TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/07/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2039/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2039 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
AZ. Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. GINO ZAMBIANCO, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. WILMA ZANON e con l'Avv. ENRICO GIAMMARCO, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 28-5-2025, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “In via principale: ritenuta la legittimazione passiva in capo alla società opposta e previo accertamento - in via di eccezione - della risoluzione ex art. 1453-1455 c.c. dell'intercorso rapporto di somministrazione nonché il suo annullamento ex art. 1344 c.c., per l'effetto respingersi ogni e qualsiasi domanda formulata in via monitoria stante l'inesistenza e l'infondatezza del diritto di credito ivi azionato in via monitoria. In via alternativa: accertata l'inesistenza di ogni e qualsiasi obbligazione come descritta nella fattura “monitoria” e comunque il suo mancato e/o inesatto adempimento alla stregua degli artt. 1175 e 1176 c.c. in relazione all'art. 1375 c.c., per l'effetto respingersi ogni e qualsiasi domanda proposta dal presunto creditore opposto. In ogni caso, accertare l'insussistenza del debito per consumi elettrici come ritenuto nelle bollette allegate al d. ingiuntivo, stante la ricostruzione illegale dei relativi consumi (sub. B) - C) della narrativa) in uno all'altrettanto illegittima determinazione del relativo corrispettivo (sub. A) della narrativa e per l'effetto ritenuta la possibile rilevanza penale della suindicata condotta antigiuridica poiché in violazione di cogenti disposizioni di legge, trasmettere l'intestato fascicolo relativo all'odierno procedimento al PM designando, per le conseguenti indagini e riscontri sulla reale effettività dei consumi fatturati dalla società opposta e quindi sulla “irregolarità” delle fatture emesse. In via subordinata: se provato e ritenuto l'inesatto adempimento delle prestazioni come indicate e descritte nella fattura
“monitoria” non corrispondente ai dati della lettura del contatore poiché solo stimati, procedersi alla nuova e corretta determinazione del supposto credito, alla luce delle contestazioni sollevate in narrativa sub. A) - B) - C), operandosi le relative compensazioni. In ogni caso, respingersi la domanda monitoria e dichiarare l'infondatezza e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 473/2023. Con integrale vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite oltre Iva e CPA come per Legge ed al rimborso forfettario del 15%”; per parte convenuta: “- nel merito, in via principale: respingere l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 473/2023 del Tribunale di Trento, confermando per l'effetto tale decreto;
- nel merito, in subordine: accertare che è Controparte_3 creditrice nei confronti di
[...] a titolo di corrispettivo Parte_1 per la fornitura di energia elettrica della somma capitale di € 19.637,43 o della somma che fosse diversamente ritenuta in giudizio, oltre agli interessi al tasso commerciale di mora ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo e condannare l'opponente al pagamento delle suddette somme, con rigetto delle domande avversarie;
- in ogni caso: condannare l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio, incluse spese generali e CAP 4%”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
La società attrice agisce in giudizio -in opposizione avverso il decreto ingiuntivo Trib.
