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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/08/2025, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3972\2021 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
(appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 22.03.2021 n. 2771) vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Fusco, Parte_1 C.F._1
c.f. appellante C.F._2
e
, c.f. , in qualità di impresa designata per la Regione Campa- Controparte_1 P.IVA_1
nia per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Esposito, c.f. , appellata C.F._3
nonché
, , e , appellati contumaci Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
Conclusioni
Come da note scritte per l'udienza del 18.03.2025.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 18.03.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, e la Parte_1 CP_4
1 nella qualità di impresa designata alla gestione del FGVS per la Regione Controparte_1
Campania, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 28.03.2010, alle ore 10.50 circa, in Crispano.
L'attrice dedusse che:
-- mentre era alla guida della Fiat 500 di proprietà di e circolava in via Pucci- Controparte_5
ni, all'altezza del civico 12 (incrocio con via Rossini), era stata urtata, nella fiancata laterale posteriore destra, dalla moto Honda Transalp condotta nell'occasione da , di pro- CP_3
prietà di e sprovvista di copertura assicurativa, la quale proveniva a forte velocità CP_4
in via Rossini con direzione di marcia Via Puccini;
-- le gravi lesioni riportate avevano reso necessario il trasporto in Pronto Soccorso e il ricove- ro presso il reparto rianimazione dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dal quale era stata dimessa in data 15.04.2010;
-- nel periodo successivo, si era sottoposta a numerose terapie ed esami, nonché a interven- to di transfer chirurgico pro estensori dita e polso destro (in data 14.09.2010, presso l'Ospe- dale Nuovo Pellegrini di Napoli);
-- a causa delle terapie farmacologiche e delle indagini strumentali, il personale sanitario aveva consigliato l'interruzione volontaria di gravidanza (accertata il 12.04.2010 alla VII set- timana), eseguita poi in data 19.04.2010 presso l'A.O.U. Federico II di Napoli.
L'istante, allegando l'esclusiva responsabilità del conducente della moto nella de- CP_6
terminazione del sinistro, quantificò la richiesta risarcitoria in € 432.044,67 (“€ 260.024,00 per danno biologico calcolato nella misura del 40%, una ITT di gg. 40, ITP al 50% per gg. 120,
ITP al 25% per gg. 140, per un totale di € 15.255,00, oltre danno morale per la temporanea comprendente il danno biologico pari ad € 91.759,80”) oltre spese mediche per € 1.273,32, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo. Chiese, inoltre, il ristoro del danno da lucro cessante e danno emergente per l'impossibilità sopravvenuta di svolgere la propria at- tività lavorativa di estetista, quantificato in € 80.000,00, ovvero in altra misura ritenuta op- portuna dal giudice.
perciò così concluse: “A – (…) condannare la convenuta al pagamento delle lesioni Pt_1
subite, per la somma nei limiti di € 520.000,00. B- Condannare la convenuta società al paga- mento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge”.
2- Si costituì in giudizio la ella predetta qualità, eccependo l'improponibilità della CP_1
domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005, la nullità dell'atto di citazione per vio-
2 lazione dell'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c., la prescrizione del diritto azionato, la mancata prova della legittimazione delle parti in causa e, infine, l'infondatezza della domanda nel merito.
Così concluse: “1. Accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda avversa poiché non preceduta da valida richiesta stragiudiziale di risarcimento ai sensi del Decreto Legislati- vo n. 209/05. 2. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.. Nel merito:
1. Rigettare la domanda attorea formulata nei confronti del FGVS per intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento dei presunti danni.
2. Rigettare la domanda attorea siccome destituita di fondamento in fatto. e in diritto, sia in ordine all'an che al quantum.
3. In subordine, salva ogni impugnazione, nella denegatissima ipotesi di accogli- mento, seppure parziale, della domanda di parte attrice nei confronti della comparente, nel- la spiegata qualità di FGVS, disattesa ogni avversa incongrua istanza, liquidare i danni nella somma giusta e provata, contenendo la denegata ipotesi di condanna della comparente nei limiti del massimale minimo ex lege. Sempre nella denegata ipotesi di soccombenza, seppur parziale, della comparente, in accoglimento dell'azione di regresso spiegata con la presente comparsa, condannare il sig. a rivalere le , nella qualità di CP_4 Controparte_7
FGVS, di tutto quanto sarà tenuta a pagare in virtù dell'emittenda sentenza, nonché al rim- borso delle spese del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
3- Nonostante la ritualità della notifica, non si costituì, invece, . CP_4
4- Con ordinanza in data 11.05.2015, il Giudice, vista la connessione oggettiva, dispose la riunione del procedimento (RG 85313/2012) a quello pure pendente innanzi al medesimo
Ufficio, recante RG 85051/2013 instaurato da nei confronti di INA Assitalia Ass.ni CP_3
SpA e , nelle rispettive qualità di compagnia assicuratrice e proprietario della Controparte_5
Fiat 500 condotta da . Parte_1
5- Con sentenza 22.03.2021 n. 2771, il Tribunale di Napoli ha così statuito: “- Dichiara la contumacia di e;
- Dichiara la cessata materia del contendere tra CP_4 Controparte_5
e ora (…); - Accoglie parzialmente la domanda CP_3 Controparte_2 Controparte_1
di risarcimento dei danni così come proposta dall'attrice dichiarando il Parte_1
concorso di responsabilità, ai sensi dell'art. 2054 c.p.c. tra quest'ultima e il conducente della moto , nella determinazione del sinistro avvenuto in Crispano il 28.03.2010, nella CP_3
misura del 50% ciascuno e, per l'effetto, condanna solidalmente la Controparte_8
(ora ), quale impresa designata dalla Regione Campania alla gestione
[...] Controparte_1
del Fondo Garanzie Vittime della Strada (…), e , al pagamento, in favore di CP_4 Pt_1
3 , della somma (già ridotta del 50%) di € 108.022,24, oltre interessi così come in Parte_1
parte motiva;
- Condanna solidalmente la (…) (…), e al paga- Controparte_1 CP_4
mento, in favore di , del 50% delle spese per la espletata ctu, così come Parte_1
liquidata; - Comprensa per il 50% le spese e compensi del giudizio mentre per il restante 50% condanna solidalmente la (…) ), al pagamento della complessiva som- Controparte_9
ma di € 7.257,00 di cui € 542,00 per spese ed € 6.715,00 per compensi, oltre spese generali
(15% sul compenso totale), I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Teresa Fusco;
- accoglie la domanda di regresso avanzata da (…) CP_10
(…) nei confronti di ”.
[...] CP_4
In motivazione, rilevata, in via preliminare, l'intervenuta transazione della lite tra CP_3
e (ora ) e dichiarata la proponibilità delle domande
[...] Controparte_2 Controparte_1
avanzate dall'attrice, il Tribunale ha ritenuto non superata la presunzione di corresponsabili- tà di cui all'art. 2054, co. 2, c.c.. Alla luce delle prove acquisite (le dichiarazioni testimoniali e le sommarie informazioni raccolte dai Carabinieri nell'immediatezza del fatto, nonché i rilievi tecnico-descrittivi redatti dai medesimi), il Giudice ha accertato che lo scontro ebbe a verifi- carsi a causa della condotta di guida negligente di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, in quanto, per un verso, , pur provenendo da una strada gravata di STOP, Parte_1
aveva impegnato l'incrocio senza accertarsi che non provenissero veicoli sulla strada in cui si stava immettendo;
e, per altro verso, stava viaggiando a velocità superiore a CP_11
quella consentita.
Con riferimento al risarcimento richiesto da , il Tribunale ha recepito le conclusio- Pt_1
ni dell'ausiliario e ha, perciò, liquidato in favore dell'istante i seguenti importi (poi decurtati del 50% in virtù del concorso di responsabilità): € 3.960,00 per 40 gg ITT;
€ 3.960,00 per 80 gg ITP al 50%; € 166.993,00 per danno biologico causato dai postumi permanenti quantificati nella misura del 30%; € 40.000,00 per danno da perdita di chances causato dalla perdita del
30% della capacità lavorativa generica;
€ 1.131,48 a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute. La richiesta di risarcimento del danno da interruzione della gravidanza, invece, è stata rigettata dal Tribunale a causa della mancata prova della sussistenza del nesso causale tra l'evento e l'interruzione.
6- Ha proposto appello , la quale ha formulato lwe seguenti conclusio- Parte_1
ni: “1) Riformare la sentenza impugnata, accogliendo le pretese degli appellanti ovvero di condannare il convenuto generali nella qualità di FGVS al risarcimento delle lesioni subite
4 nella differenza sulla percentuale riconosciuta e RICONOSCERE IL DANNO DA PERDITA DEL
FETO (GRAVIDANZA) DOVUTA al sinistro subito, evento che non si sarebbe verificato;
2)
Condannare gli appellati alle spese, diritti e onorari, con attribuzione al sottoscritto procura- tore dichiaratosi antistatario”.
