Art. 13.
Nei casi di ricongiunzione previsti dal precedente art. 12, il diritto all'indennita' di buonuscita o all'indennita' premio di servizio si stabilisce, tenendo conto della totalita' dei servizi valutabili, in base alle norme che regolano il trattamento di previdenza del dipendente al momento della sua cessazione definitiva dal servizio prestato con iscrizione agli Enti di cui al citato art. 12.
Nei casi di ricongiunzione previsti dal precedente art. 12, il diritto all'indennita' di buonuscita o all'indennita' premio di servizio si stabilisce, tenendo conto della totalita' dei servizi valutabili, in base alle norme che regolano il trattamento di previdenza del dipendente al momento della sua cessazione definitiva dal servizio prestato con iscrizione agli Enti di cui al citato art. 12.