Trento n. 473/2023 del 13-6-2023 (n. 1487/2023 r.g.), recante ingiunzione per il pagamento della somma di euro 19.637,43 oltre interessi e spese- esponendo che:
-deve intendersi non operativa sino al 30-4-2023 qualsiasi clausola contrattuale che consenta alla impresa fornitrice di energia elettrica e di gas naturale la modifica unilaterale delle condizioni generali di contratto;
-altresì inefficaci sono i preavvisi volti al cambio di prezzo notificati prima del 10-8-
2022;
pag. 2/9 -la raccolta dei dati di consumo ad opera del distributore “avviene in modo illegale” in quanto “da remoto” e in quanto il dato di misura “non viene letto sul posto”, bensì
“teletrasmesso”;
-deve intendersi vietata l'applicazione di IVA sulle accise in quanto in violazione della direttiva 2006/112/CE;
-non sono imputabili al cliente finale le spese di trasporto e per perdite di rete;
conclusivamente richiedendo procedersi a risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. del contratto di somministrazione o a suo annullamento ex art. 1344 c.c.; in subordine, accertarsi l'inadempimento della convenuta anche ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.; in ulteriore subordine, procedersi a esatta determinazione del credito dell'opposta, in ogni caso con conseguente rigetto della domanda monitoria.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta allega:
-di essere creditrice per l'importo complessivo pari ad euro 19.638,43 in relazione ai consumi per gas ed energia elettrica, per fatture insolute emesse fra il luglio 2022 e il gennaio 2023, con scadenza fra il settembre 2022 e il marzo 2023, sulla base del contratto relativo al punto di prelievo dell'attrice in Vo' (PD) (bassa tenzione-potenzia impegnata
25 kW) vigente nel periodo intercorrente fra l'1-3-2017 e il 30-11-2022;
-che le condizioni in concreto applicate con riguardo al periodo rilevante ai fini di causa sono quelle di cui alla proposta di variazione del settembre 2021, con decorrenza dal gennaio 2022, tacitamente accettata dal cliente, condizioni inviate, quindi, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 115/2022;
-che i consumi della attrice sono riportati nel relativo “Report-fatturato- componente_distribuzione_Az Altore” così come registrati dal Distributore E-
Distribuzione s.p.a. e comunicati al Sistema Informativo Integrato (SII);
-che non è mai pervenuta alcuna contestazione circa il funzionamento del misuratore in uso all'attrice, né una siffatta contestazione è mossa nel presente giudizio, mentre la richiesta del certificato di conformità CE avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti del distributore;
-che il c.d. smart metering, i.e. la telelettura e la telegestione dei contatori, permette l'esecuzione delle operazioni di gestione senza intervento in loco e i relativi piani di messa in servizio sono approvati da Pt_2 pag. 3/9 -che ai sensi dell'art. 13 comma 2 DPR n. 633/1972 la base imponibile IVA si integra anche degli oneri verso terzi, in conformità all'art. 78, comma 1, lett. a), direttiva n.
112/2006/CE;
-che le spese per trasporto e per perdite di rete sono previste dalla normativa di settore;
conclusivamente richiedendo il rigetto dell'opposizione.
Depositate le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. e concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa, previo deposito delle conclusioni e degli scritti conclusionali, è stata rimessa in decisione come da ordinanza del 29-5-2025.
2. Sull'infondatezza dell'opposizione.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
La società convenuta produce in giudizio, in primo luogo, la documentazione contrattuale fra le parti concernente rapporto di somministrazione di energia elettrica, quanto alle condizioni economiche come modificate con PEC del 25-9-2021 (doc. 5 conv.); in secondo luogo, le fatture (docc. 1 conv.) per l'importo azionato in sede monitoria, relative ai consumi per il periodo da giugno a novembre 2022, in particolare per consumi pari a 7114 kWh per il mese di giugno 2022 (euro 2.776,87), 9.783 kWh quanto al mese di luglio (euro 5.832,34), 6910 kWh per agosto (euro 5.005,37), 5.508
kWh nel settembre 2022 (euro 3.252,47), 4.849 kWh quanto ad ottobre (euro 1.567,67), infine 3.678 kWh a novembre 2022 (euro 1.252,91), oltre a nota di credito per euro 50,00 con la bolletta emessa nel gennaio 2023.
Un confronto con le fatture prodotte da parte attrice e relative all'anno 2021 esclude qualsivoglia mutamento in aumento nel quantitativo di energia oggetto di consumo, tenuto conto che, in via esemplificativa, il consumo dell'attrice nell'agosto 2021 è risultato pari a 8.581 kWh (doc. 4 att.), quindi superiore a quello dell'anno successivo, mutata invece la tariffa applicata come evincibile dal confronto fra le menzionate condizioni inviate nel settembre 2021 rispetto a quelle precedenti comunicate in data 28-
6-2018 (doc. 5 conv.).