7- Si è costituita . Ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_1
gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza. Ha chiesto, perciò, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e onorari.
8- Benché ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti , , Controparte_2 CP_3
e . Dei medesimi deve, pertanto, dichiararsi la contumacia. Controparte_5 CP_4
9- L'appello è infondato.
10- In via di premessa, occorre chiarire che costituisce oggetto del presente grado di giudizio esclusivamente il profilo relativo al risarcimento del danno da perdita della gravidanza. Infat- ti, come precisato dalla stessa appellante alla pag. 3 del proprio atto di gravame, l'impugna- zione è stata proposta “specificamente avverso il punto relativo alla pagina 15 della predetta sentenza, perché il Giudice ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra l'evento e l'inter- ruzione della gravidanza, circostanza valutata dal CTU, perché motivata dalle terapie assunte e indagini diagnostiche eseguite in sede di incidente”.
Non è stata impugnata, invece, la sentenza nella parte in cui il giudice ha accertato e di- chiarato la sussistenza di un concorso di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Fugaci e generici accenni alla questione, rinvenibili nella parte argomentativa dell'atto di appello, che non supererebbero il vaglio di ammissibilità secondo i parametri dell'art. 342
c.p.c., non trovano riscontro nelle conclusioni dell'atto di gravame.
Con riferimento al risarcimento del danno da perdita della gravidanza, la Corte condivide la valutazione del primo giudice in ordine alla carenza di prova del nesso causale tra l'evento dedotto in lite e il danno lamentato.
, dopo aver dedotto la risarcibilità a titolo di danno morale ed esistenziale del pre- Pt_1
giudizio subito a causa della perdita del feto (c.d. “danno da perdita della maternità”) e dopo aver censurato, quindi, il rigetto della domanda risarcitoria da parte del Tribunale, ha lamen- tato in particolare l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice si sarebbe immotivatamente discostato dalle conclusioni del c.t.u.. Secondo , benché le risul- Pt_1
tanze della c.t.u. non fossero vincolanti per il giudicante, quest'ultimo avrebbe dovuto ana-
5 lizzarle criticamente e motivare congruamente la propria scelta di disattendere la valutazio- ne dell'esperto, secondo cui sussisteva il nesso di causalità tra il danno e l'evento. Al contra- rio, tale motivazione sarebbe stata omessa da parte del Tribunale, il quale avrebbe superato senza chiarimenti l'elaborato peritale, pervenendo ad un immotivato rigetto della domanda.
11- Le censure, pur rispettose dei criteri di cui all'art. 342 c.p.c., non sono condivisibili. Come rilevato dal giudice di primo grado (cfr. sentenza, pag. 11), il c.t.u. incaricato, dott. Per_1
, con riferimento al danno da perdita del feto per interruzione volontaria di gravidan-
[...]
za ex art. 4 l. 194/78, si è limitato a farne menzione nelle conclusioni al proprio elaborato, in punto di “valutazione del danno riportato dalla sig.ra quale diretta con- Parte_1
seguenza delle lesioni riportate nell'incidente della strada del 28.03.2010” (cfr. pag. 6 dell'e- laborato), rinviando al giudicante per la sua valutazione e senza altro specificare in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra l'interruzione di gravidanza e il sinistro (o, meglio, le terapie farmacologiche e gli esami strumentali cui la danneggiata si era sottoposta in seguito al sinistro stesso). Il Tribunale ha rigettato la domanda, espressamente precisando che tale rigetto si fondava sulla mancata prova del nesso di causalità e ha, altresì, elencato, a mero titolo esemplificativo, dei mezzi di prova (“consulenza, certificazioni mediche e quant'altro”, cfr. pag. 15) che, qualora offerti dall'attrice, avrebbero potuto soddisfare l'onere probatorio sulla stessa gravante. La statuizione di rigetto è, quindi, adeguatamente motivata.
