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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1241/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
IU De RO Presidente
Antonella Allegra Consigliere
IT ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) e (e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. ), assistito e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. PALMISANO LEONARDO con domicilio eletto in BORGO P.
TORRIGIANI 5 PARMA appellante e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
SO TI MA IA e dall'avv. BONATTI BE ( ) VIA G. MARCONI, 34 40122 C.F._3
BOLOGNA; con domicilio eletto in VIA GUGLIELMO MARCONI 34
BOLOGNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Pt_2
roponevano opposizione al decreto ingiuntivo Tribunale di Parma
[...]
n. 1029/2021, con il quale alla persona Controparte_1
del aveva chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento CP_1 CP_1
nei confronti delle opponenti per la somma di € 53.692,70, oltre accessori, per la quota dovuta per le rette non saldate per il ricovero presso la struttura del congiunto per il periodo 1° maggio 2016 - 27 aprile Parte_3
2019, in forza delle dichiarazioni di impegno assunte in date 9-11 agosto
2011 e 3 ottobre 2011- 9 novembre 2011 da e in data 17 Parte_2
agosto 2011 da . Parte_1
Le opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo deducendo che, in virtù della patologia psichiatrica di cui soffriva le Parte_3
prestazioni fornite erano consistite in un trattamento farmacologico costante, somministrato in struttura residenziale protetta, riconducibile nella categoria delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale o prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, con spese integralmente coperte dal SSN secondo le previsioni della Legge 833/78 e del DPCM 8 agosto 1985; in via riconvenzionale, chiedevano la restituzione della somma di € 86.526,63 per le rette in precedenza corrisposte, oltre accessori.
pag. 2/14 Con sentenza n. 904/2024, pubblicata in data 14.06.2024, il Tribunale di
Parma rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo e condannava le opponenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro
8.433,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
2.- Avverso detta sentenza e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello.
Con il primo motivo rilevano l'errato inquadramento della patologia del paziente che avrebbe dovuto essere ricompresa nelle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, in ragione della legislazione sanitaria così come sviluppatasi negli anni e come interpretata dalla giurisprudenza, che considera l'intera attività come attività di rilievo sanitario, con conseguente competenza del Servizio Sanitario e costi integralmente a carico dello stesso, allorquando vi sia interconnessione tra le prestazioni socio- assistenziali e l'attività di rilievo sanitario.
Con il secondo motivo rilevano che, sulla base dell'attuale quadro normativo, inquadrata correttamente la fattispecie nei termini sopra precisati, ne deriva la totale gratuità delle prestazioni.
Con il terzo motivo lamentano l'errata indicazione degli elementi identificativi della fattispecie, giacchè le condizioni del erano tali Pt_1
da richiedere cure mediche e non solo assistenza e sorveglianza, non trattandosi di un semplice problema di disabilità o di emarginazione.
Con il quarto motivo rilevano che, nel caso di specie, proprio per la natura delle patologie sarebbe stato comunque necessario un piano terapeutico personalizzato, fermo restando che è in atti un piano personalizzato per psicosi gravi della durata di un anno.
pag. 3/14 Con il quinto motivo deducono l'insufficienza dei documenti prodotti per il ricorso monitorio, per mancanza di copia delle scritture contabili di riferimento con debita certificazione notarile di regolare tenuta.
3.- Si è costituita in giudizio alla Controparte_2
persona del in persona dell'amministratore unico e Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con riferimento ai primi tre motivi di gravame, parte appellata ne contesta l'infondatezza e rappresenta la correttezza della decisione della sentenza impugnata, considerato che il sig. non è stato ospitato in ASP per Pt_1
le sue condizioni pregresse – poiché risolte o stabilizzate – ma in quanto anziano non autosufficiente: il suo ingresso, invero, era stato autorizzato su richiesta dell'assistente sociale, dunque non per ragioni sanitarie, ma per necessità di assistenza professionale. Nel caso di specie ricorrerebbe l'assoluta predominanza degli aspetti assistenziali di cura e assistenza alla persona rispetto alle poche prestazioni, del tutto secondarie, di tipo sanitario, consistenti sostanzialmente in una parziale somministrazione di farmaci. Non sussiste, inoltre, alcun piano terapeutico individualizzato e, anche volendo considerare il trattamento di tipo medico-psichiatrico – conseguente probabilmente agli effetti dell'abuso di alcol prolungato nel tempo – detto trattamento (già posto interamente a carico del SSN) risulta cessato nel febbraio 2014 e non è quindi sufficiente per attrarre l'intera prestazione assistenziale successiva al maggio 2016 a carico del SSN.
Quanto al quarto motivo di gravame, l'appellata rileva che dalla documentazione depositata non emerge alcun piano terapeutico individuale, documento specifico elaborato e validato dall' Pt_4
competente e non dall'ASP, che si differenzia dal PAI (piano assistenziale pag. 4/14 integrato) che rappresenta, invece, requisito minimo obbligatorio per tutte le strutture RSA, pubbliche e private.
Inoltre, per quanto concerne l'argomento secondo cui, date le condizioni di salute del sig. , un piano terapeutico individualizzato sarebbe stato Pt_1
comunque dovuto, l'appellata eccepisce la novità della questione, fermo restando che la questione è infondata nel merito valutate le condizioni di salute del paziente.
Quanto al quinto motivo ne rileva l'infondatezza, dato che la prova scritta su cui si basa il decreto ingiuntivo è rappresentata dall'impegno scritto delle appellanti di provvedere al pagamento delle rette.
4.- L'appello va accolto.
I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente.
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione sul difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'appellato in comparsa conclusionale, stante la natura privatistica del contratto sottoscritto dalle parti dal quale scaturisce la debenza delle rette di cui oggi si chiede la restituzione da parte degli appellanti (in relazione agli importi già versati) e il pagamento da parte dell'appellata (in relazione agli importi non pagati).
Nel periodo tra il 9 agosto 2011 e il 27 aprile 2019 la e poi CP_3
l' hanno ospitato senza soluzione di continuità il sig. CP_4 [...]
. Pt_3
All'atto dell'ingresso in struttura, con dichiarazioni rese in date 9-11 agosto
2011 e 3 ottobre 2011 - 9 novembre 2011 la signora moglie Parte_2
dell'assistito, si è obbligata in solido con quest'ultimo e a tempo indeterminato, al pagamento della retta base, oltre gli eventuali ulteriori servizi fruiti dal congiunto.
pag. 5/14 In data 17 agosto 2011 anche la signora figlia Parte_1
dell'assistito, si è obbligata ad assumere a proprio carico, in solido con quest'ultimo e a tempo indeterminato, le rette relative alla degenza del proprio congiunto.
Le rette sono state regolarmente corrisposte fino al 30 aprile 2016 per un importo complessivo pari ad € 86.526,63 come da dichiarazioni dell'ASP in atti - al lordo del deposito cauzionale di € 1.008,81 corrisposto in data
12.8.2011 - mentre nel periodo successivo, dal 1° maggio 2016 al 27 aprile
2019, data in cui il paziente è deceduto, nulla è stato corrisposto ad
[...]
CP_4
Per tale motivo le appellanti chiedono il riconoscimento della non debenza degli importi non versati dal 2016 in poi (per i quali l'ASP ha ottenuto decreto ingiuntivo) e la restituzione degli importi versati fino a quel momento oltre interessi.
La vicenda può essere risolta nei termini seguenti con adesione agli ultimi principi ed orientamenti espressi dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo
Cassazione civile sez. I, 14/10/2025, n.27452).
A seguito delle modifiche legislative in materia di Servizio Sanitario
Nazionale di cui alla legge n. 831 del 1978, che ha previsto la gratuità per le prestazioni sanitarie, il DPCM 8/8/1985 ha previsto che "non rientrano tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, le attività direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali, comunque estrinsecantisi, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino". Rientrano invece "tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri sul Fondo sanitario Nazionale.
pag. 6/14 i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le attività di cui all'art. 1".
Su questa scia il successivo DPCM 14/2/2001 ha quindi distinto tre tipologie di prestazioni:
1.-prestazioni sanitarie a rilevanza sociale(art. 3, comma 1), consistenti nelle prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite. In questo caso le prestazioni sono gratuite (Cass., n. 21528 del 2021);
2- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (art. 3, comma 2) consistenti in tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute, attività di competenza dei comuni, prestate con la partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi. In tal caso la spesa non è a totale carico del sistema sanitario
Nazionale, ma vi è un contributo o partecipazione alla spesa da parte dei cittadini;
3.- prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (art 3 c. 3) consistenti in prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga (...) patologie terminali, inabilità o disabilità conseguente a patologie cronico-Degenerative, prestazioni “attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più rapporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di pag. 7/14 assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitarie sociali sui risultati dell'assistenza ed alla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza". Tali prestazioni, a elevata integrazione sanitaria, "sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario" (Cass. n. 21528 del 2021; Cass., sez. 3, 11/12/2023, n.
