Sentenza 20 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01936/2026REG.PROV.COLL.
N. 04788/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4788 del 2024, proposto da NI NO e IN SI, rappresentati e difesi dagli avvocati Dario La Torre e Mario Lupi, con domicilio eletto presso lo studio Dario La Torre in Roma, via Capodistria n. 12.
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 17256 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. UR NT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. NI NO e IN SI hanno impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio la nota n. 48765 del 4 febbraio 2011, emessa dalla Direzione ambiente, area conservazione foreste della Regione Lazio, con la quale l’ente regionale ha qualificato le particelle di proprietà degli odierni appellanti quali aree di bosco stabile, ai sensi dall’art. 4 della l.r. n. 39 del 2002.
2. Riferiscono gli appellanti di essere titolari di fondi, siti nel Comune di Canale Monterano - censiti catastalmente al foglio 11, mappali 104, 111, 321, 113 - e ricompresi nell’ambito del piano di lottizzazione “Il Cerreto”, adottato dal medesimo Comune con delibera consiliare n. 53 del 6. dicembre 2002, e successivamente approvato con deliberazione n. 9 del 7 aprile 2004. All’approvazione del piano seguiva la stipula di convenzione urbanistica e la richiesta di rilascio di permesso di costruire, presentata dagli appellanti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di altri interventi edilizi interessanti i propri lotti ( nn. 21, 22 e 23).
3. Il Comune di Canale Monterano, nelle more del procedimento relativo all’istanza di rilascio del titolo abilitativo, comunicava agli appellanti che il Corpo Forestale dello Stato, a seguito di un sopralluogo del 16 marzo 2007, aveva accertato la presenza di un’area avente tutte le caratteristiche proprie della nozione di bosco, previste all’art. 4 della l.r. Lazio n. 39 del 2002, insistente sui lotti di loro titolarità. In considerazione di tale rilievo, l’ente comunale rappresentava ai proprietari la necessità del conseguimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, quale presupposto necessario per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.
4. A seguito di tale comunicazione, NI NO e IN SI inoltravano al Comune una relazione, redatta da proprio tecnico di fiducia, che certificava l’assenza delle predette caratteristiche proprie delle aree boschive, ma il Corpo Forestale non riteneva di discostarsi dalle valutazioni espresse in precedenza. L’ente comunale incaricava, quindi, un tecnico abilitato a redigere una relazione in merito alla qualificazione delle aree di interesse, ritenute boschive all’esito dell’accertamento tecnico, anch’esso contestato dagli odierni appellanti.
5. Dopo le ulteriori contestazioni mosse dagli appellanti in merito agli esiti dell’accertamento, il Comune, con nota prot. 10567 del 20 dicembre 2010, ha sottoposto la questione alla competente Direzione ambiente, area conservazione foreste della Regione Lazio che, con nota n. 48765 del 4 febbraio 2011, ha confermato la qualificazione di aree boscate.
NI NO e IN SI hanno, quindi, impugnato il predetto provvedimento innanzi al T.a.r. per il Lazio che, con sentenza n. 17256 del 2023, ha respinto il ricorso.
6. Gli odierni appellanti hanno, dunque, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Il T.a.r. sarebbe incorso in errore nel respingere il ricorso ritenendolo implicitamente ammissibile, omettendo così di considerare che l’impugnazione aveva riguardato esclusivamente la nota regionale n. 48765 del 4 marzo 2011 e non anche il provvedimento conclusivo del procedimento volto a definire l’effettiva destinazione boschiva delle aree. La nota gravata, esprimendo il parere del solo ente regionale ai sensi dell’art. 4, comma 6, della l.r. n. 39/2002, non era idonea a pregiudicare gli interessi degli odierni appellanti; ciò posto il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, risultando perciò erronea la sentenza che ne ha invece esaminato il merito.
II. La sentenza viene, poi, contestata nella parte in cui ha ritenuto immune da vizi la nota regionale che, recependo acriticamente la relazione del tecnico comunale, ha qualificato come radura in continuità con l’area boscata una porzione di terreno che, invece, risultava delimitata da filari e da un arbusteto. Il T.a.r., nel ritenere non dirimente la presenza dei filari, non ha considerato che la discontinuità così accertata incideva in modo decisivo sulla ampiezza dell’area non coperta da vegetazione che, secondo gli appellanti, non potrebbe più ritenersi estesa per circa 2.000 mq. Sarebbe, inoltre, erronea l’affermazione del T.a.r. secondo cui, trattandosi di provvedimento vincolato e privo di profili di discrezionalità tecnica, la partecipazione dei ricorrenti non avrebbe potuto apportare alcun contributo al procedimento. Tale assunto non tiene conto che l’art. 13 della l.r. n. 57/1993 prevede espressamente la partecipazione degli interessati in tutti i casi in cui l’accertamento di fatti rilevanti incida sulla decisione finale, senza distinguere tra provvedimenti vincolati o discrezionali.