Del resto, dalla lettura del conciso elaborato peritale, emerge il mancato approfondimento del profilo relativo al danno da perdita del feto. Infatti, il consulente – al quale, comunque, non era stato rivolto specifico quesito sul punto (cfr. verbale di udienza del 21.02.2019) – ha affermato (cfr. pag. 5 dell'elaborato) che: “dall'esame della documentazione clinica allegata, nonché dall'accertamento medico-legale, appare provato il nesso di causalità tra l'incidente
(…) e le lesioni riportate. (…). Trattasi di esiti permanenti di un politrauma con multipli esiti fratturativi e plurimi esiti cicatriziali”. In altre parole, il consulente ha ritenuto sussistente il nesso causale tra il sinistro e le lesioni permanenti riportate dalla danneggiata, ma, tra que- ste, non ha annoverato l'interruzione della gravidanza (che, infatti, non è menzionata).
Nulla il consulente ha osservato circa la tipologia e l'entità delle terapie farmacologiche e degli esami strumentali cui si era sottoposta l'istante, né circa le loro conseguenze sulla gra- vidanza in corso e, dunque, l'effettiva sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della L.
194/1978. Il contenuto dell'elaborato peritale non è mai stato contestato dall'istante, la qua- le ne ha chiesto il recepimento da parte del giudice di primo grado.
6 Quand'anche volesse ritenersi implicitamente affermata dal c.t.u. la sussistenza del nesso di causalità tra esami strumentali e terapie farmacologiche direttamente conseguenti al sini- stro, da un lato, e interruzione volontaria di gravidanza su indicazione dei sanitari, dall'altro, in ciò la consulenza sarebbe priva di alcun esame critico dei profili già richiamati. Peraltro, un'indagine adeguata sul punto implicherebbe la verifica di circostanze nemmeno entrate nel dibattito tra le parti: se lo stato di gravidanza sia stato tempestivamente rilevato;
se dav- vero gli esami strumentali eseguiti e i farmaci somministrati fossero tali da creare le condi- zioni per l'interruzione della gravidanza e soprattutto se avessero valide alternative, altret- tanto efficaci per la cura delle lesioni conseguite al sinistro ma senza pregiudizio per il feto: questioni – implicanti tra l'altro la valutazione della bontà delle scelte di soggetti terzi – tutte in grado di incidere sull'apprezzamento del nesso di causalità tra sinistro e aborto, sempli- cemente disegnato dall'appellante sulla base di un mero collegamento cronologico.
Un supplemento di c.t.u., pur sollecitato da , avrebbe carattere meramente esplo- Pt_1
rativo e servirebbe a sopperire a carenze istruttorie proprio sulla questione sottoposta alla
Corte. L'appellante non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno delle proprie dedu- zioni, alcun documento comprovante l'inevitabile compromissione della gravidanza – al di là del riferito consiglio orale di medici curanti – quale conseguenza di esami e terapie non sur- rogabili.
Peraltro, non ha provveduto al deposito, nel presente grado di giudizio, del fasci- Pt_1
colo di parte. Si rammenta, al riguardo, che il fascicolo di parte che l'attore e il convenuto devono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti of- ferti in comunicazione, ai sensi degli artt. 165 co. 1 e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 c.p.c., pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 delle disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione e una propria autonomia. Qualora l'appellante ometta di depositare il fascicolo di parte formato in primo grado entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (Cass. 18287/2021) perché, nel giudizio di appello avverso sentenze definitive, la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base ai soli atti a sua disposizione (Cass. 29716/2017; Cass.
2129/2022).
7 Agli atti del presente grado di giudizio non risultano acquisite né la consulenza tecnica di parte a firma del dott. i cui all'atto di citazione in primo grado, né la documenta- Per_2
zione medica comprovante le allegazioni spiegate.
Date le descritte carenze del compendio probatorio e considerato che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare, tra le altre cose, il nesso di causalità tra l'illecito e il pregiudizio subito, deve essere confermato il rigetto della domanda risarcito- ria avanzata dall'appellante relativamente all'interruzione di gravidanza.
12- In virtù di quanto esposto, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
13- Le spese del grado sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche a ca- rico dell'appellante secondo soccombenza, scaglione di valore fino a € 52.000,00 e importi ragguagliati alla natura, difficoltà e valore dell'affare.
14- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e della , in Parte_1 CP_4 Controparte_1
qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e in contraddittorio con , e Controparte_2 CP_3 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 22.03.2021 n. 2771, così provvede: CP_5
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese di secondo grado, che liquida in € 5.000.00 per compenso ed € 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 15 luglio 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3972\2021 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
(appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 22.03.2021 n. 2771) vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Fusco, Parte_1 C.F._1
c.f. appellante C.F._2
e
, c.f. , in qualità di impresa designata per la Regione Campa- Controparte_1 P.IVA_1
nia per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Esposito, c.f. , appellata C.F._3
nonché
, , e , appellati contumaci Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
Conclusioni
Come da note scritte per l'udienza del 18.03.2025.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 18.03.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, e la Parte_1 CP_4
1 nella qualità di impresa designata alla gestione del FGVS per la Regione Controparte_1
Campania, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 28.03.2010, alle ore 10.50 circa, in Crispano.
L'attrice dedusse che:
-- mentre era alla guida della Fiat 500 di proprietà di e circolava in via Pucci- Controparte_5
ni, all'altezza del civico 12 (incrocio con via Rossini), era stata urtata, nella fiancata laterale posteriore destra, dalla moto Honda Transalp condotta nell'occasione da , di pro- CP_3
prietà di e sprovvista di copertura assicurativa, la quale proveniva a forte velocità CP_4
in via Rossini con direzione di marcia Via Puccini;
-- le gravi lesioni riportate avevano reso necessario il trasporto in Pronto Soccorso e il ricove- ro presso il reparto rianimazione dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dal quale era stata dimessa in data 15.04.2010;
-- nel periodo successivo, si era sottoposta a numerose terapie ed esami, nonché a interven- to di transfer chirurgico pro estensori dita e polso destro (in data 14.09.2010, presso l'Ospe- dale Nuovo Pellegrini di Napoli);
-- a causa delle terapie farmacologiche e delle indagini strumentali, il personale sanitario aveva consigliato l'interruzione volontaria di gravidanza (accertata il 12.04.2010 alla VII set- timana), eseguita poi in data 19.04.2010 presso l'A.O.U. Federico II di Napoli.
L'istante, allegando l'esclusiva responsabilità del conducente della moto nella de- CP_6
terminazione del sinistro, quantificò la richiesta risarcitoria in € 432.044,67 (“€ 260.024,00 per danno biologico calcolato nella misura del 40%, una ITT di gg. 40, ITP al 50% per gg. 120,
ITP al 25% per gg. 140, per un totale di € 15.255,00, oltre danno morale per la temporanea comprendente il danno biologico pari ad € 91.759,80”) oltre spese mediche per € 1.273,32, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo. Chiese, inoltre, il ristoro del danno da lucro cessante e danno emergente per l'impossibilità sopravvenuta di svolgere la propria at- tività lavorativa di estetista, quantificato in € 80.000,00, ovvero in altra misura ritenuta op- portuna dal giudice.
perciò così concluse: “A – (…) condannare la convenuta al pagamento delle lesioni Pt_1
subite, per la somma nei limiti di € 520.000,00. B- Condannare la convenuta società al paga- mento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge”.
2- Si costituì in giudizio la ella predetta qualità, eccependo l'improponibilità della CP_1
domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005, la nullità dell'atto di citazione per vio-
2 lazione dell'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c., la prescrizione del diritto azionato, la mancata prova della legittimazione delle parti in causa e, infine, l'infondatezza della domanda nel merito.
Così concluse: “1. Accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda avversa poiché non preceduta da valida richiesta stragiudiziale di risarcimento ai sensi del Decreto Legislati- vo n. 209/05. 2. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.. Nel merito:
1. Rigettare la domanda attorea formulata nei confronti del FGVS per intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento dei presunti danni.
2. Rigettare la domanda attorea siccome destituita di fondamento in fatto. e in diritto, sia in ordine all'an che al quantum.
