Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8256/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente est.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa TI Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8256/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Amendola Bruno, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Concezione Dalia, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 13.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2024 [nata a [...] Parte_1
Genovesi (SA) il 25.12.1947 (C.F. )], premesso di aver C.F._1 contratto matrimonio con [nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
)] in data 19.08.1974 in Salerno e dalla cui unione erano C.F._2 nate le figlie e TI, adulte con un proprio nucleo familiare, Per_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Notari si costituiva con comparsa del 11.2.2025 con la quale, pur CP_1 contestando il contenuto del ricorso introduttivo, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva la regolamentazione del suo diritto di visita e di frequentazione con i nipoti.
Con decreto del 20.2.2025 il G.D. evidenziava l'incompetenza funzionale del
Tribunale Ordinario rispetto alle richieste relative alla frequentazione dei nipoti.
All'udienza del 13.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su richiesta delle parti, le stesse depositavano le proprie note chiedendo di confermare le conclusioni rassegnate in ricorso.
In particolare, il resistente, non reiterando la richiesta in ordine alla frequentazione dei nipoti, chiedeva esclusivamente la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il G.D., preso atto, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione per rinuncia espressa dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della Costituzione. È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L. 898/1970 atteso
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che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge. Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si è mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
19.08.1974 in Salerno da [nata a [...] Parte_1
(SA) il 25.12.1947 (C.F. )] e [nato a C.F._1 CP_1
Pellezzano (SA) il 10.09.1949 (C.F. )] trascritto nei registri C.F._2 degli Atti di matrimonio del Comune di Salerno, al n. 431 Parte II serie A anno
1974;
- ORDINA l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
- Spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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