CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/07/2023, n. 32683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32683 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, nel procedimento nei confronti di RO EA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 21/01/2022 della Corte di appello di Bologna;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
sentito il difensore dell'imputato, avv.to Giuseppe Negro, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21/01/2022 la Corte di appello di Bologna ha riformato la sentenza del Tribunale di Bologna del precedente 28/01/2019, con cui RO EA era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di omicidio stradale e condannato alla pena ritenuta di giustizia, mandandolo assolto perché il fatto non costituisce reato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32683 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 11/07/2023 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione di norme penali e, segnatamente, delle previsioni di cui agli artt. 41, 589-bis, comma 1, cod. pen. e 141 d.lgs. n. 285 del 1992, nonché il vizio di motivazione. Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la penale responsabilità dell'imputato, ascrivendo la causazione del sinistro al solo comportamento imprudente del pedone, indottosi ad attraversare improvvisamente la strada benché privo del giubbotto catarifrangente, senza tener conto di plurime circostanze - quali l'orario notturno in cui ebbero a verificarsi i fatti, l'assenza di illuminazione stradale, l'esistenza di insediamenti abitativi sul margine destro della carreggiata, la presenza, sullo stesso margine, di un'auto in panne e il luogo, assai prossimo alla linea di mezzeria, in cui avvenne l'impatto - la cui doverosa valutazione avrebbe consigliato al primo una condotta di guida più prudente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 41, 589-bis cod. pen. e 162 d.lgs. n. 285 del 1992. Assume segnatamente che i giudici del merito, nell'imputare l'investimento alla condotta della vittima - giudicata imprudente perché consistita nel repentino attraversamento, in orario notturno, di una strada priva di illuminazione, avvenuto senza indossare il giubbotto di protezione o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità - avrebbero fatto erronea applicazione della norma speciale di cui al menzionato art. 162-bis d.lgs. n. 285 del 1992, che, in tesi, prescriverebbe detto abbigliamento per il compimento di attività diverse. 3. Il difensore del RO ha depositato poi, in data 21/06/2023, una memoria difensiva, con la quale ha contestato la fondatezza di entrambi i motivi del ricorso presentato dalla parte pubblica, evidenziando che con il primo, dietro lo schermo della prospettata violazione di legge e del supposto vizio motivazionale, si sollecita sostanzialmente una rivalutazione in fatto preclusa in sede di legittimità e che il secondo risulta palesemente infondato, posto che la Corte territoriale avrebbe fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 162 d.lgs. n. 285 del 1992, il cui comma 4-ter fa divieto al conducente di scendere dal veicolo e di circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o 2 bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, quand'anche il veicolo si trovi su corsie di emergenza o su piazzole di sosta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Fondato è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione di norme penali e, segnatamente, delle previsioni di cui agli artt. 41, 589-bis, comma 1, cod. pen. e 141 d.lgs. n. 285 del 1992, nonché il vizio di motivazione, sostenendo che nella decisione gravata si sarebbe erroneamente esclusa la penale responsabilità dell'imputato„ con imputazione della causazione del sinistro al solo comportamento imprudente della parte lesa, indottasi ad attraversare d'improvviso la strada benché priva del giubbotto catarifrangente, senza tener conto di fattori - quali l'orario notturno in cui ebbero a verificarsi i fatti, l'assenza di illuminazione stradale, l'esistenza di insediamenti abitativi sul margine destro della carreggiata, la presenza, sullo stesso margine, di un'auto in panne e il luogo, assai prossimo alla linea di mezzeria, in cui avvenne l'impatto - la cui doverosa valutazione avrebbe consigliato al primo una condotta di guida improntata a maggiore prudenza. Ritiene il