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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 4859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4859 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2894 /2021 RG
Alla udienza del 28.11.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte prima della presente udienza.
Prende atto delle note scritte depositate ex art 127 ter cpc , che valgono come presenza in udienza
IL Giudice
provvede come di seguito alle 17.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 2894 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2021, al quale è stato riunito il procedimento n. 3163/2021
TRA
, (C.F. avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Raso
1 opponente
E
, (C.F. ), avv. Domenico Puleo Controparte_1 C.F._2
opponente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, C.F. avv. Enrica Laterza P.IVA_1
opposta
IL Giudice
Dichiara cessata la materia del contendere, fra la sig.ra Parte_1
e l , e conseguentemente
[...] Controparte_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 112/2021, nei confronti della opponente , Parte_1
con compensazione delle spese di lite fra le parti in causa;
Rigetta l'opposizione spiegata da , e conferma nei confronti Controparte_1
dello stesso il DI n 112/2021, condannandolo a corrispondere all'Istituto opposto la somma di euro 8.797,76, corrispondente al 50% dell'importo ingiunto con il procedimento monitorio;
pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese legali in favore di parte opposta quantificate in 2.000,00 euro, e cosi pure quelle liquidate nel monitorio, ridotte al 50%
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente occorre dare atto che, nel corso del presente procedimento,
la sig.ra , e Parte_1 Controparte_2
, hanno raggiunto un accordo transattivo, versato in atti, ed hanno
[...]
altresì congiuntamente dichiarato di aver provveduto al relativo pagamento,
tacitando così ogni reciproca pretesa.
Preso atto di quanto sopra richiamato, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, limitatamente alla posizione della opponente e dell'Istituto Parte_1
opposto, con conseguente revoca del D.I. n. 112/2021, rispetto alla predetta, e compensazione delle spese legali.
A tal uopo, appare opportuno evidenziare come, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Giudice, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004,
n. 10478 in Giust. civ. 2004, I,1968; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332, ).
Ed ancora, occorre dare atto, che malgrado i diversi tentativi espletati, il sig.
, (anche egli opponente avverso il medesimo decreto ingiuntivo, Controparte_1
notiticatogli ad istanza dell , nel Controparte_2
procedimento n. 3163/2021, che è stato riunito al presente procedimento) non ha
3 transatto la pendenza, né tanto aderito alla proposta ex art 185 bis cpc, formulata da questo Giudice.
Ciò posto, prima di entrare nella fattispecie per cui è causa, necessita soffermarsi su taluni aspetti ritenuti dirimenti.
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità e di merito si è da tempo pronunciata sul tema delle spese straordinarie che i genitori sono chiamati a sostenere per il mantenimento dei figli sia sotto il profilo del diritto al rimborso spettante al genitore che abbia anticipato l'intero importo delle spese, sia sotto il profilo dei presupposti necessari al fine di legittimare una pretesa del creditore nei confronti del genitore che non abbia assunto direttamente l'obbligazione e non sia stato consultato preventivamente dal genitore contraente . In termini più
generali, il problema dei rapporti con i creditori trae origine da fattispecie nelle quali il genitore che non sia stato preventivamente consultato dall'altro riguardo alle spese sostenute per i figli contesti la legittimità delle pretese avanzate dal creditore che abbia effettuato prestazioni a favore di questi ultimi. In particolare si pone il problema di stabilire se il genitore non contraente possa opporsi alle pretese del creditore affermando che le spese straordinarie funzionali al soddisfacimento degli interessi del figlio non erano state sostenute al fine di fare fronte ad esigenze urgenti o indifferibili e non erano state precedute da una concertazione con l'ex coniuge, che, al contrario, ha assunto un'iniziativa unilaterale. L'opposizione risulta, in termini generali, infondata sulla base dell'orientamento consolidato secondo cui, per quanto riguarda le spese straordinarie “compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono”, non
è necessario un preventivo accordo dei genitori stessi nemmeno nel caso in cui
4 essi siano separati o divorziati. Ciò perché il superiore interesse del figlio giustifica l'assunzione di obbligazioni funzionali a soddisfare le sue esigenze senza che sia necessario conseguire di volta in volta un esplicito accordo con riferimento alla singola spesa da effettuare, di modo che sussiste a carico del genitore non prevalentemente convivente un generale obbligo di concorrere alle spese . In definitiva, in linea di principio, entrambi i genitori rispondono solidalmente delle spese straordinarie ancorché non preventivamente concordate laddove ricorrano due presupposti: in primo luogo quello della “sostenibilità” della spesa in relazione alle condizioni economiche dei genitori stessi e, in secondo luogo, quello dell'utilità per il minore del servizio o del bene conseguito attraverso l'assunzione dell'obbligazione.
Ed invero, parte opposta a sostegno delle proprie ragioni creditorie ha depositato per la domanda di iscrizione anno 2017/2018 sottoscritta da Parte_2
entrambi i genitori (Scuola secondaria Primo Grado - Classe 2°) e attestato di frequenza per l'anno 2018/2019; per la domanda di iscrizione anno Parte_3
2018/2019 (Liceo Classico IV) e attestato di frequenza per l'anno 2019/2020.
Pertanto, la propria domanda di ingiunzione, inerente il pagamento di rette scolastiche insolute di una scuola paritaria, quale è l'Istituto opposto, è basata dalla frequenza scolastica dei minori, che costituisce il titolo posto a fondamento dell'azione monitoria.
Ed ancora, come ammesso dallo stesso sig. non soltanto ha Controparte_1
volontariamente e scientemente sottoscritto la domanda di iscrizione, per l'anno scolastico 2017/2018, della figlia , ma ha anche corrisposto la Parte_2
somma di euro 17.163,66 in data 25.1.2018, a titolo di rette per gli anni scolastici
5 precedenti a quelli oggetto di ingiunzione, per un totale di euro 21.515,93,
somme delle quali in questo giudizio ha chiesto la restituzione, spiegando domanda riconvenzionale.
Ed invero, le argomentazioni spiegate da parte del di mancato consenso CP_1
all'iscrizione, presso l'istituto paritario opposto, scelto dalla madre, appaiono prive di pregio.
In particolare, le predette asserzioni non soltanto sono parzialmente smentite dalla firma, dello stesso apposta sull'atto di iscrizione della figlia , CP_1 Pt_2
per l'anno 2017/18, ma anche mal si conciliano con l'aver corrisposto per diversi anni, addirittura per due figli, le rette scolastiche rimaste insolute, facendo conseguire ai propri figli i relativi attestati di frequenza, senza mai opporsi presso le competenti sedi giudiziarie, ma prestando a contario un comportamento acquiescente alle scelte asseritamente prese dalla madre.
A tal uopo, occorre invero sottolineare che, ai sensi dell'art. 315-bis, comma 1,
c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Problemi possono emergere laddove nascano contrasti sulla scelta dell'istituto scolastico da far frequentare al bambino. Al
riguardo, l'art.t 337, comma 3, c.c. (che, tra gli altri, richiama anche le materie dell'"istruzione e dell'educazione" dei minori) sancisce che,in caso di contrasto tra i genitori su questione di “particolare importanza” per la prole minore, “la decisione è rimessa al giudice”, con disposizione applicabile anche ai figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell'art. 337-bis c.c.. Il giudice quindi, come soggetto super partes, è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi
6 nella vita privata della famiglia, adottando gli opportuni provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori. In questi casi, il criterio utilizzato dal Giudice per la risoluzione delle controversie tra genitori separati o divorziati attinenti l'educazione, deve essere il più possibile oggettivo (ad esempio, la vicinanza della scuola rispetto alla residenza del figlio, la migliore offerta formativa, la presenza o meno di particolari indirizzi educativi ecc.), sempre però alla luce del generale e sovraordinato principio del best interest of the child (cfr., tra le altre pronunce, Cass. civ. n. 1196/2005; Cass. civ. n. 25310/2020; Cass. civ. n.
21553/2021; Cass. civ. n. 6802/2023).
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, le lagnanze manifestate dal Verga,
sostanziatesi nella mancata firma ai fini dell' iscrizione, alla frequentazione dell'Istituto opposto, appare del tutto infondata e va respinta. Analogamente deve ritenersi assorbita e rigettarsi la domanda riconvenzionale dallo stesso spiegata,
considerato che il pagamento di rette scolastiche peraltro esose, effettuato dal padre per diversi anni, non può certamente ritenersi un esborso indebito, che da diritto alla ripetizione ex art 2033 c.c. , e questo in ragione di tutte le argomentazioni gà espresse.
Per ultimo, necessita analizzare la domanda spiegata, per la prima volta in sede di note conclusive, da parte del , in via subordinata: “nella non temuta CP_1
ipotesi in cui il Tribunale, dovesse ritenere sussistente la solidarietà passiva tra i
coniugi opponenti, voler profittare, ai sensi dell'art. 1304, primo comma, c.c.,
della transazione intervenuta tra l'Istituto Gonzaga-CEI e Parte_1
, di cui il Tribunale ha ordinato il deposito telematico.”
[...]
Ed invero la predetta domanda non appare accoglibile.
7 A tal uopo necessita premettere che i giudici di legittimità, in una recente
decisione hanno sancito che
L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il
contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non
avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei
debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di
transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la
transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della
solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può
coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne
(Cfr.Cass. civ. n. 7094/2022)
E' di tutta evidenza che la transazione intercorsa fra la sig.ra e l'istituto Parte_1
opposto, che ha riguardato solo parte del debito oggetto di causa, non può
estendersi anche al . CP_1
Peraltro, ed incidentalmente è appena il caso di evidenziare che lo stesso, a seguito di precisa proposta ex art 185 bis cpc formulata da questo Giudice con importo identico alla transazione la ha rifiutata.
Conseguentemente, rigetta l'opposizione spiegata da , e Controparte_1
conferma nei confronti dello stesso il DI n 112/2021, condannandolo a corrispondere all'Istituto opposto la somma di euro 8.797,76, corrispondente al
50% dell'importo ingiunto con il procedimento monitorio,
8 Le spese legali vanno poste a carico di , in favore di parte Controparte_1
opposta e cosi pure quelle liquidate nel monitorio, ridotte al 50%, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo.
Così deciso.
Pa, lì 28/11/2025 Dott.ssa Valentina Cimino
9
Alla udienza del 28.11.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte prima della presente udienza.
Prende atto delle note scritte depositate ex art 127 ter cpc , che valgono come presenza in udienza
IL Giudice
provvede come di seguito alle 17.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 2894 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2021, al quale è stato riunito il procedimento n. 3163/2021
TRA
, (C.F. avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Raso
1 opponente
E
, (C.F. ), avv. Domenico Puleo Controparte_1 C.F._2
opponente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, C.F. avv. Enrica Laterza P.IVA_1
opposta
IL Giudice
Dichiara cessata la materia del contendere, fra la sig.ra Parte_1
e l , e conseguentemente
[...] Controparte_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 112/2021, nei confronti della opponente , Parte_1
con compensazione delle spese di lite fra le parti in causa;
Rigetta l'opposizione spiegata da , e conferma nei confronti Controparte_1
dello stesso il DI n 112/2021, condannandolo a corrispondere all'Istituto opposto la somma di euro 8.797,76, corrispondente al 50% dell'importo ingiunto con il procedimento monitorio;
pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese legali in favore di parte opposta quantificate in 2.000,00 euro, e cosi pure quelle liquidate nel monitorio, ridotte al 50%
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente occorre dare atto che, nel corso del presente procedimento,
la sig.ra , e Parte_1 Controparte_2
, hanno raggiunto un accordo transattivo, versato in atti, ed hanno
[...]
altresì congiuntamente dichiarato di aver provveduto al relativo pagamento,
tacitando così ogni reciproca pretesa.
Preso atto di quanto sopra richiamato, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, limitatamente alla posizione della opponente e dell'Istituto Parte_1
opposto, con conseguente revoca del D.I. n. 112/2021, rispetto alla predetta, e compensazione delle spese legali.
A tal uopo, appare opportuno evidenziare come, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Giudice, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004,
n. 10478 in Giust. civ. 2004, I,1968; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332, ).
Ed ancora, occorre dare atto, che malgrado i diversi tentativi espletati, il sig.
, (anche egli opponente avverso il medesimo decreto ingiuntivo, Controparte_1
notiticatogli ad istanza dell , nel Controparte_2
procedimento n. 3163/2021, che è stato riunito al presente procedimento) non ha
3 transatto la pendenza, né tanto aderito alla proposta ex art 185 bis cpc, formulata da questo Giudice.
Ciò posto, prima di entrare nella fattispecie per cui è causa, necessita soffermarsi su taluni aspetti ritenuti dirimenti.
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità e di merito si è da tempo pronunciata sul tema delle spese straordinarie che i genitori sono chiamati a sostenere per il mantenimento dei figli sia sotto il profilo del diritto al rimborso spettante al genitore che abbia anticipato l'intero importo delle spese, sia sotto il profilo dei presupposti necessari al fine di legittimare una pretesa del creditore nei confronti del genitore che non abbia assunto direttamente l'obbligazione e non sia stato consultato preventivamente dal genitore contraente . In termini più
generali, il problema dei rapporti con i creditori trae origine da fattispecie nelle quali il genitore che non sia stato preventivamente consultato dall'altro riguardo alle spese sostenute per i figli contesti la legittimità delle pretese avanzate dal creditore che abbia effettuato prestazioni a favore di questi ultimi. In particolare si pone il problema di stabilire se il genitore non contraente possa opporsi alle pretese del creditore affermando che le spese straordinarie funzionali al soddisfacimento degli interessi del figlio non erano state sostenute al fine di fare fronte ad esigenze urgenti o indifferibili e non erano state precedute da una concertazione con l'ex coniuge, che, al contrario, ha assunto un'iniziativa unilaterale. L'opposizione risulta, in termini generali, infondata sulla base dell'orientamento consolidato secondo cui, per quanto riguarda le spese straordinarie “compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono”, non
è necessario un preventivo accordo dei genitori stessi nemmeno nel caso in cui
4 essi siano separati o divorziati. Ciò perché il superiore interesse del figlio giustifica l'assunzione di obbligazioni funzionali a soddisfare le sue esigenze senza che sia necessario conseguire di volta in volta un esplicito accordo con riferimento alla singola spesa da effettuare, di modo che sussiste a carico del genitore non prevalentemente convivente un generale obbligo di concorrere alle spese . In definitiva, in linea di principio, entrambi i genitori rispondono solidalmente delle spese straordinarie ancorché non preventivamente concordate laddove ricorrano due presupposti: in primo luogo quello della “sostenibilità” della spesa in relazione alle condizioni economiche dei genitori stessi e, in secondo luogo, quello dell'utilità per il minore del servizio o del bene conseguito attraverso l'assunzione dell'obbligazione.
Ed invero, parte opposta a sostegno delle proprie ragioni creditorie ha depositato per la domanda di iscrizione anno 2017/2018 sottoscritta da Parte_2
entrambi i genitori (Scuola secondaria Primo Grado - Classe 2°) e attestato di frequenza per l'anno 2018/2019; per la domanda di iscrizione anno Parte_3
2018/2019 (Liceo Classico IV) e attestato di frequenza per l'anno 2019/2020.
Pertanto, la propria domanda di ingiunzione, inerente il pagamento di rette scolastiche insolute di una scuola paritaria, quale è l'Istituto opposto, è basata dalla frequenza scolastica dei minori, che costituisce il titolo posto a fondamento dell'azione monitoria.
Ed ancora, come ammesso dallo stesso sig. non soltanto ha Controparte_1
volontariamente e scientemente sottoscritto la domanda di iscrizione, per l'anno scolastico 2017/2018, della figlia , ma ha anche corrisposto la Parte_2
somma di euro 17.163,66 in data 25.1.2018, a titolo di rette per gli anni scolastici
5 precedenti a quelli oggetto di ingiunzione, per un totale di euro 21.515,93,
somme delle quali in questo giudizio ha chiesto la restituzione, spiegando domanda riconvenzionale.
Ed invero, le argomentazioni spiegate da parte del di mancato consenso CP_1
all'iscrizione, presso l'istituto paritario opposto, scelto dalla madre, appaiono prive di pregio.