3. In subordine, salva ogni impugnazione, nella denegatissima ipotesi di accogli- mento, seppure parziale, della domanda di parte attrice nei confronti della comparente, nel- la spiegata qualità di FGVS, disattesa ogni avversa incongrua istanza, liquidare i danni nella somma giusta e provata, contenendo la denegata ipotesi di condanna della comparente nei limiti del massimale minimo ex lege. Sempre nella denegata ipotesi di soccombenza, seppur parziale, della comparente, in accoglimento dell'azione di regresso spiegata con la presente comparsa, condannare il sig. a rivalere le , nella qualità di CP_4 Controparte_7
FGVS, di tutto quanto sarà tenuta a pagare in virtù dell'emittenda sentenza, nonché al rim- borso delle spese del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
3- Nonostante la ritualità della notifica, non si costituì, invece, . CP_4
4- Con ordinanza in data 11.05.2015, il Giudice, vista la connessione oggettiva, dispose la riunione del procedimento (RG 85313/2012) a quello pure pendente innanzi al medesimo
Ufficio, recante RG 85051/2013 instaurato da nei confronti di INA Assitalia Ass.ni CP_3
SpA e , nelle rispettive qualità di compagnia assicuratrice e proprietario della Controparte_5
Fiat 500 condotta da . Parte_1
5- Con sentenza 22.03.2021 n. 2771, il Tribunale di Napoli ha così statuito: “- Dichiara la contumacia di e;
- Dichiara la cessata materia del contendere tra CP_4 Controparte_5
e ora (…); - Accoglie parzialmente la domanda CP_3 Controparte_2 Controparte_1
di risarcimento dei danni così come proposta dall'attrice dichiarando il Parte_1
concorso di responsabilità, ai sensi dell'art. 2054 c.p.c. tra quest'ultima e il conducente della moto , nella determinazione del sinistro avvenuto in Crispano il 28.03.2010, nella CP_3
misura del 50% ciascuno e, per l'effetto, condanna solidalmente la Controparte_8
(ora ), quale impresa designata dalla Regione Campania alla gestione
[...] Controparte_1
del Fondo Garanzie Vittime della Strada (…), e , al pagamento, in favore di CP_4 Pt_1
3 , della somma (già ridotta del 50%) di € 108.022,24, oltre interessi così come in Parte_1
parte motiva;
- Condanna solidalmente la (…) (…), e al paga- Controparte_1 CP_4
mento, in favore di , del 50% delle spese per la espletata ctu, così come Parte_1
liquidata; - Comprensa per il 50% le spese e compensi del giudizio mentre per il restante 50% condanna solidalmente la (…) ), al pagamento della complessiva som- Controparte_9
ma di € 7.257,00 di cui € 542,00 per spese ed € 6.715,00 per compensi, oltre spese generali
(15% sul compenso totale), I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Teresa Fusco;
- accoglie la domanda di regresso avanzata da (…) CP_10
(…) nei confronti di ”.
[...] CP_4
In motivazione, rilevata, in via preliminare, l'intervenuta transazione della lite tra CP_3
e (ora ) e dichiarata la proponibilità delle domande
[...] Controparte_2 Controparte_1
avanzate dall'attrice, il Tribunale ha ritenuto non superata la presunzione di corresponsabili- tà di cui all'art. 2054, co. 2, c.c.. Alla luce delle prove acquisite (le dichiarazioni testimoniali e le sommarie informazioni raccolte dai Carabinieri nell'immediatezza del fatto, nonché i rilievi tecnico-descrittivi redatti dai medesimi), il Giudice ha accertato che lo scontro ebbe a verifi- carsi a causa della condotta di guida negligente di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, in quanto, per un verso, , pur provenendo da una strada gravata di STOP, Parte_1
aveva impegnato l'incrocio senza accertarsi che non provenissero veicoli sulla strada in cui si stava immettendo;
e, per altro verso, stava viaggiando a velocità superiore a CP_11
quella consentita.
Con riferimento al risarcimento richiesto da , il Tribunale ha recepito le conclusio- Pt_1
ni dell'ausiliario e ha, perciò, liquidato in favore dell'istante i seguenti importi (poi decurtati del 50% in virtù del concorso di responsabilità): € 3.960,00 per 40 gg ITT;
€ 3.960,00 per 80 gg ITP al 50%; € 166.993,00 per danno biologico causato dai postumi permanenti quantificati nella misura del 30%; € 40.000,00 per danno da perdita di chances causato dalla perdita del
30% della capacità lavorativa generica;
€ 1.131,48 a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute. La richiesta di risarcimento del danno da interruzione della gravidanza, invece, è stata rigettata dal Tribunale a causa della mancata prova della sussistenza del nesso causale tra l'evento e l'interruzione.
6- Ha proposto appello , la quale ha formulato lwe seguenti conclusio- Parte_1
ni: “1) Riformare la sentenza impugnata, accogliendo le pretese degli appellanti ovvero di condannare il convenuto generali nella qualità di FGVS al risarcimento delle lesioni subite
4 nella differenza sulla percentuale riconosciuta e RICONOSCERE IL DANNO DA PERDITA DEL
FETO (GRAVIDANZA) DOVUTA al sinistro subito, evento che non si sarebbe verificato;
2)
Condannare gli appellati alle spese, diritti e onorari, con attribuzione al sottoscritto procura- tore dichiaratosi antistatario”.
7- Si è costituita . Ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_1
gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza. Ha chiesto, perciò, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e onorari.
8- Benché ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti , , Controparte_2 CP_3
e . Dei medesimi deve, pertanto, dichiararsi la contumacia. Controparte_5 CP_4
9- L'appello è infondato.
10- In via di premessa, occorre chiarire che costituisce oggetto del presente grado di giudizio esclusivamente il profilo relativo al risarcimento del danno da perdita della gravidanza. Infat- ti, come precisato dalla stessa appellante alla pag. 3 del proprio atto di gravame, l'impugna- zione è stata proposta “specificamente avverso il punto relativo alla pagina 15 della predetta sentenza, perché il Giudice ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra l'evento e l'inter- ruzione della gravidanza, circostanza valutata dal CTU, perché motivata dalle terapie assunte e indagini diagnostiche eseguite in sede di incidente”.
Non è stata impugnata, invece, la sentenza nella parte in cui il giudice ha accertato e di- chiarato la sussistenza di un concorso di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Fugaci e generici accenni alla questione, rinvenibili nella parte argomentativa dell'atto di appello, che non supererebbero il vaglio di ammissibilità secondo i parametri dell'art. 342
c.p.c., non trovano riscontro nelle conclusioni dell'atto di gravame.
Con riferimento al risarcimento del danno da perdita della gravidanza, la Corte condivide la valutazione del primo giudice in ordine alla carenza di prova del nesso causale tra l'evento dedotto in lite e il danno lamentato.
, dopo aver dedotto la risarcibilità a titolo di danno morale ed esistenziale del pre- Pt_1
giudizio subito a causa della perdita del feto (c.d. “danno da perdita della maternità”) e dopo aver censurato, quindi, il rigetto della domanda risarcitoria da parte del Tribunale, ha lamen- tato in particolare l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice si sarebbe immotivatamente discostato dalle conclusioni del c.t.u.. Secondo , benché le risul- Pt_1
tanze della c.t.u. non fossero vincolanti per il giudicante, quest'ultimo avrebbe dovuto ana-
5 lizzarle criticamente e motivare congruamente la propria scelta di disattendere la valutazio- ne dell'esperto, secondo cui sussisteva il nesso di causalità tra il danno e l'evento. Al contra- rio, tale motivazione sarebbe stata omessa da parte del Tribunale, il quale avrebbe superato senza chiarimenti l'elaborato peritale, pervenendo ad un immotivato rigetto della domanda.
11- Le censure, pur rispettose dei criteri di cui all'art. 342 c.p.c., non sono condivisibili. Come rilevato dal giudice di primo grado (cfr. sentenza, pag. 11), il c.t.u. incaricato, dott. Per_1
, con riferimento al danno da perdita del feto per interruzione volontaria di gravidan-
[...]
za ex art. 4 l. 194/78, si è limitato a farne menzione nelle conclusioni al proprio elaborato, in punto di “valutazione del danno riportato dalla sig.ra quale diretta con- Parte_1
seguenza delle lesioni riportate nell'incidente della strada del 28.03.2010” (cfr. pag. 6 dell'e- laborato), rinviando al giudicante per la sua valutazione e senza altro specificare in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra l'interruzione di gravidanza e il sinistro (o, meglio, le terapie farmacologiche e gli esami strumentali cui la danneggiata si era sottoposta in seguito al sinistro stesso). Il Tribunale ha rigettato la domanda, espressamente precisando che tale rigetto si fondava sulla mancata prova del nesso di causalità e ha, altresì, elencato, a mero titolo esemplificativo, dei mezzi di prova (“consulenza, certificazioni mediche e quant'altro”, cfr. pag. 15) che, qualora offerti dall'attrice, avrebbero potuto soddisfare l'onere probatorio sulla stessa gravante. La statuizione di rigetto è, quindi, adeguatamente motivata.
