TAR Catania, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 142
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e dell'art. 49 del TFUE

    La proroga automatica della concessione demaniale marittima, anche se qualificata come 'proroga tecnica', è illegittima se non è funzionale allo svolgimento di una gara o alla conclusione di una procedura già in atto, in quanto contrasta con il diritto dell'Unione Europea (art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e art. 49 TFUE). Il provvedimento impugnato non dimostra l'avvio o la programmazione di una procedura selettiva.

  • Accolto
    Illegittimità derivata della variazione della concessione

    La variazione della concessione ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione presuppone un titolo concessorio valido con precisi limiti di tempo. Poiché la proroga disposta con l'atto impugnato è illegittima, viene meno il presupposto temporale necessario per apportare variazioni al titolo concessorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 142
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 142
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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