Art. 7.
Tutti gli atti relativi alla conversione autorizzata col presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e di bollo.
Le registrazioni eventualmente occorrenti sono eseguite gratuitamente.
Le spedizioni dei titoli alle Sezioni di tesoreria provinciale, e quelle effettuate dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi stessi, godranno dell'esenzione dalle tasse postali. Eguale esenzione sara' applicata, alle spedizioni dei titoli stessi dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia. Saranno osservate, in ogni caso, le modalita' che verranno stabilite dal Ministro per le finanze e il tesoro, d'intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Tutti gli atti relativi alla conversione autorizzata col presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e di bollo.
Le registrazioni eventualmente occorrenti sono eseguite gratuitamente.
Le spedizioni dei titoli alle Sezioni di tesoreria provinciale, e quelle effettuate dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi stessi, godranno dell'esenzione dalle tasse postali. Eguale esenzione sara' applicata, alle spedizioni dei titoli stessi dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia. Saranno osservate, in ogni caso, le modalita' che verranno stabilite dal Ministro per le finanze e il tesoro, d'intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni.