Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 3875/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3875/2021
tra
(avv. PEDERZANI FRANCESCO)Parte_1
OPPONENTE e avv. PESENTI MARCO) Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
* Oggi 18/04/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Tudisco in sostituzione dell'Avv. Pederzani per e l'Avv. Gnech in sostituzione Parte_1 dell'Avv. Pesenti per i quali richiamano il contenuto delle proprie Controparte_1 note difensive finali e le conclusioni rassegnate, rispettivamente, nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3875/2021 tra
, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Pederzani, Parte_1
OPPONENTE e n persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 il patrocinio dell'Avv. Marco Pesenti, OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1046/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 16.07.2021”.
Conclusioni: Come da verbale dell'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto n. 1046/2021, emesso da questo Parte_1
Tribunale su richiesta di con il quale gli è stato ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di 8.492,09 Euro, oltre interessi e spese del procedimento. La pretesa creditoria trova fonte nell'affermato inadempimento di agli obblighi di pagamento, Pt_1 originariamente nei confronti di Findomestic Banca S.p.A., discendenti da due distinti contratti, il n. 40048729 e n. 40048730, di apertura linea di credito con carta. Nella titolarità dei crediti sarebbe subentrata la società opposta, a seguito di plurime cessioni da Findomestic Banca S.p.A. a Locam S.p.A., da Locam S.p.A. a da quest'ultima a Banca Controparte_2
IFIS S.p.A. e da Banca IFIS a Controparte_1
L'opponente ha resistito alla pretesa economica rivoltagli, introducendo una pluralità di rilievi: preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva e di titolarità dei crediti in capo a
[...]
nonché la nullità dei contratti per mancanza di firma e l'assenza di pattuizione Controparte_1 contrattuale in merito a interessi ultra-legali, altri accessori del credito e spese.
2 Instaurato il contraddittorio, si è costituita per ribadire la propria Controparte_1 richiesta economica, così come riconosciuta dal decreto ingiuntivo, e prendere posizione sulle eccezioni avversarie delle quali ha affermato l'infondatezza. Non è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto e la causa e stata istruita unicamente mediante CTU contabile chiesta da;
da ultimo, è pervenuta all'udienza odierna per Pt_1 gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
L'eccezione preliminare di , avente ad oggetto il difetto di Parte_1 legittimazione/titolarità attiva di è fondata e la decisione sulla stessa Controparte_1 ha portata assorbente ai fini della definizione della lite, rispetto ai restanti motivi addotti ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, da cui la revoca del decreto ingiuntivo. Occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione da parte dell'opponente del fatto invocato a sostegno della pretesa azionata. In particolare, nel settore delle obbligazioni, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. civ., SU n. 13533 del 30.10.2001). Ebbene, nel caso in esame ha dedotto che i crediti azionati in sede Controparte_1 monitoria sono stati oggetto di una prima cessione il 16.04.2013 da Findomestic S.p.A. a Locam S.p.A., la quale, a sua volta, in data 29.04.2013 ha ceduto pro soluto i medesimi crediti alla il 01.08.2015 vi è stata altra cessione pro soluto da Controparte_2 Controparte_2 CP_ a Banca e, da ultimo, a (oggi
[...] CP_1 CP_1 Controparte_1 quale conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A. Non è stata tuttavia fornita da la prova che i crediti nascenti dai due Controparte_3 contratti menzionati in premessa siano stati oggetto delle molteplici cessioni sopra menzionate. Per quanto riguarda la prima cessione di crediti da Findomestic S.p.A. a Locam S.p.A. del 16.04.2013, si rileva che l'art. 2 del contratto individua i crediti che ne sono oggetto attraverso il rinvio a tre allegati, identificati con le lettere A, B e C, tutti mancanti;
inoltre i prospetti Locam prodotti da , sono dei semplici elaborati, privi di ufficialità e Controparte_3 neppure certificati. A dimostrazione della cessione del 01.08.2015 da a Banca IFIS S.p.A. è Controparte_2 stato depositato da il contratto (doc. n. 8), che al punto 3 (pag. 5) Controparte_3 richiama l'Allegato A, presente in chiusura della convenzione (pag. 16) e con contenuto
3 sintetico, riferito a “prospetto dei crediti” riportato su CD ROM non riscrivibile, anche questo non allegato alle produzioni della società opposta. E ancora, per quanto concerne il passaggio da Banca IFIS a occorre CP_4 evidenziare che l'atto di cessione di cui al doc. n. 9 rimanda ad un allegato A, mancante. A causa delle lacune documentali evidenziate è obiettivamente impossibile a questo Giudice verificare l'inclusione dei crediti nascenti dai due contratti tra quelli trasferiti alla società opposta, pertanto quest'ultima risulta inadempiente all'onere dimostrativo a suo carico, nei termini già delineati. Occorre dare atto, a questo punto, dell'orientamento interpretativo recente, ma ormai consolidato, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13.09.2018 n. 22268). Tale orientamento è pienamente condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31.01.2019 n. 2780). Nel caso in esame, la prova della attuale titolarità dei crediti originari dai contratti n. 40048729 e n. 40048730, in capo a è mancante, con la conseguenza che la Controparte_1 domanda di condanna verso deve essere respinta e il decreto ingiuntivo Parte_1 revocato. Le spese di lite sostenute dall'opponente seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo riferimento al valore di iscrizione della causa a ruolo. Infine, si reputa giustificato porre il compenso del CTU, già liquidato in corso di causa, a carico di entrambe le parti per il 50% ciascuna, tenuto conto da un lato dell'iniziativa di Pt_1 all'espletamento della verifica tecnica, dall'altro degli esiti a cui il CTU è pervenuto, valorizzando il difetto di sottoscrizione dei due contratti nonostante la specifica clausola contenuta in essi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
così decide: Controparte_1
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1046/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 16.07.2021;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1 opposizione, liquidate in 4.237,00 Euro per compenso professionale e 145,50 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
- pone in via definitiva le spese della CTU contabile, liquidate in corso di causa, a carico di entrambe le parti nella misura paritaria del 50% ciascuna. Così deciso in Parma il 18 aprile 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
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