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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6698/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Carla Quota Presidente dott.ssa Diletta Maria Grisanti Giudice relatore dott. Gianluca Brol Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6698/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Paolo Vianello e Augusto Palese ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Venezia-Mestre (VE), Corso del Popolo 133/B-1;
- attore - contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
(c.f. Controparte_2 C.F._3
(c.f. ) CP_3 CodiceFiscale_4
(c.f. ) Controparte_4 C.F._5 elettivamente domiciliati in Venezia (Ve), Santa Croce n. 461, presso lo studio dell'avv. Ilaria Dolfin
Mazzarino che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuti - in punto: successioni-azione di riduzione;
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come da verbale;
la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13 Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il presente Tribunale al fine di Parte_2 ottenere, nei confronti di , , e 1) la Controparte_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_2 declaratoria di apertura della successione in morte di , deceduto a Venezia in data Persona_1
16.03.2011; 2) l'accertamento che l'acquisto degli immobili siti in Venezia-Lido (Ve), via Lepanto n. 10, in
S. Pietro in Volta n. 323, in Venezia (Ve) Dorsoduro 2945, in Venezia-Mestre (Ve) via Forte Marghera n.
119/B int. 11, in Venezia (Ve), San Polo 3108, in Venezia (Ve) Castello 5208, in Venezia S. Croce 197/A-
H-I nonché, infine, in Venezia (Ve), Calle dei Fuseri costituiscono tutte donazioni indirette a favore dei convenuti, essendo stati i suddetti acquisti effettuati con denaro del de cuius; 3) l'accertamento della natura simulatoria dell'atto di compravendita avente ad oggetto gli immobili siti in Venezia (Ve) Castello 5207, in quanto dissimulante una donazione in favore della Immobiliare Mavi s.s.; 4) l'accertamento che i bonifici effettuati da a favore di e nel periodo ricompreso Persona_1 Controparte_4 Controparte_2 tra marzo e dicembre 2010 dal c/c n. 5250038 per un totale di euro 32.500,00 costituiscono CP_5 donazioni dirette e, in quanto tali, nulle per mancanza della forma richiesta dalla legge;
5) l'accertamento che l'elencazione dei beni mobili di pregio effettuata dal de cuius fanno parte dell'asse ereditario del medesimo;
6) l'accertamento dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario comprensivo non solo dei beni sopra descritti, ma anche di quelli indicati nelle dichiarazioni di successione presentate dai convenuti e da ogni altro bene mobile/immobile che dovesse risultare intestato al de cuius e/o donato dal medesimo;
7)
l'accertamento della lesione della propria quota di legittima in ragione delle donazioni effettuate da quando era ancora in vita, con conseguente riduzione delle stesse fino alla concorrenza Persona_1 del valore della suddetta quota;
8) la condanna dei convenuti a restituire i beni illegittimamente trattenuti ovvero la dazione del relativo controvalore monetario.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva in particolare:
- di essere succeduto ab intestato, assieme ai propri fratelli , , Controparte_1 Controparte_2
ed , al padre , deceduto in Venezia in data Controparte_4 CP_3 Persona_1
16.03.2011;
- che , anch'essa figlia del de cuius, era premorta a quest'ultimo in data 20.05.2010; PE
- che aveva presentato, a sua insaputa, due dichiarazioni di successione dalle Controparte_2 quali risulta che l'asse ereditario è composto dalla quota indivisa di ½ dell'immobile sito in Venezia
(Ve), Cannaregio n. 5348/B (ricevuta da per successione in morte della figlia Persona_1
) e dalle somme depositate in un c/c pari ad euro 33.049,71 (rectius PE CP_5
17.937,43 ricevuti sempre in virtù della successione della figlia premorta);
- che tale compendio ereditario è incompleto in considerazione del tenore di vita mantenuto dal padre;
pagina 2 di 13 - che aveva effettuato in favore della figlia previo assenso di tutti i Persona_1 R_ fratelli tranne che del suo, un versamento di Lire 500.000.000,00, fruttifero di una rendita mensile di euro 700,00, oltre all'accollo, fino alla relativa estinzione, del mutuo acceso dalla suddetta per l'acquisto della propria abitazione a Venezia;
- che il de cuius aveva disposto della quasi totalità dei propri beni mobili e immobili attraverso molteplici donazioni a favore dei propri figli tranne che nei suoi confronti;
- che, in particolare, i convenuti avevano acquistato, in data 06.12.1977, gli immobili siti in Venezia-
Lido (Ve), via Lepanto n.10 (part. 47104, fg 27, mapp 31 da sub 4 a sub 19, mapp. 196, sub 3, cat
A/3, vani 3, piano T, con R.C. lire 826.500) nonché gli immobili siti in San Pietro in Volta (Ve), civico 323 (part. 12507, fg 3, mapp. 224 e 125, cat. A/3, vani 10, R.C. lire 980);
- che , assieme al marito , aveva acquistato gli immobili siti in Controparte_1 Controparte_6
Venezia, Dorsoduro 2945 (part. 4348, fg. 14, mapp.970 sub 1, paino T-2 cat A/3, cl. 2, vani 9,5,
R.C. Lire 2.052);
- che , ed avevano acquistato, in data Controparte_2 Controparte_4 CP_3
26.02.1981, gli immobili siti in Venezia-Mestre (Ve), via Forte Marghera n. 119/B int. 11 (fg. 14, mapp. 2632 sub 11, sub 1 e sub 38, piano 1, cl. 6°, vani 3,5 R.C. Lire 1.407);
- che aveva acquistato, in data 27.07.1983, l'immobile sito in Venezia San Polo Controparte_4
3108 (part. 9407, fg 13, mapp. 1648 sub 13, piano T-1, cat. A/4, cl. 3°, vani 4,5, R.C. Lire 837 per il prezzo di Lire 90.000.000,00);
- che aveva acquistato, dalla Immobiliare Mavi s.s., l'immobile sito in Venezia Controparte_2
(Ve) Castello 5208, part. 25102, fg 16, mapp. 498 sub 13, piano T.-1, non classato per l'importo di euro 150.000.000;
- che aveva acquistato, in data 20.04.1990, l'immobile sito in Venezia, S. Croce, CP_3
197/A-H-I part. 41365, fg 11, mapp. 313 sub 9, piano 4-5, cat. A/4, cl. 4, vani 6,5, R.C. Lire 1.443 per l'importo di euro 100.000,00;
- che tutti i suddetti immobili erano stati acquistati con denaro del de cuius posto che non solo i fratelli erano, all'epoca della stipula dei rispettivi negozi, poco più che maggiorenni e privi del capitale necessario alla compravendita in quanto ancora occupati negli studi o nel lavoro da poco tempo, ma non erano risultati neppure contratti mutui volti al pagamento del prezzo;
- che, con atto di compravendita del 27.03.1982, la Immobiliare Mavi s.s., il cui capitale sociale era ripartito tra i convenuti, aveva acquistato da gli immobili siti in Venezia (Ve), Persona_1
Castello 5207 (part. 201, fg 16, mapp 498 sub 1, piano T-1, CAT. A/2, cl. 2°, vani 13, R.C. Lire
4.420 e mapp. 498 sub 13, piano T-1, cat. A/3, cl. 6°, vani 4, R.C. Lire 1.760) al prezzo di euro pagina 3 di 13 275.000.000,00, nei quali lo stesso venditore aveva risieduto per i successivi trentuno anni senza tuttavia che quest'ultimo versasse alcun canone di locazione;
- che di tale vendita l'Immobiliare Mavi s.s., peraltro non registratata alla Camera di Commercio di competenza stante la natura, appunto, di società semplice, non aveva versato il prezzo indicato;
- che tale operazione costituisce una simulazione relativa dissimulante una donazione a favore dei convenuti;
- che i suddetti avevano ricevuto notevoli somme di denaro dal padre, investite poi in titoli azionari e immobili siti all'estero;
- che era altresì riuscito ad aggiudicarsi all'asta l'immobile sito in Calle Fuseri in San Controparte_4
Marco per la somma di euro 400.000.000,00 grazie all'intervento finanziario del padre, bene successivamente donato alla moglie e poi divenuto oggetto di disposizione testamentaria da parte di quest'ultima a favore della figlia;
- che i convenuti avevano altresì goduto dei proventi derivanti dalla vendita della villetta sita nel comune di AN (Vi), ceduta per la somma di euro 380.000,00 nonché di quanto incassato dalla vendita di un appartamento sito in TO (Bz);
- che aveva trasferito, nel periodo ricompreso tra marzo e dicembre 2010, la Persona_1 somma di euro 32.500,00 dal proprio c/c a favore dei figli e da cui la natura CP_4 CP_2 donativa dei relativi versamenti e, di conseguenza, la nullità degli stessi per difetto di forma;
- che, dalla documentazione bancaria ottenuta a seguito di ricorso in via d'urgenza, emerge come siano stati posti in essere trasferimenti di denaro dal padre a soggetti terzi attraverso mezzi che non consentono l'identificazione dei beneficiari e l'ammontare dei fondi conferiti;
- che nelle dichiarazioni di successioni presentate sono stati omessi un considerevole numero di conti correnti bancari e di libretti di deposito accesi da;
Persona_1
- che il suddetto era altresì proprietario di una serie di beni mobili di pregio dallo stesso elencati nonché di un quadro di del valore stimato tra euro 10.000,00 e 20.000,00 tutti oggetti Persona_3 ripartiti tra i convenuti e mai indicati nelle dichiarazioni di successione;
- che, in una lettera alla figlia il de cuius aveva altresì specificato di dover ancora versare Lire CP_3
700.000.000,00 quale quota a proprio favore;
- che i beni indicati nelle dichiarazioni di successioni, pervenendo per lo più in morte della figlia risultano, alla luce di quanto sopra, non sufficienti a dimostrare la reale consistenza del CP_3 patrimonio del de cuius alla data dell'apertura della successione.
