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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8813/2017 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sant'Anastasia alla via D'Auria, n. 189, presso lo studio dell'avv. Emanuele CASTALDO
BARRIGIANO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura C.F._2 in calce alla citazione,
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino 5A, presso lo studio dell'avv.
Marco ROSSI, , dal quale è rappresentata e difesa giusta procura C.F._3 generale alle liti rilasciata a rogito notaio di ES (rep. 44581; Persona_1 racc. 16956), versata in atti in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 20.12.2022,
OPPOSTA
avente ad oggetto: bancari.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 31.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.2509/2017 emesso dal Tribunale di Nola in data
11.11.2017 su istanza della opposta e notificatogli in data 17.11.2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1
Pag. 1 7.118,86 a titolo di residuo ancora dovuto per due finanziamenti da lui contratti e non integralmente onorati, oltre ad interessi e spese della fase monitoria.
L'opponente rilevava che i finanziamenti su cui si basava il decreto ingiuntivo opposto richiesto dalla cessionaria erano il n. 20115516852811 erogato Controparte_1 originariamente dalla (poi incorporata dalla Findomestic Banca S.p.A.) Controparte_2 ed il n. 51805 erogato originariamente da .. Controparte_3
Il primo dell'importo di euro 5.000,00 rimborsabile in 56 rate mensili di euro 143,00 ciascuna, con TAEG del 23,14%, che prevedeva la stipulazione di un assicurazione accessoria al costo di euro 123,20.
Il secondo dell'importo di euro 12.000,00 rimborsabile in 72 rate mensili di euro 258,00 ciascuna, con TAEG del 14,05%, che prevedeva la stipulazione di due assicurazioni accessorie al costo complessivo di euro 780,72.
Quanto al primo rapporto, l'opponente eccepiva che allo stesso la Findomestic avesse applicato tassi usurari (usura originaria) con conseguente conversione del mutuo oneroso in mutuo gratuito ai sensi dell'art. 1815 c.c. Il tasso soglia per il primo trimestre 2006, infatti, era stato pari al 14,71% e quindi ben inferiore al TAEG dichiarato del 23,14% . Orbene, avendo il versato euro 6.800,00, egli, considerata la gratuità del finanziamento, Pt_1 aveva acquisito il diritto a vedersi restituito l'importo di euro 1.800,00 versato in eccedenza rispetto al capitale erogato.
Quanto al secondo rapporto, l'opponente eccepiva che al era stata erogata la minor Pt_1 somma di euro 7.035,88, anziché quella pattuita di euro 12.000,00 e di aver pagato per esso euro 14.116,00, per cui, addizionando quest'ultima somma agli euro 5.000,00 mai ricevuti, egli avrebbe restituito alla euro 19.116,00 con un'eccedenza di euro 540,00 CP_3 rispetto agli euro 18.576,00, cha avrebbe dovuto, invece, restituire per contratto.
Tanto esposto, l'opponente domandava, previo accertamento dei vizi lamentati, la revoca del decreto ingiuntivo ed, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme pagate in eccesso.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale eccepiva che per il finanziamento n.
201155168522811 al 30.03.2015 il credito residuo ammontava ad euro 1.202,68, come da estratto conto prodotto in atti nel fascicolo monitorio;
che per il finanziamento n. 51805 al
31.08.2013 il credito residuo ammontava ad euro 5.916,18, come da estratto conto prodotto in atti nel fascicolo monitorio;
che i due crediti erano stati ceduti da Findomestic e da a rispettivamente in data 30.11.2015 e 27.11.2015; Controparte_4 Controparte_1 che il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed ottenuto sulla scorta degli estratti conto relativi ai due finanziamenti;
che i tassi di interesse applicati al finanziamento n.
201155168522811 non erano usurari, in quanto il tasso soglia del 14,71% indicato dall'opponente era errato, dovendosi applicare quello diverso del 26,22% previsto per la
Pag. 2 categoria dei “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dagli intermediari non bancari fino a 5.000,00 euro”; che la polizza assicurativa accessoria era facoltativa e non andava, pertanto, computata nel calcolo del TAEG;
che i tassi di mora non andavano sommati a quelli corrispettivi;
che l'opponente non aveva sufficientemente dato prova della erogazione parziale del finanziamento n. 51805, in quanto l'assegno in fotocopia non risultava leggibile e risultava girato ad altro soggetto;
che prima dell'opposizione l'opponente non si era mai lamentato di un'erogazione parziale;
che sussisteva carenza di legittimazione passiva dell'opposta relativamente alle proposte domande riconvenzionali di condanna alla ripetizione delle somme pagate in eccesso, essendo le somme chieste in restituzione state incassate dalle finanziarie cedenti e non certo da CP_1 CP_1
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., alla successiva udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza del 31.10.2024.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
All'udienza di precisazione delle conclusioni l'opponente eccepiva che nella sua produzione l'opposta aveva depositato estratti conto riferiti a finanziamenti diversi da quelli oggetto di causa;
che nulla essa avrebbe depositato relativamente al finanziamento n. 51805 lasciando così il suo credito del tutto privo di prova;
che la cessionaria non aveva fornito prova che le posizioni debitorie facenti capo al fossero state effettivamente incluse Pt_1 tra quelle cedutegli;
che l'opposta non aveva avviato la procedura di mediazione obbligatoria, che era stata avviata dal solo opponente.
****************
Da un attento esame della documentazione in atti, si rileva, in via preliminare, che per uno dei rapporti di finanziamento indicati nel ricorso per ingiunzione, e precisamente per quello identificato con il n. 51805, la opposta non ha prodotto alcun documento o estratto conto.
In particolare, mentre per il rapporto n. 20115516852811 la cessionaria Controparte_1 ha prodotto la domanda di finanziamento alla sottoscritta in data Controparte_2
02.04.2006 dal e dal suo coniuge, nonché l'estratto conto finale emesso dalla Pt_1 cedente Findomestic in data 04.06.2015 e la raccomandata A.R. del 27.04.2015 di notifica al della cessione del credito in favore della con indicazione del Pt_1 Controparte_1 saldo al 30.03.2015di euro 1.202,68, per il rapporto n. 51805 ha presumibilmente depositato documentazione attinente ad altro rapporto identificato con il n. 8846990 risalente all'11.05.2004 facente capo allo stesso . Parte_1
L'opponente, tuttavia, pur avendo, prima di costituirsi, l'opportunità di esaminare la documentazione allegata al ricorso, nel suo atto di opposizione nulla ha eccepito al riguardo, riconoscendo l'esistenza del finanziamento dedotto in ricorso come quello avente n. 51805. Del resto le condizioni del finanziamento n. 8846990 sono identiche a quelle del
Pag. 3 n. 51805, per cui si deve ritenere che si sia trattato di un mero refuso dell'opposta, che non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa dell'opponente, il quale nell'opporsi ha ad ogni modo esattamente individuato il rapporto oggetto di causa, tant'è vero che nell'opposizione nulla eccepisce sull'inesistenza di un rapporto avente n. 51805 e, poi, alle note allegate al verbale del 12.04.2018 allega comunicazione dell'11.05.2004, che CP_3 riporta come numero di riferimento del finanziamento proprio il n. 8846990, il che fa pensare che egli fosse pienamente consapevole dell'esistenza del finanziamento e che quello indicato erroneamente con il n. 51805 fosse proprio il n. 8846990, rispetto al quale proponeva le sue eccezioni, accettando il contraddittorio.
Tanto precisato si passa ad esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per il mancato avvio della mediazione da parte dell'opposta.
L'eccezione non appare fondata, in quanto l'improcedibilità avrebbe potuto essere pronunciata solo allorché la mediazione non fosse stata affatto espletata neanche su iniziativa dell'opponente.
Venendo al merito, si esamineranno i due rapporti in modo separato.