34590; Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28321).
Nell'individuazione dei criteri distintivi tra le prestazioni assistenziali e le prestazioni sanitarie, la giurisprudenza ha quindi sottolineato che la prestazione sanitaria è contraddistinta soprattutto dalla personalizzazione dell'intervento sanitario, che risulta prevalente rispetto ad ogni altro tipo di assistenza qualora il trattamento terapeutico personalizzato "non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale"
(Cass., 29/10/2020, n. 23932; Cass., 28/9/2017, n. 28321), la cui inscindibilità comporta "l'intero e definitivo carico pubblico dei costi"
(Cass., 9/11/2016, n 2 2/7/36). In tali casi, poiché la prestazione è tutta a carico del sistema sanitario Nazionale, non è previsto il diritto di rivalsa
(Cass., sez. 3, 18/9/2014, n. 19642; Cass., Sez. U, 27/1/1993, n.
1003; Cass., 20/ 11/1996, n. 10150).
In base a questi criteri la Suprema Corte ha quindi ad esempio ritenuto che le prestazioni rese nella malattia di Alzheimer rientrano tra le prestazioni sanitarie, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto richiedenti un trattamento terapeutico personalizzato con somministrazione di farmaci da parte di personale specializzato (Cass., sez. 1, 22/3/2012, n
4558; Cass., sez. 3, 11/12/2023 n. 34590; Cass., sez. 1, 10/6/2021, n.
16410).
pag. 8/14 La classica distinzione tra costi sanitari (a carico del SSN) e costi residenziali (a carico del Comune, con eventuale partecipazione dell'utente) non può più operare quando sia proprio la struttura a rendere possibile la contestuale accoglienza residenziale e la prestazione di un'adeguata assistenza terapeutica, e di conseguenza tale inscindibilità dei due aspetti determina una prevalenza dell'aspetto sanitario, comportando una assunzione dell'intero costo a carico del SSN.
Ed anche nell'ipotesi di patologie mentali (demenza fronto-temporale) ove, oltre alle prestazioni socio-assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie,
l'attività deve essere comunque considerata di rilievo sanitario, e pertanto di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, atteso che le prestazioni rese in favore del malato psichico rientrano tra le prestazioni socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria, interamente a carico del S.S.N. (Cass.,
27/7/2021, n. 21528), precisando che risulta dirimente ai fini della individuazione della prestazione, tra quelle di rilievo sanitario, la circostanza che non si è in presenza di una mera attività di sorveglianza e di assistenza, ma di un trattamento farmacologico somministrato in struttura residenziale protetta in favore di un soggetto affetto da grave patologia psichiatrica (Cass. n. 22776 del 2016).
Con particolare riferimento al caso dei malati di Alzheimer, con riflessioni che rilevano particolarmente anche per la soluzione del caso specifico, è stato quindi dalla più recente consolidata giurisprudenza affermato che le prestazioni socio-assistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico del S.S.N. se, sulla base di un piano terapeutico personalizzato, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua pag. 9/14 prevedibile evoluzione futura, esse siano necessarie per assicurare allo interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, essendo in tal caso inscindibili da quelle sanitarie, non potendo queste ultime essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une o delle altre
(Cass., sez. 3, 29/7/2024, n. 21162).
È dunque necessario, al fine dell'accertamento del discrimine tra prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, fare riferimento al fatto che al paziente fosse dovuto o meno un piano terapeutico personalizzato, e che quindi sussistesse la necessità, in relazione alla patologia dalla quale risultava affetta, dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli stadi più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi (Cass.
n. 21162 del 2024).
Solo qualora si escluda in concreto la necessità che, per il singolo paziente affetto da Alzheimer, alla luce della sua storia sanitaria personale, la prestazione socio-assistenziale sia inscindibilmente legata con la prestazione sanitarie, è legittimo che parte della retta di degenza sia posto a carico del paziente (Cass. n. 21162 del 2024; Cass., 22/2/2024, n.
4752; Cass., 17/10/2024, n. 26943; Cass., 4/ 9/2023, n. 25660; Cass.
11/12/2023, n. 34590).
pag. 10/14 Il discrimen per ritenere la prestazione socioassistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima è riposto quindi nella individuazione di una malattia ingravescente e di un "piano terapeutico integrato" inscindibilmente collegato alla prestazione di assistenza e cura della persona. (cfr. da ultimo
Cassazione civile sez. I, 14/10/2025, n.27452).
Nel caso di specie, questa Corte ritiene che, sulla base delle allegazioni e dei documenti di causa, risulti dimostrata la sussistenza di tutte le condizioni per ritenere la ricorrenza di una situazione con prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (art 3 c. 3), consistenti in prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, con conseguente totale gratuità delle prestazioni offerte, essendo in presenza di prestazioni socioassistenziali
"inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie, lì dove, fin dal ricovero nell'agosto 2011 e per tutta la durata dello stesso, era evidente la necessità per il paziente, in relazione alle patologie dalle quali risultava affetto e della loro prevedibile evoluzione successiva, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale, perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, anche in comportamenti potenzialmente dannosi per terzi, né può rilevare in senso contrario la semplice dichiarazione della moglie che, al momento dell'ingresso in struttura, ha dichiarato di avere fino a quel momento provveduto in autonomia ad assistere il marito e di non essere più in grado di far fronte a domicilio alla situazione di “grave non autosufficienza” (doc. 20).
pag. 11/14 Dalla cartella sociosanitaria risulta, fin dall'ingresso in struttura, “grave decadimento cognitivo in ex abuso di etile, disfagia grave, sindrome ipocinetica. Agitazione psicomotoria saltuaria” (doc. 23) e dalle relazioni presenti in atti si ricava in più punti un «Disturbo della personalità», nonché una «Demenza multifattoriale (vascolare e da alcolismo cronico)»: tutte circostanze pregresse e non certo successive al ricovero del paziente.
E' indiscusso quindi che il paziente per tutta la durata del ricovero fosse non solo anziano (ultrasettantenne al momento del ricovero) e con problemi di natura psichiatrica, ma anche invalido riconosciuto al 100%; affetto da demenza multifattoriale vascolare;
con problemi da alcoolismo cronico;
alimentato tramite peg;
con difficoltà di procedere nella vestizione e nella cura della propria igiene senza ausili di terze persone;
bisognoso di assistenza continua perché allettato e alimentato per via parenterale.
Vi è peraltro in atti un Piano Terapeutico per la prescrizione di antipsicotici atipici nel trattamento delle psicosi gravi con validità dal 4.2.2013 al
4.2.2014 (doc. 15 fasc. attoreo di primo grado).
Ed anche le schede di valutazione periodica dal 2011 al 2015, c.d. schede
BINA (Breve Indice di Non Autosufficienza), attestano continuativamente
“necessità di prestazioni sanitarie continuative, anziani con patologie croniche in labile compenso con elevata necessità di tutela sanitaria” (doc.
13 attore primo grado).
La scheda di terapia farmacologica rivela la somministrazione costante di numerosi farmaci, sotto monitoraggio ed adeguamento progressivo nel tempo fin dal momento dell'ingresso in struttura (doc. 16-7).
Ed anche le scheda di prescrizione delle metodiche di protezione danno atto, fino alla fine del ricovero, di una diagnosi prevalente di “demenza pag. 12/14 multifattoriale, cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa;
peg, ictus ischemico” (doc. 19).
Sulla base di tutti questi elementi non può che concludersi per l'esistenza di tutte le condizioni per configurare nel caso di specie un'ipotesi di stretta commistione tra prestazioni assistenziali e sanitarie, con conseguente totale gratuità delle prestazioni.
Quanto sopra dedotto implica l'illegittimità dei pagamenti richiesti dalla convenuta, trattandosi di prestazioni a carico esclusivamente del SSN, derivandone di conseguenza la nullità delle clausole che onerano gli attori di farsi carico, anche pro quota, della retta, in quanto contrarie a norme imperative ex art. 1418 e 1419 del codice civile.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di condanna alla restituzione di quanto versato dall'appellante come contributo al Parte_1
ricovero del marito per le annualità precedenti per l'importo complessivo di
€ 86.526,63 (come risultante dalle dichiarazioni dell'ASP riferite alle varie annualità prodotte sub doc. 11 dall'attore in primo grado), importo non oggetto di contestazione da parte dell'appellata, oltre interessi dalla domanda (notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) al saldo.
Il quinto motivo resta assorbito.
Spese compensate in ragione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
pag. 13/14 , costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Parma n. 904/2024 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Tribunale di
Parma n. 1029/2021; condanna parte appellata alla restituzione in favore di Parte_1
dell'importo di € 86.526,63, oltre interessi dalla notifica della citazione in opposizione al saldo;
spese compensate per entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 18.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
IT ON IU De RO
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1241/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
IU De RO Presidente
Antonella Allegra Consigliere
IT ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) e (e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. ), assistito e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. PALMISANO LEONARDO con domicilio eletto in BORGO P.
