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Articolo 4 della Legge 30 ottobre 1969, n. 831
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Legge 30 ottobre 1969, n. 831
Articolo 4 della Legge 30 ottobre 1969, n. 831
Versione
16 dicembre 1969
Art. 4.
Gli assegni straordinari e le pensioni straordinarie di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 gennaio 1969.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1969
Vedi fonte istituzionale
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