CASS
Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2024, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV. CLAUDIA RICCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna delle ricorrente al pagamento delle spese. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. V77 Penale Sent. Sez. 3 Num. 677 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 11/10/2023 18209/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra OL TI ricorre per l'annullamento della sentenza del 06/12/2022 della Corte dì appello dì Torino che, pronunciando sulla sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di due mesi di reclusione irrogata con sentenza del 03/10/2020 del Tribunale di Alessandria per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 544-ter, commi primo e terzo, cod. pen., per aver sottoposto a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche oltre cento cani, tutti detenuti all'interno della propria abitazione, cagionando ad alcuni di essi, senza necessità alcuna, lesioni e provocando la morte di altri tre. Il fatto è contestato come commesso in Alessandria, dal mese di agosto dell'anno 2014 a 19 aprile 2016. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell' art. 175 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 484 e 491 cod. proc. pen. Deduce, al riguardo, che: a) all'udienza del 01/12/2018, l'ENPA aveva eccepito la mancata notificazione nei suoi confronti del decreto di citazione a giudizio;
b) il tribunale aveva rinviato il processo all'udienza dell'8/07/2019 rimettendo in termini la persona offesa per la costituzione di parte civile;
c) la Corte di appello ha affermato che, non essendo stata impugnata l'ordinanza di rimessione in termini, la costituzione di parte civile era avvenuta in udienza e non fuori udienza con conseguente superamento delle eccepite irregolarità formali della costituzione;
c) la facoltà di restituzione nel termine non è prevista a favore di chi non è parte nel processo (sicché la parte offesa non costituita parte civile non può avvalersene), con la conseguenza che la costituzione di parte civile era tardiva. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 544-ter, commi primo e terzo, nonché 727, comma secondo, cod. pen. Lamenta, in particolare, il malgoverno dell'elemento soggettivo del reato erroneamente ritenuto applicabile dalla Corte di appello sotto forma di dolo, essendo fin troppo evidente, sostiene, che ella non possedeva nozioni veterinarie e che aveva agito sopravvalutando le capacità di accoglienza della propria struttura. Non è dimostrato, prosegue, che gli animali non avessero ricevuto un trattamento parassitario, trattandosi di postulazione sfornita di qualsiasi esame di tipo veterinario. Nessun testimone di accusa ha saputo specificare se i cani presenti nella struttura fossero affetti da patologie pregresse, né da quanto tempo vi si trovassero, o circa la natura e l'origine delle malattie riscontrate, né hanno mai riferito di maltrattamenti di sorta o di percosse inferte ai cani. La diversa qualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 727, cpv., cod. pen., consente all'imputata di accedere all'obiezione di cui all'art. 162- bis cod. pen., come da richiesta dalla stessa effettuata a conclusione del secondo motivo. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen., lamentando la mancata applicazione della pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.in termini generali, mentre l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente alla sentenza (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858 - 01; Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C., Rv. 261860 - 01; Sez. , n. 4060 del 08/11/2007, Sommer, Rv. 239188 - 01); 3.2.nel caso di specie, l'imputata aveva impugnato, in appello, l'ordinanza di rigetto della richiesta di esclusione della parte civile formulata all'udienza dell'8 luglio 2017; 3.3.Ia richiesta si fondava sul duplice rilievo che: a) la costituzione di parte civile era stata notificata via pec al difensore e non alla parte personalmente;
b) la costituzione era stata depositata in udienza da un difensore non munito di procura speciale ma di una semplice sub-delega; 3.4.la Corte di appello ha rigettato l'impugnazione sul punto osservando che: a) all'udienza del 1° dicembre 2018 l'Avv. OL Bolla, sostituto processuale dell'Avv. Claudia Ricci, difensore dell'ENPA, aveva eccepito la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notificazione all'Ente, chiedendo il rinvio per consentire all'ente stesso di costituirsi parte civile;
b) l'ordinanza di rimessione in termini (così nel testo della motivazione) non è stata impugnata;
c) all'udienza dell'8 luglio 2019, l'Avv. Bolla aveva depositato l'atto di costituzione di parte civile precisando che era stata notificata al pubblico ministero e al difensore dell'imputata; d) la costituzione di parte civile è avvenuta in udienza;
e) la dichiarazione era stata redatta dall'Avv. Claudia Ricci nella sua veste (anche) di procuratore speciale dell'ente e legittimamente è stata depositata in udienza dal sostituto processuale, Avv. OL Bolla;
3.5.1a ricorrente si duole dell'affermazione per la quale ella non avrebbe impugnato l'ordinanza di rimessione in termini e tuttavia la doglianza non coglie affatto nel segno;
2 3.6.va in primo luogo escluso che l'istituto della rimessione in termini si applichi esclusivamente alle parti "costituite" nel penale, per lo meno non con quella sicurezza con cui l'afferma la ricorrente;
3.7.ed invero, secondo la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione, la persona offesa del reato può essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile che non abbia potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore, in quanto, in armonia con le accresciute garanzie di partecipazione al processo penale alla stessa riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, deve ritenersi che l'art. 175 cod. proc. pen. non faccia esclusivo riferimento alle parti in senso tecnico, trattandosi, peraltro, di norma applicabile anche nella fase delle indagini preliminari, nella quale non vi sono ancora parti, ma solo soggetti del procedimento (Sez. 6, n. 25287 del 30/03/2023, S., Rv. 284791 - 01; Sez. 5, n. 34794 del 22/06/2022, Rv. 283673 - 01; Sez. 5, n. 8543 del 15/01/2021,Rv. 280537 - 01); 3.8.secondo un indirizzo minoritario e meno recente, la persona offesa non può chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, non essendo "parte" del processo in senso tecnico (Sez. 2, n. 20764 del 12/03/2019, Rv. 276055 - 01; Sez. 5, n. 10111 del 25/11/2014, Rv. 262747 -01); 3.9.nel caso di specie, tuttavia, non si versa in un caso di rimessione in termini (non venendo in rilievo l'ignoranza del termine per caso fortuito o forza maggiore) bensì di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per mancata notificazione alla persona offesa ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; 3.10.in tal caso il giudice può porvi rimedio o rinnovando interamente l'atto o disponendo la citazione dell'offeso per una udienza successiva, in modo da consentire l'eventuale costituzione di parte civile prima dell'inizio del dibattimento (Sez. 3, n. 8880 del 16/06/1998, Stringa, Rv. 211691 - 01); 3.11.per questo l'imputata non coglie nel segno: perché invoca il malgoverno di un istituto non applicato al caso di specie;
3.12.1a Corte di appello ha infatti valutato le eccezioni difensive ritenendole infondate;
la ricorrente, dal canto suo, non reitera le eccezioni devolute in appello, proponendone invece di nuove (la tardività della costituzione), in quanto tali inammissibili. 4.11 secondo motivo è proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.1.La ricorrente deduce il malgoverno della fattispecie incriminatrice sostanziale sotto il profilo non della oggettiva sussistenza del reato, ma della mancanza del dolo. 3 4.2.Ne consegue che il fatto - della cui penale rilevanza si discute - è quello descritto dal giudice nel provvedimento impugnato, non quello ritenuto dalla ricorrente in base a inammissibili deduzioni fattuali (nel senso che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b cod. proc. pen., riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale - ossia, la sua inosservanza -, ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto - e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta -, e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione, cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). 4.3.Non sono dunque scrutinabili le deduzioni difensive che, nel dedurre la mancanza di dolo, sì affidano a continui richiami al materiale istruttorio del quale non viene nemmeno dedotto il travisamento (ma solo una diversa valutazione). 4.4.La descrizione delle condizioni fisiche in cui si trovavano gli oltre cento cani rinvenuti nell'abitazione della ricorrente è francamente e letteralmente devastante, tale da escludere, a insindacabile giudizio della Corte di appello, la sussistenza della meno grave ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 727 cod. pen. 4.5.Tali argomenti sono del tutto negletti dalla ricorrente, sicché il "fatto" come ricostruito in sentenza (in ogni suo crudo e raccapricciante aspetto) e oggetto di valutazione dei Giudici distrettuali è letteralmente messo da parte, sì da rendere anche generico il ricorso sul punto. 5.Anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. 5.1.La Corte di appello ha ritenuto adeguata la pena della reclusione (peraltro inferiore al minimo edittale) in considerazione della particolare gravità delle sofferenze inflitte agli animali e del loro numero. 5.2.Appare del tutto distonica (e dunque generica) la contestazione relativa all'errato riferimento alla "personalità dell'imputata", perché tale criterio di giudizio appartiene al primo Giudice, non al secondo. 5.3.In ogni caso, è del tutto infondata la deduzione difensiva per la quale ai finì della commisurazione della pena rilevano i soli indici di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (trattandosi dì interpretazione contraria al chìaro dettato degli artt. 132 e 133 cod. pen.), così come è infondata l'affermazione della irrilevanza, a fini dosimetrici, della "personalità dell'imputato", dovendosi intendere, a tal fine, un giudizio complessivo e sintetico sulla adeguatezza della pena che non può prescindere dalla valutazione anche della personalità dell'autore del reato quale espressa da tutti gli indici di commisurazione di cui all'art. 133, primo e secondo comma, cod. pen. 4 5.4.Che del reato la "personalità dell'imputato" possa essere oggetto di valutazione è desumibile dall'art. 220, comma 2, cod. proc. pen. che nega il ricorso alla perizia, non di certo agli altri elementi di prova. 