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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORBELLI LUCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 141/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montoggio - Via Iv Novembre 18 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6355 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6356 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 ha impugnato: 1) avviso di accertamento prot. 6404 in data 22/11/2024 ad oggetto: Imposta Municipale Unica – I.M.U. 2019; 2) avviso di accertamento prot. 6405 in data 22/11/2024 ad oggetto:
Tassa sui Servizi Indivisibili- T.A.S.I. 2019.
La ricorrente afferma che nel periodo di imposta era residente all'estero e regolarmente iscritta all'AIRE con conseguentemente diritto a godere dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, d.l. 201/11.
Si è costituito in giudizio il Comune di Montoggio, rilevando come la ricorrente non avesse adempiuto alle formalità necessarie per godere dell'esenzione, prime fra tutte la dichiarazione IMU, cui il riconoscimento dell'esenzione era subordinato.
All'udienza pubblica del 15 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'art. 9 – bis d.l. 47/14 conv. in l. 801/14 è intervenuto modificando l'art. 13 d.l. 201/11 e ha introdotto requisiti più severi per potere godere dell'esenzione IMU da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.
La disposizione, infatti, stabilisce: “All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «,
l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso»”.
Orbene la ricorrente non ha dimostrato neppure in questa sede la percezione nel paese estero di residenza di alcuna pensione.
Difettando il requisito previsto dalla disciplina trascritta la ricorrente non aveva diritto a godere della esenzione.
Il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Il Giudice monocratico (dott. Luca Morbelli)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORBELLI LUCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 141/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montoggio - Via Iv Novembre 18 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6355 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6356 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 ha impugnato: 1) avviso di accertamento prot. 6404 in data 22/11/2024 ad oggetto: Imposta Municipale Unica – I.M.U. 2019; 2) avviso di accertamento prot. 6405 in data 22/11/2024 ad oggetto:
Tassa sui Servizi Indivisibili- T.A.S.I. 2019.
La ricorrente afferma che nel periodo di imposta era residente all'estero e regolarmente iscritta all'AIRE con conseguentemente diritto a godere dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, d.l. 201/11.
Si è costituito in giudizio il Comune di Montoggio, rilevando come la ricorrente non avesse adempiuto alle formalità necessarie per godere dell'esenzione, prime fra tutte la dichiarazione IMU, cui il riconoscimento dell'esenzione era subordinato.
All'udienza pubblica del 15 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'art. 9 – bis d.l. 47/14 conv. in l. 801/14 è intervenuto modificando l'art. 13 d.l. 201/11 e ha introdotto requisiti più severi per potere godere dell'esenzione IMU da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.
La disposizione, infatti, stabilisce: “All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «,
l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso»”.
Orbene la ricorrente non ha dimostrato neppure in questa sede la percezione nel paese estero di residenza di alcuna pensione.
Difettando il requisito previsto dalla disciplina trascritta la ricorrente non aveva diritto a godere della esenzione.
Il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Il Giudice monocratico (dott. Luca Morbelli)