Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02085/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03977/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3977 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto in relazione alla procedura CIG B296B71E38 da OM ES s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fimmanò e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, non costituita in giudizio;
nei confronti
RE CH s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Flavia Anelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 30 gennaio 2025, recante in oggetto « “SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI E OPERATIVI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN USO DELLA ASL NAPOLI 2 NORD, PROROGABILE PER ULTERIORI ANNI UNO (1)” – aggiudicazione gara ponte - CIG: B296B71E38 », comunicata in data 4 febbraio 2025;
- di tutti i verbali di gara;
- del Disciplinare;
- del Capitolato tecnico prestazionale e del Capitolato generale;
- del Bando;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 22/9/2025:
- della deliberazione del Direttore Generale n. 1519 del 30 luglio 2025, avente ad oggetto « “Affidamento del “Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Campania” – II Edizione ID:8715876” - presa d’atto sentenza TAR CAMPANIA n. 05097/2025 REG. PROV.COLL. del 07/07/2025, annullamento delibera ASL NA2 NORD n. 408 del 19/02/2025, subentro aggiudicatario gara ponte O.E. RE CH s.r.l. », nonché delle successive comunicazioni prot. 33301/u del 31 luglio 2025 e prot. 36930/u del 9 settembre 2025;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della RE CH s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. GI IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- È impugnata l’aggiudicazione della gara c.d. “ponte” indetta per l’affidamento dei servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, aggiudicazione accordata con la delibera del relativo Direttore Generale n. 217 del 30/1/2025.
2.- La controversia all’esame si innesta nella più complessa vicenda che ha riguardato, in primo luogo, l’affidamento della gara “madre” centralizzata su base regionale ad opera della So.Re.Sa. s.p.a. (soggetto aggregatore e centrale acquisti dei prodotti destinati alle Aziende sanitarie, società strumentale costituita dalla Regione Campania).
Detta precedente gara era stata indetta con determina del 16/9/2022 n. 184, per l’affidamento del multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso a tutte le Aziende Sanitarie, AA.OO. e I.R.C.C.S. della Regione (gara suddivisa in 6 lotti, dal valore di € 346.136.000,00).
La ricorrente OM ES si aggiudicava, a suo tempo, i lotti 1 e 2 di quella gara regionale.
2.1. Con sentenza del 15/1/2024 n. 377, questa Sezione respingeva il ricorso proposto da un concorrente non aggiudicatario (Coopservice) e volto all’annullamento di tale gara, ai fini della sua riedizione.
Pertanto, l’Amministrazione stipulava con la ricorrente la convenzione n. 24 del 28/3/2024 (che, nell’ambito del lotto 1 ad essa aggiudicato, concerneva l’affidamento del multiservizio tecnologico presso gli immobili dell’ASL Napoli 2 Nord).
Su appello proposto dalla stessa Coopservice, tuttavia, il Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. III del 27/5/2024 n. 4701, annullava poi l’intera gara c.d. madre, mancando nella lex specialis una specifica declinazione dei CAM - Criteri Ambientali Minimi.
2.2. Intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato, la So.Re.Sa. con determinazione dell’11/6/2024 n. 146 ritirava le convenzioni già stipulate.
Con deliberazione del 28/6/2024 n. 1308 l’ASL Napoli 2 Nord bandiva, allora, una gara c.d. “ponte” (dal valore di € 19.220.000,00 e per una durata biennale, salvo proroga di un anno), per assicurare il servizio di proprio interesse sino alla conclusione della nuova gara regionale che avrebbe dovuto essere indetta dalla So.Re.Sa., come statuito dal Consiglio di Stato.
2.3. La OM ES ricorreva però nel frattempo al Giudice civile, per sentir dichiarare l’invalidità della risoluzione della propria convenzione del 28/3/2024. E con ordinanza del 30/1/2025 il Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa dichiarava tale convenzione ancora valida ed efficace, ordinando quindi alla So.Re.Sa. “ di consentire all’aggiudicataria l’esecuzione dei servizi e delle prestazioni ivi previsti ”.
Poco dopo, in data 4/2/2025 la gara “ponte” di cui si controverte veniva aggiudicata alla controinteressata, esito comunicato anche alla ricorrente in qualità di seconda classificata nella stessa gara.
Nell’immediato, tuttavia, la So.Re.Sa. prendeva atto, con determinazione del 13/2/2025 n. 49, della detta ordinanza cautelare del Tribunale civile, e il 19/2/2025 la ASL Napoli 2 aderiva alla convenzione stipulata con la OM ES (la cui provvisoria reviviscenza derivava dalla pronuncia cautelare del Tribunale ordinario).
2.4. Ma altro concorrente della gara centralizzata della So.Re.Sa., la ED, proponeva reclamo contro l’ordinanza del Giudice civile ex art. 669- terdecies c.p.c..
E per altro verso il Consiglio di Stato, adito in sede di ottemperanza, con sentenza della Sez. III del 25/5/2025 n. 4385 rendeva chiarimenti specificando che dal proprio integrale annullamento della procedura di affidamento c.d. madre conseguiva anche l’automatico travolgimento della convenzione della OM. Sicché questa Sezione accoglieva dunque i ricorsi, proposti sul punto da vari concorrenti, annullando la presa d’atto da parte della So.Re.Sa. dell’ordinanza cautelare del Giudice civile del 30/1/2025 (che – come detto – aveva comportato una reviviscenza, medio tempore , della convenzione).
E in linea con ciò il reclamo di cui sopra della ED veniva accolto in data 11/7/2025 dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia d’impresa, che riconosceva l’inefficacia della convenzione stipulata in virtù dell’aggiudicazione conseguente alla gara poi integralmente annullata dal Consiglio di Stato.
3.- Tutto ciò posto, con il ricorso in epigrafe, notificato il 21 luglio 2025, la OM ES ha impugnato l’aggiudicazione alla soc. RE CH della gara “ponte” dell’ASL Napoli 2 Nord, aggiudicazione comunicatale sin dal 4 febbraio 2025.
La ricorrente ha preliminarmente argomentato sulla tempestività del ricorso, adducendo che il proprio interesse a contestare la detta aggiudicazione sarebbe sorto solamente a far data dall’11 luglio 2025, allorquando l’accoglimento del reclamo di cui s’è detto l’aveva privata della conservazione della convenzione a suo tempo stipulata.
Nel merito, con il primo motivo del ricorso è stata censurata l’aggiudicazione per la dedotta erronea attribuzione del punteggio alla RE CH per il criterio 2.2. del disciplinare (« Caratteristiche e articolazione del piano di formazione e informazione in materia di sicurezza degli operatori »), in quanto l’aggiudicataria avrebbe compilato un’offerta inferiore alla soglia minima inderogabile per la formazione e l’addestramento specifico, stabilita dal d.lgs. n. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni n. 211/2011 e dal D.M. 2/9/2021. Ciò in quanto la controinteressata avrebbe indicato nella relazione un numero di ore insufficienti per la formazione specifica, nel settore “Sanità” in classe di rischio alto, così come per la formazione antincendio e le procedure da attuare, omettendo infine anche di far riferimento al corso di formazione obbligatoria per il servizio presso i presidi ospedalieri.
Con ulteriore motivo dalla OM ES è stata prospettata indi, in via subordinata, l’illegittimità dell’intera gara ponte, anche in tal caso per mancata declinazione nel disciplinare dei CAM - Criteri Ambientali Minimi.
Con motivi aggiunti è stata infine impugnata la deliberazione con cui l’ASL Napoli 2 Nord, preso atto della sentenza di questo TAR n. 5097 del 7/07/2025, di annullamento della delibera della stessa ASL del 19/02/2025, aveva disposto il subentro nel servizio dell’aggiudicataria della gara ponte RE CH s.r.l..
4.- L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord non si è costituita in giudizio.
La controinteressata si è costituita in resistenza alle domande avversarie e ha svolto difese, preliminarmente eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività.
5.- La domanda cautelare della ricorrente è stata respinta con ordinanza del 9 ottobre 2025 n. 2300.
Per l’udienza di merito le parti hanno prodotto memorie.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso e i motivi aggiunti sono irricevibili per tardività, giusta eccezione della controinteressata.
Come ricordato, l’impugnativa avverso l’aggiudicazione in epigrafe, comunicata il 4 febbraio 2025, è stata proposta con atto notificato solo il 21 luglio 2025, vale a dire oltre il termine di trenta giorni ex art. 120, co. 2, c.p.a..
La OM ES postula che il ricorso sia tempestivo poiché, sino a quando le è stata sottratta l’utilità derivante dalla conservazione della convenzione stipulata con la So.Re.Sa., essa ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse a contestare l’aggiudicazione della gara “ponte”.