5.6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00. A detta declaratoria segue la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 1'11/10/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV. CLAUDIA RICCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna delle ricorrente al pagamento delle spese. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. V77 Penale Sent. Sez. 3 Num. 677 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 11/10/2023 18209/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra OL TI ricorre per l'annullamento della sentenza del 06/12/2022 della Corte dì appello dì Torino che, pronunciando sulla sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di due mesi di reclusione irrogata con sentenza del 03/10/2020 del Tribunale di Alessandria per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 544-ter, commi primo e terzo, cod. pen., per aver sottoposto a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche oltre cento cani, tutti detenuti all'interno della propria abitazione, cagionando ad alcuni di essi, senza necessità alcuna, lesioni e provocando la morte di altri tre. Il fatto è contestato come commesso in Alessandria, dal mese di agosto dell'anno 2014 a 19 aprile 2016. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell' art. 175 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 484 e 491 cod. proc. pen. Deduce, al riguardo, che: a) all'udienza del 01/12/2018, l'ENPA aveva eccepito la mancata notificazione nei suoi confronti del decreto di citazione a giudizio;
b) il tribunale aveva rinviato il processo all'udienza dell'8/07/2019 rimettendo in termini la persona offesa per la costituzione di parte civile;
c) la Corte di appello ha affermato che, non essendo stata impugnata l'ordinanza di rimessione in termini, la costituzione di parte civile era avvenuta in udienza e non fuori udienza con conseguente superamento delle eccepite irregolarità formali della costituzione;
c) la facoltà di restituzione nel termine non è prevista a favore di chi non è parte nel processo (sicché la parte offesa non costituita parte civile non può avvalersene), con la conseguenza che la costituzione di parte civile era tardiva. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 544-ter, commi primo e terzo, nonché 727, comma secondo, cod. pen. Lamenta, in particolare, il malgoverno dell'elemento soggettivo del reato erroneamente ritenuto applicabile dalla Corte di appello sotto forma di dolo, essendo fin troppo evidente, sostiene, che ella non possedeva nozioni veterinarie e che aveva agito sopravvalutando le capacità di accoglienza della propria struttura. Non è dimostrato, prosegue, che gli animali non avessero ricevuto un trattamento parassitario, trattandosi di postulazione sfornita di qualsiasi esame di tipo veterinario. Nessun testimone di accusa ha saputo specificare se i cani presenti nella struttura fossero affetti da patologie pregresse, né da quanto tempo vi si trovassero, o circa la natura e l'origine delle malattie riscontrate, né hanno mai riferito di maltrattamenti di sorta o di percosse inferte ai cani. La diversa qualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 727, cpv., cod. pen., consente all'imputata di accedere all'obiezione di cui all'art. 162- bis cod. pen., come da richiesta dalla stessa effettuata a conclusione del secondo motivo. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen., lamentando la mancata applicazione della pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.in termini generali, mentre l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente alla sentenza (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858 - 01; Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C., Rv. 261860 - 01; Sez. , n. 4060 del 08/11/2007, Sommer, Rv. 239188 - 01); 3.2.nel caso di specie, l'imputata aveva impugnato, in appello, l'ordinanza di rigetto della richiesta di esclusione della parte civile formulata all'udienza dell'8 luglio 2017; 3.3.Ia richiesta si fondava sul duplice rilievo che: a) la costituzione di parte civile era stata notificata via pec al difensore e non alla parte personalmente;
b) la costituzione era stata depositata in udienza da un difensore non munito di procura speciale ma di una semplice sub-delega; 3.4.la Corte di appello ha rigettato l'impugnazione sul punto osservando che: a) all'udienza del 1° dicembre 2018 l'Avv. OL Bolla, sostituto processuale dell'Avv. Claudia Ricci, difensore dell'ENPA, aveva eccepito la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notificazione all'Ente, chiedendo il rinvio per consentire all'ente stesso di costituirsi parte civile;
b) l'ordinanza di rimessione in termini (così nel testo della motivazione) non è stata impugnata;
c) all'udienza dell'8 luglio 2019, l'Avv. Bolla aveva depositato l'atto di costituzione di parte civile precisando che era stata notificata al pubblico ministero e al difensore dell'imputata; d) la costituzione di parte civile è avvenuta in udienza;
e) la dichiarazione era stata redatta dall'Avv. Claudia Ricci nella sua veste (anche) di procuratore speciale dell'ente e legittimamente è stata depositata in udienza dal sostituto processuale, Avv. OL Bolla;
3.5.1a ricorrente si duole dell'affermazione per la quale ella non avrebbe impugnato l'ordinanza di rimessione in termini e tuttavia la doglianza non coglie affatto nel segno;
2 3.6.va in primo luogo escluso che l'istituto della rimessione in termini si applichi esclusivamente alle parti "costituite" nel penale, per lo meno non con quella sicurezza con cui l'afferma la ricorrente;
