Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3872 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, residente in [...]
Pal. 79, (Villaggio Aldisio), con dimora in Villa San Giovanni (RC) alla
Via Prof. Giovanni Trecroci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ARAGONA MARCO (c.f.: ), Fax: C.F._2
0965/795182, Pec: sito in Villa San Giovanni Email_1
(RC), alla Via Nazionale, n.779, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Viale Regina Elena C.F._3
37 presso lo studio dell'Avv. Irene Moschella del foro di Messina, C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura in atti e C.F._4
la quale ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il
1
e fax 0909100014); PARTE RESISTENTE Email_2
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
01.10.2024, premesso che in data 17.07.1997, a Parte_1
Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
(atto trascritto al n. 457 parte 2 serie A anno 1997); che da tale unione erano nate le figlie nata il [...] e nata il [...], Per_1 Per_2
entrambe ormai maggiorenni ed autonome;
che negli ultimi anni la convivenza coniugale era divenuta insopportabile, in quanto la moglie lo accusava ingiustamente di una presunta infedeltà, e nel dicembre 2021 egli era stato costretto ad allontanarsi da casa;
che da quando egli si era allontanato, era stato privato dell'affetto delle figlie, venendo accusato del fallimento coniugale;
che egli era impiegato del punto vendita La Via
Lattea – Perla dello Stretto di Villa San Giovanni (RC) e percepiva uno stipendio mensile di € 1.800,00 ma dal mese di maggio 2023 la somma mensile netta in busta paga era di € 1.650,00 per una cessione del 5°; che la casa in cui viveva la moglie con le figlie maggiorenni era di proprietà comune dei coniugi ed egli continuava pagare il mutuo, con rata mensile di
€ 483,38, contratto per il suo acquisito, nonchè le rate di un ulteriore prestito personale contratto durante il matrimonio;
che egli viveva in una casa in locazione per la quale pagava un canone mensile di € 380,00; che egli continuava a pagare tutte le utenze della casa coniugale;
che con sentenza n. 258/2024 il Tribunale di Messina aveva riconosciuto alla n assegno alimentare di € 200,00; tutto ciò premesso, chiedeva CP_1
2 che fosse pronunciata la separazione e che fosse mantenuto l'assegno alimentare già stabilito in favore della moglie;
chiedeva, infine, che la casa coniugale restasse assegnata alla moglie che si sarebbe fatta carico di tutte le utenze e dei tributi locali, mentre egli avrebbe continuato pagare la rata di mutuo.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 16/17.10.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.01.2025 si costituiva la quale evidenziava che durante l'epidemia Controparte_1
di Covid che aveva colpito l'Italia nel 2020 lo aveva iniziato a Pt_1
tenere un comportamento contrario ai doveri coniugali, mirato a soddisfare i suoi esclusivi personali interessi, ed aveva, quindi, abbandonato il tetto coniugale, senza alcuna motivazione e senza più provvedere alle necessità economiche della famiglia, la quale aveva come unica fonte di sostentamento il suo reddito. Osservava che lo aveva Pt_1
intrattenuto e probabilmente ancora intratteneva una relazione con altra donna, ma ella era pronta a perdonarlo ed a ricomporre l'unità familiare, anche in considerazione del fatto che le figlie soffrivano per l'assenza del padre. Evidenziava che le figlie maggiorenni, dopo l'allontanamento del padre erano riuscite ad intraprendere attività lavorativa, ma con contratti a tempo determinato che assicuravano solo modestissimi guadagni.
Chiedeva, pertanto, che la separazione fosse addebitata al marito e che lo fosse condannato al risarcimento del danno cagionato alla Pt_1
moglie con il suo comportamento contrario ai doveri coniugali. Chiedeva, inoltre, che fosse posto a carico dello l'obbligo di Pt_1
corrispondere alla deducente un assegno mensile di mantenimento di €
500,00 in aggiunta all'assegno alimentare di € 200,00 già riconosciuto in suo favore dal Tribunale di Messina, nonché l'obbligo di continuare a
3 pagare in via esclusiva il mutuo mensile acceso per l'acquisto della casa coniugale. Chiedeva, infine, che fosse posto a carico dello Pt_1
anche l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie nella misura del 50 % e che lo stesso fosse condannato a versare la quota dell'assegno unico percepito per le figlie fino al compimento degli anni 21 di ciascuna direttamente alle ragazze e Per_1 Per_3
.
[...]
All'udienza del 16.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
Il Giudice delegato, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separati;
ritenuto, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il
Giudice delegato invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a
4 chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza, a nulla rilevando che la abbia CP_1
affermato nella comparsa di costituzione che sarebbe disponibile a riconciliarsi. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, può serenamente affermarsi l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato la convivenza. Invero, la stessa resistente ha affermato che il marito aveva ormai da tempo abbandonato il tetto coniugale ed aveva verosimilmente intrapreso una relazione con altra donna sicché appare evidente che il contenuto del rapporto coniugale sia ormai inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dal ricorrente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dalla resistente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della
Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione
(vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di
5 situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Sennonché proprio l'autonomia della pronuncia di addebito rispetto a quella di separazione impone per costante giurisprudenza di legittimità che la relativa domanda debba essere proposta nei termini stabiliti dal codice di rito per la proposizione di domande principali o riconvenzionali, vale a dire con il ricorso introduttivo ovvero con la comparsa di costituzione di parte resistente, depositata tempestivamente, ai sensi dell'art. 473 bis .16 c.p.c., almeno 30 giorni prima dell'udienza di comparizione. Nel caso in esame, si deve, tuttavia, prendere atto del fatto che la resistente si è costituita tardivamente, solo il giorno prima della data in cui era fissata l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Giudice, quando era ormai decaduta dalla possibilità di formulare domande riconvenzionali.
Per i medesimi motivi non possono, poi, neppure esaminarsi le altre domande riconvenzionali avanzate dalla CP_1
In particolare, va dichiarata inammissibile sia la domanda della resistente volta al riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, poiché è pacifico che anche la domanda diretta alla corresponsione di un assegno di mantenimento va qualificata come domanda riconvenzionale (Cass. civ. 04.04.2011 n. 7599), sia la domanda della resistente di condanna del ricorrente al risarcimento del danno
“endofamiliale”.
Infine, vanno dichiarate inammissibili anche le domande concernenti il mantenimento ordinario e straordinario delle due figlie maggiorenni, poiché, diversamente da quanto deve dirsi per il caso di figli minorenni, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sottolineato che le statuizioni economiche nell'interesse dei figli maggiorenni, non autonomi
6 economicamente, da porre a carico del coniuge con il quale gli stessi non convivono, è soggetta al principio della domanda (Cass. civ. 18.02.2009 n.
3908).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 113,45 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3872/2024 R.G. instaurata con ricorso depositato il 01.10.2024, così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a Controparte_1
Messina il 21.08.1977, uniti in matrimonio in data 17.07.1997 nel
Comune di Messina con atto trascritto nel registro dello Stato Civile di detto comune al n. 457 parte 2 serie A anno 1997;
2) dichiara inammissibili tutte le domande avanzate dalla resistente;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 113,45 Parte_1
per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00
7 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
22/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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