Articolo 13 della Legge 22 giugno 1954, n. 523
Articolo 12Articolo 14
Versione
14 agosto 1954
Art. 13.
Nei casi di ricongiunzione previsti dal precedente art. 12, il diritto all'indennita' di buonuscita o all'indennita' premio di servizio si stabilisce, tenendo conto della totalita' dei servizi valutabili, in base alle norme che regolano il trattamento di previdenza del dipendente al momento della sua cessazione definitiva dal servizio prestato con iscrizione agli Enti di cui al citato art. 12.
Entrata in vigore il 14 agosto 1954
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