Art. 4.
Il decreto di cui al precedente articolo dovra' rispondere ai seguenti criteri direttivi:
1) prevedere l'obbligo del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci di ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori l'ammontare del compenso spettante al produttore stesso per le utilizzazioni secondarie del disco;
2) estendere alla televisione i diritti relativi alla emissione radiofonica spettanti all'organismo di radiodiffusione.
Il decreto di cui al precedente articolo dovra' rispondere ai seguenti criteri direttivi:
1) prevedere l'obbligo del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci di ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori l'ammontare del compenso spettante al produttore stesso per le utilizzazioni secondarie del disco;
2) estendere alla televisione i diritti relativi alla emissione radiofonica spettanti all'organismo di radiodiffusione.