Si costituivano nel presente giudizio , , ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
chiedendo, previa assegnazione di un termine a parte attrice per integrare la propria domanda, CP_3
pagina 4 di 13 nonché previo tentativo di conciliazione a seguito del deposito delle memorie nei concedendi termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate.
A sostegno delle proprie difese, parte convenuta eccepiva in particolare: 1) che la somma di euro 17.937,43, corrispondente alla metà della complessiva somma di euro 33.049,71 ricevuta dal padre succeduto alla figlia a lui premorta, era già stata suddivisa tra tutti i fratelli;
2) che, sempre in virtù della suddetta R_ vicenda successoria, l'immobile sito in Venezia Cannaregio 5348/b di proprietà dei era PE pervenuto per la quota di ½ in capo a tutti i fratelli e, per la restante metà, in capo a padre _1
, quota che dev'esser computata, pertanto, nell'asse ereditario di quest'ultimo; 3) che entrambi i
[...] suddetti beni sono stati regolarmente denunciati con la dichiarazione di successione;
4) l'infondatezza di quanto dedotto da parte attrice in merito alla natura risarcitoria della somma elargita a favore di R_
, fruttifera di rendita mensile;
5) l'erroneità del valore attribuito ai beni mobili indicati, comunque
[...]
a diposizione dell'eredità; 6) l'infondatezza di quanto dedotto da parte attrice in merito all'incasso dei proventi derivanti dalla vendita degli immobili di AN e TO;
7) che la somma di euro 32.500,00 era stata versata per far fronte alle spese mediche e di assistenza a favore del padre ormai anziano;
8) che i libretti al portatore, rinvenuti a seguito dell'accoglimento del ricorso depositato da in Parte_1 sede di separato giudizio volto ad ottenere dall'istituto creditizio le informazioni riguardanti l'eventuale esistenza di titoli, sono due libretti di deposito a favore dei nipoti, contente ciascuno la somma di euro
1.029,47; 9) che, in ragione della contitolarità dell'immobile acquistato in regime di comunione dei beni da e dal marito , non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione di Controparte_1 Controparte_6 riduzione dell'asserita donazione ai sensi dell'art. 564 c.c., non avendo parte attrice accettato l'eredità con beneficio di inventario;
10) che della rendita costituita in favore di sono eredi tutti e PE cinque i fratelli, con conseguente obbligo di imputazione ex se della quota di 1/5; 11) l'infondatezza di quanto dedotto in merito alla sussistenza di investimenti mobiliari e/o immobiliari effettuati con denaro donato dal padre;
12) la nullità della domanda in quanto priva di oggetto e di causa petendi; 13) la prescrizione/tardività di eventuali domande che dovessero essere introdotte nei concedendi termini per la relativa integrazione, nonché di quelle volte ad ottenere il rendiconto o a far accertare un indebito, che sarebbero spettate personalmente al de cuius con riferimento a somme o beni asseritamente conferiti in proprio favore;
14) che, anche a ritenere invalidi i titoli acquisitivi degli immobili elencati in citazione, è comunque maturata l'usucapione sui medesimi;
15) l'onere della prova a carico di parte attrice dell'asserita natura donativa delle dedotte attribuzioni patrimoniali a loro favore;
16) l'inammissibilità delle richieste di esibizione e della consulenza tecnica d'ufficio richiesta;
17) che, con riferimento ai beni siti in Venezia-
Lido, via Lepanto n.10, i convenuti non erano proprietari alla data della stipula asseritamente avvenuta nel
1977, come dimostrato dalla transazione datata 11.11.1982 avvenuta tra soggetti diversi e avente ad oggetto l'immobile suindicato, nonché dalla nota di trascrizione risalente al 1995, dalla quale si evince solamente la pagina 5 di 13 titolarità del bene rispetto a tale data;
18) che, in relazione all'immobile sito in San Pietro in Volta, non vi è prova che il relativo acquisto fosse stato effettuato con denaro del padre;
19) che, per quanto riguarda l'immobile di Marghera (Ve), il relativo acquisto (peraltro da parte dei soli , Controparte_4 [...]
e ) e la successiva vendita, erano state gestite tramite procura conferita dagli CP_3 Controparte_2 stessi al padre, il quale, unico dominus dell'affare, aveva dapprima versato il prezzo d'acquisto e, poi, provveduto all'incasso del prezzo della successiva vendita, rappresentando l'operazione, dunque, una mera vendita fiduciaria;
20) che, alla data del rogito relativo all'acquisto dei beni immobili in Venezia (Ve)
Castello 5207, il capitale dell'Immobiliare Mavi s.s. non era ripartito tra i singoli convenuti o, comunque, in tutto o in parte a loro intestato, non assumendo alcuna rilevanza che tale capitale fosse risultato, molto tempo dopo, a loro intestato;
21) l'assenza di prova del fatto che sia l'immobile sito in Venezia, San Polo
3108, acquistato da , sia l'immobile acquistato da dalla Immobiliare Controparte_4 Controparte_2
Mavi s.s. costituiscano una donazione indiretta da parte di;
22) la maturata usucapione Persona_1 decennale ovvero ventennale sui suddetti immobili;
23) l'infondatezza di quanto dedotto in merito all'acquisto dell'immobile sito in Venezia, Santa Croce 197/a-h-i da parte di così come CP_3 dell'immobile sito in Venezia (Ve), Calle dei Fuseri da con denaro del padre nonché degli Controparte_4 investimenti asseritamente effettuati in titoli ovvero in immobili all'estero sempre con risorse personali del de cuius; 24) la disponibilità a far valutare i beni mobili di pregio indicati dal de cuius ai fini della divisione;
25) la prescrizione di eventuali azioni di rendiconto o di ripetizione dell'indebito con riferimento alle somme prelevate dal c/c Unicredit intestato al padre, tutte finalizzate a far fronte alle necessità del suddetto.
In sede di prima memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., parte attrice precisava la domanda di accertamento della natura donativa dell'immobile sito in Venezia (Ve), Dorsoduro 2945 con eventuale riduzione della donazione nei limiti della quota del 50% di proprietà del bene di cui è titolare CP_1
, mentre parte convenuta chiedeva la cancellazione delle domande ex adverso trascritte.
[...]
In sede di comparsa conclusionale, pare attrice chiedeva altresì l'accertamento, nell'ambito della determinazione della propria quota ereditaria, della spettanza della titolarità di 1/5 degli immobili siti in San
Pietro in Volta a (VE), civico n. 323, part. 12507, fg. 3, mapp. 224 e 125, cat. A/3, vani 10, R.C. € 980, nonché la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per la mancata possibilità di usufruire del bonus 110% per la ristrutturazione del suo immobile nella misura di euro 61.440,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia e, infine, la condanna degli stessi a risarcire il danno per mancata possibilità di mettere a frutto le somme derivanti dall'apertura della successione ad esso spettanti, nella misura non inferiore ad euro 100.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, insistendo, infine, per il riconoscimento, di euro 361.519,83 quale somma liberamente disponibile da parte del de cuius e assegnata a sé giusta manifestazione di volontà di cui alla lettera di cui al doc. 27 depositato;
parte convenuta, invece, chiedeva altresì la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. pagina 6 di 13 Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., il giudizio, istruito in via documentale, veniva quindi trattenuto in decisione, con assegnazione alle parti di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in occasione delle quali parte attrice provvedeva al deposito di ulteriore documentazione.
Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che seguono, ad eccezione della richiesta di dichiarazione di apertura della successione di e accertamento della Persona_1 consistenza del relativo asse ereditario.
Come detto in punto di fatto, parte attrice adiva il presente Tribunale al fine di ottenere: 1) la declaratoria di apertura della successione in morte di;
2) l'accertamento che l'acquisto degli immobili Persona_1 da parte dei convenuti costituiscono tutte donazioni indirette;
3) l'accertamento della natura simulatoria dell'atto di compravendita avente ad oggetto gli immobili siti in Venezia (Ve), Castello 5207, dissimulante una donazione in favore dell'Immobiliare Mavi s.s.; 4) l'accertamento della natura donativa dei trasferimenti di denaro effettuati da a favore di e per un totale Persona_1 Controparte_4 Controparte_2 di euro 32.500,00; 5) l'accertamento che l'elencazione dei beni mobili di pregio effettuata dal de cuius fanno parte dell'asse ereditario del medesimo;
6) l'accertamento dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario comprensivo altresì delle dichiarazioni di successione e da ogni altro bene mobile/immobile che dovesse risultare intestato al de cuius e/o donato dal medesimo;
7) l'accertamento della lesione della propria quota di legittima in ragione delle donazioni effettuate da con conseguente riduzione delle stesse;
Persona_1
8) la condanna dei convenuti a restituire i beni illegittimamente trattenuti ovvero la dazione del relativo controvalore monetario.
Ebbene, in ordine alla domanda avanzata da parte attrice avente ad oggetto la riduzione delle donazioni indirette asseritamente effettuate dal de cuius a favore dei convenuti quando quest'ultimo era ancora in vita, occorre innanzitutto osservare come, con riferimento agli immobili acquistati dai convenuti di cui ai punti a), b), c), f), g), h) dell'atto di citazione nonché con riguardo all'appartamento sito in Venezia, Calle dei
Fuseri ottenuto da , parte attrice non risulta cogliere nel segno deducendo che i suddetti Controparte_4 beni siano stati acquistati con denaro appartenente al padre e, come tali, oggetto di liberalità passibili di riduzione ai sensi dell'art. 809 c.c. in quanto lesive della propria quota di legittima.
Infatti, come correttamente evidenziato da parte convenuta, anche alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza in base alla quale “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'animus donandi dalla sola dichiarazione, resa dall'accipiens, che il corrispettivo della compravendita era pagina 7 di 13 stato pagato dai genitori dell'ex coniuge)” (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2020, n. 9379) e ancora, “la dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d'immobile ove sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare. In altri termini, valorizzando il vincolo di destinazione della somma, si deve individuare nell'immobile l'oggetto della donazione indiretta ai fini della collazione, dovendosi in tal senso guardare al risultato economico dell'operazione ed alla caratterizzazione finalistica dello spirito di liberalità, atteso il nesso teleologico esistente tra dazione del denaro ed acquisto del bene. Ai sensi dell'art. 556 c.c., comunque, nel procedere alle operazioni di riunione fittizia, il valore dei beni di cui il de cuius abbia eventualmente disposto con donazioni deve essere determinato in base agli artt. 747 e 750 c.c., ossia per imputazione, avuto riguardo al valore del bene al momento dell'apertura della successione. Ora, poiché l'obbligo della collazione ereditaria riguarda solo ed esclusivamente le donazioni (dirette ed indirette), ma non anche i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso - anche se effettuati a favore del coerede (salva l'ipotesi in cui sia stata accertata e dichiarata la simulazione dell'atto) - è evidente come spetti al legittimario che afferma l'esistenza dell'atto di liberalità da collazionare ai sensi dell'art. 737 c.c. l'onere di provare che il coerede abbia effettivamente beneficiato di una donazione diretta o indiretta. Anche in tale ipotesi, dunque, secondo la regola generale, la prova costituisce un onere per la parte che è interessata a far valere gli effetti del fatto da provare e, quindi, ad affermarlo” (cfr. Trib. Torino, sez. II, 07 agosto 2019, n.3892), non risulta aver fornito prova non solo dell'effettivo conferimento Parte_1 del denaro allo scopo di permettere ai convenuti l'acquisto dei suddetti cespiti, bensì proprio della sussistenza degli elementi oggettivo (mera dazione) e soggettivo (animus donandi) in capo al de cuius, anche considerato che non è stato nemmeno prodotto l'atto di compravendita relativo a ciascun negozio, essendosi parte attrice limitata a depositare solamente le relative note di trascrizione, così come risultano genericamente formulate e da provare in via documentale le circostanze oggetto di capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto c.p.c. depositata dalla suddetta.
Tanto precisato, valgano le medesime considerazioni anche con riferimento al bene indicato da Parte_1
al punto d) oltre a quanto di seguito rilevato.
[...]
E infatti, in relazione all'immobile sito in Venezia-Mestre, via Forte Marghera n. 119/B acquistato da
, ed , non vi è prova che esso sia stato Controparte_2 Controparte_4 CP_3 compravenduto con l'aiuto economico di , posto che alcuna rilevanza può assumere la Persona_1 sussistenza o meno di una procura conferita al suddetto, non costituendo tale atto prova della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto del bene, così come risulta indifferente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la successiva alienazione del suddetto poco tempo dopo con incasso del relativo prezzo da parte del de cuius in veste di procuratore, risultando agli atti esclusivamente il deposito delle procure suddette peraltro effettuato dai convenuti.
pagina 8 di 13 Con riferimento, invece, alla domanda di accertamento della natura simulata del negozio di compravendita stipulato tra e l'Immobiliare Mavi s.s. dissimulante, secondo la prospettazione attorea, Persona_1 una donazione indiretta a favore dei fratelli convenuti, si osserva quanto segue.
A tal proposito, infatti, sebbene la giurisprudenza abbia chiarito che, in merito all'onere probatorio a carico del legittimario che si assume leso dal negozio simulato, “le limitazioni probatorie previste in materia di prova della simulazione non trovano applicazione nei confronti del legittimario che agisce per la reintegrazione della quota di riserva. In tale ipotesi infatti, il legittimario riveste una posizione antagonista rispetto a quella del de cuius, opponendosi alla sua volontà negoziale alla stregua di qualsiasi altro terzo. Da ciò consegue che il legittimario può provare la simulazione per testimoni e presunzioni senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c.. Lo stretto rapporto familiare tra le parti;
la circostanza che l'acquirente fosse il figlio della disponente;
la medesima residenza di entrambi i contraenti;
il prezzo non congruo e la rinuncia all'ipoteca legale da parte della venditrice, sono tutti elementi gravi, precisi e concordanti che depongono per la simulazione della compravendita e l'esistenza di una donazione dissimulata. È bene sottolineare in questa sede che il pagamento del prezzo non può dirsi provato dalla dichiarazione contenuta nel rogito notarile relativa al versamento dello stesso. A seguito della dichiarazione di simulazione dell'atto impugnato, il bene che ne forma oggetto deve ritenersi come mai uscito dall'asse ereditario” (cfr. Corte d'Appello di Venezia, sez. II, 18 settembre 2023, n.1839) e, nel caso specie, possano ritenersi sussistenti alcuni degli indici presuntivi individuati dalla giurisprudenza sopra citata ovverosia la circostanza per cui il de cuius ha continuato a vivere gratuitamente nell'immobile de quo per i successivi trent'anni dall'intervenuta alienazione e la rinuncia all'ipoteca legale sul bene (doc. n. 17 di parte convenuta), parte acquirente del negozio simulato è la Immobiliare Mavi s.s., soggetto giuridico diverso rispetto ai singoli soci.
Ciò posto, sulla base di quanto sopra osservato in merito alla necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo, nell'ipotesi di specie, non solo l'animus donandi avrebbe avuto come beneficiario un soggetto giuridico diverso dai singoli soci, ma dalla documentazione versata in atti (doc. nn 17 e 18 di parte convenuta) si evince come , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_1 non facessero neppure parte, alla data del rogito, della compagine sociale, da cui l'insussistenza degli elementi necessari per riconoscere la configurabilità di una donazione dissimulata a favore dei suddetti
(alcun rilievo può, infatti, avere la circostanza per cui essi sono divenuti soci in un momento temporalmente successivo, considerato che l'elemento soggettivo deve sussistere al momento dell'atto dispositivo).
Infine, neppure l'immobile sito in Venezia (Ve), Calle dei Fuseri può ritenersi oggetto di donazione indiretta: a tal riguardo, infatti, non solo il bene risulta essere stato medio tempore alienato a soggetti terzi rispetto al presente giudizio nei confronti dei quali non è stata svolta alcuna azione recuperatoria, ma l'acquirente non risulta essere stato neppure al momento della conclusione del negozio , Controparte_4 bensì la moglie, senza che vi sia prova alcuna della dazione di denaro necessario all'acquisto da parte del de pagina 9 di 13 cuius al figlio e che quest'ultimo avesse poi provveduto al pagamento del prezzo, da cui l'infondatezza della relativa domanda di accertamento della natura donativa del negozio e relativa riduzione.
Tanto precisato, passando dunque alla richiesta di imputazione alla massa ereditaria dei proventi derivanti dalla vendita dell'immobile di TO e della villetta di AN (così come di quelli asseritamente percepiti dalla vendita dell'immobile sito in Venezia-Lido via Lepanto n. 35, circostanza peraltro dedotta tardivamente solamente in sede di comparsa conclusionale), anche con riguardo a siffatti negozi non vi è prova del fatto che i convenuti abbiano incassato personalmente il prezzo, essendosi parte attrice limitata a produrre in relazione a ciascuno dei suddetti beni rispettivamente una visura catastale (doc. n. 31) e una nota di trascrizione (doc. n. 32) e che il capitolo di prova orale n. 1 di cui alla terza memoria ex art 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice, oltre ad essere inammissibile, risulterebbe superfluo in quanto finalizzato a provare che il prezzo fu pagato dall'acquirente proprio al de cuius e nessun'altra circostanza utile a ricavarne il vantaggio asseritamente conseguito dai convenuti: da tali considerazioni, dunque, non può riconoscersi l'obbligo di imputare alla massa ereditaria il prezzo di vendita.
Per le medesime ragioni, non possono essere altresì ricondotti nell'asse le somme di denaro che parte attrice ha asserito essere stati conferiti dal padre ai convenuti e poi da questi ultimi riutilizzate, essendosi l'attore limitato ad affermare genericamente che tali somme (neppure specificate nel loro esatto ammontare), sono state investite in titoli azionari presso la e in immobili siti all'estero e/o Controparte_7 aziende, non individuati se non in maniera generica senza alcuna indicazione rispetto alla loro natura e/o ubicazione, non risultando a tal fine sufficientemente precisata e, quindi, manifestamente esplorativa, la richiesta istruttoria così come formulata in sede di seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c..
E ancora, come correttamente evidenziato da parte convenuta, alcuna rilevanza può assumere il conferimento della somma di lire 500.000.000,00 fruttifero di una rendita di euro 700,00 a favore di e l'accollo del mutuo contratto da quest'ultima per l'acquisto della propria casa posto PE che, non solo non vi è prova della costituzione di siffatta rendita (i doc. nn. 26 e 27 sono gli unici depositati al fine di fornire la relativa dimostrazione, i quali contengono tuttavia mere dichiarazioni -peraltro non riportanti data certa e sottoscrizione del de cuius se non la lettera tuttavia indirizzata ad altra figlia- generiche dell'impegno/volontà e/o effettuazione della relativa attribuzione), ma anche laddove fosse stato effettivamente versato il suddetto importo, l'imputazione di tale somma non comporterebbe alcuna variazione in merito all'ammontare della massa ereditaria da dividere, già sopra individuata e computata quota parte nell'asse del de cuius, essendo come già detto la suddetta premorta rispetto alle parti dell'odierno giudizio e, dunque, erede in morte della sorella per una quota uguale a quella dei Parte_1 convenuti.
pagina 10 di 13 Infine, devono essere ritenute inammissibili in quanto formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente, le richieste di parte attrice volte ad ottenere il risarcimento del danno per mancata possibilità di usufruire di vantaggi fiscali per la ristrutturazione della propria casa e per la mancata possibilità di mettere a frutto le somme che allo stesso sarebbero spettate in forza della successione de qua, nonché la domanda di accertamento della spettanza della quota pari ad 1/5 dell'immobile di San Pietro in Volta e quella finalizzata a vedersi riconosciuta la somma di euro 361.519,83
(corrispondente a Lire 700.000.000,00).
Per le medesime ragioni, non può essere altresì vagliata la richiesta di condanna, formulata dai convenuti solamente in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. volta ad ottenere la restituzione della somma di euro 15.000,00 corrispondente alla metà di quanto asseritamente sottratto in contanti da parte attrice dalla casa di . PE
Tanto accertato, passando dunque alla domanda di accertamento dell'asse ereditario di , Persona_1 sulla base della documentazione in atti, in particolare dalle due dichiarazioni di successione depositate quali doc. nn. 1 e 2 di parte attrice, nel patrimonio relitto devono essere ricompresi la quota di ½ dell'immobile sito in Venezia (Ve) Cannaregio n. 5348/B e la somma di euro 17.937,43, entrambi pervenuti al suddetto in morte della figlia nonché la somma di euro 15.112,28, presente nel conto corrente n. 5250038 R_ intestato al de cuius. A tali beni, devono essere aggiunti euro 32.500,00 corrispondenti ai bonifici effettuati da a favore di e in considerazione della mancata prova, da Persona_1 CP_4 Controparte_2 parte di questi ultimi, dell'effettiva destinazione di tali importi per le spese mediche del padre ovvero per il trasloco del medesimo.
Sempre con riferimento all'asse, devono essere altresì in esso computati i denari presenti nei due libretti al portatore (doc. 24) nonché, infine, il valore di ciascun bene mobile di pregio come indicato dallo stesso nell'elenco redatto (doc. n. 26 sempre di parte attrice) oltre al quadro di Persona_1 Persona_3 indicato da parte attrice.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda di riduzione della donazioni indirette (con conseguente richiesta di relativa restituzione) aventi ad oggetto gli immobili di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) nonché della donazione indiretta dell'immobile sito in Venezia, Calle dei Fuseri, deve essere rigettata, così come la domanda di imputazione alla massa ereditaria di quanto asseritamente investito dai convenuti in titoli mobiliari e/o immobili all'estero con denaro proveniente dal e incassato dalla Persona_1 vendita degli immobili siti in AN (Vi) e TO (Bz), da cui il conseguente rigetto altresì della domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento della lesione di legittima asseritamente subita e di restituzione alla massa dei beni asseritamente illegittimamente detenuti dai convenuti;
devono invece essere dichiarate inammissibili in quanto formulate tardivamente, le domande promosse da Parte_1 volte ad ottenere l'accertamento della spettanza della quota di 1/5 degli immobili siti in San Pietro in Volta pagina 11 di 13 n. 323, il risarcimento del danno per mancata possibilità di usufruire di bonus fiscali e per mancata disponibilità del denaro ad esso spettante in forza della successione oggetto della presente causa, nonché infine, di riconoscimento di euro 361.519,83 quale somma nella disponibilità del de cuius; per le medesime ragioni, deve essere dichiarata inammissibile la domanda avanzata da parte convenuta finalizzata al computo nella massa ereditaria della somma di euro 15.000,00 asseritamente sottratta dall'attore dalla residenza della sorella premorta, sempre perché tardivamente formulata.
Deve, invece, essere riconosciuto il diritto attoreo alla ricostruzione dell'asse di , da Persona_1 ritenersi, come detto, composto pertanto dalla quota di ½ dell'immobile sito in Venezia (Ve) Cannaregio n.
5348/B, dalla somma di euro 17.937,43, nonché dalla somma di euro 15.112,28, presente nel conto corrente n. 5250038 intestato al de cuius, nonché ancora dalla somma pari a euro 32.500,00, previa condanna di e in solido alla relativa restituzione, tenuto conto della non contestazione CP_2 Controparte_4 da parte dei suddetti della relativa ricezione nonché infine dai beni mobili di cui al doc. 26 di parte attrice, con conseguente diritto di comproprietà di attore e singoli convenuti (ciascuno per la rispettiva quota) sui predetti beni.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e vengono liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile complessità alta) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti;
non merita, invece, accoglimento la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non risultando che il medesimo abbia agito e/o resistito alle diverse domande oggetto del presente giudizio con responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Il collegio, così come in epigrafe composto non definitivamente pronunciando, ogni altra domande ed eccezione disattesa:
- dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in Persona_1 data 16.03.2011;
- rigetta la domanda volta all'accertamento del fatto che gli acquisti relativi agli immobili siti in
Venezia-Lido (Ve), via Lepanto n. 10, di quelli siti in S. Pietro in Volta n. 323, degli immobili siti in
Venezia (Ve) Dorsoduro 2945, degli immobili siti in Venezia-Mestre (Ve) via Forte Marghera n.
119/B int. 11, dell'immobile sito in Venezia (Ve), San Polo 3108, dell'immobile sito in Venezia (Ve)
Castello 5208, dell'immobile sito in Venezia S. Croce 197/A-H-I nonché, infine, dell'immobile sito in Venezia (Ve), Calle dei Fuseri siano stati effettuati con denaro di e che, Persona_1 pertanto, i suddetti beni costituiscono donazioni indirette e la relativa domanda restitutoria;
- rigetta la domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita stipulato tra e la Immobiliare Mavi s.s. e la relativa domanda restitutoria;
Persona_1 pagina 12 di 13 - rigetta la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima in capo a Parte_1
;
[...]
- dichiara inammissibili le domande avanzate da a titolo risarcitorio;
Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda avanzata da volta all'accertamento, Parte_1 nell'ambito della determinazione della propria quota ereditaria, della spettanza della titolarità di 1/5 degli immobili siti in San Pietro in Volta (Ve) n. 323;
- dichiara inammissibile la domanda avanzata da volta al riconoscimento, a Parte_1 proprio favore, dell'importo pari a Lire 700.000.000,00 (euro 361.519,83);
- dichiara inammissibile la domanda di condanna avanzata da , , Controparte_2 Controparte_4
e volta ad ottenere la restituzione della somma di euro CP_3 Controparte_1
15.000,00;
- condanna e in solido a restituire alla massa ereditaria la Controparte_4 Controparte_2 somma di euro 32.500,00;
- accerta che l'asse ereditario di è composto dalla quota di ½ dell'immobile sito in Persona_1
Venezia (Ve) Cannaregio n. 5348/B, dalla somma di euro 17.937,43, dalla somma di euro
15.112,28, presente nel conto corrente n. 5250038 intestato al de cuius e dai beni mobili di cui al doc.
26 di parte attrice oltre agli euro 32.000,00 di cui al capo precedente;
- dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a..
