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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 650/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RA ELIANA, TO
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6210/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3412/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 13/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO BONARIO n. P.IVA_1 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6582/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso-comunicazione n. 03482551888, conseguente al controllo formale automatizzato ex art. 36 ter D.P.R. n. 600 del 1973, effettuato sul modello Unico PF 2018, per l'anno d'imposta
2017, recante la richiesta di versamento della somma complessiva di € 5.076,80, non riconoscendo l'importo indicato al rigo RP41 della dichiarazione, relativo a spese per il recupero del patrimonio edilizio.
Il ricorrente ha eccepito la parziale insussistenza del presupposto impositivo e chiesto l'annullamento in via amministrativa dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP I di Napoli, contestando in via preliminare l'impugnabilità dell'avviso impugnato e, nel merito, ribadendo la legittimità del proprio operato, stante la carente documentazione riscontrata dall'Ufficio durante il controllo.
All'odierna udienza, esaminati gli atti e la documentazione depositata, la causa, ritenuta ormai matura, è stata assunta in decisione.
La contribuente con il proposto appello ha censurando diffusamente la sentenza impugnata eccependo: il difetto di motivazione della sentenza impugnata;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D. Lgs. n.
546/92.
La parte appellata si costituiva con proprie controdeduzioni.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
Oggetto del contenzioso è la questione relativa all'impugnabilità l'avviso di irregolarità n.03482551888 scaturente dal controllo -ex art 36 ter Dpr n.600/73 posto in essere sulla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2017- recante la somma complessiva di euro 5.076,80, di cui euro 3.943,00 a titolo di maggiore imposta dovuta ai fini Irpef.
Dall'esame dell'atto impugnato, pagina 4, si evince agevolmente che alla voce “motivi delle rettifiche” è indicato “non si riconosce l'importo indicato al rigo RP41, spese per il recupero del patrimonio edilizio, in quanto non è stata esibita CILA relativa ai lavori eseguiti, ma solo frontespizio”. Inoltre, si chiariva che “questa
è una comunicazione con cui si informa il contribuente degli esiti del controllo formale (ex art. 36 ter dpr n.
600/73) eseguito sulla dichiarazione ed è inviato anche per consentirgli di comunicare all'Ufficio eventuali dato od elementi con considerati o valutati erroneamente in sede di controllo. Per questo motivo la comunicazione non costituisce un atto autonomamente impugnabile” (cfr. pag. 6).
L'Ufficio ha ravvisato elementi utili per effettuare rettifiche e così ha instaurato una fase endoprocedimentale emettendo l'atto impugnato prima di procedere all'iscrizione a ruolo.
Tale comunicazione non può quindi costituire un atto autonomo di contestazione della pretesa tributaria e non è pertanto autonomamente impugnabile, come precisato anche nell'avviso inviato al contribuente.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con sentenze 24 luglio 2007, n. 16293, e 26 luglio 2007
n. 16428, hanno chiarito che le predette comunicazioni (c.d. "avvisi bonari") non sono immediatamente impugnabili innanzi al giudice tributario, in quanto costituiscono un "invito" a fornire "eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi". Quindi manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l'intervento del giudice).
Si è in presenza di un semplice invito al contribuente a chiarire alcune irregolarità verificate che non contiene alcuna pretesa impositiva e di cui sono incerti gli esiti in seguito all'instaurato contraddittorio.
Tale ricostruzione non è inficiata dalle deduzioni del contribuente a sostegno delle quali ha citato la sentenza n.22356 del 2020 che, però, concerne l'avviso bonario ex 36 bis Dpr n.600/73, non quello da 36 ter Dpr
n.600/73, oggetto della presente controversia.
Da tutto quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
L'appello per i motivi esposti va rigettato;
le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della materia oggetto del contenzioso.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RA ELIANA, TO
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6210/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3412/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 13/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO BONARIO n. P.IVA_1 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6582/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso-comunicazione n. 03482551888, conseguente al controllo formale automatizzato ex art. 36 ter D.P.R. n. 600 del 1973, effettuato sul modello Unico PF 2018, per l'anno d'imposta
2017, recante la richiesta di versamento della somma complessiva di € 5.076,80, non riconoscendo l'importo indicato al rigo RP41 della dichiarazione, relativo a spese per il recupero del patrimonio edilizio.
Il ricorrente ha eccepito la parziale insussistenza del presupposto impositivo e chiesto l'annullamento in via amministrativa dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP I di Napoli, contestando in via preliminare l'impugnabilità dell'avviso impugnato e, nel merito, ribadendo la legittimità del proprio operato, stante la carente documentazione riscontrata dall'Ufficio durante il controllo.
All'odierna udienza, esaminati gli atti e la documentazione depositata, la causa, ritenuta ormai matura, è stata assunta in decisione.
La contribuente con il proposto appello ha censurando diffusamente la sentenza impugnata eccependo: il difetto di motivazione della sentenza impugnata;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D. Lgs. n.
546/92.
La parte appellata si costituiva con proprie controdeduzioni.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
Oggetto del contenzioso è la questione relativa all'impugnabilità l'avviso di irregolarità n.03482551888 scaturente dal controllo -ex art 36 ter Dpr n.600/73 posto in essere sulla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2017- recante la somma complessiva di euro 5.076,80, di cui euro 3.943,00 a titolo di maggiore imposta dovuta ai fini Irpef.
Dall'esame dell'atto impugnato, pagina 4, si evince agevolmente che alla voce “motivi delle rettifiche” è indicato “non si riconosce l'importo indicato al rigo RP41, spese per il recupero del patrimonio edilizio, in quanto non è stata esibita CILA relativa ai lavori eseguiti, ma solo frontespizio”. Inoltre, si chiariva che “questa
è una comunicazione con cui si informa il contribuente degli esiti del controllo formale (ex art. 36 ter dpr n.
600/73) eseguito sulla dichiarazione ed è inviato anche per consentirgli di comunicare all'Ufficio eventuali dato od elementi con considerati o valutati erroneamente in sede di controllo. Per questo motivo la comunicazione non costituisce un atto autonomamente impugnabile” (cfr. pag. 6).
L'Ufficio ha ravvisato elementi utili per effettuare rettifiche e così ha instaurato una fase endoprocedimentale emettendo l'atto impugnato prima di procedere all'iscrizione a ruolo.
Tale comunicazione non può quindi costituire un atto autonomo di contestazione della pretesa tributaria e non è pertanto autonomamente impugnabile, come precisato anche nell'avviso inviato al contribuente.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con sentenze 24 luglio 2007, n. 16293, e 26 luglio 2007
n. 16428, hanno chiarito che le predette comunicazioni (c.d. "avvisi bonari") non sono immediatamente impugnabili innanzi al giudice tributario, in quanto costituiscono un "invito" a fornire "eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi". Quindi manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l'intervento del giudice).
Si è in presenza di un semplice invito al contribuente a chiarire alcune irregolarità verificate che non contiene alcuna pretesa impositiva e di cui sono incerti gli esiti in seguito all'instaurato contraddittorio.
Tale ricostruzione non è inficiata dalle deduzioni del contribuente a sostegno delle quali ha citato la sentenza n.22356 del 2020 che, però, concerne l'avviso bonario ex 36 bis Dpr n.600/73, non quello da 36 ter Dpr
n.600/73, oggetto della presente controversia.
Da tutto quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
L'appello per i motivi esposti va rigettato;
le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della materia oggetto del contenzioso.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado