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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4083 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 Lima n.10, presso lo studio dell'avv. Cecinelli Andrea che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Via CP_1 E. Albanese n.7, presso lo studio dell'avv. Cassata Giuseppina che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 05 settembre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita nel Comune di Terrasini (PA), in Via Alcide De Gasperi n. 56, di proprietà CP_ della sig.ra , è assegnata a quest'ultima con quanto in essa contenuto. La stessa continuerà ad abitarvi insieme alle figlie. Il sig. se ne è già allontanato, asportando tutti i suoi beni ed Parte_1 effetti personali;
3)La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
4) Considerata la distanza delle rispettive abitazioni e l'attività lavorativa svolta, che costringono il sig. a frequenti viaggi, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, previo accordo con Parte_1 la madre, ogni qual volta vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e ogni qual volta avrà l'opportunità di recarsi a Terrasini. In ogni caso manterrà frequenti contatti telefonici con la minore. Il sig. altresì, potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi, durante il periodo estivo Parte_1 da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno, 3 giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno e 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il Lunedì dell'Angelo; Per le specifiche modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore, entrambe le parti rimandano al separato piano genitoriale sottoscritto e allegato, che costituisce parte integrante del presente ricorso;
CP_ 5) Considerate le rispettive capacità economiche, il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne, economicamente non autosufficiente, l'assegno mensile complessivo di € 800,00 (ottocento/00), entro il giorno 5 di ciascun mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, sul conto corrente bancario intestato CP_ alla sig.ra , a lui ben noto. Detto importo è soggetto alla rivalutazione automatica annuale secondo le variazioni degli indici ISTAT rilevati sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
6) Le spese straordinarie per le figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. Per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie le parti rimandano al Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Palermo, da intendersi qui integralmente riportato;
7) L'assegno unico per le figlie a carico erogato dall' verrà percepito integralmente dalla CP_2 madre;
8) I ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio e del passaporto della minore Persona_2
CP_ 9) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 di quest'ultima, l'importo mensile di € 150 (centocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa. CP_ Tale corresponsione resterà in vigore sino alla sottoscrizione, da parte della sig.ra , di un contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato. In caso di stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, qualora, alla scadenza, detto contratto non venisse CP_ prorogato o rinnovato e la sig.ra si ritrovasse nuovamente in stato di disoccupazione, il sig. si impegna sin d'ora a riprendere il versamento dell'importo di € 150,00 mensili, a Parte_1 semplice richiesta scritta corredata da documentazione attestante lo stato di disoccupazione, senza necessità di procedere alla modifica delle condizioni di separazione;
10) Con riferimento al mutuo contratto per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare, la cui rata mensile è pari ad € 480,00 (quattrocentoottanta/00), i coniugi concordano di contribuire congiuntamente al pagamento delle rate di detto mutuo nella misura di € 220,00 (duecentoventi/00) CP_ a carico della sig.ra e di € 260,00 (duecentosessanta/00) a carico del sig. Parte_1 Quest'ultimo si farà altresì carico dell'importo mensile di € 40,00 (quaranta/00) per la quota di pertinenza relativa alla cantina;
11) Con riferimento alle spese relative alle utenze dell'immobile adibito a casa familiare, il sig. se ne farà carico nella misura del 50%, ad eccezione dell'utenza telefonica che resterà Parte_1 CP_ integralmente a carico della sig.ra ;
12) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 05/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 03/09/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 294 – P. II. – Serie A – Anno 2005).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4083 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 Lima n.10, presso lo studio dell'avv. Cecinelli Andrea che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Via CP_1 E. Albanese n.7, presso lo studio dell'avv. Cassata Giuseppina che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 05 settembre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita nel Comune di Terrasini (PA), in Via Alcide De Gasperi n. 56, di proprietà CP_ della sig.ra , è assegnata a quest'ultima con quanto in essa contenuto. La stessa continuerà ad abitarvi insieme alle figlie. Il sig. se ne è già allontanato, asportando tutti i suoi beni ed Parte_1 effetti personali;
3)La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
4) Considerata la distanza delle rispettive abitazioni e l'attività lavorativa svolta, che costringono il sig. a frequenti viaggi, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, previo accordo con Parte_1 la madre, ogni qual volta vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e ogni qual volta avrà l'opportunità di recarsi a Terrasini. In ogni caso manterrà frequenti contatti telefonici con la minore. Il sig. altresì, potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi, durante il periodo estivo Parte_1 da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno, 3 giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno e 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il Lunedì dell'Angelo; Per le specifiche modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore, entrambe le parti rimandano al separato piano genitoriale sottoscritto e allegato, che costituisce parte integrante del presente ricorso;
CP_ 5) Considerate le rispettive capacità economiche, il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne, economicamente non autosufficiente, l'assegno mensile complessivo di € 800,00 (ottocento/00), entro il giorno 5 di ciascun mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, sul conto corrente bancario intestato CP_ alla sig.ra , a lui ben noto. Detto importo è soggetto alla rivalutazione automatica annuale secondo le variazioni degli indici ISTAT rilevati sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
6) Le spese straordinarie per le figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. Per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie le parti rimandano al Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Palermo, da intendersi qui integralmente riportato;
7) L'assegno unico per le figlie a carico erogato dall' verrà percepito integralmente dalla CP_2 madre;
8) I ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio e del passaporto della minore Persona_2
CP_ 9) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 di quest'ultima, l'importo mensile di € 150 (centocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa. CP_ Tale corresponsione resterà in vigore sino alla sottoscrizione, da parte della sig.ra , di un contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato. In caso di stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, qualora, alla scadenza, detto contratto non venisse CP_ prorogato o rinnovato e la sig.ra si ritrovasse nuovamente in stato di disoccupazione, il sig. si impegna sin d'ora a riprendere il versamento dell'importo di € 150,00 mensili, a Parte_1 semplice richiesta scritta corredata da documentazione attestante lo stato di disoccupazione, senza necessità di procedere alla modifica delle condizioni di separazione;
10) Con riferimento al mutuo contratto per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare, la cui rata mensile è pari ad € 480,00 (quattrocentoottanta/00), i coniugi concordano di contribuire congiuntamente al pagamento delle rate di detto mutuo nella misura di € 220,00 (duecentoventi/00) CP_ a carico della sig.ra e di € 260,00 (duecentosessanta/00) a carico del sig. Parte_1 Quest'ultimo si farà altresì carico dell'importo mensile di € 40,00 (quaranta/00) per la quota di pertinenza relativa alla cantina;
11) Con riferimento alle spese relative alle utenze dell'immobile adibito a casa familiare, il sig. se ne farà carico nella misura del 50%, ad eccezione dell'utenza telefonica che resterà Parte_1 CP_ integralmente a carico della sig.ra ;
12) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 05/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 03/09/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 294 – P. II. – Serie A – Anno 2005).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.