TORRIGIANI 5 PARMA appellante e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
SO TI MA IA e dall'avv. BONATTI BE ( ) VIA G. MARCONI, 34 40122 C.F._3
BOLOGNA; con domicilio eletto in VIA GUGLIELMO MARCONI 34
BOLOGNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Pt_2
roponevano opposizione al decreto ingiuntivo Tribunale di Parma
[...]
n. 1029/2021, con il quale alla persona Controparte_1
del aveva chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento CP_1 CP_1
nei confronti delle opponenti per la somma di € 53.692,70, oltre accessori, per la quota dovuta per le rette non saldate per il ricovero presso la struttura del congiunto per il periodo 1° maggio 2016 - 27 aprile Parte_3
2019, in forza delle dichiarazioni di impegno assunte in date 9-11 agosto
2011 e 3 ottobre 2011- 9 novembre 2011 da e in data 17 Parte_2
agosto 2011 da . Parte_1
Le opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo deducendo che, in virtù della patologia psichiatrica di cui soffriva le Parte_3
prestazioni fornite erano consistite in un trattamento farmacologico costante, somministrato in struttura residenziale protetta, riconducibile nella categoria delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale o prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, con spese integralmente coperte dal SSN secondo le previsioni della Legge 833/78 e del DPCM 8 agosto 1985; in via riconvenzionale, chiedevano la restituzione della somma di € 86.526,63 per le rette in precedenza corrisposte, oltre accessori.
pag. 2/14 Con sentenza n. 904/2024, pubblicata in data 14.06.2024, il Tribunale di
Parma rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo e condannava le opponenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro
8.433,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
2.- Avverso detta sentenza e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello.
Con il primo motivo rilevano l'errato inquadramento della patologia del paziente che avrebbe dovuto essere ricompresa nelle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, in ragione della legislazione sanitaria così come sviluppatasi negli anni e come interpretata dalla giurisprudenza, che considera l'intera attività come attività di rilievo sanitario, con conseguente competenza del Servizio Sanitario e costi integralmente a carico dello stesso, allorquando vi sia interconnessione tra le prestazioni socio- assistenziali e l'attività di rilievo sanitario.
Con il secondo motivo rilevano che, sulla base dell'attuale quadro normativo, inquadrata correttamente la fattispecie nei termini sopra precisati, ne deriva la totale gratuità delle prestazioni.
Con il terzo motivo lamentano l'errata indicazione degli elementi identificativi della fattispecie, giacchè le condizioni del erano tali Pt_1
da richiedere cure mediche e non solo assistenza e sorveglianza, non trattandosi di un semplice problema di disabilità o di emarginazione.
Con il quarto motivo rilevano che, nel caso di specie, proprio per la natura delle patologie sarebbe stato comunque necessario un piano terapeutico personalizzato, fermo restando che è in atti un piano personalizzato per psicosi gravi della durata di un anno.
pag. 3/14 Con il quinto motivo deducono l'insufficienza dei documenti prodotti per il ricorso monitorio, per mancanza di copia delle scritture contabili di riferimento con debita certificazione notarile di regolare tenuta.
3.- Si è costituita in giudizio alla Controparte_2
persona del in persona dell'amministratore unico e Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con riferimento ai primi tre motivi di gravame, parte appellata ne contesta l'infondatezza e rappresenta la correttezza della decisione della sentenza impugnata, considerato che il sig. non è stato ospitato in ASP per Pt_1
le sue condizioni pregresse – poiché risolte o stabilizzate – ma in quanto anziano non autosufficiente: il suo ingresso, invero, era stato autorizzato su richiesta dell'assistente sociale, dunque non per ragioni sanitarie, ma per necessità di assistenza professionale. Nel caso di specie ricorrerebbe l'assoluta predominanza degli aspetti assistenziali di cura e assistenza alla persona rispetto alle poche prestazioni, del tutto secondarie, di tipo sanitario, consistenti sostanzialmente in una parziale somministrazione di farmaci. Non sussiste, inoltre, alcun piano terapeutico individualizzato e, anche volendo considerare il trattamento di tipo medico-psichiatrico – conseguente probabilmente agli effetti dell'abuso di alcol prolungato nel tempo – detto trattamento (già posto interamente a carico del SSN) risulta cessato nel febbraio 2014 e non è quindi sufficiente per attrarre l'intera prestazione assistenziale successiva al maggio 2016 a carico del SSN.
