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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/12/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
V.G. 4648/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AN SP Presidente dr.ssa LA Di RN Giudice rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto instaurato da
, c.f. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 e
, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...] e difesi dall'avv. Raffaele Merlo del Foro di Trento, con studio ivi in via Santa Maria Maddalena n. 12 (codice fiscale CodiceFiscale_3
– fax n. 0461222853 - pec presso hanno eletto domicilio giusta Email_1 procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 13 ottobre 2025, così come successivamente confermate all'udienza dell'11 dicembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 13.10.2025. All'udienza dell'11.12.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “a) la casa coniugale ubicata a Trento, in via B. A. Alberione 4 di cui è proprietaria esclusiva la coniuge rimane assegnata ad essa b) al momento della eventuale vendita dell'unità immobiliare sita a Trento, via A. Alberione il marito avrà in pagamento l'importo corrispondente al 50% del prezzo ricavato a titolo di restituzione del prestito infruttifero dallo stesso effettuato onde permettere alla moglie di procederne all'acquisto c) la vettura Jeep Renegade tg FV958TB rimane in possesso della signora d) la vettura Ford Galaxi tg ES650TH rimane a disposizione Parte_1 esclusiva del signor al quale spettano le spese di assicurazione e quant'altro relative al Parte_2 predetto autoveicolo a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente atto. Entrambi i coniugi si rendono disponibili a sottoscrivere eventuali atti di trasferimento del predetto veicolo e) il figlio minore è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente con la madre presso la casa coniugale f) il marito è tenuto a versare alla coniuge un importo mensile pari ad € 250,00.- per il mantenimento del figlio minore in ordine alle spese Per_1 ordinarie, nonché un importo pari al 30% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse, in ordine alle quali i ricorrenti si riportano al Protocollo in uso presso codesto Tribunale. Per spese ordinarie si intendono quelle inerenti alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli;
quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Per spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli si intendono: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
rette scolastiche e tasse universitarie per i tre figli;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) per quanto riguarda il figlio campi scuola estivi, post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario non offre tempestive alternative, mentre per quanto riguarda i figli maggiorenni tasse e/o contributi per master, soggiorni di studio all'estero etc.; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) uscite scolastiche senza pernottamento per quanto riguarda il figlio minore;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Per le altre spese straordinarie da concordare preventivamente fra coniugi si intendono tutte le altre spese straordinarie non comprese nell'elenco precedente e che vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o email) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio minore vanno a beneficio del genitore che le ha sostenute, salvo i limiti di legge e salvo diverso accordo fra i genitori g) il diritto all'intestazione dell'assegno unico, degli assegni familiari, delle eventuali detrazioni, borse di studio, sussidi e ogni altra forma di dazione pubblica e/o privata inerenti i figli eventualmente a carico verrà ripartiti fra entrambi i coniugi in percentuale diversa di anno in anno secondo specifici accordi scritti che diverranno parte integrante delle presenti condizioni di separazione h) riguardo il diritto di vista del padre al figlio minore , Per_1 che è prossimo al compimento dei 17 anni, le parti concordano sul non prevedere un rigido schema di visite ed il figlio pertanto potrà stare presso il padre ogni qual volta lo vorrà previo accordo tra i genitori e compatibilmente con i propri impegni scolastici e ricreativi, nonché con gli impegni del padre. Per le festività natalizie dell'anno 2025 e per quelle pasquali, estive e per i ponti fino al raggiungimento della maggiore età i genitori si accorderanno di volta in volta al fine di tenere con sè il figlio in modo paritetico, seguendo il criterio dell'alternanza, sempre tenendo conto degli impegni e dei desiderata del minore i) i coniugi danno atto di essere, allo stato, economicamente autosufficienti e che con l'esatto e puntuale adempimento di quanto pattuito alle lettere b) e f) s'intenderanno tacitate tutte le reciproche pretese, ad eccezione degli impegni quivi assunti nell'interesse dei figli j) i coniugi prestano altresì il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche per il figlio minore ed a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici”.
Si dà atto, inoltre, che le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
A riguardo si rileva l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale 11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023.
Ragione per cui si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né alla prole né al buon costume o all'ordine pubblico, e, al contempo, di dovere rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 13 ottobre 2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 28 settembre 1996 in Calceranica al Lago (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Calceranica al Lago (TN) al N. 3 P.2 serie A anno 1996); Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 16 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
LA Di RN AN SP