Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2015, n. 40382
CASS
Sentenza 12 giugno 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Integra il reato previsto dall'art. 474 cod. pen. la presentazione alla dogana di prodotti con segni falsi, trattandosi di atto che costituisce già introduzione del bene nel territorio italiano.

Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della 'res', poiché l'art. 648 cod. pen. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione. (Fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, ne aveva impedito la ricezione da parte dell'imputato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2015, n. 40382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40382
    Data del deposito : 12 giugno 2015

    Testo completo