Del resto, dalla lettura del conciso elaborato peritale, emerge il mancato approfondimento del profilo relativo al danno da perdita del feto. Infatti, il consulente – al quale, comunque, non era stato rivolto specifico quesito sul punto (cfr. verbale di udienza del 21.02.2019) – ha affermato (cfr. pag. 5 dell'elaborato) che: “dall'esame della documentazione clinica allegata, nonché dall'accertamento medico-legale, appare provato il nesso di causalità tra l'incidente
(…) e le lesioni riportate. (…). Trattasi di esiti permanenti di un politrauma con multipli esiti fratturativi e plurimi esiti cicatriziali”. In altre parole, il consulente ha ritenuto sussistente il nesso causale tra il sinistro e le lesioni permanenti riportate dalla danneggiata, ma, tra que- ste, non ha annoverato l'interruzione della gravidanza (che, infatti, non è menzionata).
Nulla il consulente ha osservato circa la tipologia e l'entità delle terapie farmacologiche e degli esami strumentali cui si era sottoposta l'istante, né circa le loro conseguenze sulla gra- vidanza in corso e, dunque, l'effettiva sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della L.
194/1978. Il contenuto dell'elaborato peritale non è mai stato contestato dall'istante, la qua- le ne ha chiesto il recepimento da parte del giudice di primo grado.
6 Quand'anche volesse ritenersi implicitamente affermata dal c.t.u. la sussistenza del nesso di causalità tra esami strumentali e terapie farmacologiche direttamente conseguenti al sini- stro, da un lato, e interruzione volontaria di gravidanza su indicazione dei sanitari, dall'altro, in ciò la consulenza sarebbe priva di alcun esame critico dei profili già richiamati. Peraltro, un'indagine adeguata sul punto implicherebbe la verifica di circostanze nemmeno entrate nel dibattito tra le parti: se lo stato di gravidanza sia stato tempestivamente rilevato;
se dav- vero gli esami strumentali eseguiti e i farmaci somministrati fossero tali da creare le condi- zioni per l'interruzione della gravidanza e soprattutto se avessero valide alternative, altret- tanto efficaci per la cura delle lesioni conseguite al sinistro ma senza pregiudizio per il feto: questioni – implicanti tra l'altro la valutazione della bontà delle scelte di soggetti terzi – tutte in grado di incidere sull'apprezzamento del nesso di causalità tra sinistro e aborto, sempli- cemente disegnato dall'appellante sulla base di un mero collegamento cronologico.
Un supplemento di c.t.u., pur sollecitato da , avrebbe carattere meramente esplo- Pt_1
rativo e servirebbe a sopperire a carenze istruttorie proprio sulla questione sottoposta alla
Corte. L'appellante non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno delle proprie dedu- zioni, alcun documento comprovante l'inevitabile compromissione della gravidanza – al di là del riferito consiglio orale di medici curanti – quale conseguenza di esami e terapie non sur- rogabili.
Peraltro, non ha provveduto al deposito, nel presente grado di giudizio, del fasci- Pt_1
colo di parte. Si rammenta, al riguardo, che il fascicolo di parte che l'attore e il convenuto devono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti of- ferti in comunicazione, ai sensi degli artt. 165 co. 1 e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 c.p.c., pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 delle disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione e una propria autonomia. Qualora l'appellante ometta di depositare il fascicolo di parte formato in primo grado entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (Cass. 18287/2021) perché, nel giudizio di appello avverso sentenze definitive, la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base ai soli atti a sua disposizione (Cass. 29716/2017; Cass.
2129/2022).
7 Agli atti del presente grado di giudizio non risultano acquisite né la consulenza tecnica di parte a firma del dott. i cui all'atto di citazione in primo grado, né la documenta- Per_2
zione medica comprovante le allegazioni spiegate.
Date le descritte carenze del compendio probatorio e considerato che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare, tra le altre cose, il nesso di causalità tra l'illecito e il pregiudizio subito, deve essere confermato il rigetto della domanda risarcito- ria avanzata dall'appellante relativamente all'interruzione di gravidanza.
12- In virtù di quanto esposto, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
13- Le spese del grado sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche a ca- rico dell'appellante secondo soccombenza, scaglione di valore fino a € 52.000,00 e importi ragguagliati alla natura, difficoltà e valore dell'affare.
14- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e della , in Parte_1 CP_4 Controparte_1
qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e in contraddittorio con , e Controparte_2 CP_3 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 22.03.2021 n. 2771, così provvede: CP_5
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese di secondo grado, che liquida in € 5.000.00 per compenso ed € 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 15 luglio 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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