III. Sarebbe, altresì, errata l’affermazione del T.a.r., secondo cui il provvedimento impugnato risulterebbe sorretto da una congrua motivazione, fondata su sopralluogo e analisi cartografiche. Tale argomentazione non considererebbe che la Regione, pur sollecitata dal Comune a chiarire l’incertezza derivante da due perizie contrastanti, avrebbe recepito acriticamente quella del tecnico comunale senza esplicitarne le ragioni, omettendo ogni riferimento alla perizia presentata da parte appellante. Da ciò discenderebbe il difetto istruttorio e motivazionale del provvedimento gravato e conseguentemente l’erroneità della sentenza impugnata.
La Regione Lazio si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
8. Alla pubblica udienza del 13 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato nei limiti di seguito specificati.
Con il primo motivo di appello, le parti appellanti contestano l’ammissibilità dell’impugnazione dagli stessi proposta che ha riguardato esclusivamente la nota regionale n. 48765 del 4 marzo 2011 e non anche il provvedimento conclusivo del procedimento volto a definire l’effettiva destinazione boschiva delle aree.
9.1. Tale censura, prima che infondata, è inammissibile, perché parte appellante ha posto in essere un comportamento contraddittorio in violazione del canone del divieto di venire contra factum proprium , avendo impugnato la predetta nota innanzi al T.a.r. per poi contestare in appello l’ammissibilità dell’impugnazione una volta che il ricorso è stato respinto in primo grado.
Questo Consiglio di Stato ha già chiarito, sia pur in relazione all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in appello dal ricorrente soccombente nel merito in primo grado, che la parte che abbia adito la giurisdizione amministrativa con l'atto introduttivo del giudizio non è legittimata a contestarla attraverso l'eccezione di difetto di giurisdizione in appello, perché tale contraddittoria condotta integra un abuso del diritto di difesa, dettato da mere ragioni opportunistiche ed in contrasto con il dovere di cooperazione per la realizzazione della ragionevole durata del processo sancita dall'art. 2, comma 2, c.p.a. (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 11/09/2024, n. 7533).
9.2. Tali conclusioni possono certamente essere estese anche al caso di specie, in cui le parti appellanti hanno sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado da loro stesse proposto.
Avvalora tale conclusione la circostanza che, nell’ambito del giudizio di primo grado, il T.a.r. ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune, per omessa impugnazione di atti presupposti, aderendo all’argomento prospettato dai ricorrenti nella propria replica volto ad escludere qualsiasi rapporto di presupposizione tra gli accertamenti effettuati dal Corpo Forestale dello Stato ed il procedimento di individuazione dell’effettiva destinazione dell’area avviato dal comune di Canale Monterano presso la Regione Lazio ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L.R. n. 39/2002.
Nonostante, quindi, i ricorrenti si siano opposti in primo grado alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, nell’odierno giudizio di appello hanno invece sollevato come primo motivo di appello proprio la questione di inammissibilità del ricorso, sia pur per motivazioni diverse.
Ne deriva che il primo motivo di appello è inammissibile.
10. Con il secondo e il quarto (erroneamente indicato col n. “III”) motivo di appello, parte appellante ha contestato il capo della sentenza che ha rigettato il terzo motivo del ricorso di primo grado con cui era stata dedotta l’illegittimità della nota regionale impugnata per avere acriticamente condiviso la relazione del tecnico a suo tempo nominato dal Comune, il quale aveva individuato all’interno delle aree dei ricorrenti una radura in continuità con la vegetazione boschiva circostante che, invece, dalla relazione stessa risultava discontinua per la presenza di due filari (sul lato nord e su parte del lato ovest) e di un arbusteto (su parte del lato sud) non costituenti bosco o superficie forestale ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 39/2002.