Quanto al quarto motivo di gravame, l'appellata rileva che dalla documentazione depositata non emerge alcun piano terapeutico individuale, documento specifico elaborato e validato dall' Pt_4
competente e non dall'ASP, che si differenzia dal PAI (piano assistenziale pag. 4/14 integrato) che rappresenta, invece, requisito minimo obbligatorio per tutte le strutture RSA, pubbliche e private.
Inoltre, per quanto concerne l'argomento secondo cui, date le condizioni di salute del sig. , un piano terapeutico individualizzato sarebbe stato Pt_1
comunque dovuto, l'appellata eccepisce la novità della questione, fermo restando che la questione è infondata nel merito valutate le condizioni di salute del paziente.
Quanto al quinto motivo ne rileva l'infondatezza, dato che la prova scritta su cui si basa il decreto ingiuntivo è rappresentata dall'impegno scritto delle appellanti di provvedere al pagamento delle rette.
4.- L'appello va accolto.
I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente.
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione sul difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'appellato in comparsa conclusionale, stante la natura privatistica del contratto sottoscritto dalle parti dal quale scaturisce la debenza delle rette di cui oggi si chiede la restituzione da parte degli appellanti (in relazione agli importi già versati) e il pagamento da parte dell'appellata (in relazione agli importi non pagati).
Nel periodo tra il 9 agosto 2011 e il 27 aprile 2019 la e poi CP_3
l' hanno ospitato senza soluzione di continuità il sig. CP_4 [...]
. Pt_3
All'atto dell'ingresso in struttura, con dichiarazioni rese in date 9-11 agosto
2011 e 3 ottobre 2011 - 9 novembre 2011 la signora moglie Parte_2
dell'assistito, si è obbligata in solido con quest'ultimo e a tempo indeterminato, al pagamento della retta base, oltre gli eventuali ulteriori servizi fruiti dal congiunto.
pag. 5/14 In data 17 agosto 2011 anche la signora figlia Parte_1
dell'assistito, si è obbligata ad assumere a proprio carico, in solido con quest'ultimo e a tempo indeterminato, le rette relative alla degenza del proprio congiunto.
Le rette sono state regolarmente corrisposte fino al 30 aprile 2016 per un importo complessivo pari ad € 86.526,63 come da dichiarazioni dell'ASP in atti - al lordo del deposito cauzionale di € 1.008,81 corrisposto in data
12.8.2011 - mentre nel periodo successivo, dal 1° maggio 2016 al 27 aprile
2019, data in cui il paziente è deceduto, nulla è stato corrisposto ad
[...]
CP_4
Per tale motivo le appellanti chiedono il riconoscimento della non debenza degli importi non versati dal 2016 in poi (per i quali l'ASP ha ottenuto decreto ingiuntivo) e la restituzione degli importi versati fino a quel momento oltre interessi.
La vicenda può essere risolta nei termini seguenti con adesione agli ultimi principi ed orientamenti espressi dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo
Cassazione civile sez. I, 14/10/2025, n.27452).
A seguito delle modifiche legislative in materia di Servizio Sanitario
Nazionale di cui alla legge n. 831 del 1978, che ha previsto la gratuità per le prestazioni sanitarie, il DPCM 8/8/1985 ha previsto che "non rientrano tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, le attività direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali, comunque estrinsecantisi, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino". Rientrano invece "tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri sul Fondo sanitario Nazionale.
pag. 6/14 i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le attività di cui all'art. 1".
Su questa scia il successivo DPCM 14/2/2001 ha quindi distinto tre tipologie di prestazioni:
1.-prestazioni sanitarie a rilevanza sociale(art. 3, comma 1), consistenti nelle prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite. In questo caso le prestazioni sono gratuite (Cass., n. 21528 del 2021);
2- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (art. 3, comma 2) consistenti in tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute, attività di competenza dei comuni, prestate con la partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi. In tal caso la spesa non è a totale carico del sistema sanitario
Nazionale, ma vi è un contributo o partecipazione alla spesa da parte dei cittadini;
3.- prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (art 3 c. 3) consistenti in prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga (...) patologie terminali, inabilità o disabilità conseguente a patologie cronico-Degenerative, prestazioni “attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più rapporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di pag. 7/14 assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitarie sociali sui risultati dell'assistenza ed alla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza". Tali prestazioni, a elevata integrazione sanitaria, "sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario" (Cass. n. 21528 del 2021; Cass., sez. 3, 11/12/2023, n.
