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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4359/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/04/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Cossi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Cossi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Segrate (MI) il 27/03/2008
(atto iscritto al n. 12, anno 2008, parte I)
Divorziati con sentenza n. 6110/2019 del Tribunale di Milano emessa il 29/05/2019 e pubblicata il
24/06/2019
con i seguenti figli: nato il [...] Per_1 nata il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 6110/2019 del Tribunale di Milano emessa il 29/05/2019 e pubblicata il 24/06/2019, alle condizioni ivi previste.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1. i figli rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento principale degli stessi, anche ai soli fini della residenza anagrafica, presso la nuova abitazione paterna, sita in Segrate (MI), via Novegro n. 2/4;
2. a fronte di un tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore pressochè paritario, le parti concordano di revocare il disposto contributo perequativo in capo al padre, con decorrenza dal mese di marzo 2025, mantenendo al 50% le spese extra che saranno concordate e documentate, di cui alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che si allegano a costituire parte integrande del presente ricorso congiunto;
3. le parti concordano, altresì, di dividere paritariamente l'ammontare del Contributo Unificato
(pari ad euro 43,00), come per legge;
4. le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente accordo, di non avere nulla a pretendere
l'uno dall'altro a nessun titolo, dovendo la parte più diligente attivarsi per formalizzare il formale trasferimento di residenza dei figli;
5. spese legali del presente atto a carico del Sig. . Parte_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene il Collegio che le spese legali debbano essere poste integralmente a carico del signor
[...]
atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 6110/2019 del Tribunale di
Milano emessa il 29/05/2019 e pubblicata il 24/06/2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3)Spese di lite integralmente a carico del signor Parte_1
Così deciso in Milano, il 11/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/04/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Cossi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Cossi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Segrate (MI) il 27/03/2008
(atto iscritto al n. 12, anno 2008, parte I)
Divorziati con sentenza n. 6110/2019 del Tribunale di Milano emessa il 29/05/2019 e pubblicata il
24/06/2019
con i seguenti figli: nato il [...] Per_1 nata il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 6110/2019 del Tribunale di Milano emessa il 29/05/2019 e pubblicata il 24/06/2019, alle condizioni ivi previste.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1. i figli rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento principale degli stessi, anche ai soli fini della residenza anagrafica, presso la nuova abitazione paterna, sita in Segrate (MI), via Novegro n. 2/4;
2. a fronte di un tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore pressochè paritario, le parti concordano di revocare il disposto contributo perequativo in capo al padre, con decorrenza dal mese di marzo 2025, mantenendo al 50% le spese extra che saranno concordate e documentate, di cui alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che si allegano a costituire parte integrande del presente ricorso congiunto;
3. le parti concordano, altresì, di dividere paritariamente l'ammontare del Contributo Unificato
(pari ad euro 43,00), come per legge;
4. le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente accordo, di non avere nulla a pretendere
l'uno dall'altro a nessun titolo, dovendo la parte più diligente attivarsi per formalizzare il formale trasferimento di residenza dei figli;
5. spese legali del presente atto a carico del Sig. . Parte_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene il Collegio che le spese legali debbano essere poste integralmente a carico del signor
[...]
atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 6110/2019 del Tribunale di
Milano emessa il 29/05/2019 e pubblicata il 24/06/2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3)Spese di lite integralmente a carico del signor Parte_1
Così deciso in Milano, il 11/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai