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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 24 giugno
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 3 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
(cod. fisc. nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Grosseto (GR), ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Siena (SI), Via di Camollia n. 140, presso lo studio dell'avv. Diego
Vaccaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Alessandra Liberatore, dalla dr.ssa
Costanza Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: bonus carta elettronica. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa,
contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per il periodo non di ruolo, a
percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107
(c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, a decorrere
dall'a.s. 2023/24;
- condannare l'Amministrazione resistente ad erogare in favore di parte ricorrente la
“Carta del Docente” per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 per l'importo di €
1.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della legge 2015/ n. 107, salvo
quell'importo che dovesse risultare di giustizia e all'adozione dei necessari
provvedimenti per consentirne il godimento;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese
generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- disporre la riunione con il procedimento rg n. 4/2025
- respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande
proposte in quanto inammissibili e infondate;
- in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse conclusioni disporsi
la compensazione per intero o nella misura del 50% delle spese di lite tenuto conto della
serialità della questione, dell'esistenza di orientamenti non univoci tali da rendere
necessario l'intervento della CGUE.”.
FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 18 1. Con ricorso depositato in data 2.1.2025 conveniva in Parte_1
giudizio il per sentire dichiarare e riconoscere il Controparte_1
proprio diritto alla corresponsione del bonus economico, denominato “Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per gli a.s. 2023/2024 e 2024/2025. La ricorrente lamentava un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che hanno svolto identiche mansioni assunti con contratti a tempo indeterminato. Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale di voler condannare il resistente al pagamento della somma di € 1.000, CP_1
pari all'importo della somma annua moltiplicata per il numero di anni interessati, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, ha dedotto la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo in particolare la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione.
2. Si costituiva il - proponendo preliminarmente Controparte_1
istanza di riunione del procedimento in epigrafe con altra causa RG n.
4/2025 dinanzi al Tribunale Civile di Grosseto sezione Lavoro avente identico oggetto del presente ricorso rilevando come, alla luce della ratio
della normativa vigente, il cd. Bonus Carta non spettasse in favore di chi svolge lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato.
Pag. 3 di 18 3. All'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
Cont
4. Sulla richiesta del di disporre la riunione ex art. 151 disp. att. cpc. della presente causa alla n. 4/2025 avente medesimo procuratore di parte ricorrente e oggetto si rileva quanto segue. L'enorme mole del contenzioso pendente sull'oggetto specifico della domanda rischierebbe di rendere gravoso il processo se venisse assecondata la sistematica richiesta di riunione delle cause sulla scorta della sola comunanza del patrocinatore,
oltre che dell'oggetto.
La peculiarità contabile di ciascun caso, la molteplicità dei profili che possono venire in rilievo, il necessario esame dello specifico stato matricolare di ciascun docente, con le differenti ipotesi sottese alle singole,
relative, domande consentono inoltre di configurare la sussistenza di gravi ragioni contrarie alla riunione.
Inoltre l'esigenza di contenimento delle spese – sottesa all'istanza - rispetto a un contenzioso che vede ormai da tempo, pressoché sistematicamente soccombente il , viene adeguatamente valutata e ponderata CP_1
attraverso l'adozione di parametri di liquidazione sulle tariffe minime,
tenendo conto della serialità delle controversie e pervenendo così a soluzioni analoghe a quelle cui si perverrebbe alla stregua della previsione di cui all'art. 151, co. 2, disp. att. cpc. cit..
Per questi motivi
l'istanza non può
essere accolta.
Pag. 4 di 18 5. Per la definizione delle questioni di causa giova richiamare la normativa di riferimento. In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa,
«dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di
hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per
iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale
dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
Pag. 5 di 18 comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122
della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. n. 28 settembre 2016; quest'ultimo, nell'identificare i
«beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 –che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i
docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per
motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò,
quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
6. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella CP_3
parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.p.c.m. n. 32313 del 23
settembre 2015.
Pag. 6 di 18 Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1
contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A. In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti
costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a
danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno
strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari
chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di
più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria,
permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe infatti un contrasto «con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non
certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di
aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti».
Un'altra contraddizione interna a tale sistema consegue dalla circostanza che, nonostante venga imposto un obbligo di formazione a carico di una
Pag. 7 di 18 sola parte del personale docente (al quale vengono forniti gli strumenti per ottemperarvi), si persevera malgrado ciò a avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
«non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di
personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare
la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
dell'insegnamento fornito agli studenti». Se ne deduce che «il diritto-dovere di
formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non
solo su un'aliquota di esso». Sarebbe insostenibile, infatti, sostenere che il cd.
Bonus Carta costituisca uno strumento per compensare l'asserita maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, dal momento che la Carta stessa è erogata anche ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può dirsi, quantomeno quantitativamente, essere più
limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così,
non conseguire la stabilità del rapporto. Peraltro, «l'irragionevolezza della
soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del
d.p.c.m. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23
settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i
docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”»,
sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza
essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur
svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della
Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro
formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi osservato come il
Pag. 8 di 18 contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi
121 ss., legge cit. Gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento pertanto «pongono
a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza
alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così
il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi
debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare
che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli
appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
7. In ambito sovranazionale, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli, è stata investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna in parte qua e le clausole 4
punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, come
è noto, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a
tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive”.
Pag. 9 di 18 La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere
interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo
personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a CP_1
tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d.
carta elettronica del docente. A tal proposito ha rilevato che, salve le valutazioni del
giudice a quo, la Carta docente sembra far parte delle “condizioni di impiego” ai
sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a
tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
. CP_1
Ebbene la Corte ha altresì negato la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando invero che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la
disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi
precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel
particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di
verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Tali “elementi precisi e
concreti” dunque «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle
funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo
determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal
perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», al contrario va escluso che rilevi la mera natura temporanea del contratto di
Pag. 10 di 18 lavoro a tempo determinato perché ciò significherebbe pregiudicare «gli
obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare
il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo
determinato».
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 91/2022
del 22.11.2022. Numerose sono inoltre le pronunce di merito che si stanno formando sulla questione astratta di principio relativa all'illegittimità della disparità di trattamento postulala in via teorica, per quanto sottesa, dalla normativa interna tra personale assunto a tempo indeterminato e personale precario.
In tale contesto, giova nondimeno ricordare che tale linea interpretativa, che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo, appare conforme anche ai principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea e, a seguire dalla nostra giurisprudenza, anche di legittimità, in relazione ad altra nota questione concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così,
ad esempio, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a
tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione
scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si
pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
Pag. 11 di 18 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo
stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come
integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a
quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo
indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale
discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo
determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo
indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro,
né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di
disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente
assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri
che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, nello specifico, è necessario accertarsi che non vi siano ragioni che giustifichino concretamente la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, quali in ipotesi, lo svolgimento di compiti e mansioni dissimili da quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato (in ambito europeo, si possono rammentare, tra le altre, Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C456/09, . Persona_1
8. Giova peraltro rilevare che recentemente il Legislatore, preso atto delle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e della necessità di adottare misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'U.E. (ex art. 37
l. n. 24/12/2012 n. 234, c.d. Legge-quadro comunitaria) al fine di evitare
Pag. 12 di 18 l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 260 par. 2 TFUE – ha adottato il d.l. 13 giugno 2023 n. 69, recante, appunto, “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Ebbene il cd. “Decreto Salva-Infrazioni”, all'articolo 15, comma 1, così
dispone: “All'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, dopo le parole "del docente di ruolo" sono aggiunte le parole "e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e, al secondo periodo, dopo le parole "dell'importo nominale" è
aggiunta la parola "massimo". Il Decreto in esame in sostanza estende la
Carta del Docente a diverse migliaia di docenti precari con contratto annuale fino al 31 agosto.
Come è noto, la supplenza annuale è caratterizzata da un contratto che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. Questo
tipo di supplenze, secondo il D.M. 131/2007, vengono utilizzate per copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Al contrario la supplenza "fino al termine delle attività didattiche" è un contratto di servizio con scadenza al 30 giugno che viene utilizzato per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. La differenza rimanda quindi al diverso concetto di organico di diritto e organico di fatto. Tuttavia, nonostante la modifica apportata, la platea degli esclusi dal beneficio resta ancora amplia,
contando in primis docenti con contratto al 30 giugno e docenti che
Pag. 13 di 18 insegnano per oltre 180 giorni in un anno scolastico, secondo una differenziazione che né la Corte di Giustizia europea né la Cassazione e il
Consiglio di Stato hanno mai operato. Ed in effetti appare irragionevole negare il bonus ai docenti che hanno avuto contratti fino al 30 giugno,
termine delle attività didattiche, laddove lo strumento è funzionale proprio ad assicurare la qualità dell'insegnamento.
Orbene recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10
agosto 2023, n. 103, che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023,
lasciando confermati i contenuti del decreto-legge per quanto riguarda gli interventi relativi al settore scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
9. Nel quadro così delineato deve senz'altro richiamarsi la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 29961 del 27 ottobre 2023, che dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto, ha affrontato la complessa questione dei presupposti di “piena” concessione del beneficio della c.d. «Carta Elettronica del docente».