Collegio che, come sostenuto in ricorso, la decisione della Corte territoriale presenti un impianto argomentativo connotato da manifesta illogicità. E invero, i giudici di appello, dopo aver affermato che il punto d'urto si colloca all'interno della semicarreggiata percorsa dall'auto investitrice, in prossimità della linea di mezzeria, hanno aggiunto che tale circostanza, in uno all'assenza di tracce di frenata e di altri riscontri indicativi della messa in atto di manovre di evitamento del pedone, avalla la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dall'imputato, a termini della quale non vi fu possibilità di avvistare le persone che erano a fianco della vettura in sosta, né quella di esse che, all'improvviso, attraversò la strada pochi attimi prima del passaggio della vettura. A sostegno dell'asserto, hanno poi posto in rilievo che la repentinità dell'attraversamento risulterebbe attestata anche dalle dichiarazioni rese dalla coniuge dell'imputato e che l'inevitabilità dell'investimento troverebbe ulteriore giustificazione negli esiti della consulenza tecnica della difesa, secondo cui la velocità a cui procedeva il veicolo investitore era di 75 km/h circa e due secondi prima dell'impatto lo stesso si trovava a quarantuno metri di distanza dal punto 3 in cui questo ebbe a verificarsi, mentre la vittima era ancora a tergo dell'auto dalla quale poco prima era discesa. Hanno ancora sostenuto che, in ragione dell'orario serale in cui ebbero a verificarsi i fatti e della scarsa visibilità esistente in loco, non avrebbe potuto intendersi come frutto del mendacio dell'imputato la riferita mancata percezione visiva delle persone che si trovavano a fianco della vettura in sosta, escludendo, nel contempo, che la velocità dell'auto dallo stesso condotta costituisse una concausa nel determinismo dell'evento, in quanto non eccedente il limite imposto nel tratto stradale in questione. Alla stregua di tali considerazioni, hanno quindi ribaltato la pronunzia di condanna resa in primo grado, affermando che, in essa, non si era identificato con precisione il contenuto della regola cautelare che l'imputato avrebbe dovuto ragionevolmente osservare per evitare l'investimento, posto che non risultava indicata la velocità che, secondo un giudizio ex ante e non ex post, fondato su elementi di prova certi, avrebbe dovuto essere tenuta. Orbene, l'attento scrutinio dell'impianto argomentativo a fondamento della decisione assolutoria adottata dalla Corte di appello di Bologna rivela, all'evidenza, la sua palese illogicità. Ciò perché è illogico affermare, in perfetta aderenza alle emergenze istruttorie, che il punto in cui avvenne l'investimento del pedone si colloca all'interno della semicarreggiata al momento percorsa dall'aul:o alla cui guida si trovava l'imputato RO EA e, nello specifico, in adiacenza alla linea di mezzeria e sostenere, nel contempo, che quest'ultimo non ebbe, in concreto, la possibilità di avvedersi dell'attraversamento della sede stradale da parte della vittima in ragione della repentinità di tale condotta asseritamente imprudente. L'investimento, infatti, avvenne a una congrua distanza dal margine destro della carreggiata percorsa dalla vettura condotta dal predetto, sicché non può ragionevolmente sostenersi che costui, per l'assoluta rapidità dell'azione della vittima, non abbia avuto, di fatto, la possibilità di avvedersi che la stessa aveva intrapreso l'attraversamento della sede stradale, ostando, sul piano logico, a una tale conclusione lo spazio temporale, di durata sì contenuta, ma non infinitesimale, che concretamente richiese il compimento dell'anzidetta condotta di attraversamento in oggetto. Allo stesso modo, il decisum della Corte territoriale appare manifestamente illogico nella parte in cui è affermato che le condizioni spazio-temporali di ridotta visibilità (l'incidente avvenne alle ore 17,30 circa del 30 novembre 2016) dànno contezza ex se del mancato avvistamento della vittima e della persona che era in sua compagnia allorquando le stesse si trovavano vicino alla fiancata sinistra della vettura dalla quale erano discese, nonostante la percezione dell'auto in 4 sosta sulla piazzola al margine della strada e, in specie, della parte di essa in cui è allocata la targa posteriore. Non risulta, infatti, motivata con un percorso argomentativo logico la mancata percezione visiva dei due pedoni che stazionavano nei pressi della porta posteriore sinistra, peraltro aperta, dell'auto ferma sul margine destro della strada a fronte del contestuale avvistamento della vettura de qua e della sua targa posteriore, tanto più ove si consideri che la fanaleria anteriore del veicolo investitore, di cui non è risultato il malfunzionamento, puntava i fasci di luce tanto in avanti quanto sul margine destro della carreggiata, sicché sarebbero dovuti logicamente rientrare nel cono di illuminazione tanto l'auto in sosta quanto coloro che si trovavano in adiacenza alla sua fiancata sinistra. Da ultimo, la decisione gravata appare connotata da manifesta illogicità anche nella parte in cui assume che, nella sentenza di primo grado, non risulterebbe identificata la regola cautelare che l'imputato avrebbe dovuto osservare onde evitare l'investimento, in quanto mancherebbe l'indicazione della velocità che, alla stregua di un giudizio ex anta, doveva essere tenuta. E invero, si osserva che il primo giudice ha fondato la propria decisione sulla ritenuta sussistenza, nella condotta di guida tenuta dall'imputato, di profili di colpa, per negligenza sub specie di distrazione e per inosservanza del disposto di cui all'art. 141 d.lgs. n. 285 del 1992, limitandosi a porre in rilievo, con precipuo riguardo alla colpa specifica, che una velocità più bassa avrebbe verosimilmente consentito l'arresto del veicolo, sicché il decisum della Corte territoriale, nella parte in cui si assume che non è identificata la regola cautelare che avrebbe dovuto osservata dal predetto, risulta evidentemente connotato da illogicità manifesta illogicità ed è peraltro introduttivo di una petizione di principio. 3. Le considerazioni testé esposte portano a ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la supposta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 41, 589-bis cod. pen. e 162 d.lgs. n. 285 del 1992. 4. Gli evidenziati difetti argomentativi su un tema all'evidenza non irrilevante si traducono in vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen. e impongono, per l'effetto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, che procederà all'integrale rivalutazione, senza vincoli predeterminati, degli elementi probatori complessivamente acquisiti. 5 Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna, altra Sezione. Così deciso 1'11/07/2023
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
sentito il difensore dell'imputato, avv.to Giuseppe Negro, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21/01/2022 la Corte di appello di Bologna ha riformato la sentenza del Tribunale di Bologna del precedente 28/01/2019, con cui RO EA era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di omicidio stradale e condannato alla pena ritenuta di giustizia, mandandolo assolto perché il fatto non costituisce reato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32683 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 11/07/2023 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione di norme penali e, segnatamente, delle previsioni di cui agli artt. 41, 589-bis, comma 1, cod. pen. e 141 d.lgs. n. 285 del 1992, nonché il vizio di motivazione. Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la penale responsabilità dell'imputato, ascrivendo la causazione del sinistro al solo comportamento imprudente del pedone, indottosi ad attraversare improvvisamente la strada benché privo del giubbotto catarifrangente, senza tener conto di plurime circostanze - quali l'orario notturno in cui ebbero a verificarsi i fatti, l'assenza di illuminazione stradale, l'esistenza di insediamenti abitativi sul margine destro della carreggiata, la presenza, sullo stesso margine, di un'auto in panne e il luogo, assai prossimo alla linea di mezzeria, in cui avvenne l'impatto - la cui doverosa valutazione avrebbe consigliato al primo una condotta di guida più prudente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 41, 589-bis cod. pen. e 162 d.lgs. n. 285 del 1992. Assume segnatamente che i giudici del merito, nell'imputare l'investimento alla condotta della vittima - giudicata imprudente perché consistita nel repentino attraversamento, in orario notturno, di una strada priva di illuminazione, avvenuto senza indossare il giubbotto di protezione o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità - avrebbero fatto erronea applicazione della norma speciale di cui al menzionato art. 162-bis d.lgs. n. 285 del 1992, che, in tesi, prescriverebbe detto abbigliamento per il compimento di attività diverse. 3. Il difensore del RO ha depositato poi, in data 21/06/2023, una memoria difensiva, con la quale ha contestato la fondatezza di entrambi i motivi del ricorso presentato dalla parte pubblica, evidenziando che con il primo, dietro lo schermo della prospettata violazione di legge e del supposto vizio motivazionale, si sollecita sostanzialmente una rivalutazione in fatto preclusa in sede di legittimità e che il secondo risulta palesemente infondato, posto che la Corte territoriale avrebbe fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 162 d.lgs. n. 285 del 1992, il cui comma 4-ter fa divieto al conducente di scendere dal veicolo e di circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o 2 bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, quand'anche il veicolo si trovi su corsie di emergenza o su piazzole di sosta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Fondato è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione di norme penali e, segnatamente, delle previsioni di cui agli artt. 41, 589-bis, comma 1, cod. pen. e 141 d.lgs. n. 285 del 1992, nonché il vizio di motivazione, sostenendo che nella decisione gravata si sarebbe erroneamente esclusa la penale responsabilità dell'imputato„ con imputazione della causazione del sinistro al solo comportamento imprudente della parte lesa, indottasi ad attraversare d'improvviso la strada benché priva del giubbotto catarifrangente, senza tener conto di fattori - quali l'orario notturno in cui ebbero a verificarsi i fatti, l'assenza di illuminazione stradale, l'esistenza di insediamenti abitativi sul margine destro della carreggiata, la presenza, sullo stesso margine, di un'auto in panne e il luogo, assai prossimo alla linea di mezzeria, in cui avvenne l'impatto - la cui doverosa valutazione avrebbe consigliato al primo una condotta di guida improntata a maggiore prudenza. Ritiene il Collegio che, come sostenuto in ricorso, la decisione della Corte territoriale presenti un impianto argomentativo connotato da manifesta illogicità. E invero, i giudici di appello, dopo aver affermato che il punto d'urto si colloca all'interno della semicarreggiata percorsa dall'auto investitrice, in prossimità della linea di mezzeria, hanno aggiunto che tale circostanza, in uno all'assenza di tracce di frenata e di altri riscontri indicativi della messa in atto di manovre di evitamento del pedone, avalla la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dall'imputato, a termini della quale non vi fu possibilità di avvistare le persone che erano a fianco della vettura in sosta, né quella di esse che, all'improvviso, attraversò la strada pochi attimi prima del passaggio della vettura. A sostegno dell'asserto, hanno poi posto in rilievo che la repentinità dell'attraversamento risulterebbe attestata anche dalle dichiarazioni rese dalla coniuge dell'imputato e che l'inevitabilità dell'investimento troverebbe ulteriore giustificazione negli esiti della consulenza tecnica della difesa, secondo cui la velocità a cui procedeva il veicolo investitore era di 75 km/h circa e due secondi prima dell'impatto lo stesso si trovava a quarantuno metri di distanza dal punto 3 in cui questo ebbe a verificarsi, mentre la vittima era ancora a tergo dell'auto dalla quale poco prima era discesa. Hanno ancora sostenuto che, in ragione dell'orario serale in cui ebbero a verificarsi i fatti e della scarsa visibilità esistente in loco, non avrebbe potuto intendersi come frutto del mendacio dell'imputato la riferita mancata percezione visiva delle persone che si trovavano a fianco della vettura in sosta, escludendo, nel contempo, che la velocità dell'auto dallo stesso condotta costituisse una concausa nel determinismo dell'evento, in quanto non eccedente il limite imposto nel tratto stradale in questione. Alla stregua di tali considerazioni, hanno quindi ribaltato la pronunzia di condanna resa in primo grado, affermando che, in essa, non si era identificato con precisione il contenuto della regola cautelare che l'imputato avrebbe dovuto ragionevolmente osservare per evitare l'investimento, posto che non risultava indicata la velocità che, secondo un giudizio ex ante e non ex post, fondato su elementi di prova certi, avrebbe dovuto essere tenuta. Orbene, l'attento scrutinio dell'impianto argomentativo a fondamento della decisione assolutoria adottata dalla Corte di appello di Bologna rivela, all'evidenza, la sua palese illogicità. Ciò perché è illogico affermare, in perfetta aderenza alle emergenze istruttorie, che il punto in cui avvenne l'investimento del pedone si colloca all'interno della semicarreggiata al momento percorsa dall'aul:o alla cui guida si trovava l'imputato RO EA e, nello specifico, in adiacenza alla linea di mezzeria e sostenere, nel contempo, che quest'ultimo non ebbe, in concreto, la possibilità di avvedersi dell'attraversamento della sede stradale da parte della vittima in ragione della repentinità di tale condotta asseritamente imprudente. L'investimento, infatti, avvenne a una congrua distanza dal margine destro della carreggiata percorsa dalla vettura condotta dal predetto, sicché non può ragionevolmente sostenersi che costui, per l'assoluta rapidità dell'azione della vittima, non abbia avuto, di fatto, la possibilità di avvedersi che la stessa aveva intrapreso l'attraversamento della sede stradale, ostando, sul piano logico, a una tale conclusione lo spazio temporale, di durata sì contenuta, ma non infinitesimale, che concretamente richiese il compimento dell'anzidetta condotta di attraversamento in oggetto. Allo stesso modo, il decisum della Corte territoriale appare manifestamente illogico nella parte in cui è affermato che le condizioni spazio-temporali di ridotta visibilità (l'incidente avvenne alle ore 17,30 circa del 30 novembre 2016) dànno contezza ex se del mancato avvistamento della vittima e della persona che era in sua compagnia allorquando le stesse si trovavano vicino alla fiancata sinistra della vettura dalla quale erano discese, nonostante la percezione dell'auto in 4 sosta sulla piazzola al margine della strada e, in specie, della parte di essa in cui è allocata la targa posteriore. Non risulta, infatti, motivata con un percorso argomentativo logico la mancata percezione visiva dei due pedoni che stazionavano nei pressi della porta posteriore sinistra, peraltro aperta, dell'auto ferma sul margine destro della strada a fronte del contestuale avvistamento della vettura de qua e della sua targa posteriore, tanto più ove si consideri che la fanaleria anteriore del veicolo investitore, di cui non è risultato il malfunzionamento, puntava i fasci di luce tanto in avanti quanto sul margine destro della carreggiata, sicché sarebbero dovuti logicamente rientrare nel cono di illuminazione tanto l'auto in sosta quanto coloro che si trovavano in adiacenza alla sua fiancata sinistra. Da ultimo, la decisione gravata appare connotata da manifesta illogicità anche nella parte in cui assume che, nella sentenza di primo grado, non risulterebbe identificata la regola cautelare che l'imputato avrebbe dovuto osservare onde evitare l'investimento, in quanto mancherebbe l'indicazione della velocità che, alla stregua di un giudizio ex anta, doveva essere tenuta. E invero, si osserva che il primo giudice ha fondato la propria decisione sulla ritenuta sussistenza, nella condotta di guida tenuta dall'imputato, di profili di colpa, per negligenza sub specie di distrazione e per inosservanza del disposto di cui all'art. 141 d.lgs. n. 285 del 1992, limitandosi a porre in rilievo, con precipuo riguardo alla colpa specifica, che una velocità più bassa avrebbe verosimilmente consentito l'arresto del veicolo, sicché il decisum della Corte territoriale, nella parte in cui si assume che non è identificata la regola cautelare che avrebbe dovuto osservata dal predetto, risulta evidentemente connotato da illogicità manifesta illogicità ed è peraltro introduttivo di una petizione di principio. 3. Le considerazioni testé esposte portano a ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la supposta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 41, 589-bis cod. pen. e 162 d.lgs. n. 285 del 1992. 4. Gli evidenziati difetti argomentativi su un tema all'evidenza non irrilevante si traducono in vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen. e impongono, per l'effetto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, che procederà all'integrale rivalutazione, senza vincoli predeterminati, degli elementi probatori complessivamente acquisiti. 5 Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna, altra Sezione. Così deciso 1'11/07/2023