34590; Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28321).
Nell'individuazione dei criteri distintivi tra le prestazioni assistenziali e le prestazioni sanitarie, la giurisprudenza ha quindi sottolineato che la prestazione sanitaria è contraddistinta soprattutto dalla personalizzazione dell'intervento sanitario, che risulta prevalente rispetto ad ogni altro tipo di assistenza qualora il trattamento terapeutico personalizzato "non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale"
(Cass., 29/10/2020, n. 23932; Cass., 28/9/2017, n. 28321), la cui inscindibilità comporta "l'intero e definitivo carico pubblico dei costi"
(Cass., 9/11/2016, n 2 2/7/36). In tali casi, poiché la prestazione è tutta a carico del sistema sanitario Nazionale, non è previsto il diritto di rivalsa
(Cass., sez. 3, 18/9/2014, n. 19642; Cass., Sez. U, 27/1/1993, n.
1003; Cass., 20/ 11/1996, n. 10150).
In base a questi criteri la Suprema Corte ha quindi ad esempio ritenuto che le prestazioni rese nella malattia di Alzheimer rientrano tra le prestazioni sanitarie, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto richiedenti un trattamento terapeutico personalizzato con somministrazione di farmaci da parte di personale specializzato (Cass., sez. 1, 22/3/2012, n
4558; Cass., sez. 3, 11/12/2023 n. 34590; Cass., sez. 1, 10/6/2021, n.
16410).
pag. 8/14 La classica distinzione tra costi sanitari (a carico del SSN) e costi residenziali (a carico del Comune, con eventuale partecipazione dell'utente) non può più operare quando sia proprio la struttura a rendere possibile la contestuale accoglienza residenziale e la prestazione di un'adeguata assistenza terapeutica, e di conseguenza tale inscindibilità dei due aspetti determina una prevalenza dell'aspetto sanitario, comportando una assunzione dell'intero costo a carico del SSN.
Ed anche nell'ipotesi di patologie mentali (demenza fronto-temporale) ove, oltre alle prestazioni socio-assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie,
l'attività deve essere comunque considerata di rilievo sanitario, e pertanto di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, atteso che le prestazioni rese in favore del malato psichico rientrano tra le prestazioni socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria, interamente a carico del S.S.N. (Cass.,
27/7/2021, n. 21528), precisando che risulta dirimente ai fini della individuazione della prestazione, tra quelle di rilievo sanitario, la circostanza che non si è in presenza di una mera attività di sorveglianza e di assistenza, ma di un trattamento farmacologico somministrato in struttura residenziale protetta in favore di un soggetto affetto da grave patologia psichiatrica (Cass. n. 22776 del 2016).
Con particolare riferimento al caso dei malati di Alzheimer, con riflessioni che rilevano particolarmente anche per la soluzione del caso specifico, è stato quindi dalla più recente consolidata giurisprudenza affermato che le prestazioni socio-assistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico del S.S.N. se, sulla base di un piano terapeutico personalizzato, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua pag. 9/14 prevedibile evoluzione futura, esse siano necessarie per assicurare allo interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, essendo in tal caso inscindibili da quelle sanitarie, non potendo queste ultime essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une o delle altre
(Cass., sez. 3, 29/7/2024, n. 21162).
È dunque necessario, al fine dell'accertamento del discrimine tra prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, fare riferimento al fatto che al paziente fosse dovuto o meno un piano terapeutico personalizzato, e che quindi sussistesse la necessità, in relazione alla patologia dalla quale risultava affetta, dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli stadi più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi (Cass.
n. 21162 del 2024).
Solo qualora si escluda in concreto la necessità che, per il singolo paziente affetto da Alzheimer, alla luce della sua storia sanitaria personale, la prestazione socio-assistenziale sia inscindibilmente legata con la prestazione sanitarie, è legittimo che parte della retta di degenza sia posto a carico del paziente (Cass. n. 21162 del 2024; Cass., 22/2/2024, n.
4752; Cass., 17/10/2024, n. 26943; Cass., 4/ 9/2023, n. 25660; Cass.
11/12/2023, n. 34590).
pag. 10/14 Il discrimen per ritenere la prestazione socioassistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima è riposto quindi nella individuazione di una malattia ingravescente e di un "piano terapeutico integrato" inscindibilmente collegato alla prestazione di assistenza e cura della persona. (cfr. da ultimo
Cassazione civile sez. I, 14/10/2025, n.27452).