La Corte, in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge 103 del 10
agosto 2023 (cd. Decreto salva infrazioni) che aveva esteso, a partire dal 1°
settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali
(31 agosto), escludendo i docenti con contratto al 30 giugno, ha ben chiarito che l'istituto della Carta docente e il correlativo diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari - precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (termine al 31
agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche
(termine al 30 giugno) - non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella
Pag. 14 di 18 normativa vigente. La Corte ha poi puntualizzato che il Bonus Carta,
quanto alla propria natura giuridica, va qualificato come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionato dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Analizzando i quesiti posti dal Tribunale di Taranto, la Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non
di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. CP_1
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al
momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di
una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al
momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie
per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione
equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di
Pag. 15 di 18 specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della
permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro
rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e
prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si
prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla
data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4,
comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle
azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
10. Accertato quindi il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, il deve essere condannato all'adozione delle attività Controparte_1
necessarie a consentire alla ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al
D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Il valore della causa, la sua natura integralmente seriale, legata al noto e diffusissimo contenzioso del bonus carta in favore dei docenti precari, ancor più consolidatosi dopo la recente pronuncia della Cassazione n. 29961 del 27
ottobre 2023 ex art. 363 bis cpc. su rinvio pregiudiziale, nonché il mancato svolgimento della fase istruttoria e l'adozione delle forme della trattazione
Pag. 16 di 18 scritta sia per la prima udienza che per la fase decisionale, giustificano la ridotta liquidazione dei compensi, anche in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento (cfr. giurisprudenza consolidata, ex multis, Cass. ord. 11601/2018 secondo cui "in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55
del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione" e la più
recente Cass. n. 8146 del 23 aprile 2020, secondo cui “non sussistendo più il
vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente
sistema di liquidazione degli onorari professionali (L. n. 794 del 1942, art. 24; cfr.
anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente D.M. n. 140 del
2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale
in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del
2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento
della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica
standard (quella media) del valore della prestazione professionale.”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Parte_1
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli a.s. 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto,
- condanna il all'adozione d'ogni atto necessario Controparte_1
per consentirne il godimento;
Pag. 17 di 18 - condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Avv. Diego CP_1
Vaccaro, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in euro
400 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 24 giugno 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
Pag. 18 di 18
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 24 giugno
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 3 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
(cod. fisc. nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Grosseto (GR), ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Siena (SI), Via di Camollia n. 140, presso lo studio dell'avv. Diego
Vaccaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Alessandra Liberatore, dalla dr.ssa
Costanza Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: bonus carta elettronica. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa,
contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per il periodo non di ruolo, a
percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107
(c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, a decorrere
dall'a.s. 2023/24;
- condannare l'Amministrazione resistente ad erogare in favore di parte ricorrente la
“Carta del Docente” per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 per l'importo di €
1.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della legge 2015/ n. 107, salvo
quell'importo che dovesse risultare di giustizia e all'adozione dei necessari
provvedimenti per consentirne il godimento;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese
generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- disporre la riunione con il procedimento rg n. 4/2025
- respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande
proposte in quanto inammissibili e infondate;
- in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse conclusioni disporsi
la compensazione per intero o nella misura del 50% delle spese di lite tenuto conto della
serialità della questione, dell'esistenza di orientamenti non univoci tali da rendere
necessario l'intervento della CGUE.”.
FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 18 1. Con ricorso depositato in data 2.1.2025 conveniva in Parte_1
giudizio il per sentire dichiarare e riconoscere il Controparte_1
proprio diritto alla corresponsione del bonus economico, denominato “Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per gli a.s. 2023/2024 e 2024/2025. La ricorrente lamentava un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che hanno svolto identiche mansioni assunti con contratti a tempo indeterminato. Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale di voler condannare il resistente al pagamento della somma di € 1.000, CP_1
pari all'importo della somma annua moltiplicata per il numero di anni interessati, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, ha dedotto la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo in particolare la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione.
2. Si costituiva il - proponendo preliminarmente Controparte_1
istanza di riunione del procedimento in epigrafe con altra causa RG n.
4/2025 dinanzi al Tribunale Civile di Grosseto sezione Lavoro avente identico oggetto del presente ricorso rilevando come, alla luce della ratio
della normativa vigente, il cd. Bonus Carta non spettasse in favore di chi svolge lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato.