Quanto al finanziamento n. 20115516852811 l'opponente ha eccepito che la finanziaria avrebbe pattuito tassi usurari (usura originaria).
L'eccezione è infondata. Infatti, il tasso soglia di riferimento da applicare nel caso di specie
è quello previsto per gli intermediari non bancari e non per quelli bancari come vorrebbe l'opponente. Con la cessione, infatti, il credito non ha perduto la sua originaria natura di credito concesso da un operatore finanziario quale era appunto la ed a Controparte_2 nulla rileva il fatto che successivamente lo stesso sia stato acquistato da un operatore bancario.
Né può essere accolta la eccezione che il TAEG applicato debba ritenersi in realtà maggiore di quello dichiarato, considerati i costi dell'assicurazione accessoria. Infatti,
l'eccezione appare generica e non supportata da alcuna relazione contabile o calcolo, che possa dare rilievo a quanto eccepito. La C.T.U. richiesta sul punto, laddove ammessa, avrebbe assunto una finalità meramente esplorativa non consentita.
Il saldo del rapporto n. 20115516852811 andrà, dunque, confermato.
Quanto al finanziamento n. 81505 (rectius n. 8846990) dell'11.05.2004 dell'importo di euro 12.000,00, l'opponente, come detto, ha eccepito che gli era stata erogata in realtà la minor somma di euro 7.035,88,e di aver pagato per esso euro 14.116,00, per cui, addizionando quest'ultima somma agli euro 5.000,00 mai ricevuti, egli avrebbe restituito alla euro 19.116,00 con un'eccedenza di euro 540,00 rispetto agli euro CP_3
18.576,00, cha avrebbe dovuto invece restituire per contratto.
L'assunto non appare sufficientemente provato.
Pag. 4 La tesi dell'opponente, che contrasta con il contenuto contrattuale sottoscritto in data
11.05.2004, si basa sulla comunicazione di pari data emessa da secondo cui, a fronte CP_3 di un finanziamento di euro 12.104,00 richiesto con un totale di euro 18.576,00 da rimborsare in 72 rate mensili da euro 258,00, l'importo liquidato era stato di euro 8.535,88.
Si osserva, di contro, che se il finanziamento fosse stato effettivamente ridotto ad euro
8.535,88 anche la rata di rimborso avrebbe dovuto ridursi necessariamente. Il fatto che la rata sia rimasta invariata e che il nulla abbia obiettato continuando a pagare Pt_1 regolarmente le rate a scadere di euro 258,00 ciascuna, lascia intendere che l'importo erogato sia stato proprio quello stabilito in contratto.
L'opponente al fine di provare il contrario avrebbe dovuto dimostrare che non avesse CP_3 erogato il residuo finanziato mediante bonifico o altro assegno producendo, oltre alla predetta comunicazione, anche un estratto dei movimenti del suo conto corrente personale, da cui evincere che alcuna altra somma gli era stata erogata dalla finanziaria.
L'assegno circolare prodotto in copia di euro 7.035,88 non può essere quello allegato alla comunicazione della in quanto l'importo non corrisponde a quello della lettera CP_3 di accompagnamento dell'11.05.2004 di euro 8.535,88.
Quanto, infine, all'eccezione di mancata prova della titolarità dei crediti ceduti si osserva che per giurisprudenza costante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco dei crediti (c.d. 'cartolarizzazione') non ha valore costitutivo della fattispecie traslativa, né sana eventuali vizi dell'atto; essa ha, invece, la più limitata funzione di prova della titolarità del credito in capo al cessionario, a condizione che l'avviso contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi.
Anche tale eccezione va, dunque, disattesa.
La opposizione, pertanto, deve ritenersi infondata ed andrà rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da a rigettata ogni contraria istanza, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
l) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
2509/2017 emesso dal Tribunale di Nola, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio, che vengono
Pag. 5 liquidate in euro 2.540,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Nola, il 27/01/2025.
Il Giudice
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