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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/09/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1043/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1043/2023 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MERLINI RENZO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati corso C.F._2
Garibaldi 111 Ancona ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. MONTI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANO, (c.f. ed elettivamente domiciliati in VIA C.F._3
SIGISMONDO, 75 47900 RIMINI, presso e nello studio di quest'ultimo CONVENUTO/I
(c.f. ) CP_2 C.F._4
(c.f. ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 29 settembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi:
per con avv. MERLINI RENZO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Grossi Massimiliano
per con l'avv. Monti Stefano, oggi sostituito dall'avv. Monti Controparte_1
Mauro
Nessuno compare per i convenuti contumaci e CP_2 CP_3
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
pagina 1 di 6 Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,13 sospende la trattazione per altri fascicoli calendarizzati. Ad ore 12,17, riaperto il verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 14,55.
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1043/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MERLINI RENZO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati corso C.F._2
Garibaldi 111 Ancona ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. MONTI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANO, (c.f. ed elettivamente domiciliati in VIA C.F._3
SIGISMONDO, 75 47900 RIMINI, presso e nello studio di quest'ultimo CONVENUTO/I
(c.f. ) CP_2 C.F._4
(c.f. ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio dinnanzi all'Intestato Tribunale, i convenuti e , nonché CP_2 Controparte_3 [...]
, quale compagnia che copriva la R.C. dell'auto condotta e di proprietà CP_1 dei predetti convenuti, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale Adito, contrariis rejectis, così decidere: 1) IN VIA PRINCIPALE: - ACCERTATA la proponibilità della domanda di parte attrice, accertata l'esclusiva responsabilità del sig. , nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_3
), residente in [...], conducente del veicolo C.F._5
Renault Captur tg. FS475KN, di proprietà della sig.ra , nata a [...] il CP_2
20.09.1953 (Cod. Fisc. ), residente in [...], C.F._4
pagina 3 di 6 nella causazione del sinistro del 14.04.2022; - per l'effetto CONDANNARE, in solido tra loro, il sig. , nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_3
), residente in [...], in qualità di conducente, C.F._5 la sig.ra , nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. CP_2
), residente in [...], in qualità di proprietario C.F._4 del veicolo Renault Captur tg. FS475KN, e la società
[...]
, con sede in 20121 Milano, Via Dei Mercanti n. 12 Controparte_4
(P.Iva , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale P.IVA_1
Compagnia responsabile per la r.c.a del mezzo convenuto, a risarcire in favore del sig.
la complessiva somma di € 33.800,80, a titolo di risarcimento del Parte_1 danno biologico, del danno morale, dell'inabilità temporanea, delle spese mediche sostenute, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al saldo;
2) CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI EX. D.M. 147/22;”
I convenuti e rimanevano contumaci. CP_2 CP_3
Si costituiva invece la compagnia assicurativa contestando la domanda e chiedendone il rigetto e così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa: - nel merito, accertata e dichiarata la corresponsabilità del sig. nella verificazione del sinistro de quo, Parte_1 dato atto del versamento, da parte di della somma di € Controparte_1
2.715,00 a favore di e dato atto dell'eventuale importo versato da Parte_1
a favore dello stesso, respingere ogni ulteriore pretesa di parte attrice in quanto CP_5 infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, interpello del convenuto prova per testi e n. 2 CT (cinematica e medico-legale). CP_3
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate e dopo brevissima discussione orale la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante. pagina 4 di 6 Parte attrice ha adempiuto ad un suo preciso onere ex art. 2697 cc (onere della prova), difatti sia a mezzo dei documenti prodotti, della genuina prova testimoniale (teste
, dei rilievi degli agenti intervenuti sui luoghi di causa nell'immediatezza, Tes_1 della CT medico legale, è riuscita a superare il principio di corresponsabilità ex art. 2054 cc.
Non ritiene questo giudice pertanto di poter condividere, neppure parzialmente, le conclusioni a cui è giunto il CT incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro, poiché la velocità del veicolo, così come determinata nell'elaborato peritale, contrasta con quanto rilevato dai CC di Agugliano nell'immediatezza del fatto, che non hanno elevato alcuna contravvenzione per detta infrazione e con quanto affermato dal teste oculare Tes_1
Si ritiene che il mancato rispetto del segnale di stop a cui era chiamato il conducente/convenuto (peraltro multato dai cc di Agugliano proprio Controparte_3 per detta infrazione), non lasci dubbi sulla responsabilità totale a suo carico nella verificazione del sinistro de-quo, a cui va aggiunto il comportamento processuale dello stesso, che è rimasto contumace, rispondendo all'interrogatorio formale con risposte che rasentano reticenza.