Pag. 3 di 18 3. All'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
Cont
4. Sulla richiesta del di disporre la riunione ex art. 151 disp. att. cpc. della presente causa alla n. 4/2025 avente medesimo procuratore di parte ricorrente e oggetto si rileva quanto segue. L'enorme mole del contenzioso pendente sull'oggetto specifico della domanda rischierebbe di rendere gravoso il processo se venisse assecondata la sistematica richiesta di riunione delle cause sulla scorta della sola comunanza del patrocinatore,
oltre che dell'oggetto.
La peculiarità contabile di ciascun caso, la molteplicità dei profili che possono venire in rilievo, il necessario esame dello specifico stato matricolare di ciascun docente, con le differenti ipotesi sottese alle singole,
relative, domande consentono inoltre di configurare la sussistenza di gravi ragioni contrarie alla riunione.
Inoltre l'esigenza di contenimento delle spese – sottesa all'istanza - rispetto a un contenzioso che vede ormai da tempo, pressoché sistematicamente soccombente il , viene adeguatamente valutata e ponderata CP_1
attraverso l'adozione di parametri di liquidazione sulle tariffe minime,
tenendo conto della serialità delle controversie e pervenendo così a soluzioni analoghe a quelle cui si perverrebbe alla stregua della previsione di cui all'art. 151, co. 2, disp. att. cpc. cit..
Per questi motivi
l'istanza non può
essere accolta.
Pag. 4 di 18 5. Per la definizione delle questioni di causa giova richiamare la normativa di riferimento. In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa,
«dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di
hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per
iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale
dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
Pag. 5 di 18 comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122
della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. n. 28 settembre 2016; quest'ultimo, nell'identificare i
«beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 –che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i
docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per
motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò,
quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
6. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella CP_3
parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.p.c.m. n. 32313 del 23
settembre 2015.
Pag. 6 di 18 Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1
contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A. In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti
costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a
danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno
strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari
chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di
più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria,
permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe infatti un contrasto «con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non
certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di
aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti».
Un'altra contraddizione interna a tale sistema consegue dalla circostanza che, nonostante venga imposto un obbligo di formazione a carico di una
Pag. 7 di 18 sola parte del personale docente (al quale vengono forniti gli strumenti per ottemperarvi), si persevera malgrado ciò a avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
«non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di
personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare
la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
dell'insegnamento fornito agli studenti». Se ne deduce che «il diritto-dovere di
formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non
solo su un'aliquota di esso». Sarebbe insostenibile, infatti, sostenere che il cd.
Bonus Carta costituisca uno strumento per compensare l'asserita maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, dal momento che la Carta stessa è erogata anche ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può dirsi, quantomeno quantitativamente, essere più
limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così,
non conseguire la stabilità del rapporto. Peraltro, «l'irragionevolezza della
soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del
d.p.c.m. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23
settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i
docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”»,
sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza
essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur
svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della
Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro
formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi osservato come il
Pag. 8 di 18 contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi
121 ss., legge cit. Gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento pertanto «pongono
a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza
alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così
il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi
debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare
che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli
appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
7. In ambito sovranazionale, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli, è stata investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna in parte qua e le clausole 4
punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, come
è noto, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a
tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive”.
Pag. 9 di 18 La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere
interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo
personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a CP_1
tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d.
carta elettronica del docente. A tal proposito ha rilevato che, salve le valutazioni del
giudice a quo, la Carta docente sembra far parte delle “condizioni di impiego” ai
sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a
tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
. CP_1
Ebbene la Corte ha altresì negato la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando invero che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la
disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi
precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel
particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di
verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Tali “elementi precisi e
concreti” dunque «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle
funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo
determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal
perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», al contrario va escluso che rilevi la mera natura temporanea del contratto di
Pag. 10 di 18 lavoro a tempo determinato perché ciò significherebbe pregiudicare «gli
obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare
il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo
determinato».
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 91/2022
del 22.11.2022. Numerose sono inoltre le pronunce di merito che si stanno formando sulla questione astratta di principio relativa all'illegittimità della disparità di trattamento postulala in via teorica, per quanto sottesa, dalla normativa interna tra personale assunto a tempo indeterminato e personale precario.