La convenuta ha prodotto, inoltre, report dei consumi così come comunicati dal distributore, nella corrispondenza altresì con i dati fatturati dalla convenuta (doc. 6 conv.), secondo un “allineamento” che peraltro la stessa attrice definisce “scontatissimo”
pag. 4/9 (memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.). Se, da un lato, siffatto report (a quanto consta senza contestazione nella sua corrispondenza anche ai dati prodotti da parte attrice: docc.
8-13 att.) esclude comunque qualsivoglia “impennata dei consumi” (atto di citazione, pag. 4), tenuto conto che semmai si riscontra una diminuzione degli stessi nel 2022 rispetto agli anni precedenti, dall'altro lato, le contestazioni dell'opponente investono un piano meramente astratto e ipotetico, non risultando, infatti, censurato un malfunzionamento del contatore né del resto nemmeno indicati eventuali elementi che avrebbero inciso sul consumo di energia.
Censura, invece, l'attrice la metodica di lettura dei dati “da remoto” o “a distanza”, detta censura fondandosi, secondo la prospettazione attorea, sull'art. 10.5 dell'all.to I della direttiva 2014/32/UE, come attuata dal d.lgs. n. 84/2016 (“A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere”). La norma menzionata, tuttavia, diversamente da quanto preteso dall'attrice, come agevolmente evincibile dal dato letterale, non impone alcuna lettura in presenza, richiedendo soltanto che, per l'ipotesi di misurazione a distanza nell'ambito di servizi di pubblica utilità, lo strumento di misura (contatore) sia corredato da visualizzatore. La presenza di un visualizzatore, nient'affatto contestata in concreto, concorre del resto a consentire al cliente finale la possibilità di verifica circa la correttezza dei consumi e dei relativi dati trasmessi al venditore.
Come detto, nessuna contestazione è, invece, mossa nel caso concreto al funzionamento del contatore (che viene descritto dalla stessa parte attrice come “un contatore “smart meter” di seconda generazione - mod. - fabbricato nel 2019 da CP_4
“e-distribuzione SpA”: memoria ex art. 171 ter n. 2, pag. 3), non assurgendo a contestazione né la richiesta di esibizione del marchio UE, meramente esplorativa oltre che comunque superflua in difetto di assolvimento ad opera dell'attrice degli oneri in primis di allegazione oltre che di prova sulla medesima ricadenti in specie a fronte dell'immissione in commercio in area UE dello strumento di misurazione (si veda in pag. 5/9 argomento, anche per le modalità di rilascio della dichiarazione di conformità peraltro anche per lotti e partite e non per singoli strumenti, la direttiva 2014/32/UE); né il riferimento all'assenza delle curve quartorarie, invero erroneo se si considera che la documentazione prodotta dall'attrice (docc. 8 e 14 att.) si limita a rilevare consumi pari a zero in alcuni frangenti temporali, con conseguente incoerenza altresì logica delle contestazioni mosse dall'attrice rispetto alla pretesa di minor dovuto per consumi.
Per completezza vale comunque osservare che la c.d. telelettura o lettura a distanza dei consumi è espressamente disciplinata anche dall'Autorità di regolazione di settore, ossia (cfr. Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Pt_2 misura elettrica – c.d. TIME – v. Cass. Sez. 3, 06/07/2022, n. 21407; si veda, inoltre, la delibera dell'Autorità di settore specificamente dedicata ai sistemi di smart metering prodotta da parte convenuta sub doc. 9).
In definitiva nessun malfunzionamento del contatore è in realtà allegato dall'attrice, ancor meno con sufficienti caratteri di specificità e concretezza. Né del resto si riscontra nella fattispecie in esame, come già osservato, qualsivoglia elemento onde ritenere in ipotesi un'eccessività dei consumi.
Nel caso di specie, quindi, difetta qualsivoglia deduzione tale da poter assurgere a contestazione, ancor meno specifica, circa il corretto funzionamento del contatore, tenuto conto che quelli attorei si connotano quali rilievi meramente astratti, di carattere oltremodo vago e generico e di tenore al più meramente esplorativo, oltre che privi di alcun fondamento in diritto.
Vale dunque rammentare che, nella disciplina degli oneri probatori in materia, ferma la presunzione di veridicità circa i consumi rilevati mediante contatore attesone il valore di attendibilità così come riconosciuto dall'ordinamento, spetta al fornitore l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore, il fruitore essendo, invece, tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. Sez. 3,
31/05/2024, n. 15340; Sez. 3, 18/10/2023, n. 28984), con l'ulteriore necessaria precisazione per cui, tuttavia, l'onere gravante sul fornitore non può che sovvenire e sussistere soltanto laddove e nei limiti in cui una contestazione del funzionamento del contatore vi sia, con la presupposta intrinseca esigenza che la parte che proceda a pag. 6/9 contestazione assolva altresì all'onere di sufficienza oltre che di concretezza in punto di allegazione. Nel caso concreto, diversamente, le deduzioni attoree risultano di tenore meramente astratto e talora financo ipotetico, oltre che comunque, come detto, prive di alcun fondamento in primis giuridico.
Ciò detto, nemmeno dedotto il malfunzionamento del contatore e, quindi, non contraddetta la correttezza dei dati di consumo rilevati, in nessun modo, in punto di entità dei consumi, la menzionata presunzione di veridicità dei dati rilevati potrebbe intendersi superata, l'attrice nemmeno avendo assolto agli oneri di allegazione sulla medesima ricadenti.
L'opposizione è, pertanto, in parte qua priva di fondamento.
Le ulteriori censure attoree attengono, invece, alle condizioni tariffarie applicate e alle voci di spesa computate a carico del cliente finale.
Anche dette censure sono infondate.
In primo luogo, inconferente appare il richiamo alla c.d. sospensione dell'applicazione delle nuove tariffe in ottemperanza al provvedimento AGCM del 27-
10-2022 (docc. 6 att.), in quanto, da un lato, come si evince dal menzionato provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la sanzione ha interessato le modifiche unilaterali delle condizioni economiche con decorrenza successiva 1° settembre 2022, ossia all'entrata in vigore dell'art. 3 DL n. 115/2022, conv. in l. n. 142/2022 (“
1. Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”); dall'altro lato, tuttavia, l'attrice in nessun modo deduce la comunicazione o applicazione in concreto di pag. 7/9 modifiche tariffarie nel corso del 2022, mentre, secondo allegazione della convenuta non contestata oltre che documentata (doc. 1), il rapporto fra le parti è stato diversamente regolato dalle condizioni comunicate nel settembre 2021 e con decorrenza dal gennaio
2022.
Quanto poi alla IVA sulle accise, non vi è ragione per escludere queste ultime dalla base imponibile della prima, sia in applicazione dell'art. 78 della direttiva n. 2006/112/CE richiamato dalla convenuta, sia tenuto conto che l'importo descritto a titolo di c.d. accise
è invero recuperato dal fornitore a mezzo di rivalsa, quest'ultima, seppur oggetto di previsione legislativa (artt. 16, comma 3, e 53 T.U.A.), di tenore nondimeno meramente civilistico e non tributario (con esclusione del resto in capo al fornitore del ruolo di sostituto o responsabile di imposta).
Per ciò che concerne, infine, le doglianze in punto di addebiti a titolo di perdite di rete e di spese di trasporto, la relativa disciplina, anche con previsione di riparto a carico dell'utente finale, appare dettata dalla normativa regolamentare di settore (v. Testo
Integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009,
ARG/elt 107/09; v. anche successivi provvedimenti Arera, fra cui Consultazione 21 dicembre 2021 602/2021/R/eel - Interventi per il perfezionamento della disciplina delle perdite di rete per il biennio 2022-2023).
Per tutto quanto sopra l'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., in relazione al disputatum, sulla base dei parametri medi per le fasi di studio (euro 919,00), introduttiva (euro 777,00) e decisionale (euro
1.701,00), minimi in difetto di attività di assunzione probatoria per quella istruttoria (euro
840,00), per l'importo complessivo di euro 4.237,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pag. 8/9 2. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 4.237,00, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Trento, 28/06/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2039/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2039 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
AZ. Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. GINO ZAMBIANCO, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. WILMA ZANON e con l'Avv. ENRICO GIAMMARCO, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 28-5-2025, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “In via principale: ritenuta la legittimazione passiva in capo alla società opposta e previo accertamento - in via di eccezione - della risoluzione ex art. 1453-1455 c.c. dell'intercorso rapporto di somministrazione nonché il suo annullamento ex art. 1344 c.c., per l'effetto respingersi ogni e qualsiasi domanda formulata in via monitoria stante l'inesistenza e l'infondatezza del diritto di credito ivi azionato in via monitoria. In via alternativa: accertata l'inesistenza di ogni e qualsiasi obbligazione come descritta nella fattura “monitoria” e comunque il suo mancato e/o inesatto adempimento alla stregua degli artt. 1175 e 1176 c.c. in relazione all'art. 1375 c.c., per l'effetto respingersi ogni e qualsiasi domanda proposta dal presunto creditore opposto. In ogni caso, accertare l'insussistenza del debito per consumi elettrici come ritenuto nelle bollette allegate al d. ingiuntivo, stante la ricostruzione illegale dei relativi consumi (sub. B) - C) della narrativa) in uno all'altrettanto illegittima determinazione del relativo corrispettivo (sub. A) della narrativa e per l'effetto ritenuta la possibile rilevanza penale della suindicata condotta antigiuridica poiché in violazione di cogenti disposizioni di legge, trasmettere l'intestato fascicolo relativo all'odierno procedimento al PM designando, per le conseguenti indagini e riscontri sulla reale effettività dei consumi fatturati dalla società opposta e quindi sulla “irregolarità” delle fatture emesse. In via subordinata: se provato e ritenuto l'inesatto adempimento delle prestazioni come indicate e descritte nella fattura
“monitoria” non corrispondente ai dati della lettura del contatore poiché solo stimati, procedersi alla nuova e corretta determinazione del supposto credito, alla luce delle contestazioni sollevate in narrativa sub. A) - B) - C), operandosi le relative compensazioni. In ogni caso, respingersi la domanda monitoria e dichiarare l'infondatezza e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 473/2023. Con integrale vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite oltre Iva e CPA come per Legge ed al rimborso forfettario del 15%”; per parte convenuta: “- nel merito, in via principale: respingere l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 473/2023 del Tribunale di Trento, confermando per l'effetto tale decreto;
- nel merito, in subordine: accertare che è Controparte_3 creditrice nei confronti di
[...] a titolo di corrispettivo Parte_1 per la fornitura di energia elettrica della somma capitale di € 19.637,43 o della somma che fosse diversamente ritenuta in giudizio, oltre agli interessi al tasso commerciale di mora ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo e condannare l'opponente al pagamento delle suddette somme, con rigetto delle domande avversarie;
- in ogni caso: condannare l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio, incluse spese generali e CAP 4%”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
La società attrice agisce in giudizio -in opposizione avverso il decreto ingiuntivo Trib.