Essa precisa che tale suo interesse sarebbe sorto, quindi, solamente dopo la ricordata pronuncia del Tribunale civile di Napoli dell’11/7/2025 che, accogliendo il reclamo della ED, ha privato di effetti l’ordinanza cautelare del Tribunale civile che aveva ordinato alla So.Re.Sa. di consentire l’esecuzione delle prestazioni di cui alla convenzione del 28/3/2024 n. 24. E aggiunge che, ove avesse proposto ricorso nei 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, lo stesso sarebbe stato dichiarato inammissibile, per assenza di lesività del provvedimento impugnato.
2.- Questa tesi non può tuttavia essere condivisa, per una pluralità di ragioni.
2.1. È necessario premettere che il termine dimidiato dettato dalla legge per l’impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici corrisponde a una peculiare e ben nota esigenza di certezza e stabilità che è connaturata ai provvedimenti di settore.
Per questo, non è prospettabile che il termine medesimo possa essere soggetto a oscillazioni e/o differimenti non necessari, i quali metterebbero a repentaglio la ratio ispiratrice della relativa norma di legge sul termine di trenta giorni per ricorrere.
Invero, il co. 2, secondo periodo, dell’art. 120 c.p.a. precisa che: “ Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice ”.
Non è dunque possibile ancorare la decorrenza del termine di cui si tratta a fattori esterni e, come nella specie, estranei alla gara della cui contestazione si tratta; né è consentito all’interessato di eludere il termine legale di decadenza sulla scorta di una pretesa assenza di lesività immediata dell’aggiudicazione, e di un supposto interesse solo sopravvenuto a contestarla.
Questa Sezione, in fattispecie similare, ha già avuto modo di affermare che: “ L’aggiudicazione segna il momento nel quale l’eventuale lesione degli interessi dei partecipanti alla gara si manifesta, […] L’art. 120 c.p.a. impone termini perentori per l’impugnazione degli atti di gara, senza ammettere che l’interessato possa eludere l’intervenuta decadenza, “recuperando” il diritto di azione avvalendosi della pronuncia resa in favore di altro concorrente . […] Il rispetto del termine di decadenza, per la certezza giuridica e la stabilità degli atti amministrativi, è essenziale in materia di procedure di affidamento, per le quali esso si coniuga all’esigenza di celerità delle procedure di aggiudicazione di affidamenti pubblici (tanto da essere previsti termini procedurali dimezzati) . […] Pertanto, anche in ragione di ciò non può essere apprezzata l’esigenza di tutela del soggetto che non abbia approntato i mezzi apprestati dall’ordinamento ” (sentenza 9/1/2023 n. 170).
Pronuncia che si inscrive nel solco della giurisprudenza che ha puntualizzato che, “ nelle controversie aventi ad oggetto l’affidamento di pubblici appalti, […] il termine legale accelerato per l’impugnazione degli atti di gara non tollera deroghe ” (Cons. Stato - sez. V, 3/6/2021 n. 4257, p. 6.1.4).
2.2. Per quanto precede, non può aderirsi all’assunto di parte ricorrente che la decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione, nella fattispecie all’esame, andrebbe fissata solo a partire dal momento in cui la stessa è stata privata della convenzione.
2.2.1. Un simile approccio finirebbe, in via generale, con il rendere di volta in volta mobile e oscillante il termine medesimo, in spregio all’esigenza di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, particolarmente rilevante – come detto – nel settore degli appalti pubblici.
Essa finirebbe, poi, con l’onerare il Giudice adito della necessità di ricercare, a seconda delle situazioni rappresentabili, il momento che contrassegna il carattere lesivo del provvedimento di aggiudicazione. E questo in contrasto con la volontà del legislatore di stabilire espressamente una ben determinata decorrenza del termine di decadenza, legata alla comunicazione dell’aggiudicazione, o al momento in cui i relativi atti siano messi a disposizione dell’operatore legittimato alla reazione processuale.
2.2.2. In concreto, quindi, deve affermarsi che la circostanza che la ricorrente fosse al tempo momentaneamente titolare di una convenzione per l’esecuzione delle prestazioni in questione, convenzione peraltro scaturita da un’altra procedura di gara, non la esonerava affatto dall’insorgere in giudizio tempestivamente per contestare l’aggiudicazione della ulteriore gara cui essa stessa aveva poi partecipato: aggiudicazione pur sempre comportante un effetto immediatamente lesivo della sua posizione di seconda classificata della stessa gara.
Conclusione che nella specie vieppiù s’impone in ragione del fatto che la conservazione interinale della convenzione da parte della OM ES era stata determinata da un provvedimento solo provvisorio, trattandosi di un provvedimento cautelare del Giudice civile, dalla natura quindi interinale, e come tale inidoneo a prefigurare il consolidamento di una posizione stabile (tant’è che il provvedimento stesso sarebbe stato di lì a poco rimosso dallo stesso Giudice civile).
2.2.3. Provvedimento, quello cautelare del Giudice civile, tantomeno idoneo a fornire copertura all’inerzia della OM ES in quanto ab origine in conflitto con la pronuncia del Consiglio di Stato - sez. III del 27/5/2024 n. 4701, ossia del Giudice competente ratione materiae , da cui la caducazione della convenzione era derivata già in via immediata e diretta, colorando quindi la posizione della ricorrente con tinte di manifesta precarietà.
Difatti, in sede di ottemperanza il Consiglio di Stato aveva tosto chiarito che la sentenza di annullamento aveva comportato la caducazione delle convenzioni medio tempore sottoscritte (cfr. p. 12 della sentenza del Consiglio di Stato - sez. III del 22/5/2025 n. 4385: “ Tanto premesso, in merito alla domanda di chiarimenti deve osservarsi che la giurisprudenza consolidatasi in ordine al potere del giudice di dichiarare l’inefficacia del contratto d’appalto ai sensi dell’articolo 122 c.p.a. e ai suoi rapporti con il giudizio di ottemperanza (ivi compresa l’ottemperanza di chiarimenti), consente di affermare che effettivamente la citata sentenza n. 4701/2024 ha comportato, quale conseguenza dell’annullamento integrale della procedura di gara a partire dalla sua lex specialis, la caducazione delle convenzioni medio tempore sottoscritte con le aggiudicatarie (sulla base dei provvedimenti poi dichiarati illegittimi), la cui permanenza in essere sarebbe peraltro ontologicamente incompatibile con l’obbligo di So.Re.Sa. espressamente affermato in sentenza di indire una nuova procedura selettiva con il medesimo oggetto ”).
2.2.4. A riprova della instabilità e precarietà della situazione vantata, v’è ancora da dire che la OM ES era parte nel giudizio di ottemperanza nel quale è stata pronunciata la sentenza appena citata del 22/5/2025 n. 4385, comunicata ai suoi difensori in data 25/5/2025 (come risulta dalla consultazione del fascicolo informatico Cons. Stato, R.G. 2295/2025).
Ciò rafforza l’argomento volto a escludere che la pronuncia interinale del Tribunale civile potesse giammai esonerarla dal rispetto del termine di decadenza, tenuto conto che la parte interessata era stata destinataria della notifica del ricorso in ottemperanza (in data 7/3/2025) e, infine, come ora detto, della comunicazione dell’intervenuta pronuncia del Consiglio di Stato, la quale – come sopra ricordato – ha chiarito che all’annullamento degli atti di gara conseguiva ipso iure la caducazione delle convenzioni stipulate in esecuzione della sentenza riformata in appello.
2.2.5. Sotto un ulteriore aspetto, nemmeno potrebbe asserirsi che l’interessata fosse inconsapevole del carattere solo del tutto precario della propria posizione interinale. Oltre tutto, la deliberazione dell’ASL Napoli 2 Nord del 19/2/2025 n. 408, nel prendere atto dell’ordinanza del Giudice civile, aveva proceduto alla “riattivazione” della convenzione stipulata, espressamente condizionando tale determinazione (come da nota della So.Re.SA. del 13/2/2025) “ all’esito del ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 cpc proposto da SO.RE.SA. s.p.a. innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per dirimere il conflitto positivo di giurisdizione insorto sulla vicenda tra giudice amministrativo e giudice ordinario ”, e, nel contempo, mantenendo ferma la vigenza della propria deliberazione di aggiudicazione della gara ponte del 30/1/2025 n. 217.
2.2.6. Alla luce di tutto quanto esposto, sembra dunque indiscutibile che la OM ES, della precarietà della cui posizione si è detto, avesse comunque un concreto interesse a insorgere con immediatezza avverso l’aggiudicazione lesiva in epigrafe, i cui effetti non erano stati affatto rimossi, bensì posti solo in uno stato di apparente quiescenza al fine di ottemperare in via provvisoria all’ordinanza cautelare del Giudice civile.
E parimenti emerge la violazione, da parte di tale società, del proprio onere di diligente difesa in giudizio dei propri interessi.
3.- Per le considerazioni che precedono, in conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque dichiarati irricevibili per tardività.
Per la particolare connotazione della vicenda contenziosa, tuttavia, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite, non essendovi invece luogo a provvedere nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord in quanto non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara irricevibili.
Spese compensate tra le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
GI IT, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IT | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO