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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1206/25 R.G.
promossa da
(C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
10/04/1966, ivi residente, alla via Sirleto n. 69 e (C.F. Parte_2
), nata a [...], il [...], residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico
Bennato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Catanzaro, via
RO RC n. 12
RICORRENTI
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Parte_2
- che in data 07/03/1998 contraevano matrimonio in RO (CZ), con rito concordatario, in regime patrimoniale della comunione dei beni;
1 - che il matrimonio veniva trascritto nei registri della Stato Civile del Comune di RO con atto n. 3, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1998;
- che dalla loro unione nasceva in data 01/08/1998, in Catanzaro, la figlia Per_1
, oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
[...]
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, i medesimi in data 19/05/2021, ottenevano da Codesto Tribunale, l'omologa della separazione consensuale;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni stabilite con la separazione, per come di seguito specificate: condizioni
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con gli obblighi di legge;
2) la casa coniugale, sita in Catanzaro via Corrado Alvaro 73, di proprietà esclusiva della signora , viene alla stessa assegnata con tutti i mobili e gli arredi ivi Parte_2 esistenti, con possibilità per il signor di prelevare i suoi effetti personali;
Parte_1
3) per il mantenimento della figlia , che è maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autonoma, in quanto studentessa universitaria, entrambi i genitori se ne faranno carico in parti uguali;
4) i signori e rinunciano reciprocamente all'assegno di Parte_1 Parte_2 mantenimento, percependo entrambi uno stipendio”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 03/12/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla data dell'omologa della separazione consensuale, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è
2 perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve presumersi initerrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis, quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
RO (CZ) in data 07/03/1998, tra e Parte_1 Parte_2 registrato negli atti di matrimonio, con atto n. 3, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1998; confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO (CZ) di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/12/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo
3
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1206/25 R.G.
promossa da
(C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
10/04/1966, ivi residente, alla via Sirleto n. 69 e (C.F. Parte_2
), nata a [...], il [...], residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico
Bennato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Catanzaro, via
RO RC n. 12
RICORRENTI
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Parte_2
- che in data 07/03/1998 contraevano matrimonio in RO (CZ), con rito concordatario, in regime patrimoniale della comunione dei beni;
1 - che il matrimonio veniva trascritto nei registri della Stato Civile del Comune di RO con atto n. 3, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1998;
- che dalla loro unione nasceva in data 01/08/1998, in Catanzaro, la figlia Per_1
, oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
[...]
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, i medesimi in data 19/05/2021, ottenevano da Codesto Tribunale, l'omologa della separazione consensuale;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni stabilite con la separazione, per come di seguito specificate: condizioni
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con gli obblighi di legge;
2) la casa coniugale, sita in Catanzaro via Corrado Alvaro 73, di proprietà esclusiva della signora , viene alla stessa assegnata con tutti i mobili e gli arredi ivi Parte_2 esistenti, con possibilità per il signor di prelevare i suoi effetti personali;
Parte_1
3) per il mantenimento della figlia , che è maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autonoma, in quanto studentessa universitaria, entrambi i genitori se ne faranno carico in parti uguali;
4) i signori e rinunciano reciprocamente all'assegno di Parte_1 Parte_2 mantenimento, percependo entrambi uno stipendio”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 03/12/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla data dell'omologa della separazione consensuale, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è
2 perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve presumersi initerrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis, quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
RO (CZ) in data 07/03/1998, tra e Parte_1 Parte_2 registrato negli atti di matrimonio, con atto n. 3, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1998; confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO (CZ) di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/12/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo
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