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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. OSTI PAOLA
E
( ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
OSTI PAOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, depositato in data 15.7.2024, così come confermate all'udienza del 19/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Capalbio, in data 5.5.1982, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NS (Serie B, Parte II, atto n. 2, anno 1982), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui sopra, come confermate all'udienza del 19/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Dall'unione della coppia nascevano tre figli, Persona_1
e tutti maggiorenni ed economicamente Persona_2 Persona_3 autosufficienti.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, come confermate all'udienza del 19/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto anche conto della maggiore età dei figli della coppia..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di NS (Serie B, Parte II, atto n. 2, anno 1982), contratto tra e in Parte_1 Controparte_1 data 5.5.1982;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, depositato in data 15/07/2024, così come confermate all'udienza del 19/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. OSTI PAOLA
E
( ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
OSTI PAOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, depositato in data 15.7.2024, così come confermate all'udienza del 19/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Capalbio, in data 5.5.1982, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NS (Serie B, Parte II, atto n. 2, anno 1982), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui sopra, come confermate all'udienza del 19/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Dall'unione della coppia nascevano tre figli, Persona_1
e tutti maggiorenni ed economicamente Persona_2 Persona_3 autosufficienti.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, come confermate all'udienza del 19/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto anche conto della maggiore età dei figli della coppia..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di NS (Serie B, Parte II, atto n. 2, anno 1982), contratto tra e in Parte_1 Controparte_1 data 5.5.1982;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, depositato in data 15/07/2024, così come confermate all'udienza del 19/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo