raccomandata né altro elemento identificativo, sicché non
è possibile individuare con certezza la corrispondenza tra l'atto notificato e la ricevuta di ritorno prodotta.
Inoltre, anche a voler ritenere tale corrispondenza, la notifica risulterebbe comunque nulla, essendo stata eseguita a persona diversa dal destinatario senza prova della spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 7, co. 3, L. 890/1982.
Relativamente all'avviso TASI 2016 n. 9088, il Comune non ha depositato alcuna documentazione idonea a dimostrarne la notificazione, con conseguente inopponibilità dell'atto al contribuente.
L'avviso di ricevimento relativo all'atto n. 3032 è inconferente, non essendo riferibile ad alcuno degli atti presupposti all'impugnata intimazione.
Poiché non è stata offerta valida prova in ordine alla regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposti,
l'intimazione di pagamento impugnata, quale atto meramente consequenziale, è priva del necessario presupposto impositivo e deve essere annullata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi, in assenza di specifiche questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29120259011696490000 impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate/Riscossione e il Comune di Sciacca, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario e liquidate in €.
1.278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso, in Agrigento, nella Camera di Consiglio del
23.01.2026. Il Giudice Monocratico Alessandra Vella