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Il Presidente dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Carla Quota Presidente dott.ssa Diletta Maria Grisanti Giudice relatore dott. Gianluca Brol Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6698/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Paolo Vianello e Augusto Palese ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Venezia-Mestre (VE), Corso del Popolo 133/B-1;
- attore - contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
(c.f. Controparte_2 C.F._3
(c.f. ) CP_3 CodiceFiscale_4
(c.f. ) Controparte_4 C.F._5 elettivamente domiciliati in Venezia (Ve), Santa Croce n. 461, presso lo studio dell'avv. Ilaria Dolfin
Mazzarino che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuti - in punto: successioni-azione di riduzione;
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come da verbale;
la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13 Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il presente Tribunale al fine di Parte_2 ottenere, nei confronti di , , e 1) la Controparte_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_2 declaratoria di apertura della successione in morte di , deceduto a Venezia in data Persona_1
16.03.2011; 2) l'accertamento che l'acquisto degli immobili siti in Venezia-Lido (Ve), via Lepanto n. 10, in
S. Pietro in Volta n. 323, in Venezia (Ve) Dorsoduro 2945, in Venezia-Mestre (Ve) via Forte Marghera n.
119/B int. 11, in Venezia (Ve), San Polo 3108, in Venezia (Ve) Castello 5208, in Venezia S. Croce 197/A-
H-I nonché, infine, in Venezia (Ve), Calle dei Fuseri costituiscono tutte donazioni indirette a favore dei convenuti, essendo stati i suddetti acquisti effettuati con denaro del de cuius; 3) l'accertamento della natura simulatoria dell'atto di compravendita avente ad oggetto gli immobili siti in Venezia (Ve) Castello 5207, in quanto dissimulante una donazione in favore della Immobiliare Mavi s.s.; 4) l'accertamento che i bonifici effettuati da a favore di e nel periodo ricompreso Persona_1 Controparte_4 Controparte_2 tra marzo e dicembre 2010 dal c/c n. 5250038 per un totale di euro 32.500,00 costituiscono CP_5 donazioni dirette e, in quanto tali, nulle per mancanza della forma richiesta dalla legge;
5) l'accertamento che l'elencazione dei beni mobili di pregio effettuata dal de cuius fanno parte dell'asse ereditario del medesimo;
6) l'accertamento dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario comprensivo non solo dei beni sopra descritti, ma anche di quelli indicati nelle dichiarazioni di successione presentate dai convenuti e da ogni altro bene mobile/immobile che dovesse risultare intestato al de cuius e/o donato dal medesimo;
7)
l'accertamento della lesione della propria quota di legittima in ragione delle donazioni effettuate da quando era ancora in vita, con conseguente riduzione delle stesse fino alla concorrenza Persona_1 del valore della suddetta quota;
8) la condanna dei convenuti a restituire i beni illegittimamente trattenuti ovvero la dazione del relativo controvalore monetario.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva in particolare:
- di essere succeduto ab intestato, assieme ai propri fratelli , , Controparte_1 Controparte_2
ed , al padre , deceduto in Venezia in data Controparte_4 CP_3 Persona_1
16.03.2011;
- che , anch'essa figlia del de cuius, era premorta a quest'ultimo in data 20.05.2010; PE
- che aveva presentato, a sua insaputa, due dichiarazioni di successione dalle Controparte_2 quali risulta che l'asse ereditario è composto dalla quota indivisa di ½ dell'immobile sito in Venezia
(Ve), Cannaregio n. 5348/B (ricevuta da per successione in morte della figlia Persona_1
) e dalle somme depositate in un c/c pari ad euro 33.049,71 (rectius PE CP_5
17.937,43 ricevuti sempre in virtù della successione della figlia premorta);
- che tale compendio ereditario è incompleto in considerazione del tenore di vita mantenuto dal padre;
pagina 2 di 13 - che aveva effettuato in favore della figlia previo assenso di tutti i Persona_1 R_ fratelli tranne che del suo, un versamento di Lire 500.000.000,00, fruttifero di una rendita mensile di euro 700,00, oltre all'accollo, fino alla relativa estinzione, del mutuo acceso dalla suddetta per l'acquisto della propria abitazione a Venezia;
- che il de cuius aveva disposto della quasi totalità dei propri beni mobili e immobili attraverso molteplici donazioni a favore dei propri figli tranne che nei suoi confronti;
- che, in particolare, i convenuti avevano acquistato, in data 06.12.1977, gli immobili siti in Venezia-
Lido (Ve), via Lepanto n.10 (part. 47104, fg 27, mapp 31 da sub 4 a sub 19, mapp. 196, sub 3, cat
A/3, vani 3, piano T, con R.C. lire 826.500) nonché gli immobili siti in San Pietro in Volta (Ve), civico 323 (part. 12507, fg 3, mapp. 224 e 125, cat. A/3, vani 10, R.C. lire 980);
- che , assieme al marito , aveva acquistato gli immobili siti in Controparte_1 Controparte_6
Venezia, Dorsoduro 2945 (part. 4348, fg. 14, mapp.970 sub 1, paino T-2 cat A/3, cl. 2, vani 9,5,
R.C. Lire 2.052);
- che , ed avevano acquistato, in data Controparte_2 Controparte_4 CP_3
26.02.1981, gli immobili siti in Venezia-Mestre (Ve), via Forte Marghera n. 119/B int. 11 (fg. 14, mapp. 2632 sub 11, sub 1 e sub 38, piano 1, cl. 6°, vani 3,5 R.C. Lire 1.407);
- che aveva acquistato, in data 27.07.1983, l'immobile sito in Venezia San Polo Controparte_4
3108 (part. 9407, fg 13, mapp. 1648 sub 13, piano T-1, cat. A/4, cl. 3°, vani 4,5, R.C. Lire 837 per il prezzo di Lire 90.000.000,00);
- che aveva acquistato, dalla Immobiliare Mavi s.s., l'immobile sito in Venezia Controparte_2
(Ve) Castello 5208, part. 25102, fg 16, mapp. 498 sub 13, piano T.-1, non classato per l'importo di euro 150.000.000;
- che aveva acquistato, in data 20.04.1990, l'immobile sito in Venezia, S. Croce, CP_3
197/A-H-I part. 41365, fg 11, mapp. 313 sub 9, piano 4-5, cat. A/4, cl. 4, vani 6,5, R.C. Lire 1.443 per l'importo di euro 100.000,00;
- che tutti i suddetti immobili erano stati acquistati con denaro del de cuius posto che non solo i fratelli erano, all'epoca della stipula dei rispettivi negozi, poco più che maggiorenni e privi del capitale necessario alla compravendita in quanto ancora occupati negli studi o nel lavoro da poco tempo, ma non erano risultati neppure contratti mutui volti al pagamento del prezzo;
- che, con atto di compravendita del 27.03.1982, la Immobiliare Mavi s.s., il cui capitale sociale era ripartito tra i convenuti, aveva acquistato da gli immobili siti in Venezia (Ve), Persona_1
Castello 5207 (part. 201, fg 16, mapp 498 sub 1, piano T-1, CAT. A/2, cl. 2°, vani 13, R.C. Lire
4.420 e mapp. 498 sub 13, piano T-1, cat. A/3, cl. 6°, vani 4, R.C. Lire 1.760) al prezzo di euro pagina 3 di 13 275.000.000,00, nei quali lo stesso venditore aveva risieduto per i successivi trentuno anni senza tuttavia che quest'ultimo versasse alcun canone di locazione;
- che di tale vendita l'Immobiliare Mavi s.s., peraltro non registratata alla Camera di Commercio di competenza stante la natura, appunto, di società semplice, non aveva versato il prezzo indicato;
- che tale operazione costituisce una simulazione relativa dissimulante una donazione a favore dei convenuti;
- che i suddetti avevano ricevuto notevoli somme di denaro dal padre, investite poi in titoli azionari e immobili siti all'estero;
- che era altresì riuscito ad aggiudicarsi all'asta l'immobile sito in Calle Fuseri in San Controparte_4
Marco per la somma di euro 400.000.000,00 grazie all'intervento finanziario del padre, bene successivamente donato alla moglie e poi divenuto oggetto di disposizione testamentaria da parte di quest'ultima a favore della figlia;
- che i convenuti avevano altresì goduto dei proventi derivanti dalla vendita della villetta sita nel comune di AN (Vi), ceduta per la somma di euro 380.000,00 nonché di quanto incassato dalla vendita di un appartamento sito in TO (Bz);
- che aveva trasferito, nel periodo ricompreso tra marzo e dicembre 2010, la Persona_1 somma di euro 32.500,00 dal proprio c/c a favore dei figli e da cui la natura CP_4 CP_2 donativa dei relativi versamenti e, di conseguenza, la nullità degli stessi per difetto di forma;
- che, dalla documentazione bancaria ottenuta a seguito di ricorso in via d'urgenza, emerge come siano stati posti in essere trasferimenti di denaro dal padre a soggetti terzi attraverso mezzi che non consentono l'identificazione dei beneficiari e l'ammontare dei fondi conferiti;
- che nelle dichiarazioni di successioni presentate sono stati omessi un considerevole numero di conti correnti bancari e di libretti di deposito accesi da;
Persona_1
- che il suddetto era altresì proprietario di una serie di beni mobili di pregio dallo stesso elencati nonché di un quadro di del valore stimato tra euro 10.000,00 e 20.000,00 tutti oggetti Persona_3 ripartiti tra i convenuti e mai indicati nelle dichiarazioni di successione;
- che, in una lettera alla figlia il de cuius aveva altresì specificato di dover ancora versare Lire CP_3
700.000.000,00 quale quota a proprio favore;
- che i beni indicati nelle dichiarazioni di successioni, pervenendo per lo più in morte della figlia risultano, alla luce di quanto sopra, non sufficienti a dimostrare la reale consistenza del CP_3 patrimonio del de cuius alla data dell'apertura della successione.
Si costituivano nel presente giudizio , , ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
chiedendo, previa assegnazione di un termine a parte attrice per integrare la propria domanda, CP_3
pagina 4 di 13 nonché previo tentativo di conciliazione a seguito del deposito delle memorie nei concedendi termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate.
A sostegno delle proprie difese, parte convenuta eccepiva in particolare: 1) che la somma di euro 17.937,43, corrispondente alla metà della complessiva somma di euro 33.049,71 ricevuta dal padre succeduto alla figlia a lui premorta, era già stata suddivisa tra tutti i fratelli;
2) che, sempre in virtù della suddetta R_ vicenda successoria, l'immobile sito in Venezia Cannaregio 5348/b di proprietà dei era PE pervenuto per la quota di ½ in capo a tutti i fratelli e, per la restante metà, in capo a padre _1
, quota che dev'esser computata, pertanto, nell'asse ereditario di quest'ultimo; 3) che entrambi i
[...] suddetti beni sono stati regolarmente denunciati con la dichiarazione di successione;
4) l'infondatezza di quanto dedotto da parte attrice in merito alla natura risarcitoria della somma elargita a favore di R_
, fruttifera di rendita mensile;
5) l'erroneità del valore attribuito ai beni mobili indicati, comunque
[...]
a diposizione dell'eredità; 6) l'infondatezza di quanto dedotto da parte attrice in merito all'incasso dei proventi derivanti dalla vendita degli immobili di AN e TO;
7) che la somma di euro 32.500,00 era stata versata per far fronte alle spese mediche e di assistenza a favore del padre ormai anziano;
8) che i libretti al portatore, rinvenuti a seguito dell'accoglimento del ricorso depositato da in Parte_1 sede di separato giudizio volto ad ottenere dall'istituto creditizio le informazioni riguardanti l'eventuale esistenza di titoli, sono due libretti di deposito a favore dei nipoti, contente ciascuno la somma di euro
1.029,47; 9) che, in ragione della contitolarità dell'immobile acquistato in regime di comunione dei beni da e dal marito , non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione di Controparte_1 Controparte_6 riduzione dell'asserita donazione ai sensi dell'art. 564 c.c., non avendo parte attrice accettato l'eredità con beneficio di inventario;
10) che della rendita costituita in favore di sono eredi tutti e PE cinque i fratelli, con conseguente obbligo di imputazione ex se della quota di 1/5; 11) l'infondatezza di quanto dedotto in merito alla sussistenza di investimenti mobiliari e/o immobiliari effettuati con denaro donato dal padre;
12) la nullità della domanda in quanto priva di oggetto e di causa petendi; 13) la prescrizione/tardività di eventuali domande che dovessero essere introdotte nei concedendi termini per la relativa integrazione, nonché di quelle volte ad ottenere il rendiconto o a far accertare un indebito, che sarebbero spettate personalmente al de cuius con riferimento a somme o beni asseritamente conferiti in proprio favore;
14) che, anche a ritenere invalidi i titoli acquisitivi degli immobili elencati in citazione, è comunque maturata l'usucapione sui medesimi;
15) l'onere della prova a carico di parte attrice dell'asserita natura donativa delle dedotte attribuzioni patrimoniali a loro favore;
16) l'inammissibilità delle richieste di esibizione e della consulenza tecnica d'ufficio richiesta;
17) che, con riferimento ai beni siti in Venezia-
Lido, via Lepanto n.10, i convenuti non erano proprietari alla data della stipula asseritamente avvenuta nel
1977, come dimostrato dalla transazione datata 11.11.1982 avvenuta tra soggetti diversi e avente ad oggetto l'immobile suindicato, nonché dalla nota di trascrizione risalente al 1995, dalla quale si evince solamente la pagina 5 di 13 titolarità del bene rispetto a tale data;
18) che, in relazione all'immobile sito in San Pietro in Volta, non vi è prova che il relativo acquisto fosse stato effettuato con denaro del padre;
19) che, per quanto riguarda l'immobile di Marghera (Ve), il relativo acquisto (peraltro da parte dei soli , Controparte_4 [...]
e ) e la successiva vendita, erano state gestite tramite procura conferita dagli CP_3 Controparte_2 stessi al padre, il quale, unico dominus dell'affare, aveva dapprima versato il prezzo d'acquisto e, poi, provveduto all'incasso del prezzo della successiva vendita, rappresentando l'operazione, dunque, una mera vendita fiduciaria;
20) che, alla data del rogito relativo all'acquisto dei beni immobili in Venezia (Ve)
Castello 5207, il capitale dell'Immobiliare Mavi s.s. non era ripartito tra i singoli convenuti o, comunque, in tutto o in parte a loro intestato, non assumendo alcuna rilevanza che tale capitale fosse risultato, molto tempo dopo, a loro intestato;
21) l'assenza di prova del fatto che sia l'immobile sito in Venezia, San Polo
3108, acquistato da , sia l'immobile acquistato da dalla Immobiliare Controparte_4 Controparte_2
Mavi s.s. costituiscano una donazione indiretta da parte di;
22) la maturata usucapione Persona_1 decennale ovvero ventennale sui suddetti immobili;
23) l'infondatezza di quanto dedotto in merito all'acquisto dell'immobile sito in Venezia, Santa Croce 197/a-h-i da parte di così come CP_3 dell'immobile sito in Venezia (Ve), Calle dei Fuseri da con denaro del padre nonché degli Controparte_4 investimenti asseritamente effettuati in titoli ovvero in immobili all'estero sempre con risorse personali del de cuius; 24) la disponibilità a far valutare i beni mobili di pregio indicati dal de cuius ai fini della divisione;
25) la prescrizione di eventuali azioni di rendiconto o di ripetizione dell'indebito con riferimento alle somme prelevate dal c/c Unicredit intestato al padre, tutte finalizzate a far fronte alle necessità del suddetto.
In sede di prima memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., parte attrice precisava la domanda di accertamento della natura donativa dell'immobile sito in Venezia (Ve), Dorsoduro 2945 con eventuale riduzione della donazione nei limiti della quota del 50% di proprietà del bene di cui è titolare CP_1
, mentre parte convenuta chiedeva la cancellazione delle domande ex adverso trascritte.
[...]
In sede di comparsa conclusionale, pare attrice chiedeva altresì l'accertamento, nell'ambito della determinazione della propria quota ereditaria, della spettanza della titolarità di 1/5 degli immobili siti in San
Pietro in Volta a (VE), civico n. 323, part. 12507, fg. 3, mapp. 224 e 125, cat. A/3, vani 10, R.C. € 980, nonché la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per la mancata possibilità di usufruire del bonus 110% per la ristrutturazione del suo immobile nella misura di euro 61.440,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia e, infine, la condanna degli stessi a risarcire il danno per mancata possibilità di mettere a frutto le somme derivanti dall'apertura della successione ad esso spettanti, nella misura non inferiore ad euro 100.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, insistendo, infine, per il riconoscimento, di euro 361.519,83 quale somma liberamente disponibile da parte del de cuius e assegnata a sé giusta manifestazione di volontà di cui alla lettera di cui al doc. 27 depositato;
parte convenuta, invece, chiedeva altresì la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. pagina 6 di 13 Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., il giudizio, istruito in via documentale, veniva quindi trattenuto in decisione, con assegnazione alle parti di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in occasione delle quali parte attrice provvedeva al deposito di ulteriore documentazione.
Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che seguono, ad eccezione della richiesta di dichiarazione di apertura della successione di e accertamento della Persona_1 consistenza del relativo asse ereditario.
Come detto in punto di fatto, parte attrice adiva il presente Tribunale al fine di ottenere: 1) la declaratoria di apertura della successione in morte di;
2) l'accertamento che l'acquisto degli immobili Persona_1 da parte dei convenuti costituiscono tutte donazioni indirette;
3) l'accertamento della natura simulatoria dell'atto di compravendita avente ad oggetto gli immobili siti in Venezia (Ve), Castello 5207, dissimulante una donazione in favore dell'Immobiliare Mavi s.s.; 4) l'accertamento della natura donativa dei trasferimenti di denaro effettuati da a favore di e per un totale Persona_1 Controparte_4 Controparte_2 di euro 32.500,00; 5) l'accertamento che l'elencazione dei beni mobili di pregio effettuata dal de cuius fanno parte dell'asse ereditario del medesimo;
6) l'accertamento dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario comprensivo altresì delle dichiarazioni di successione e da ogni altro bene mobile/immobile che dovesse risultare intestato al de cuius e/o donato dal medesimo;
7) l'accertamento della lesione della propria quota di legittima in ragione delle donazioni effettuate da con conseguente riduzione delle stesse;
Persona_1
8) la condanna dei convenuti a restituire i beni illegittimamente trattenuti ovvero la dazione del relativo controvalore monetario.
