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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/10/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 366/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 10/07/2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 SAGLIMBENE ANGELO (c.f. ) con domicilio eletto in Misilmeri, Corso Vittorio C.F._1 Emanuele n. 192 ricorrente contro
CALTANISSETTA (CL), 04/06/1941 (C.F. ) con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. MIDDIONE PASQUALE GIORGIO (C.F. ) con domicilio C.F._3 eletto in via Don Minzoni n.20 -93100 Caltanissetta resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«Voglia fissare con Decreto udienza di discussione ex art. 415 co. 2, cpc, con invito alle parti di comparire personalmente, e termine per la notifica e costituzione, ed esperito il tentativo di conciliazione ed assunta l'istruttoria di Legge emettere gli infrascritti provvedimenti nei riguardi del convenuto: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito, riconoscersi e dichiarare, in accoglimento dell'avanzata domanda, il diritto della società alla restituzione della Parte_2 somma di € 3.547,69 corrisposta al sig. n virtù della Sentenza della Pretura di Caltanissetta, e per l'effetto CP_1 condannare il sig. al pagamento, in favore della ricorrente, della suddetta somma, oltre interessi legali CP_1 dalla data della corresponsione sino al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Per parte resistente:
«Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Nel merito, ritenere e dichiarare che nessuna somma di denaro ha mai percepito il Sig. in esecuzione della sentenza n.256/94 emessa dal Pretore di Caltanissetta;
CP_1 conseguentemente rigettare la domanda della società ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In ogni caso, in via subordinata, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi diritto della ricorrente società ad ottenere il pagamento della chiesta somma e dei relativi interessi legali, per intervenuta prescrizione del diritto di credito, così come meglio esposto in narrativa».
Ragioni della decisione
Con ricorso in riassunzione in seguito alla declaratoria di incompetenza per territorio del Giudice del Lavoro di Palermo, il 16/03/2022 la ha chiesto la condanna Parte_1 del Sig. “alla restituzione della somma di € 3.547,69 oltre interessi legali dalla CP_1 data di corresponsione sino al soddisfo”.
Ha motivato la domanda con il carattere indebito del pagamento in quanto il sig. CP_1 ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, ha percepito indebitamente a titolo di riliquidazione della buonuscita e del trattamento pensionistico, in base al CCNL 1990/1992, giusta sentenza n.
256 del 17 maggio 1994 della Pretura di Caltanissetta.
La sentenza è stata integralmente riformata con sentenza del Tribunale di Caltanissetta n.
53/2004 e per l'effetto la somma di € 3.547,69, al netto delle ritenute di legge, corrisposta a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, giusta deliberazione n. 95/1995 del 14 febbraio 1995, deve essere restituita, oltre gli interessi legali dalla data del pagamento.
A dimostrazione del pagamento ha depositato copia della delibera di riliquidazione della buonuscita avvenuta in data 14.02.1995, unitamente alla relativa dichiarazione della
[...]
Società che su mandato delle altre Aziende cura, tra Parte_3 Parte_4 le altre cose, gli adempimenti relativi al pagamento delle retribuzioni e delle liquidazioni in genere di somme dovute ai dipendenti (o agli ex dipendenti) provvedendo altresì ai connessi adempimenti di natura fiscale e retributiva.
Falliti gli inviti bonari alla restituzione ha agito per il recupero.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito il sig. CP_1 che ha resistito affermando di non aver mai percepito la somma e comunque eccependo
[...] la prescrizione dell'eventuale indebito.
Con ordinanza del 16.3.2025, la ricorrente è stata invitata a documentare i pagamenti eseguiti, tenuto conto delle contestazioni mosse dal convenuto.
In ottemperanza all'invito posto con la citata ordinanza, ha nuovamente Parte_1 depositato copia degli assegni o delle ricevute di restituzione dei dipendenti che hanno ottenuto il riconoscimento delle differenze sull'indennità di buonuscita con la sentenza n. 256/1994 del
Pretore di Caltanissetta.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 10/07/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°
Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere quanto segue.
Ad avviso di questo Giudicante appare necessaria una digressione sulla necessità della indicizzazione e della classificazione delle produzioni documentali, non solo a garanzia del contraddittorio, ma pure di una puntuale cognizione dei fatti da parte del Giudice.
La Suprema Corte ha collegato la disciplina degli artt. 74 e dell'art. 87 disp. att. c.p.c. sul deposito degli atti e dei documenti delle parti alla tutela del contraddittorio. In diverse pronunce ha qualificato come inutilizzabili le produzioni irrituali qualora la controparte legittimata a far valere le irregolarità nel deposito abbia sollevato eccezione. «Ai sensi del combinato disposto degli artt. 74 e dell'art. 87 disp. att. c.p.c. gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli». (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del
09/03/2010, Sez. 1, Ordinanza n. 14661 del 29/05/2019)
Si tratta di giurisprudenza e pronunce che hanno come riferimento il fascicolo cartaceo, che consente una verifica ed un controllo certamente più immediati rispetto al fascicolo telematico che non ricade per sua struttura nella sfera di percezione di chi lo consulta.
La Suprema Corte ha correlato il rispetto delle forme sulle produzioni documentali ad un interesse di parte.
Tuttavia la costituzionalizzazione del principio del giusto processo, ad avviso di questo decidente, attribuisce all'esercizio dell'attività giurisdizionale in termini di correttezza, efficienza e rapidità, lo scopo di tutelare interessi che vanno oltre quelli privati delle parti che agiscono in giudizio.
Se i documenti depositati telematicamente non sono stati indicizzati e non sono stati denominati con un sintetico riferimento al loro contenuto, non solo viene ad essere leso un interesse della controparte, ma viene limitato o reso più difficile al Giudice lo studio della controversia, così ledendo un interesse pubblico e non disponibile dalle parti quale l'efficiente esercizio della giurisdizione.
Deve concludersi che l'impossibilità di una univoca e chiara individuazione degli atti depositati nel fascicolo delle parti, può essere sanzionata con l'inutilizzabilità anche in via officiosa.
Confortano in tali conclusioni alcune considerazioni della Suprema Corte (Sez. 3, Sentenza n.
11617 del 26/05/2011) che nella motivazione osserva che «compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato;
non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto».
Nel caso di specie all'allegato n. 17 del ricorso poi nuovamente depositato a riscontro della richiesta del Giudice formulata con ordinanza del 16.5.2023, contiene copie di distinte di assegni e/o di ricevute di restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza n. 256/1994 del
Pretore di Caltanissetta. In documenti sono privi di indicizzazione o di indicazioni utili all'individuazione nonostante l'invito del Giudice.
Nonostante tale difficoltà o impedimento, il suddetto allegato è stato visionato senza che sia possibile evincere l'inserimento di un documento che dimostri l'emissione di un assegno o comunque l'incasso della somma di € 3.547,69 da parte dello CP_1 Sicuramente il mandato di pagamento, sub. doc 4 prodotto con il ricorso, da atto della messa a disposizione della provvista per poter eseguire la succitata decisione, ma, anche a voler attribuire un valore indiziante, non dimostra che la somma sia stata corrisposta allo che ha CP_1 contestato di averla ricevuta evidenziando di non essersi neppure costituito per resistere in appello.