Trento n. 473/2023 del 13-6-2023 (n. 1487/2023 r.g.), recante ingiunzione per il pagamento della somma di euro 19.637,43 oltre interessi e spese- esponendo che:
-deve intendersi non operativa sino al 30-4-2023 qualsiasi clausola contrattuale che consenta alla impresa fornitrice di energia elettrica e di gas naturale la modifica unilaterale delle condizioni generali di contratto;
-altresì inefficaci sono i preavvisi volti al cambio di prezzo notificati prima del 10-8-
2022;
pag. 2/9 -la raccolta dei dati di consumo ad opera del distributore “avviene in modo illegale” in quanto “da remoto” e in quanto il dato di misura “non viene letto sul posto”, bensì
“teletrasmesso”;
-deve intendersi vietata l'applicazione di IVA sulle accise in quanto in violazione della direttiva 2006/112/CE;
-non sono imputabili al cliente finale le spese di trasporto e per perdite di rete;
conclusivamente richiedendo procedersi a risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. del contratto di somministrazione o a suo annullamento ex art. 1344 c.c.; in subordine, accertarsi l'inadempimento della convenuta anche ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.; in ulteriore subordine, procedersi a esatta determinazione del credito dell'opposta, in ogni caso con conseguente rigetto della domanda monitoria.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta allega:
-di essere creditrice per l'importo complessivo pari ad euro 19.638,43 in relazione ai consumi per gas ed energia elettrica, per fatture insolute emesse fra il luglio 2022 e il gennaio 2023, con scadenza fra il settembre 2022 e il marzo 2023, sulla base del contratto relativo al punto di prelievo dell'attrice in Vo' (PD) (bassa tenzione-potenzia impegnata
25 kW) vigente nel periodo intercorrente fra l'1-3-2017 e il 30-11-2022;
-che le condizioni in concreto applicate con riguardo al periodo rilevante ai fini di causa sono quelle di cui alla proposta di variazione del settembre 2021, con decorrenza dal gennaio 2022, tacitamente accettata dal cliente, condizioni inviate, quindi, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 115/2022;
-che i consumi della attrice sono riportati nel relativo “Report-fatturato- componente_distribuzione_Az Altore” così come registrati dal Distributore E-
Distribuzione s.p.a. e comunicati al Sistema Informativo Integrato (SII);
-che non è mai pervenuta alcuna contestazione circa il funzionamento del misuratore in uso all'attrice, né una siffatta contestazione è mossa nel presente giudizio, mentre la richiesta del certificato di conformità CE avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti del distributore;
-che il c.d. smart metering, i.e. la telelettura e la telegestione dei contatori, permette l'esecuzione delle operazioni di gestione senza intervento in loco e i relativi piani di messa in servizio sono approvati da Pt_2 pag. 3/9 -che ai sensi dell'art. 13 comma 2 DPR n. 633/1972 la base imponibile IVA si integra anche degli oneri verso terzi, in conformità all'art. 78, comma 1, lett. a), direttiva n.
112/2006/CE;
-che le spese per trasporto e per perdite di rete sono previste dalla normativa di settore;
conclusivamente richiedendo il rigetto dell'opposizione.
Depositate le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. e concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa, previo deposito delle conclusioni e degli scritti conclusionali, è stata rimessa in decisione come da ordinanza del 29-5-2025.
2. Sull'infondatezza dell'opposizione.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
La società convenuta produce in giudizio, in primo luogo, la documentazione contrattuale fra le parti concernente rapporto di somministrazione di energia elettrica, quanto alle condizioni economiche come modificate con PEC del 25-9-2021 (doc. 5 conv.); in secondo luogo, le fatture (docc. 1 conv.) per l'importo azionato in sede monitoria, relative ai consumi per il periodo da giugno a novembre 2022, in particolare per consumi pari a 7114 kWh per il mese di giugno 2022 (euro 2.776,87), 9.783 kWh quanto al mese di luglio (euro 5.832,34), 6910 kWh per agosto (euro 5.005,37), 5.508
kWh nel settembre 2022 (euro 3.252,47), 4.849 kWh quanto ad ottobre (euro 1.567,67), infine 3.678 kWh a novembre 2022 (euro 1.252,91), oltre a nota di credito per euro 50,00 con la bolletta emessa nel gennaio 2023.
Un confronto con le fatture prodotte da parte attrice e relative all'anno 2021 esclude qualsivoglia mutamento in aumento nel quantitativo di energia oggetto di consumo, tenuto conto che, in via esemplificativa, il consumo dell'attrice nell'agosto 2021 è risultato pari a 8.581 kWh (doc. 4 att.), quindi superiore a quello dell'anno successivo, mutata invece la tariffa applicata come evincibile dal confronto fra le menzionate condizioni inviate nel settembre 2021 rispetto a quelle precedenti comunicate in data 28-
6-2018 (doc. 5 conv.).