Ebbene, in ordine alla domanda avanzata da parte attrice avente ad oggetto la riduzione delle donazioni indirette asseritamente effettuate dal de cuius a favore dei convenuti quando quest'ultimo era ancora in vita, occorre innanzitutto osservare come, con riferimento agli immobili acquistati dai convenuti di cui ai punti a), b), c), f), g), h) dell'atto di citazione nonché con riguardo all'appartamento sito in Venezia, Calle dei
Fuseri ottenuto da , parte attrice non risulta cogliere nel segno deducendo che i suddetti Controparte_4 beni siano stati acquistati con denaro appartenente al padre e, come tali, oggetto di liberalità passibili di riduzione ai sensi dell'art. 809 c.c. in quanto lesive della propria quota di legittima.
Infatti, come correttamente evidenziato da parte convenuta, anche alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza in base alla quale “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'animus donandi dalla sola dichiarazione, resa dall'accipiens, che il corrispettivo della compravendita era pagina 7 di 13 stato pagato dai genitori dell'ex coniuge)” (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2020, n. 9379) e ancora, “la dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d'immobile ove sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare. In altri termini, valorizzando il vincolo di destinazione della somma, si deve individuare nell'immobile l'oggetto della donazione indiretta ai fini della collazione, dovendosi in tal senso guardare al risultato economico dell'operazione ed alla caratterizzazione finalistica dello spirito di liberalità, atteso il nesso teleologico esistente tra dazione del denaro ed acquisto del bene. Ai sensi dell'art. 556 c.c., comunque, nel procedere alle operazioni di riunione fittizia, il valore dei beni di cui il de cuius abbia eventualmente disposto con donazioni deve essere determinato in base agli artt. 747 e 750 c.c., ossia per imputazione, avuto riguardo al valore del bene al momento dell'apertura della successione. Ora, poiché l'obbligo della collazione ereditaria riguarda solo ed esclusivamente le donazioni (dirette ed indirette), ma non anche i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso - anche se effettuati a favore del coerede (salva l'ipotesi in cui sia stata accertata e dichiarata la simulazione dell'atto) - è evidente come spetti al legittimario che afferma l'esistenza dell'atto di liberalità da collazionare ai sensi dell'art. 737 c.c. l'onere di provare che il coerede abbia effettivamente beneficiato di una donazione diretta o indiretta. Anche in tale ipotesi, dunque, secondo la regola generale, la prova costituisce un onere per la parte che è interessata a far valere gli effetti del fatto da provare e, quindi, ad affermarlo” (cfr. Trib. Torino, sez. II, 07 agosto 2019, n.3892), non risulta aver fornito prova non solo dell'effettivo conferimento Parte_1 del denaro allo scopo di permettere ai convenuti l'acquisto dei suddetti cespiti, bensì proprio della sussistenza degli elementi oggettivo (mera dazione) e soggettivo (animus donandi) in capo al de cuius, anche considerato che non è stato nemmeno prodotto l'atto di compravendita relativo a ciascun negozio, essendosi parte attrice limitata a depositare solamente le relative note di trascrizione, così come risultano genericamente formulate e da provare in via documentale le circostanze oggetto di capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto c.p.c. depositata dalla suddetta.
Tanto precisato, valgano le medesime considerazioni anche con riferimento al bene indicato da Parte_1
al punto d) oltre a quanto di seguito rilevato.
[...]
E infatti, in relazione all'immobile sito in Venezia-Mestre, via Forte Marghera n. 119/B acquistato da
, ed , non vi è prova che esso sia stato Controparte_2 Controparte_4 CP_3 compravenduto con l'aiuto economico di , posto che alcuna rilevanza può assumere la Persona_1 sussistenza o meno di una procura conferita al suddetto, non costituendo tale atto prova della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto del bene, così come risulta indifferente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la successiva alienazione del suddetto poco tempo dopo con incasso del relativo prezzo da parte del de cuius in veste di procuratore, risultando agli atti esclusivamente il deposito delle procure suddette peraltro effettuato dai convenuti.
pagina 8 di 13 Con riferimento, invece, alla domanda di accertamento della natura simulata del negozio di compravendita stipulato tra e l'Immobiliare Mavi s.s. dissimulante, secondo la prospettazione attorea, Persona_1 una donazione indiretta a favore dei fratelli convenuti, si osserva quanto segue.
A tal proposito, infatti, sebbene la giurisprudenza abbia chiarito che, in merito all'onere probatorio a carico del legittimario che si assume leso dal negozio simulato, “le limitazioni probatorie previste in materia di prova della simulazione non trovano applicazione nei confronti del legittimario che agisce per la reintegrazione della quota di riserva. In tale ipotesi infatti, il legittimario riveste una posizione antagonista rispetto a quella del de cuius, opponendosi alla sua volontà negoziale alla stregua di qualsiasi altro terzo. Da ciò consegue che il legittimario può provare la simulazione per testimoni e presunzioni senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c.. Lo stretto rapporto familiare tra le parti;
la circostanza che l'acquirente fosse il figlio della disponente;
la medesima residenza di entrambi i contraenti;
il prezzo non congruo e la rinuncia all'ipoteca legale da parte della venditrice, sono tutti elementi gravi, precisi e concordanti che depongono per la simulazione della compravendita e l'esistenza di una donazione dissimulata. È bene sottolineare in questa sede che il pagamento del prezzo non può dirsi provato dalla dichiarazione contenuta nel rogito notarile relativa al versamento dello stesso. A seguito della dichiarazione di simulazione dell'atto impugnato, il bene che ne forma oggetto deve ritenersi come mai uscito dall'asse ereditario” (cfr. Corte d'Appello di Venezia, sez. II, 18 settembre 2023, n.1839) e, nel caso specie, possano ritenersi sussistenti alcuni degli indici presuntivi individuati dalla giurisprudenza sopra citata ovverosia la circostanza per cui il de cuius ha continuato a vivere gratuitamente nell'immobile de quo per i successivi trent'anni dall'intervenuta alienazione e la rinuncia all'ipoteca legale sul bene (doc. n. 17 di parte convenuta), parte acquirente del negozio simulato è la Immobiliare Mavi s.s., soggetto giuridico diverso rispetto ai singoli soci.
Ciò posto, sulla base di quanto sopra osservato in merito alla necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo, nell'ipotesi di specie, non solo l'animus donandi avrebbe avuto come beneficiario un soggetto giuridico diverso dai singoli soci, ma dalla documentazione versata in atti (doc. nn 17 e 18 di parte convenuta) si evince come , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_1 non facessero neppure parte, alla data del rogito, della compagine sociale, da cui l'insussistenza degli elementi necessari per riconoscere la configurabilità di una donazione dissimulata a favore dei suddetti
(alcun rilievo può, infatti, avere la circostanza per cui essi sono divenuti soci in un momento temporalmente successivo, considerato che l'elemento soggettivo deve sussistere al momento dell'atto dispositivo).
Infine, neppure l'immobile sito in Venezia (Ve), Calle dei Fuseri può ritenersi oggetto di donazione indiretta: a tal riguardo, infatti, non solo il bene risulta essere stato medio tempore alienato a soggetti terzi rispetto al presente giudizio nei confronti dei quali non è stata svolta alcuna azione recuperatoria, ma l'acquirente non risulta essere stato neppure al momento della conclusione del negozio , Controparte_4 bensì la moglie, senza che vi sia prova alcuna della dazione di denaro necessario all'acquisto da parte del de pagina 9 di 13 cuius al figlio e che quest'ultimo avesse poi provveduto al pagamento del prezzo, da cui l'infondatezza della relativa domanda di accertamento della natura donativa del negozio e relativa riduzione.
Tanto precisato, passando dunque alla richiesta di imputazione alla massa ereditaria dei proventi derivanti dalla vendita dell'immobile di TO e della villetta di AN (così come di quelli asseritamente percepiti dalla vendita dell'immobile sito in Venezia-Lido via Lepanto n. 35, circostanza peraltro dedotta tardivamente solamente in sede di comparsa conclusionale), anche con riguardo a siffatti negozi non vi è prova del fatto che i convenuti abbiano incassato personalmente il prezzo, essendosi parte attrice limitata a produrre in relazione a ciascuno dei suddetti beni rispettivamente una visura catastale (doc. n. 31) e una nota di trascrizione (doc. n. 32) e che il capitolo di prova orale n. 1 di cui alla terza memoria ex art 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice, oltre ad essere inammissibile, risulterebbe superfluo in quanto finalizzato a provare che il prezzo fu pagato dall'acquirente proprio al de cuius e nessun'altra circostanza utile a ricavarne il vantaggio asseritamente conseguito dai convenuti: da tali considerazioni, dunque, non può riconoscersi l'obbligo di imputare alla massa ereditaria il prezzo di vendita.
Per le medesime ragioni, non possono essere altresì ricondotti nell'asse le somme di denaro che parte attrice ha asserito essere stati conferiti dal padre ai convenuti e poi da questi ultimi riutilizzate, essendosi l'attore limitato ad affermare genericamente che tali somme (neppure specificate nel loro esatto ammontare), sono state investite in titoli azionari presso la e in immobili siti all'estero e/o Controparte_7 aziende, non individuati se non in maniera generica senza alcuna indicazione rispetto alla loro natura e/o ubicazione, non risultando a tal fine sufficientemente precisata e, quindi, manifestamente esplorativa, la richiesta istruttoria così come formulata in sede di seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c..
E ancora, come correttamente evidenziato da parte convenuta, alcuna rilevanza può assumere il conferimento della somma di lire 500.000.000,00 fruttifero di una rendita di euro 700,00 a favore di e l'accollo del mutuo contratto da quest'ultima per l'acquisto della propria casa posto PE che, non solo non vi è prova della costituzione di siffatta rendita (i doc. nn. 26 e 27 sono gli unici depositati al fine di fornire la relativa dimostrazione, i quali contengono tuttavia mere dichiarazioni -peraltro non riportanti data certa e sottoscrizione del de cuius se non la lettera tuttavia indirizzata ad altra figlia- generiche dell'impegno/volontà e/o effettuazione della relativa attribuzione), ma anche laddove fosse stato effettivamente versato il suddetto importo, l'imputazione di tale somma non comporterebbe alcuna variazione in merito all'ammontare della massa ereditaria da dividere, già sopra individuata e computata quota parte nell'asse del de cuius, essendo come già detto la suddetta premorta rispetto alle parti dell'odierno giudizio e, dunque, erede in morte della sorella per una quota uguale a quella dei Parte_1 convenuti.
pagina 10 di 13 Infine, devono essere ritenute inammissibili in quanto formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente, le richieste di parte attrice volte ad ottenere il risarcimento del danno per mancata possibilità di usufruire di vantaggi fiscali per la ristrutturazione della propria casa e per la mancata possibilità di mettere a frutto le somme che allo stesso sarebbero spettate in forza della successione de qua, nonché la domanda di accertamento della spettanza della quota pari ad 1/5 dell'immobile di San Pietro in Volta e quella finalizzata a vedersi riconosciuta la somma di euro 361.519,83
(corrispondente a Lire 700.000.000,00).
Per le medesime ragioni, non può essere altresì vagliata la richiesta di condanna, formulata dai convenuti solamente in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. volta ad ottenere la restituzione della somma di euro 15.000,00 corrispondente alla metà di quanto asseritamente sottratto in contanti da parte attrice dalla casa di . PE
Tanto accertato, passando dunque alla domanda di accertamento dell'asse ereditario di , Persona_1 sulla base della documentazione in atti, in particolare dalle due dichiarazioni di successione depositate quali doc. nn. 1 e 2 di parte attrice, nel patrimonio relitto devono essere ricompresi la quota di ½ dell'immobile sito in Venezia (Ve) Cannaregio n. 5348/B e la somma di euro 17.937,43, entrambi pervenuti al suddetto in morte della figlia nonché la somma di euro 15.112,28, presente nel conto corrente n. 5250038 R_ intestato al de cuius. A tali beni, devono essere aggiunti euro 32.500,00 corrispondenti ai bonifici effettuati da a favore di e in considerazione della mancata prova, da Persona_1 CP_4 Controparte_2 parte di questi ultimi, dell'effettiva destinazione di tali importi per le spese mediche del padre ovvero per il trasloco del medesimo.
Sempre con riferimento all'asse, devono essere altresì in esso computati i denari presenti nei due libretti al portatore (doc. 24) nonché, infine, il valore di ciascun bene mobile di pregio come indicato dallo stesso nell'elenco redatto (doc. n. 26 sempre di parte attrice) oltre al quadro di Persona_1 Persona_3 indicato da parte attrice.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda di riduzione della donazioni indirette (con conseguente richiesta di relativa restituzione) aventi ad oggetto gli immobili di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) nonché della donazione indiretta dell'immobile sito in Venezia, Calle dei Fuseri, deve essere rigettata, così come la domanda di imputazione alla massa ereditaria di quanto asseritamente investito dai convenuti in titoli mobiliari e/o immobili all'estero con denaro proveniente dal e incassato dalla Persona_1 vendita degli immobili siti in AN (Vi) e TO (Bz), da cui il conseguente rigetto altresì della domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento della lesione di legittima asseritamente subita e di restituzione alla massa dei beni asseritamente illegittimamente detenuti dai convenuti;
devono invece essere dichiarate inammissibili in quanto formulate tardivamente, le domande promosse da Parte_1 volte ad ottenere l'accertamento della spettanza della quota di 1/5 degli immobili siti in San Pietro in Volta pagina 11 di 13 n. 323, il risarcimento del danno per mancata possibilità di usufruire di bonus fiscali e per mancata disponibilità del denaro ad esso spettante in forza della successione oggetto della presente causa, nonché infine, di riconoscimento di euro 361.519,83 quale somma nella disponibilità del de cuius; per le medesime ragioni, deve essere dichiarata inammissibile la domanda avanzata da parte convenuta finalizzata al computo nella massa ereditaria della somma di euro 15.000,00 asseritamente sottratta dall'attore dalla residenza della sorella premorta, sempre perché tardivamente formulata.
Deve, invece, essere riconosciuto il diritto attoreo alla ricostruzione dell'asse di , da Persona_1 ritenersi, come detto, composto pertanto dalla quota di ½ dell'immobile sito in Venezia (Ve) Cannaregio n.
5348/B, dalla somma di euro 17.937,43, nonché dalla somma di euro 15.112,28, presente nel conto corrente n. 5250038 intestato al de cuius, nonché ancora dalla somma pari a euro 32.500,00, previa condanna di e in solido alla relativa restituzione, tenuto conto della non contestazione CP_2 Controparte_4 da parte dei suddetti della relativa ricezione nonché infine dai beni mobili di cui al doc. 26 di parte attrice, con conseguente diritto di comproprietà di attore e singoli convenuti (ciascuno per la rispettiva quota) sui predetti beni.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e vengono liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile complessità alta) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti;
non merita, invece, accoglimento la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non risultando che il medesimo abbia agito e/o resistito alle diverse domande oggetto del presente giudizio con responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Il collegio, così come in epigrafe composto non definitivamente pronunciando, ogni altra domande ed eccezione disattesa:
- dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in Persona_1 data 16.03.2011;
- rigetta la domanda volta all'accertamento del fatto che gli acquisti relativi agli immobili siti in
Venezia-Lido (Ve), via Lepanto n. 10, di quelli siti in S. Pietro in Volta n. 323, degli immobili siti in
Venezia (Ve) Dorsoduro 2945, degli immobili siti in Venezia-Mestre (Ve) via Forte Marghera n.
119/B int. 11, dell'immobile sito in Venezia (Ve), San Polo 3108, dell'immobile sito in Venezia (Ve)
Castello 5208, dell'immobile sito in Venezia S. Croce 197/A-H-I nonché, infine, dell'immobile sito in Venezia (Ve), Calle dei Fuseri siano stati effettuati con denaro di e che, Persona_1 pertanto, i suddetti beni costituiscono donazioni indirette e la relativa domanda restitutoria;
- rigetta la domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita stipulato tra e la Immobiliare Mavi s.s. e la relativa domanda restitutoria;
Persona_1 pagina 12 di 13 - rigetta la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima in capo a Parte_1
;
[...]
- dichiara inammissibili le domande avanzate da a titolo risarcitorio;
Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda avanzata da volta all'accertamento, Parte_1 nell'ambito della determinazione della propria quota ereditaria, della spettanza della titolarità di 1/5 degli immobili siti in San Pietro in Volta (Ve) n. 323;
- dichiara inammissibile la domanda avanzata da volta al riconoscimento, a Parte_1 proprio favore, dell'importo pari a Lire 700.000.000,00 (euro 361.519,83);
- dichiara inammissibile la domanda di condanna avanzata da , , Controparte_2 Controparte_4
e volta ad ottenere la restituzione della somma di euro CP_3 Controparte_1
15.000,00;
- condanna e in solido a restituire alla massa ereditaria la Controparte_4 Controparte_2 somma di euro 32.500,00;
- accerta che l'asse ereditario di è composto dalla quota di ½ dell'immobile sito in Persona_1
Venezia (Ve) Cannaregio n. 5348/B, dalla somma di euro 17.937,43, dalla somma di euro
15.112,28, presente nel conto corrente n. 5250038 intestato al de cuius e dai beni mobili di cui al doc.
26 di parte attrice oltre agli euro 32.000,00 di cui al capo precedente;
- dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a..
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Il Presidente dott.ssa Maria Carla Quota
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