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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8620 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il decreto del 30.4.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16094 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Napoli alla Via Carlo Carrà n. 69, C.F. , C.F._1
elett.te dom.to in Napoli, alla Via Prol. Carlo De Marco n. 98 presso lo studio dell'avvocato Rosaria Papazzo C.F. CodiceFiscale_2
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.
sentenza proc. n. 16094/22 r.g. pag. 1 ATTORE
E
nato a [...] in data [...] Controparte_1
(c.f. ) e residente a[...] e C.F._3
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
) ed ivi residente a[...], C.F._4
entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giuseppe Parente (c.f.
) presso il quale studio eleggono domicilio ai C.F._5
fini del presente giudizio in Napoli, al Viale Maria Bakunin (P.co S.
Paolo) n. 15.
CONVENUTI
NONCHE'
, nato a [...] il [...] CF CP_3
ed ivi residente a[...]
C1.
nato a [...] il [...] CF CP_4
ivi residente a[...]. C.F._7
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, premesso che:
sentenza proc. n. 16094/22 r.g. pag. 2 è creditore della società Controparte_5
delle somme di Euro 3.320,11 a titolo di TFR, Euro 888,54 a titolo di rateo di 13°, Euro 1.884,54 a titolo di rateo di 14° mensilità, Euro
1.945,64 a titolo di ferie non godute, Euro 21.922,59 a titolo di differenze paga;
per tale controversia è in corso dinanzi al Tribunale di Napoli il giudizio n. RG 9553/2021;
in data 30 /05/2022, ovvero in prossimità dell'udienza di escussione testi, i sigg.ri e cedevano le loro Controparte_1 Controparte_2
quote societarie a ed con atto per CP_3 CP_4
notaio rep. 146796 racc. 34567 del 30/05/2022 Persona_1
registrato il 06/06/2022 con n. 23581 a Napoli;
contestualmente alla cessione i cessionari, con il medesimo atto di cessione, ponevano in liquidazione la società per poi cancellarla;
deduceva che l'atto era da ritenersi simulato o, comunque, compiuto in frode ai creditori;
chiedeva quindi dichiararsi inefficace l'atto in questione, con vittoria di spese ed attribuzione.
I convenuti e deducevano che: Controparte_1 Controparte_2
non vi è prova della simulazione;
sentenza proc. n. 16094/22 r.g. pag. 3 non è possibile ravvisare i presupposti oggettivi e soggettivi della revocazione ordinaria, in particolare il pregiudizio che l'atto di disposizione può arrecare alle aspettative dell'odierno attore;
chiedevano pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
I convenuti e non si costituivano e ne CP_3 CP_4
veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso si osserva che l'atto in questione è da ritenersi simulato.
Si premette che la prova della simulazione può essere data anche mediante presunzioni.
Al riguardo può citarsi Cass. civ. n. 18347/2024 secondo cui Ove
l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti.
Orbene l'assenza di ogni senso logico dell'operazione commerciale realizzata fa presumere che la stessa sia meramente simulata.
sentenza proc. n. 16094/22 r.g. pag. 4 Gli acquirenti, infatti, avrebbero acquistato le quote sociali di una società dal patrimonio inesistente al solo fine di metterla immediatamente in liquidazione.
Non vi è alcuna prova, infatti, né del pagamento del prezzo né del valore economico della società.
La stessa risulta priva di qualunque attivo come attestato nella sentenza di liquidazione giudiziale del 3.4.24, prodotta agli atti.
La liquidazione, poi, è stata immediata, segno che l'acquirente non aveva alcuna intenzione o possibilità di continuare l'attività commerciale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e con atto di Controparte_2 CP_3 CP_4
citazione notificato il 28.6.22, così provvede:
1. dichiara inefficace l'atto per notaio rep. 146796 Persona_1
racc. 34567 del 30/05/2022 registrato il 06/06/2022 con n. 23581 a
Napoli;
sentenza proc. n. 16094/22 r.g. pag. 5 2. condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario ed euro 264 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'avvocato Rosaria Papazzo.
Così deciso in Napoli il 2.10.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 16094/22 r.g. pag. 6