Acclarato pertanto l'an debatur, passando alla quantificazione del danno, esaminata la CT, priva di vizi logico giuridici e nel complesso pienamente condivisibile avremo:
5% (62 anni) € 5.257,52 Parte_2
Personalizzazione minima (10%) € 525,75
ITP (75%) giorni 15 x € 41,43 € 621,45
ITP (50%) giorni 15 x € 27,62 € 414,30
ITP (25%) giorni 15 x € 13,81 € 207,15
Spese mediche documentate (giudicate congrue dal CT) € 2.839,50
TOTALE DANNO € 9.865,67
offerta reale ass.ne € 2.715,00
totale € 7.150,67
A detta somma andranno detratte le somme percepite dall' paria complessivi €. CP_5
6.196,94. pagina 5 di 6 Pertanto rimarranno a favore dell'attore ancora da percepire €. 953,73.
Le spese di lite seguono la soccombenza (sul devolutum e non sul disputatum), stante la poca propensione alla conciliazione da parte della compagnia anche alla luce dei valori residui in contesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che il sinistro del 14.04.22, ore 14,30, in territorio del comune di Filottrano, tra la vettura Tg. FR752HG, condotta dall'attore sig. e la Parte_1 vettura tg. FS475KN, condotta da , si è verificato per colpa e causa Controparte_3 esclusive di quest'ultimo, che ometteva di fermarsi allo stop e conseguente mente lo condanna in solido con e l'ass.ne in persona del CP_2 Controparte_1 suo legale rapp. te pro tempore al pagamento (detratto quanto già percepito) della somma complessiva di €.953,73, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.750,00 per compensi, € 518,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separati decreti, ponendole definitivamente a carico della compagnia convenuta in solido con e . Controparte_3 Parte_3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 29 settembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1043/2023 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MERLINI RENZO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati corso C.F._2
Garibaldi 111 Ancona ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. MONTI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANO, (c.f. ed elettivamente domiciliati in VIA C.F._3
SIGISMONDO, 75 47900 RIMINI, presso e nello studio di quest'ultimo CONVENUTO/I
(c.f. ) CP_2 C.F._4
(c.f. ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 29 settembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi:
per con avv. MERLINI RENZO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Grossi Massimiliano
per con l'avv. Monti Stefano, oggi sostituito dall'avv. Monti Controparte_1
Mauro
Nessuno compare per i convenuti contumaci e CP_2 CP_3
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
pagina 1 di 6 Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,13 sospende la trattazione per altri fascicoli calendarizzati. Ad ore 12,17, riaperto il verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 14,55.
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1043/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MERLINI RENZO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati corso C.F._2
Garibaldi 111 Ancona ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. MONTI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANO, (c.f. ed elettivamente domiciliati in VIA C.F._3
SIGISMONDO, 75 47900 RIMINI, presso e nello studio di quest'ultimo CONVENUTO/I
(c.f. ) CP_2 C.F._4
(c.f. ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio dinnanzi all'Intestato Tribunale, i convenuti e , nonché CP_2 Controparte_3 [...]
, quale compagnia che copriva la R.C. dell'auto condotta e di proprietà CP_1 dei predetti convenuti, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale Adito, contrariis rejectis, così decidere: 1) IN VIA PRINCIPALE: - ACCERTATA la proponibilità della domanda di parte attrice, accertata l'esclusiva responsabilità del sig. , nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_3
), residente in [...], conducente del veicolo C.F._5
Renault Captur tg. FS475KN, di proprietà della sig.ra , nata a [...] il CP_2
20.09.1953 (Cod. Fisc. ), residente in [...], C.F._4
pagina 3 di 6 nella causazione del sinistro del 14.04.2022; - per l'effetto CONDANNARE, in solido tra loro, il sig. , nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_3
), residente in [...], in qualità di conducente, C.F._5 la sig.ra , nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. CP_2
), residente in [...], in qualità di proprietario C.F._4 del veicolo Renault Captur tg. FS475KN, e la società
[...]
