TAR Napoli, sez. IX, sentenza 11/03/2026, n. 1702
TAR
Sentenza 11 marzo 2026

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  • Accolto
    Sottoscrizione clausola di salvaguardia

    La clausola di salvaguardia, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, opera come acquiescenza ai provvedimenti amministrativi, precludendo l'impugnazione giudiziale e la proposizione di azioni connesse, inclusa la domanda risarcitoria per ritardo procedimentale. La giurisprudenza prevalente ritiene la clausola legittima, non violando il diritto di difesa o l'art. 1462 c.c., in quanto finalizzata a garantire la sostenibilità della spesa sanitaria pubblica.

  • Accolto
    Sottoscrizione clausola di salvaguardia

    La domanda risarcitoria, essendo connessa alla determinazione dei tetti di spesa e al ritardo procedimentale nella loro comunicazione, rientra nell'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia che impone l'accettazione incondizionata degli effetti dei provvedimenti sui tetti di spesa. Anche qualora non fosse preclusa, la domanda risarcitoria è infondata per la fisiologica complessità del procedimento di determinazione dei tetti, la conoscenza informale del trend di aumento del budget da parte della ricorrente, il fatto che il danno lamentato derivi da un provvedimento favorevole (aumento del budget) e la mancata prova del danno effettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 11/03/2026, n. 1702
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1702
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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