In tale contesto, giova nondimeno ricordare che tale linea interpretativa, che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo, appare conforme anche ai principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea e, a seguire dalla nostra giurisprudenza, anche di legittimità, in relazione ad altra nota questione concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così,
ad esempio, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a
tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione
scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si
pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
Pag. 11 di 18 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo
stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come
integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a
quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo
indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale
discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo
determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo
indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro,
né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di
disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente
assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri
che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, nello specifico, è necessario accertarsi che non vi siano ragioni che giustifichino concretamente la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, quali in ipotesi, lo svolgimento di compiti e mansioni dissimili da quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato (in ambito europeo, si possono rammentare, tra le altre, Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C456/09, . Persona_1
8. Giova peraltro rilevare che recentemente il Legislatore, preso atto delle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e della necessità di adottare misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'U.E. (ex art. 37
l. n. 24/12/2012 n. 234, c.d. Legge-quadro comunitaria) al fine di evitare
Pag. 12 di 18 l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 260 par. 2 TFUE – ha adottato il d.l. 13 giugno 2023 n. 69, recante, appunto, “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Ebbene il cd. “Decreto Salva-Infrazioni”, all'articolo 15, comma 1, così
dispone: “All'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, dopo le parole "del docente di ruolo" sono aggiunte le parole "e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e, al secondo periodo, dopo le parole "dell'importo nominale" è
aggiunta la parola "massimo". Il Decreto in esame in sostanza estende la
Carta del Docente a diverse migliaia di docenti precari con contratto annuale fino al 31 agosto.
Come è noto, la supplenza annuale è caratterizzata da un contratto che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. Questo
tipo di supplenze, secondo il D.M. 131/2007, vengono utilizzate per copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Al contrario la supplenza "fino al termine delle attività didattiche" è un contratto di servizio con scadenza al 30 giugno che viene utilizzato per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. La differenza rimanda quindi al diverso concetto di organico di diritto e organico di fatto. Tuttavia, nonostante la modifica apportata, la platea degli esclusi dal beneficio resta ancora amplia,
contando in primis docenti con contratto al 30 giugno e docenti che
Pag. 13 di 18 insegnano per oltre 180 giorni in un anno scolastico, secondo una differenziazione che né la Corte di Giustizia europea né la Cassazione e il
Consiglio di Stato hanno mai operato. Ed in effetti appare irragionevole negare il bonus ai docenti che hanno avuto contratti fino al 30 giugno,
termine delle attività didattiche, laddove lo strumento è funzionale proprio ad assicurare la qualità dell'insegnamento.
Orbene recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10
agosto 2023, n. 103, che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023,
lasciando confermati i contenuti del decreto-legge per quanto riguarda gli interventi relativi al settore scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
9. Nel quadro così delineato deve senz'altro richiamarsi la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 29961 del 27 ottobre 2023, che dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto, ha affrontato la complessa questione dei presupposti di “piena” concessione del beneficio della c.d. «Carta Elettronica del docente».
La Corte, in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge 103 del 10
agosto 2023 (cd. Decreto salva infrazioni) che aveva esteso, a partire dal 1°
settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali
(31 agosto), escludendo i docenti con contratto al 30 giugno, ha ben chiarito che l'istituto della Carta docente e il correlativo diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari - precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (termine al 31
agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche
(termine al 30 giugno) - non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella
Pag. 14 di 18 normativa vigente. La Corte ha poi puntualizzato che il Bonus Carta,
quanto alla propria natura giuridica, va qualificato come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionato dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Analizzando i quesiti posti dal Tribunale di Taranto, la Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non
di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. CP_1
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al
momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di
una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al
momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie
per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione
equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di
Pag. 15 di 18 specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della
permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro
rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e
prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si
prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla
data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4,
comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle
azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
10. Accertato quindi il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, il deve essere condannato all'adozione delle attività Controparte_1
necessarie a consentire alla ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al
D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Il valore della causa, la sua natura integralmente seriale, legata al noto e diffusissimo contenzioso del bonus carta in favore dei docenti precari, ancor più consolidatosi dopo la recente pronuncia della Cassazione n. 29961 del 27
ottobre 2023 ex art. 363 bis cpc. su rinvio pregiudiziale, nonché il mancato svolgimento della fase istruttoria e l'adozione delle forme della trattazione
Pag. 16 di 18 scritta sia per la prima udienza che per la fase decisionale, giustificano la ridotta liquidazione dei compensi, anche in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento (cfr. giurisprudenza consolidata, ex multis, Cass. ord. 11601/2018 secondo cui "in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55
del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione" e la più
recente Cass. n. 8146 del 23 aprile 2020, secondo cui “non sussistendo più il
vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente
sistema di liquidazione degli onorari professionali (L. n. 794 del 1942, art. 24; cfr.
anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente D.M. n. 140 del
2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale
in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del
2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento
della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica
standard (quella media) del valore della prestazione professionale.”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Parte_1
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli a.s. 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto,
- condanna il all'adozione d'ogni atto necessario Controparte_1
per consentirne il godimento;
Pag. 17 di 18 - condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Avv. Diego CP_1
Vaccaro, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in euro
400 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 24 giugno 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
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