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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.2438/2023 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Pamela Pellè come da procura speciale in calce al ricorso Parte_1
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Maria Teresa CP_1
CC come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con provvedimento del 25.10.2022, l' le aveva comunicato di aver indebitamente erogato la somma di € CP_1
9.941,01 a titolo di ratei di pensione (cat. INVCIV n. 07669889) per il periodo dal 01.05.2021 al
30.11.2022, a seguito del ricalcolo della prestazione.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, avendo percepito in buona fede i ratei di indennità di accompagnamento corrispostile dopo la sottoposizione a visita medica di revisione (nel corso della quale era stata riconosciuta soltanto totalmente inabile), chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma chiesta CP_ in restituzione, con condanna dell' al pagamento di quanto già eventualmente trattenuto oltre alle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. CP_ Nel caso di specie, la motivazione addotta dall' nel provvedimento del 25.10.2022 “indebita percezione dell'indennità di accompagno” è del tutto generica.
Dagli atti di causa risulta che, a seguito di visita di revisione del 28.04.2021 parte ricorrente, già invalida al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, è stata riconosciuta “invalida al 100%” e pertanto si era provveduto alla sospensione della indennità di accompagnamento.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
A tal riguardo deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n.
425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti
e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(Cass. Sez. L., sent. n.16260/2003).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Ed infine, appare utile richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione in virtù del quale: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ., sez. VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Tanto premesso, si rileva che l'indebito per cui è causa scaturisce dalla revoca della indennità di accompagnamento in godimento a decorrere da maggio 2021, all'esito della visita della Commissione medica del 28 aprile 2021, per carenza sopravvenuta del requisito sanitario.
Il verbale di visita medica del 28.04.2021 risulta regolarmente notificato alla parte ricorrente con raccomandata spedita presso il suo indirizzo l' 11.05.2021, che comunque non ha svolto contestazioni al riguardo.
Sulla scorta di tali principi si ritiene che l'affidamento della ricorrente, la quale ha invocato la propria buona fede, non possa essere tutelato.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.2438/2023 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Pamela Pellè come da procura speciale in calce al ricorso Parte_1
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Maria Teresa CP_1
CC come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con provvedimento del 25.10.2022, l' le aveva comunicato di aver indebitamente erogato la somma di € CP_1
9.941,01 a titolo di ratei di pensione (cat. INVCIV n. 07669889) per il periodo dal 01.05.2021 al
30.11.2022, a seguito del ricalcolo della prestazione.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, avendo percepito in buona fede i ratei di indennità di accompagnamento corrispostile dopo la sottoposizione a visita medica di revisione (nel corso della quale era stata riconosciuta soltanto totalmente inabile), chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma chiesta CP_ in restituzione, con condanna dell' al pagamento di quanto già eventualmente trattenuto oltre alle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. CP_ Nel caso di specie, la motivazione addotta dall' nel provvedimento del 25.10.2022 “indebita percezione dell'indennità di accompagno” è del tutto generica.
Dagli atti di causa risulta che, a seguito di visita di revisione del 28.04.2021 parte ricorrente, già invalida al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, è stata riconosciuta “invalida al 100%” e pertanto si era provveduto alla sospensione della indennità di accompagnamento.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
A tal riguardo deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n.
425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti
e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(Cass. Sez. L., sent. n.16260/2003).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Ed infine, appare utile richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione in virtù del quale: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ., sez. VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Tanto premesso, si rileva che l'indebito per cui è causa scaturisce dalla revoca della indennità di accompagnamento in godimento a decorrere da maggio 2021, all'esito della visita della Commissione medica del 28 aprile 2021, per carenza sopravvenuta del requisito sanitario.
Il verbale di visita medica del 28.04.2021 risulta regolarmente notificato alla parte ricorrente con raccomandata spedita presso il suo indirizzo l' 11.05.2021, che comunque non ha svolto contestazioni al riguardo.
Sulla scorta di tali principi si ritiene che l'affidamento della ricorrente, la quale ha invocato la propria buona fede, non possa essere tutelato.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)