Secondo le parti appellanti la discontinuità data anche soltanto dalla presenza dei due filari influisce comunque sulla determinazione dell’ampiezza della zona non coperta da vegetazione boschiva o forestale, che non può più ritenersi racchiusa in una estensione di poco superiore ai 2.000 mq, come calcolata nella perizia, pregiudicando il corrispondente accertamento tecnico e inficiando le relative conclusioni, in particolare quella secondo cui trattavasi di radura rientrante nel limite (di 5.000 mq) di cui all’art. 4, comma 3, lett. d), della L.R. 39/2002.
Inoltre, le parti appellanti hanno contestato “anche il capo della sentenza che ha rigettato il secondo motivo di ricorso vertente sul difetto di istruttoria e di motivazione della nota regionale impugnata per non avere esaminato e tenuto conto delle conclusioni – di segno opposto a quelle del perito di nomina comunale e fatte proprie dalla Regione – cui era giunto il tecnico di fiducia dei ricorrenti”.
11. Tali motivi di appello sono infondati.
A tal riguardo, occorre innanzitutto richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale che viene in rilievo in questa materia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 8385, Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2023, n. 7475).
11.1. A livello normativo la nozione di bosco può essere desunta dall’art. 134, comma 1, lett. b), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che classifica come beni paesaggistici, tra gli altri, anche le aree di cui all’art. 142.
Quest’ultimo articolo, dedicato alle “aree tutelate per legge”, prevede che sono comunque di interesse paesaggistico e, pertanto, sottoposti alle relative disposizioni di tutela “ i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ” (art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42 del 2004).
L’art. 142 rimanda, dunque, alla nozione recepita dal legislatore nazionale con l’art. 2 (“Definizione di bosco e di arboricoltura da legno”) del d.lgs. n. 227 del 2001 che tuttavia è stato abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).
Tale ultimo decreto, all’art. 3, comma 3, definisce bosco “ le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento ”.
Al successivo articolo 4, “ Aree assimilate a bosco ”, il legislatore assimila a bosco, tra l’altro, “ le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati ” (comma 1, lett. e).
11.2. Ciò posto, occorre aggiungere che accanto alla nozione normativa di bosco, la giurisprudenza fa riferimento ad una nozione sostanziale perché la finalità di tutela del paesaggio, sottesa alla nozione di bosco, implica il rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità in relazione a tale finalità, con la conseguenza che foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del “ territorio espressivo di identità ” ex art. 131, d.lgs. n. 42/2004 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2016, n. 3574); il che equivale a dire che la nozione normativa di bosco, per la giurisprudenza, deve essere affiancata da una nozione sostanziale perché essa è finalizzata all’apposizione del vincolo di tutela paesaggistica (Cons. Stato, sez. I, 4 dicembre 2020, n. 1962).
11.3. Il vincolo paesaggistico ex lege per le aree boscate presuppone, dunque, a monte la sussistenza in natura del bosco, così come definito dal legislatore, e a valle, in ragione della natura del vincolo, il provvedimento certativo adottato dall’autorità amministrativa competente che ne attesti con efficacia ex tunc l’effettiva esistenza (cfr. Cons. Stato, sez. I, 4 dicembre 2020, n. 1962; Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2016, n. 3574).
Per cui, il provvedimento, oltre a dover essere adottato dall’amministrazione tecnica competente, deve dare espressamente conto dei tratti biofisici individuanti l’area boscata tutelata (Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2016, n. 3574).
11.4. Con particolare riferimento alla nozione sostanziale di bosco, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2019 n. 1462; Cons. Stato, Sez. V, 10 agosto 2016, n. 3574; Sez. VI, 29 maggio 2013, n. 1851) è costante nel ritenere che:
a) sebbene, secondo il dettato dell’art. 142, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 42/04, essa risulta nozione normativa, poiché fa riferimento alla definizione data dall’art. 2 d.lgs. n. 227/01 (oggi, art. 3, d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34), in virtù di questo rinvio, postula la necessaria presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da “vegetazione forestale arborea” e - tendenzialmente almeno - da arbusti, sottobosco ed erbe (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2013, n. 1851);
b) la finalità di tutela del paesaggio, sottesa alla nozione di bosco, implica il rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità in relazione a tale finalità, con la conseguenza che foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del “territorio espressivo di identità” ex art. 131 d.lgs. n. 42/04 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2016, n. 3574);
c) per questa ragione dalla nozione di bosco vanno esclusi gli insiemi arborati che non costituiscono elementi propri e tendenzialmente stabili della forma del territorio, quand’anche di imboschimento artificiale, ma che rispetto ad essa costituiscono inserti artefatti o naturalmente precari;
d) la copertura forestale, necessaria per ritenere sussistente un bosco, deve costituire un sistema vivente complesso (non perciò caratterizzato da una monocoltura artificiale), di apparenza non artefatta e deve essere tendenzialmente permanente:
d.1) al contrario, non è di per sé sufficiente all’integrazione della nozione la mera presenza di piante, le quali, sebbene numerose, non siano tali da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi, così dissipando del tutto l’idea che per bosco debba intendersi l’insieme monocultura di alberi destinati, ad esempio, alla produzione di legname (Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2019 n. 1462; Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8242).