Nel caso di specie, questa Corte ritiene che, sulla base delle allegazioni e dei documenti di causa, risulti dimostrata la sussistenza di tutte le condizioni per ritenere la ricorrenza di una situazione con prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (art 3 c. 3), consistenti in prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, con conseguente totale gratuità delle prestazioni offerte, essendo in presenza di prestazioni socioassistenziali
"inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie, lì dove, fin dal ricovero nell'agosto 2011 e per tutta la durata dello stesso, era evidente la necessità per il paziente, in relazione alle patologie dalle quali risultava affetto e della loro prevedibile evoluzione successiva, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale, perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, anche in comportamenti potenzialmente dannosi per terzi, né può rilevare in senso contrario la semplice dichiarazione della moglie che, al momento dell'ingresso in struttura, ha dichiarato di avere fino a quel momento provveduto in autonomia ad assistere il marito e di non essere più in grado di far fronte a domicilio alla situazione di “grave non autosufficienza” (doc. 20).
pag. 11/14 Dalla cartella sociosanitaria risulta, fin dall'ingresso in struttura, “grave decadimento cognitivo in ex abuso di etile, disfagia grave, sindrome ipocinetica. Agitazione psicomotoria saltuaria” (doc. 23) e dalle relazioni presenti in atti si ricava in più punti un «Disturbo della personalità», nonché una «Demenza multifattoriale (vascolare e da alcolismo cronico)»: tutte circostanze pregresse e non certo successive al ricovero del paziente.
E' indiscusso quindi che il paziente per tutta la durata del ricovero fosse non solo anziano (ultrasettantenne al momento del ricovero) e con problemi di natura psichiatrica, ma anche invalido riconosciuto al 100%; affetto da demenza multifattoriale vascolare;
con problemi da alcoolismo cronico;
alimentato tramite peg;
con difficoltà di procedere nella vestizione e nella cura della propria igiene senza ausili di terze persone;
bisognoso di assistenza continua perché allettato e alimentato per via parenterale.
Vi è peraltro in atti un Piano Terapeutico per la prescrizione di antipsicotici atipici nel trattamento delle psicosi gravi con validità dal 4.2.2013 al
4.2.2014 (doc. 15 fasc. attoreo di primo grado).
Ed anche le schede di valutazione periodica dal 2011 al 2015, c.d. schede
BINA (Breve Indice di Non Autosufficienza), attestano continuativamente
“necessità di prestazioni sanitarie continuative, anziani con patologie croniche in labile compenso con elevata necessità di tutela sanitaria” (doc.
13 attore primo grado).
La scheda di terapia farmacologica rivela la somministrazione costante di numerosi farmaci, sotto monitoraggio ed adeguamento progressivo nel tempo fin dal momento dell'ingresso in struttura (doc. 16-7).
Ed anche le scheda di prescrizione delle metodiche di protezione danno atto, fino alla fine del ricovero, di una diagnosi prevalente di “demenza pag. 12/14 multifattoriale, cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa;
peg, ictus ischemico” (doc. 19).
Sulla base di tutti questi elementi non può che concludersi per l'esistenza di tutte le condizioni per configurare nel caso di specie un'ipotesi di stretta commistione tra prestazioni assistenziali e sanitarie, con conseguente totale gratuità delle prestazioni.
Quanto sopra dedotto implica l'illegittimità dei pagamenti richiesti dalla convenuta, trattandosi di prestazioni a carico esclusivamente del SSN, derivandone di conseguenza la nullità delle clausole che onerano gli attori di farsi carico, anche pro quota, della retta, in quanto contrarie a norme imperative ex art. 1418 e 1419 del codice civile.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di condanna alla restituzione di quanto versato dall'appellante come contributo al Parte_1
ricovero del marito per le annualità precedenti per l'importo complessivo di
€ 86.526,63 (come risultante dalle dichiarazioni dell'ASP riferite alle varie annualità prodotte sub doc. 11 dall'attore in primo grado), importo non oggetto di contestazione da parte dell'appellata, oltre interessi dalla domanda (notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) al saldo.
Il quinto motivo resta assorbito.
Spese compensate in ragione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
pag. 13/14 , costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Parma n. 904/2024 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Tribunale di
Parma n. 1029/2021; condanna parte appellata alla restituzione in favore di Parte_1
dell'importo di € 86.526,63, oltre interessi dalla notifica della citazione in opposizione al saldo;
spese compensate per entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 18.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
IT ON IU De RO
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