In conclusione la ricorrente non ha assolto ai propri oneri probatori che in caso di indebito incombe su chi agisce per la ripetizione («In tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, una volta dimostrati dal "solvens", l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito,
e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto, sorge il diritto del "solvens" ad ottenere la restituzione di quanto dovuto da colui al quale il pagamento
è stato effettuato, restando a carico di questi, nell'ipotesi di pagamento eseguito in base ad un titolo ancorché nullo, la prova di aver agito quale semplice tramite dell'effettivo titolare del pur invalido rapporto». (Cass. Sez. 3, 22/04/1997, n. 3468)
La ricorrente non ha dimostrato di aver corrisposto in esecuzione la somma di € 3.547,69 e per tale ragione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati applicando le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per il II scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia, proposizione del ricorso e fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1200, oltre CU versato, CP_1 spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 7 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre
Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 10/07/2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 SAGLIMBENE ANGELO (c.f. ) con domicilio eletto in Misilmeri, Corso Vittorio C.F._1 Emanuele n. 192 ricorrente contro
CALTANISSETTA (CL), 04/06/1941 (C.F. ) con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. MIDDIONE PASQUALE GIORGIO (C.F. ) con domicilio C.F._3 eletto in via Don Minzoni n.20 -93100 Caltanissetta resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«Voglia fissare con Decreto udienza di discussione ex art. 415 co. 2, cpc, con invito alle parti di comparire personalmente, e termine per la notifica e costituzione, ed esperito il tentativo di conciliazione ed assunta l'istruttoria di Legge emettere gli infrascritti provvedimenti nei riguardi del convenuto: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito, riconoscersi e dichiarare, in accoglimento dell'avanzata domanda, il diritto della società alla restituzione della Parte_2 somma di € 3.547,69 corrisposta al sig. n virtù della Sentenza della Pretura di Caltanissetta, e per l'effetto CP_1 condannare il sig. al pagamento, in favore della ricorrente, della suddetta somma, oltre interessi legali CP_1 dalla data della corresponsione sino al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Per parte resistente:
«Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Nel merito, ritenere e dichiarare che nessuna somma di denaro ha mai percepito il Sig. in esecuzione della sentenza n.256/94 emessa dal Pretore di Caltanissetta;
CP_1 conseguentemente rigettare la domanda della società ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In ogni caso, in via subordinata, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi diritto della ricorrente società ad ottenere il pagamento della chiesta somma e dei relativi interessi legali, per intervenuta prescrizione del diritto di credito, così come meglio esposto in narrativa».
Ragioni della decisione
Con ricorso in riassunzione in seguito alla declaratoria di incompetenza per territorio del Giudice del Lavoro di Palermo, il 16/03/2022 la ha chiesto la condanna Parte_1 del Sig. “alla restituzione della somma di € 3.547,69 oltre interessi legali dalla CP_1 data di corresponsione sino al soddisfo”.
Ha motivato la domanda con il carattere indebito del pagamento in quanto il sig. CP_1 ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, ha percepito indebitamente a titolo di riliquidazione della buonuscita e del trattamento pensionistico, in base al CCNL 1990/1992, giusta sentenza n.
256 del 17 maggio 1994 della Pretura di Caltanissetta.
La sentenza è stata integralmente riformata con sentenza del Tribunale di Caltanissetta n.
53/2004 e per l'effetto la somma di € 3.547,69, al netto delle ritenute di legge, corrisposta a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, giusta deliberazione n. 95/1995 del 14 febbraio 1995, deve essere restituita, oltre gli interessi legali dalla data del pagamento.
A dimostrazione del pagamento ha depositato copia della delibera di riliquidazione della buonuscita avvenuta in data 14.02.1995, unitamente alla relativa dichiarazione della
[...]
Società che su mandato delle altre Aziende cura, tra Parte_3 Parte_4 le altre cose, gli adempimenti relativi al pagamento delle retribuzioni e delle liquidazioni in genere di somme dovute ai dipendenti (o agli ex dipendenti) provvedendo altresì ai connessi adempimenti di natura fiscale e retributiva.
Falliti gli inviti bonari alla restituzione ha agito per il recupero.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito il sig. CP_1 che ha resistito affermando di non aver mai percepito la somma e comunque eccependo
[...] la prescrizione dell'eventuale indebito.
Con ordinanza del 16.3.2025, la ricorrente è stata invitata a documentare i pagamenti eseguiti, tenuto conto delle contestazioni mosse dal convenuto.
In ottemperanza all'invito posto con la citata ordinanza, ha nuovamente Parte_1 depositato copia degli assegni o delle ricevute di restituzione dei dipendenti che hanno ottenuto il riconoscimento delle differenze sull'indennità di buonuscita con la sentenza n. 256/1994 del
Pretore di Caltanissetta.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 10/07/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°
Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere quanto segue.
Ad avviso di questo Giudicante appare necessaria una digressione sulla necessità della indicizzazione e della classificazione delle produzioni documentali, non solo a garanzia del contraddittorio, ma pure di una puntuale cognizione dei fatti da parte del Giudice.
La Suprema Corte ha collegato la disciplina degli artt. 74 e dell'art. 87 disp. att. c.p.c. sul deposito degli atti e dei documenti delle parti alla tutela del contraddittorio. In diverse pronunce ha qualificato come inutilizzabili le produzioni irrituali qualora la controparte legittimata a far valere le irregolarità nel deposito abbia sollevato eccezione. «Ai sensi del combinato disposto degli artt. 74 e dell'art. 87 disp. att. c.p.c. gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli». (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del
09/03/2010, Sez. 1, Ordinanza n. 14661 del 29/05/2019)
Si tratta di giurisprudenza e pronunce che hanno come riferimento il fascicolo cartaceo, che consente una verifica ed un controllo certamente più immediati rispetto al fascicolo telematico che non ricade per sua struttura nella sfera di percezione di chi lo consulta.
La Suprema Corte ha correlato il rispetto delle forme sulle produzioni documentali ad un interesse di parte.
Tuttavia la costituzionalizzazione del principio del giusto processo, ad avviso di questo decidente, attribuisce all'esercizio dell'attività giurisdizionale in termini di correttezza, efficienza e rapidità, lo scopo di tutelare interessi che vanno oltre quelli privati delle parti che agiscono in giudizio.
Se i documenti depositati telematicamente non sono stati indicizzati e non sono stati denominati con un sintetico riferimento al loro contenuto, non solo viene ad essere leso un interesse della controparte, ma viene limitato o reso più difficile al Giudice lo studio della controversia, così ledendo un interesse pubblico e non disponibile dalle parti quale l'efficiente esercizio della giurisdizione.
Deve concludersi che l'impossibilità di una univoca e chiara individuazione degli atti depositati nel fascicolo delle parti, può essere sanzionata con l'inutilizzabilità anche in via officiosa.
Confortano in tali conclusioni alcune considerazioni della Suprema Corte (Sez. 3, Sentenza n.
11617 del 26/05/2011) che nella motivazione osserva che «compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato;
non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto».
Nel caso di specie all'allegato n. 17 del ricorso poi nuovamente depositato a riscontro della richiesta del Giudice formulata con ordinanza del 16.5.2023, contiene copie di distinte di assegni e/o di ricevute di restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza n. 256/1994 del
Pretore di Caltanissetta. In documenti sono privi di indicizzazione o di indicazioni utili all'individuazione nonostante l'invito del Giudice.
Nonostante tale difficoltà o impedimento, il suddetto allegato è stato visionato senza che sia possibile evincere l'inserimento di un documento che dimostri l'emissione di un assegno o comunque l'incasso della somma di € 3.547,69 da parte dello CP_1 Sicuramente il mandato di pagamento, sub. doc 4 prodotto con il ricorso, da atto della messa a disposizione della provvista per poter eseguire la succitata decisione, ma, anche a voler attribuire un valore indiziante, non dimostra che la somma sia stata corrisposta allo che ha CP_1 contestato di averla ricevuta evidenziando di non essersi neppure costituito per resistere in appello.
In conclusione la ricorrente non ha assolto ai propri oneri probatori che in caso di indebito incombe su chi agisce per la ripetizione («In tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, una volta dimostrati dal "solvens", l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito,
e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto, sorge il diritto del "solvens" ad ottenere la restituzione di quanto dovuto da colui al quale il pagamento
è stato effettuato, restando a carico di questi, nell'ipotesi di pagamento eseguito in base ad un titolo ancorché nullo, la prova di aver agito quale semplice tramite dell'effettivo titolare del pur invalido rapporto». (Cass. Sez. 3, 22/04/1997, n. 3468)
La ricorrente non ha dimostrato di aver corrisposto in esecuzione la somma di € 3.547,69 e per tale ragione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati applicando le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per il II scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia, proposizione del ricorso e fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1200, oltre CU versato, CP_1 spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 7 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre