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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12653 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 22179/ 25 all'udienza del 9/12/2025, mediante lettura, la seguente sentenza TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Buraglia pec Parte_1
giusta delega in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo pec CP_1
t giusta procura alle liti notarile Email_2
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Samnatha Luponio pec Email_3 giusta delega in calce alla memoria RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito ed intimazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/6/25 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, per le ragioni analiticamente indicate in narrativa, contrariis reiectis, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
IN VIA PRINCIPALE a)Accertare l'inesistenza del fondamento della pretesa contributiva oggetto di causa e della inesistenza/illegittimità dell'iscrizione nella gestione commercianti per i motivi esposti;
Per l'effetto annullare gli avvisi di addebito/cartella impugnati ed il debito da essi portato in uno all'intimazione di pagamento oggetto di causa tutti indicati nell'atto di pignoramento allegato ex art. 72 bis IN SUBORDINE b) Accertare e dichiarare la nullità, inesistenza della notifica degli atti sottesi all'intimazione impugnata e per l'effetto, la prescrizione ESTINTIVA del debito contributivo anche in epoca e successiva alla notifica della cartella/AVA. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Assumeva che in data 11/5/25 era stato notificato atto di pignoramento ex art 72 bis;
che la pretesa contributiva oggetto di causa era illegittima per difetto del titolo costitutivo, essendo infondata la iscrizione alla gestione artigiani d'ufficio in assenza dei richiesti richiesti ex lege;
che mancava la notifica dell'intimazione e degli avvisi sottesi ad essa;
che se il piego non veniva consegnato alla parte personalmente doveva darsi avviso alla stessa tramite raccomandata;
che nell'ipotesi di notifica ex art 139 cpc avvenuta con consegna al portiere , se non erano indicate le vane ricerche dei soggetti nella successione indicata nell'articolo ,la notifica doveva considerarsi nulla e si doveva mandare la raccomandata informativa;
eccepiva la prescrizione della pretesa sia dalla maturazione della stessa alla notifica dell'intimazione, sia dalla notifica all'intimazione impugnata . Concludeva come sopra CP_ Si costituiva l' eccependo l'incompetenza per materia del giudice adito per essere competente il CP_ giudice dell'esecuzione , il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento alle modalità di esecuzione degli avvisi ,la temerarietà della lite avendo parte ricorrente già proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento avente ad oggetto gli stessi avvisi di addebito conclusasi con la sentenza di rigetto dell'opposizione passata in giudicato;
che gli ava non erano stati impugnati nei termini di legge ,;che la prescrizione non era maturata ed in ogni caso si doveva tener conto delle sospensioni dei termini previsti per fronteggiare l'emergenza sanitaria Chiedeva il rigetto dell'opposizione . Si costituiva l' che eccepiva il difetto di legittimazione passiva Controparte_2 CP_ con riferimento alla pretesa dell' ed alla notifica degli ava ,la regolarità della notifica degli atti esattoriali , l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione Chiedeva il rigetto del ricorso . La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza ECCEZIONE DI INCOMPETENZA Considerato che la parte ricorrente inizia il proprio ricorso assumendo che l' aveva posto in CP_3 essere un pignoramento ex art 72 bis DPR 602/72 per crediti anche contributivi oggetto dell'odierna CP_ opposizione , l' assume che, essendo l'azione da qualificare come un 'opposizione a precetto in quanto si contesta il titolo posto poi alla base dell'esecuzione , con esecuzione già iniziata ex art 615 II c cpc , la competenza e' in primis del giudice dell'esecuzione il quale deve poi verificare se la cognizione è dello stesso giudice o altro giudice In realtà se si considera il petitum sostanziale, appare che la parte ricorrente con il presente atto assumendo che l'11/5/25 ha ottenuto al notifica del pignoramento , ha impugnato gli avvisi di addebito posti a base del pignoramento e l'intimazione di pagamento , non indicata nell'atto introduttivo né ulteriormente specificata .Per cui ,impostata in detti termini l'azione, la competenza appartiene al giudice del lavoro . INAMMISSIBILITA' DELL'AZIONE Come emerge dall'atto di pignoramento prodotto ,i due avvisi posti a base di esso sono l'ava n 3972014000066908000 e n 39720140010319854000 Tali avvisi erano già stati conosciuti da parte opponente tanto che la stessa si opponeva all'intimazione di pagamento n 09720239023298549 notificata il 3/4/23 contenente proprio gli avvisi, oggi impugnati, posti a base del pignoramento , con ricorso iscritto al Rg n 13946/23. Il Tribunale emetteva la sentenza n 4243/25 del 7/4/25 in cui veniva rigettato il ricorso accertando l'avvenuta corretta notifica degli ava , l'interruzione della prescrizione, proprio riferita alle pretese di cui ai predetti avvisi , per effetto dell'intimazione opposta notificata il 3/4/23 e delle precedenti intimazioni quali : “a) avviso di intimazione 09720179017624447, notificato il 20.4.17 e relativo a entrambi gli AVA impugnati (suo doc. 5); b) avviso di intimazione 09720189024099553, notificato il 16.6.18 e relativo a entrambi gli AVA impugnati (suo doc. 6); c) pignoramento presso terzi 09784201800021368001, notificato il 6.11.18 e relativo a entrambi gli AVA impugnati (suo doc. 7)” CP_ ( sentenza in atti al fascicolo Ciò detto, la presente azione appare inammissibile quanto ai vizi relativi alla mancata o non corretta notifica degli ava , all'assenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti dovendo tali motivi di opposizione essere fatti valere nei 40 giorni dalla notifica dell'ava o, se si assume che gli ava non erano stati correttamene notificati ( circostanza accertata come non vera nella sentenza citata) dalla notifica delle intimazioni , ex art 24 Dlgs 46/99 ,ed essendo su di essi già intervenuta una pronuncia costituita dalla predetta sentenza in cui si è esaminata la regolarità delle notifiche. A ciò si aggiunge che l'opponente nel presene giudizio non deduce neanche che è venuta a conoscenza degli ava e dell'intimazione , senza specificare quale, solo con il pignoramento ,per cui l'azione volta a far dichiarare l'illegittimità degli ava e dell'intimazione appariva tempestiva , implicitamente ammettendo di aver avuto conoscenza di tali atti prima del pignoramento . ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE Con riferimento all'eccezione di prescrizione, al di là delle questioni relative alla tempestività dell'azione a seconda se l'azione sia volta a far valere la prescrizione maturata dalla maturazione del credito alla conoscenza del credito, avente funzione recuperatoria , o quella volta a far valere la prescrizione maturata successivamente decorrente dalla notifica degli avvisi , si ritiene che quanto accertato nella sentenza sopra citata , non impugnata ,escluda il maturarsi della prescrizione essendosi succedute diverse intimazioni di pagamento notificate contenenti gli avvisi oggetto del presente giudizio . In conclusione si ritiene inammissibile il ricorso ed infondata l'eccezione di prescrizione . Le spese liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza avuto riguardo al valore della causa calcolato sui due avvisi di addebito , di euro 14.367,65 uno e di euro € 14.232,94 l'altro.
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara inammissibile il ricorso ed infondata l'eccezione di prescrizione per cui il presente giudizio, CP_
condanna la ricorrente al pagamento di euro 3290,00 in favore di ciascuna parte resistente e oltre iva cpa e spese generali CP_3 Roma 9/12/25
Il giudice