, con sede in 20121 Milano, Via Dei Mercanti n. 12 Controparte_4
(P.Iva , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale P.IVA_1
Compagnia responsabile per la r.c.a del mezzo convenuto, a risarcire in favore del sig.
la complessiva somma di € 33.800,80, a titolo di risarcimento del Parte_1 danno biologico, del danno morale, dell'inabilità temporanea, delle spese mediche sostenute, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al saldo;
2) CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI EX. D.M. 147/22;”
I convenuti e rimanevano contumaci. CP_2 CP_3
Si costituiva invece la compagnia assicurativa contestando la domanda e chiedendone il rigetto e così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa: - nel merito, accertata e dichiarata la corresponsabilità del sig. nella verificazione del sinistro de quo, Parte_1 dato atto del versamento, da parte di della somma di € Controparte_1
2.715,00 a favore di e dato atto dell'eventuale importo versato da Parte_1
a favore dello stesso, respingere ogni ulteriore pretesa di parte attrice in quanto CP_5 infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, interpello del convenuto prova per testi e n. 2 CT (cinematica e medico-legale). CP_3
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate e dopo brevissima discussione orale la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante. pagina 4 di 6 Parte attrice ha adempiuto ad un suo preciso onere ex art. 2697 cc (onere della prova), difatti sia a mezzo dei documenti prodotti, della genuina prova testimoniale (teste
, dei rilievi degli agenti intervenuti sui luoghi di causa nell'immediatezza, Tes_1 della CT medico legale, è riuscita a superare il principio di corresponsabilità ex art. 2054 cc.
Non ritiene questo giudice pertanto di poter condividere, neppure parzialmente, le conclusioni a cui è giunto il CT incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro, poiché la velocità del veicolo, così come determinata nell'elaborato peritale, contrasta con quanto rilevato dai CC di Agugliano nell'immediatezza del fatto, che non hanno elevato alcuna contravvenzione per detta infrazione e con quanto affermato dal teste oculare Tes_1
Si ritiene che il mancato rispetto del segnale di stop a cui era chiamato il conducente/convenuto (peraltro multato dai cc di Agugliano proprio Controparte_3 per detta infrazione), non lasci dubbi sulla responsabilità totale a suo carico nella verificazione del sinistro de-quo, a cui va aggiunto il comportamento processuale dello stesso, che è rimasto contumace, rispondendo all'interrogatorio formale con risposte che rasentano reticenza.
Acclarato pertanto l'an debatur, passando alla quantificazione del danno, esaminata la CT, priva di vizi logico giuridici e nel complesso pienamente condivisibile avremo:
5% (62 anni) € 5.257,52 Parte_2
Personalizzazione minima (10%) € 525,75
ITP (75%) giorni 15 x € 41,43 € 621,45
ITP (50%) giorni 15 x € 27,62 € 414,30
ITP (25%) giorni 15 x € 13,81 € 207,15
Spese mediche documentate (giudicate congrue dal CT) € 2.839,50
TOTALE DANNO € 9.865,67
offerta reale ass.ne € 2.715,00
totale € 7.150,67
A detta somma andranno detratte le somme percepite dall' paria complessivi €. CP_5
6.196,94. pagina 5 di 6 Pertanto rimarranno a favore dell'attore ancora da percepire €. 953,73.
Le spese di lite seguono la soccombenza (sul devolutum e non sul disputatum), stante la poca propensione alla conciliazione da parte della compagnia anche alla luce dei valori residui in contesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che il sinistro del 14.04.22, ore 14,30, in territorio del comune di Filottrano, tra la vettura Tg. FR752HG, condotta dall'attore sig. e la Parte_1 vettura tg. FS475KN, condotta da , si è verificato per colpa e causa Controparte_3 esclusive di quest'ultimo, che ometteva di fermarsi allo stop e conseguente mente lo condanna in solido con e l'ass.ne in persona del CP_2 Controparte_1 suo legale rapp. te pro tempore al pagamento (detratto quanto già percepito) della somma complessiva di €.953,73, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.750,00 per compensi, € 518,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separati decreti, ponendole definitivamente a carico della compagnia convenuta in solido con e . Controparte_3 Parte_3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 29 settembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6