11.5. Alla luce di tale orientamento, quindi, deve ritenersi che ai fini della sussistenza di un bosco soggetto a vincolo paesaggistico occorre non solo la sussistenza di un preciso requisito dimensionale, secondo la definizione normativa (art. 3, co. 3, d.lgs. n. 34 del 2018), ma anche la sussistenza di un requisito naturalistico e paesaggistico, secondo la nozione sostanziale di bosco, dovendo trattarsi di un sistema vivente complesso, tendenzialmente permanente, tale da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi, nonché costituire un elemento proprio e tendenzialmente stabile della forma del territorio, originariamente caratteristico del paesaggio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2019 n. 1462).
12. In relazione alle radure, come visto, l’art. 2 del d.lgs. n. 227/2001 prevede al comma 3, lettera c), che sono assimilate al bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco .
L’articolo abrogato è stato reiterato dall’art. 4, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 34/2018, che assimila a bosco: “e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati ”
13. Sul versante della normativa regionale, l’art. 4, comma 3, lett. d), della L.R. n. 39/2002, precisa che sono assimilate ai boschi e soggiacciono alle relative disposizioni “ le radure di ampiezza inferiore a 5 mila metri quadrati, salvo quelle già sottoposte in forma continuativa a coltura agraria ”.
Inoltre, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, per la determinazione dell’estensione e della larghezza minima delle superfici boschive ed assimilate, “ non influiscono i confini delle singole proprietà ”, mentre la continuità della vegetazione forestale “ non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture di larghezza inferiore a dieci metri ”.
14. Orbene, nel caso di specie, sia la sentenza di primo grado che il provvedimento impugnato si pongono in linea con i sopra citati orientamenti giurisprudenziali, in quanto motivano adeguatamente sulla sussistenza del bosco nell’area interessata.
Va, peraltro, precisato che le valutazioni dell’amministrazione sulla qualifica dell’area come bosco sono espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, possono essere sindacate solo se manifestamente illogiche, arbitrarie o frutto di evidente travisamento dei fatti, tali da palesare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere attribuito sotto il profilo della metodologia o dei criteri e parametri utilizzati. Ne consegue che il giudice amministrativo sostituirsi all’amministrazione nella valutazione finale, soprattutto se la stessa rientra nel novero delle valutazioni ragionevoli anche se opinabili.
15. Nel caso di specie, l’amministrazione, con motivazione non irragionevole né illogica, ha ritenuto sussistente il vincolo boschivo sull’area in questione, sulla base di plurimi accertamenti tecnici, idonei a superare la perizia tecnica di parte presentata dalle parti appellanti e i contrari rilievi tecnici emersi nel corso del procedimento.
15.1. In particolare, il perito incaricato dal comune di Canale Monterano, anche sulla base di un excursus cartografico della zona indagata e utilizzando diverse riprese aeree disponibili presso diverse fonti, ha evidenziato, come ben rilevato anche dal giudice di primo grado, che:
- le particelle oggetto di accertamento risultano coperte, per 1.517 mq., da vegetazione forestale ascrivibile alle tipologie contemplate dagli allegati A1 e A2 di cui alla L.R. n. 39/2002, in continuità con la vegetazione forestale circostante al cui complesso boschivo le superfici in argomento appartengono;
- i confini di proprietà e la strada forestale (avente una larghezza di 5 metri), non possono essere considerate elemento di discontinuità tra la ridetta superficie ed il complesso boschivo circostante;
- la radura, di estensione poco superiore ai 2.000 mq, rientra nel limite di cui al già citato art. 4, comma 3, lett. d), L.R. cit. e, come attestato dalle indagini ortofotografiche e dai rilevamenti condotti in situ, essa non appare essere stata mai destinata a coltura agraria in forma continuativa, ad eccezione di due piccoli orti familiari di poche decine di metri quadri non inquadrabili nella nozione di coltivazione continuativa. Inoltre, la stessa non costituisce elemento di discontinuità all’interno del complesso boschivo posto che essa si inserisce tra due lembi di vegetazione forestale appartenenti ad un unico complesso e che gli arbusteti ed i filari tra cui essa è racchiusa presentano le caratteristiche previste dalla legge regionale per essere considerate superfici boschive .
15.2. Tali conclusioni, peraltro, in linea con gli accertamenti svolti dal Corpo Forestale dello Stato (cfr. nota del Comando Provinciale CFS n.126000 dell’11/07/2007 e nota n.15847 del 7/08/2008) afferma che è presente una radura, ma che agli effetti di legge essa è assimilabile al bosco non configurando per forma ed estensione soluzione di continuità con le superfici forestali (atto non presente nel fascicolo mostrato per la consultazione e non consegnato al funzionario regionale);, non sono smentiti da quanto dedotto dagli odierni appellanti, circa l’interruzione dell’area boschiva per la presenza di due filari (sul lato nord e su parte del lato ovest) e di un arbusteto (su parte del lato sud) non costituenti bosco o superficie forestale ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 39/2002.
15.3. Come visto, la valutazione dell’amministrazione è immune dalle censure mosse dagli odierni appellanti, alla luce di una nozione complessiva e sostanziale di bosco, che conduce condivisibilmente a ritenere che la radura si inserisce tra due lembi di vegetazione forestale appartenenti ad un unico complesso e che gli arbusteti ed i filari tra cui essa è racchiusa presentano le caratteristiche previste dalla legge regionale per essere considerate superfici boschive .
15.4. Peraltro la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che “ la radura non è un luogo diverso dal bosco, ben potendo essere quest'ultimo dalla presenza di porzioni di area coperte da alberature e porzioni di area sprovviste delle stesse. (…) In questo senso milita anche la normativa nazionale. Infatti, l'art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 34/2018, che reitera la disposizione contenuta nell'abrogato art. 2, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 227/2001, assimila a bosco: "e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati". Del resto, una differente nozione sarebbe non solo incompatibile con il dato esperienziale, ma non consentirebbe la tutela di tutti gli altri interessi pubblici, che motivano il divieto di antropizzazione di detti territori. Si pensi alla tutela della fauna selvatica, che evidentemente necessita per la sua vita non solo di aree interamente boscate, ma anche di radure ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 8242 del 2.12.2019).
Tali motivi di appello vanno, dunque, respinti.
16. Infondato è anche il terzo motivo (erroneamente indicato col n. “II”) di appello, con cui gli appellanti contestano la violazione delle garanzie procedimentali, in quanto, comunque, è emerso nel corso del complesso procedimento che poi ha condotto all’emanazione del provvedimento impugnato che le parti appellanti hanno interloquito con le amministrazioni anche depositando relazioni tecniche.
Come esposto nella parte in fatti, il Corpo Forestale ha effettuato diversi accertamenti sulla natura di “bosco” anche su sollecitazione del Comune, a dimostrazione che, comunque, la partecipazione al procedimento è stata garantita. Ad esempio, nella nota del 3 luglio 2008, con cui il Comune chiede alla Regione di esprimere un nuovo parere sulla natura di bosco dell’area interessata, e si dà espressamente conto che gli appellanti, con note del 13.6.2008 e del 26.6.2008, hanno trasmesso al Comune accertamenti di destinazione d’uso e di classificazione dei suoli effettuati sula base di una perizia effettuata da un agronomo che è stata espressamente trasmessa alla Regione.
Nessuna violazione delle garanzie procedimentali si è, dunque, realizzata, perché gli appellanti sono stati resi edotti dell’esistenza del procedimento e sono stati messi in condizioni di esporre le proprie considerazioni.
17. La Regione, per quanto evidenziato ai punti precedenti, è giunta a diverse conclusioni, all’esito di un procedimento complesso, ritenendo, sulla base di una valutazione discrezionale non manifestamente irragionevole o illogica, che l’area interessata potesse qualificarsi come bosco.
18. L’appello va, pertanto, respinto.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna NI NO e IN SI al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Lazio che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE RI, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
UR NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR NT | CE RI |
IL SEGRETARIO