La convenuta ha prodotto, inoltre, report dei consumi così come comunicati dal distributore, nella corrispondenza altresì con i dati fatturati dalla convenuta (doc. 6 conv.), secondo un “allineamento” che peraltro la stessa attrice definisce “scontatissimo”
pag. 4/9 (memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.). Se, da un lato, siffatto report (a quanto consta senza contestazione nella sua corrispondenza anche ai dati prodotti da parte attrice: docc.
8-13 att.) esclude comunque qualsivoglia “impennata dei consumi” (atto di citazione, pag. 4), tenuto conto che semmai si riscontra una diminuzione degli stessi nel 2022 rispetto agli anni precedenti, dall'altro lato, le contestazioni dell'opponente investono un piano meramente astratto e ipotetico, non risultando, infatti, censurato un malfunzionamento del contatore né del resto nemmeno indicati eventuali elementi che avrebbero inciso sul consumo di energia.
Censura, invece, l'attrice la metodica di lettura dei dati “da remoto” o “a distanza”, detta censura fondandosi, secondo la prospettazione attorea, sull'art. 10.5 dell'all.to I della direttiva 2014/32/UE, come attuata dal d.lgs. n. 84/2016 (“A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere”). La norma menzionata, tuttavia, diversamente da quanto preteso dall'attrice, come agevolmente evincibile dal dato letterale, non impone alcuna lettura in presenza, richiedendo soltanto che, per l'ipotesi di misurazione a distanza nell'ambito di servizi di pubblica utilità, lo strumento di misura (contatore) sia corredato da visualizzatore. La presenza di un visualizzatore, nient'affatto contestata in concreto, concorre del resto a consentire al cliente finale la possibilità di verifica circa la correttezza dei consumi e dei relativi dati trasmessi al venditore.
Come detto, nessuna contestazione è, invece, mossa nel caso concreto al funzionamento del contatore (che viene descritto dalla stessa parte attrice come “un contatore “smart meter” di seconda generazione - mod. - fabbricato nel 2019 da CP_4
“e-distribuzione SpA”: memoria ex art. 171 ter n. 2, pag. 3), non assurgendo a contestazione né la richiesta di esibizione del marchio UE, meramente esplorativa oltre che comunque superflua in difetto di assolvimento ad opera dell'attrice degli oneri in primis di allegazione oltre che di prova sulla medesima ricadenti in specie a fronte dell'immissione in commercio in area UE dello strumento di misurazione (si veda in pag. 5/9 argomento, anche per le modalità di rilascio della dichiarazione di conformità peraltro anche per lotti e partite e non per singoli strumenti, la direttiva 2014/32/UE); né il riferimento all'assenza delle curve quartorarie, invero erroneo se si considera che la documentazione prodotta dall'attrice (docc. 8 e 14 att.) si limita a rilevare consumi pari a zero in alcuni frangenti temporali, con conseguente incoerenza altresì logica delle contestazioni mosse dall'attrice rispetto alla pretesa di minor dovuto per consumi.
Per completezza vale comunque osservare che la c.d. telelettura o lettura a distanza dei consumi è espressamente disciplinata anche dall'Autorità di regolazione di settore, ossia (cfr. Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Pt_2 misura elettrica – c.d. TIME – v. Cass. Sez. 3, 06/07/2022, n. 21407; si veda, inoltre, la delibera dell'Autorità di settore specificamente dedicata ai sistemi di smart metering prodotta da parte convenuta sub doc. 9).
In definitiva nessun malfunzionamento del contatore è in realtà allegato dall'attrice, ancor meno con sufficienti caratteri di specificità e concretezza. Né del resto si riscontra nella fattispecie in esame, come già osservato, qualsivoglia elemento onde ritenere in ipotesi un'eccessività dei consumi.
Nel caso di specie, quindi, difetta qualsivoglia deduzione tale da poter assurgere a contestazione, ancor meno specifica, circa il corretto funzionamento del contatore, tenuto conto che quelli attorei si connotano quali rilievi meramente astratti, di carattere oltremodo vago e generico e di tenore al più meramente esplorativo, oltre che privi di alcun fondamento in diritto.