3.7.ed invero, secondo la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione, la persona offesa del reato può essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile che non abbia potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore, in quanto, in armonia con le accresciute garanzie di partecipazione al processo penale alla stessa riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, deve ritenersi che l'art. 175 cod. proc. pen. non faccia esclusivo riferimento alle parti in senso tecnico, trattandosi, peraltro, di norma applicabile anche nella fase delle indagini preliminari, nella quale non vi sono ancora parti, ma solo soggetti del procedimento (Sez. 6, n. 25287 del 30/03/2023, S., Rv. 284791 - 01; Sez. 5, n. 34794 del 22/06/2022, Rv. 283673 - 01; Sez. 5, n. 8543 del 15/01/2021,Rv. 280537 - 01); 3.8.secondo un indirizzo minoritario e meno recente, la persona offesa non può chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, non essendo "parte" del processo in senso tecnico (Sez. 2, n. 20764 del 12/03/2019, Rv. 276055 - 01; Sez. 5, n. 10111 del 25/11/2014, Rv. 262747 -01); 3.9.nel caso di specie, tuttavia, non si versa in un caso di rimessione in termini (non venendo in rilievo l'ignoranza del termine per caso fortuito o forza maggiore) bensì di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per mancata notificazione alla persona offesa ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; 3.10.in tal caso il giudice può porvi rimedio o rinnovando interamente l'atto o disponendo la citazione dell'offeso per una udienza successiva, in modo da consentire l'eventuale costituzione di parte civile prima dell'inizio del dibattimento (Sez. 3, n. 8880 del 16/06/1998, Stringa, Rv. 211691 - 01); 3.11.per questo l'imputata non coglie nel segno: perché invoca il malgoverno di un istituto non applicato al caso di specie;
3.12.1a Corte di appello ha infatti valutato le eccezioni difensive ritenendole infondate;
la ricorrente, dal canto suo, non reitera le eccezioni devolute in appello, proponendone invece di nuove (la tardività della costituzione), in quanto tali inammissibili. 4.11 secondo motivo è proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.1.La ricorrente deduce il malgoverno della fattispecie incriminatrice sostanziale sotto il profilo non della oggettiva sussistenza del reato, ma della mancanza del dolo. 3 4.2.Ne consegue che il fatto - della cui penale rilevanza si discute - è quello descritto dal giudice nel provvedimento impugnato, non quello ritenuto dalla ricorrente in base a inammissibili deduzioni fattuali (nel senso che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b cod. proc. pen., riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale - ossia, la sua inosservanza -, ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto - e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta -, e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione, cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). 4.3.Non sono dunque scrutinabili le deduzioni difensive che, nel dedurre la mancanza di dolo, sì affidano a continui richiami al materiale istruttorio del quale non viene nemmeno dedotto il travisamento (ma solo una diversa valutazione). 4.4.La descrizione delle condizioni fisiche in cui si trovavano gli oltre cento cani rinvenuti nell'abitazione della ricorrente è francamente e letteralmente devastante, tale da escludere, a insindacabile giudizio della Corte di appello, la sussistenza della meno grave ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 727 cod. pen. 4.5.Tali argomenti sono del tutto negletti dalla ricorrente, sicché il "fatto" come ricostruito in sentenza (in ogni suo crudo e raccapricciante aspetto) e oggetto di valutazione dei Giudici distrettuali è letteralmente messo da parte, sì da rendere anche generico il ricorso sul punto. 5.Anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. 5.1.La Corte di appello ha ritenuto adeguata la pena della reclusione (peraltro inferiore al minimo edittale) in considerazione della particolare gravità delle sofferenze inflitte agli animali e del loro numero. 5.2.Appare del tutto distonica (e dunque generica) la contestazione relativa all'errato riferimento alla "personalità dell'imputata", perché tale criterio di giudizio appartiene al primo Giudice, non al secondo. 5.3.In ogni caso, è del tutto infondata la deduzione difensiva per la quale ai finì della commisurazione della pena rilevano i soli indici di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (trattandosi dì interpretazione contraria al chìaro dettato degli artt. 132 e 133 cod. pen.), così come è infondata l'affermazione della irrilevanza, a fini dosimetrici, della "personalità dell'imputato", dovendosi intendere, a tal fine, un giudizio complessivo e sintetico sulla adeguatezza della pena che non può prescindere dalla valutazione anche della personalità dell'autore del reato quale espressa da tutti gli indici di commisurazione di cui all'art. 133, primo e secondo comma, cod. pen. 4 5.4.Che del reato la "personalità dell'imputato" possa essere oggetto di valutazione è desumibile dall'art. 220, comma 2, cod. proc. pen. che nega il ricorso alla perizia, non di certo agli altri elementi di prova. 5.6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00. A detta declaratoria segue la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 1'11/10/2023.