Art. 14.
All' articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' aggiunto il seguente comma:
"La facolta' di cui ai precedenti commi e' attribuita anche agli ufficiali e personale in congedo degli stessi corpi e qualifiche purche' in possesso dei requisiti fisici di cui all'articolo 25".
All' articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' aggiunto il seguente comma:
"La facolta' di cui ai precedenti commi e' attribuita anche agli ufficiali e personale in congedo degli stessi corpi e qualifiche purche' in possesso dei requisiti fisici di cui all'articolo 25".