Vale dunque rammentare che, nella disciplina degli oneri probatori in materia, ferma la presunzione di veridicità circa i consumi rilevati mediante contatore attesone il valore di attendibilità così come riconosciuto dall'ordinamento, spetta al fornitore l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore, il fruitore essendo, invece, tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. Sez. 3,
31/05/2024, n. 15340; Sez. 3, 18/10/2023, n. 28984), con l'ulteriore necessaria precisazione per cui, tuttavia, l'onere gravante sul fornitore non può che sovvenire e sussistere soltanto laddove e nei limiti in cui una contestazione del funzionamento del contatore vi sia, con la presupposta intrinseca esigenza che la parte che proceda a pag. 6/9 contestazione assolva altresì all'onere di sufficienza oltre che di concretezza in punto di allegazione. Nel caso concreto, diversamente, le deduzioni attoree risultano di tenore meramente astratto e talora financo ipotetico, oltre che comunque, come detto, prive di alcun fondamento in primis giuridico.
Ciò detto, nemmeno dedotto il malfunzionamento del contatore e, quindi, non contraddetta la correttezza dei dati di consumo rilevati, in nessun modo, in punto di entità dei consumi, la menzionata presunzione di veridicità dei dati rilevati potrebbe intendersi superata, l'attrice nemmeno avendo assolto agli oneri di allegazione sulla medesima ricadenti.
L'opposizione è, pertanto, in parte qua priva di fondamento.
Le ulteriori censure attoree attengono, invece, alle condizioni tariffarie applicate e alle voci di spesa computate a carico del cliente finale.
Anche dette censure sono infondate.
In primo luogo, inconferente appare il richiamo alla c.d. sospensione dell'applicazione delle nuove tariffe in ottemperanza al provvedimento AGCM del 27-
10-2022 (docc. 6 att.), in quanto, da un lato, come si evince dal menzionato provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la sanzione ha interessato le modifiche unilaterali delle condizioni economiche con decorrenza successiva 1° settembre 2022, ossia all'entrata in vigore dell'art. 3 DL n. 115/2022, conv. in l. n. 142/2022 (“
1. Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”); dall'altro lato, tuttavia, l'attrice in nessun modo deduce la comunicazione o applicazione in concreto di pag. 7/9 modifiche tariffarie nel corso del 2022, mentre, secondo allegazione della convenuta non contestata oltre che documentata (doc. 1), il rapporto fra le parti è stato diversamente regolato dalle condizioni comunicate nel settembre 2021 e con decorrenza dal gennaio
2022.
Quanto poi alla IVA sulle accise, non vi è ragione per escludere queste ultime dalla base imponibile della prima, sia in applicazione dell'art. 78 della direttiva n. 2006/112/CE richiamato dalla convenuta, sia tenuto conto che l'importo descritto a titolo di c.d. accise
è invero recuperato dal fornitore a mezzo di rivalsa, quest'ultima, seppur oggetto di previsione legislativa (artt. 16, comma 3, e 53 T.U.A.), di tenore nondimeno meramente civilistico e non tributario (con esclusione del resto in capo al fornitore del ruolo di sostituto o responsabile di imposta).
Per ciò che concerne, infine, le doglianze in punto di addebiti a titolo di perdite di rete e di spese di trasporto, la relativa disciplina, anche con previsione di riparto a carico dell'utente finale, appare dettata dalla normativa regolamentare di settore (v. Testo
Integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009,
ARG/elt 107/09; v. anche successivi provvedimenti Arera, fra cui Consultazione 21 dicembre 2021 602/2021/R/eel - Interventi per il perfezionamento della disciplina delle perdite di rete per il biennio 2022-2023).
Per tutto quanto sopra l'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., in relazione al disputatum, sulla base dei parametri medi per le fasi di studio (euro 919,00), introduttiva (euro 777,00) e decisionale (euro
1.701,00), minimi in difetto di attività di assunzione probatoria per quella istruttoria (euro
840,00), per l'importo complessivo di euro 4.237,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pag. 8/9 2. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 4.237,00, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Trento, 28/06/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 9/9