Sentenza 12 giugno 2015
Massime • 2
Integra il reato previsto dall'art. 474 cod. pen. la presentazione alla dogana di prodotti con segni falsi, trattandosi di atto che costituisce già introduzione del bene nel territorio italiano.
Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della 'res', poiché l'art. 648 cod. pen. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione. (Fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, ne aveva impedito la ricezione da parte dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2015, n. 40382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40382 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2015 |
Testo completo
40 3 8 2/ 1 5 83 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE : UDIENZA PUBBLICA DEL 12/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO - Presidente - N. 1259 - Consigliere - Dott. ALBERTO MACCHIA REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 42968/2014 Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHANG CHENG GUANG N. IL 02/08/1956 avverso la sentenza n. 8995/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 05/07/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ful.. Bola. che ha concluso per do Pricor foil Rigato тя Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. MOTIVI DELLA DECISIONE ZHANG CHENG GUAN, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 5.7.2013 con a quale la Corte d'Appello di Napoli lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e 2.000,00 € di multa per la violazione degli artt. 474 e 648 cod. pen. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per le se- guenti ragioni così riassunte ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. §1.) erronea applicazione dell'art. 474 cod. pen. e vizio di moti- vazione. La difesa sostiene che nel caso di specie il controllo della merce è avvenuta alla dogana e che l'atto di sdoganamento non costi- tuisce messa in circolazione dei prodotti, posto che l'operazione doga- nale non può essere paragonabile con la "messa in vendita" della mer- ce stessa. La difesa sostiene ancora che nella specie che il corpo del reato è costituito da scope rotanti contraddistinto da un marchio figu- rativo WI SW che risulta essere stato depositato in da- ta 22.8.2005 e registrato in data 16.7.2007, cioè in data successiva al sequestro dei beni avvenuto in data 2.3.2007. Con un terzo argomento la difesa sostiene che sui prodotti è assente qualsiasi segno distintivo che sia idoneo a richiamare la casa di produzione del suddetto mar- chio. §2.) erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e vizio di moti- vazione, perchè l'imputato non ha mai conseguito la detenzione della res che non ha neppure avuto modo di prendere in visione. La difesa sostiene infine l'insussistenza della fattispecie contestata riconducibile ad un illecito amministrativo ex dl 14.3.2005 n. 35 come affermato da Cass. SU n. 22225/2012. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato perchè il ricorrente deduce in questa sede questioni di diritto prive di qualsiasi fondamento. In ordine alla violazione dell'art. 474 cod. pen. va osservato che la Corte d'Appello [v. pag. 4 della sentenza], sulla scorta di deposizione testimoniale ha ritenuto provata la circostanza che il prodotto della so- cietà SW SW (di cui la società PUNTO SHOP ha in esclusiva i diritti di distribuzione delle merci sul territorio italiano) è tutelato da un marchio nominativo e da due marchi figurativi e che il prodotto di modello di scopa rotante, oggetto degli accertamenti dei funzionari della dogana era registrato a livello comunitario fin dal 2005. La Corte d'Appello ha inoltre affermato che la registrazione del marchio è antecedente ai fatti per i quali si procede (dal capo di impu- tazione emerge che gli stessi risalgono al dicembre 2006), poichè dal- la documentazione acquisita agli atti del processo il prodotto VE EE è protetto dal modello comunitario registrato in data 7.7.2005 ai nn. 370705-0001 e 4111111-0001. La difesa afferma a sua volta (pag. 3 del ricorso) che il marchio sarebbe stato depositato in data 22.8.2005 e registrato in data 16.7.2007 e che la documentazione riguarderebbe il solo brevetto, ma non il marchio del prodotto. La de- duzione della difesa attiene ad una valutazione del contenuto dei do- cumenti acquisiti agli atti del procedimento ed oggetto di apprezza- mento da parte della Corte d'Appello: si tratta di un aspetto che attiene ad un accertamento in fatto che, ex se, non è suscettibile di verifica in sede di legittimità; peraltro la stessa difesa non ha censurato in modo specifico e puntuale la suddetta valutazione dolendosi di un eventuale "travisamento della prova" documentale su cui si fonda la decisione, sicché la doglianza è manifestamente infondata, perchè attiene esclu- sivamente ad aspetti in fatto. L'affermazione della difesa [pag. 4 del ricorso] per la quale sarebbe assente qualsiasi segno distintivo idoneo a richiamare la casa di pro- duzione del marchio, in ciò estrapolando una frase della testimone Renzi, non costituisce prova di contraddittorietà della decisione impu- gnata. La Corte d'Appello a pag. 5 della propria sentenza ha inequivo- cabilmente affermato che i beni oggetto di importazione erano con- traddistinti dal marchio contraffatto e ha messo in rilievo l'assenza del- lo stesso marchio sulle confezioni di accompagnamento del prodotto in Italia e l'assenza, sulle confezioni di ogni riferimento al soggetto titolare dell'autorizzazione alla distribuzione in Italia degli stessi beni, con conseguente ulteriore confusione tra prodotto originale e prodotto contraffatto. La censura è pertanto manifestamente infondata. Con riferimento alla integrazione della condotta materiale del reato di cui all'art. 474 cod. pen., la tesi della difesa per la quale la sola pre- sentazione della merce alla dogana non integrerebbe la fattispecie con- testata è manifestamente infondata. L'articolo 474 cod. pen. punisce la condotta di chi introduca nel territorio dello Stato prodotti con segni falsi. Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dalla Corte d'Appello di Napoli, la presentazione della merce alla dogana costitui- sce già atto di "introduzione" del bene nel territorio sì che la condotta materiale del reato è da ritenersi consumata [v. Cass. 27951/2011 in tema di introduzione di merce all'interno delle acque territoriali anche se non risulta essere stata superata la barriera doganale]. Il richiamo fatto dalla difesa alla decisione Cass. 26754/2001 [v. pag. 2 del ricor- so] è da ritenersi inconferente, poichè la massima citata (peraltro supe- rata da altre più recenti: Cass. n. 28372/2006] riguarda il diverso reato di cui all'art. 517 cod. pen. Per tali ragioni il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perchè costituisce mera riproposizione di quanto già dedotto con il gravame in sede di appello e in ordine al quale la Corte territoriale ha dato specifica risposta non adeguatamente confutata, in diritto, in questa sede, con la conseguenza che la doglianza scade nel vizio di genericità, conducente alla inam- missibilità. In diritto va ancora osservato, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (qui condivisa) che ai fini della consu- mazione del delitto di ricettazione non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua ma- terialmente la consegna della 'res', poiché l'art. 648 cod. pen. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione. (Fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, ne ave- va impedito la ricezione da parte dell'imputata) [Cass n. 31023/2013]. Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvi- sandosi nella condotta processuale dell'imputato gli estremi della re- sponsabilità ivi descritta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen- to delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12.6.2015 Il giudice estensore il Presidente Dr. Ugo De Prescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 OTT. 2015 IL CANCELLIERE A DI M CA E R P U Claudia Pianelli E T R O C *