In particolare, le predette asserzioni non soltanto sono parzialmente smentite dalla firma, dello stesso apposta sull'atto di iscrizione della figlia , CP_1 Pt_2
per l'anno 2017/18, ma anche mal si conciliano con l'aver corrisposto per diversi anni, addirittura per due figli, le rette scolastiche rimaste insolute, facendo conseguire ai propri figli i relativi attestati di frequenza, senza mai opporsi presso le competenti sedi giudiziarie, ma prestando a contario un comportamento acquiescente alle scelte asseritamente prese dalla madre.
A tal uopo, occorre invero sottolineare che, ai sensi dell'art. 315-bis, comma 1,
c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Problemi possono emergere laddove nascano contrasti sulla scelta dell'istituto scolastico da far frequentare al bambino. Al
riguardo, l'art.t 337, comma 3, c.c. (che, tra gli altri, richiama anche le materie dell'"istruzione e dell'educazione" dei minori) sancisce che,in caso di contrasto tra i genitori su questione di “particolare importanza” per la prole minore, “la decisione è rimessa al giudice”, con disposizione applicabile anche ai figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell'art. 337-bis c.c.. Il giudice quindi, come soggetto super partes, è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi
6 nella vita privata della famiglia, adottando gli opportuni provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori. In questi casi, il criterio utilizzato dal Giudice per la risoluzione delle controversie tra genitori separati o divorziati attinenti l'educazione, deve essere il più possibile oggettivo (ad esempio, la vicinanza della scuola rispetto alla residenza del figlio, la migliore offerta formativa, la presenza o meno di particolari indirizzi educativi ecc.), sempre però alla luce del generale e sovraordinato principio del best interest of the child (cfr., tra le altre pronunce, Cass. civ. n. 1196/2005; Cass. civ. n. 25310/2020; Cass. civ. n.
21553/2021; Cass. civ. n. 6802/2023).
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, le lagnanze manifestate dal Verga,
sostanziatesi nella mancata firma ai fini dell' iscrizione, alla frequentazione dell'Istituto opposto, appare del tutto infondata e va respinta. Analogamente deve ritenersi assorbita e rigettarsi la domanda riconvenzionale dallo stesso spiegata,
considerato che il pagamento di rette scolastiche peraltro esose, effettuato dal padre per diversi anni, non può certamente ritenersi un esborso indebito, che da diritto alla ripetizione ex art 2033 c.c. , e questo in ragione di tutte le argomentazioni gà espresse.
Per ultimo, necessita analizzare la domanda spiegata, per la prima volta in sede di note conclusive, da parte del , in via subordinata: “nella non temuta CP_1
ipotesi in cui il Tribunale, dovesse ritenere sussistente la solidarietà passiva tra i
coniugi opponenti, voler profittare, ai sensi dell'art. 1304, primo comma, c.c.,
della transazione intervenuta tra l'Istituto Gonzaga-CEI e Parte_1
, di cui il Tribunale ha ordinato il deposito telematico.”
[...]
Ed invero la predetta domanda non appare accoglibile.
7 A tal uopo necessita premettere che i giudici di legittimità, in una recente
decisione hanno sancito che
L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il
contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non
avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei
debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di
transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la
transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della
solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può
coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne
(Cfr.Cass. civ. n. 7094/2022)
E' di tutta evidenza che la transazione intercorsa fra la sig.ra e l'istituto Parte_1
opposto, che ha riguardato solo parte del debito oggetto di causa, non può
estendersi anche al . CP_1
Peraltro, ed incidentalmente è appena il caso di evidenziare che lo stesso, a seguito di precisa proposta ex art 185 bis cpc formulata da questo Giudice con importo identico alla transazione la ha rifiutata.
Conseguentemente, rigetta l'opposizione spiegata da , e Controparte_1
conferma nei confronti dello stesso il DI n 112/2021, condannandolo a corrispondere all'Istituto opposto la somma di euro 8.797,76, corrispondente al
50% dell'importo ingiunto con il procedimento monitorio,
8 Le spese legali vanno poste a carico di , in favore di parte Controparte_1
opposta e cosi pure quelle liquidate nel monitorio, ridotte al 50%, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo.
Così deciso.
Pa, lì 28/11/2025 Dott.ssa Valentina Cimino
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