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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor RO CO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa riunita iscritta al n. 463 del 2022 R.G.L., su ricorso capofila depositato il 13 maggio 2022,
avente ad oggetto:
QUALIFICAZIONE,
promossa da:
- c.f. , res.te in Ameglia (SP), Parte_1 C.F._1
- c.f. , res.te alla Spezia (SP), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dalle avv.te Stefania
SIMONELLI e Giovanna ROSSI (indirizzi p.e.c. e Email_1
ed elettivamente domiciliati come in atti, Email_2
RICORRENTI
contro
: c.f. , sedente in Melzo (MI), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Cesare Andrea POZZOLI e dall'avv. Angelo Giuseppe CHIELLO (indirizzi p.e.c.
e ed Email_3 Email_4
elettivamente domiciliata come in atti,
CONVENUTO
sulle seguenti conclusioni delle parti: per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti di cui in epigrafe (deinde, anche solo il ricorrente) agivano in giudizio, avanti questo Tribunale-giudice del lavoro, nei confronti della convenuta (già loro datrice di lavoro), formulando le seguenti conclusioni:
A) per Pt_1
«a. accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa presso la con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre Controparte_1 mansioni corrispondenti a quelle previste per l'inquadramento di cui al livello 153 c.c.n.l.
Controparte_2 b. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di macchinista ed all'inquadramento nel livello 153, così come previsto dal c.c.n.l. Autoferrotranvieri;
c. per l'effetto accertare il diritto del Sig. ad ottenere il risarcimento del danno Pt_1 all'immagine professionale, da quantificarsi in via equitativa, causato dall'illegittimo, arbitrario e discriminatorio comportamento posto in essere dalla resistente, che non ha provveduto all'inquadramento corretto del lavoratore sin dal momento della sua assunzione;
d. accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità al ricorrente della tabella n. 1 allegata al c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 28.11.2015, dell'Accordo di Secondo Livello del 16.03.2015, dell'Accordo di Secondo Livello del 29.06.2017 e del Verbale di Accordo del 26.04.2021, nella parte in cui non prevedono l'inclusione degli elementi variabili della retribuzione da corrispondere al ricorrente durante le ferie, per il periodo dal 01.04.2014 al 25.04.2021; e. conseguentemente accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie del ricorrente deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata dal Sig. calcolata sulla media dei compensi percepiti dal medesimo, nei dodici mesi Pt_1 precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile, legata all'esecuzione della prestazione ad alla qualifica del lavoratore e che gli elementi varabili della retribuzione, da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente, sono quelli previsti per il periodo dal 01.04.2014 al 16.03.2015 dalla tabella 1 del c.c.n.l. 28.11.2015, per il periodo dal 16.03.2015 al 29.06.2017 dall'allegato A dell'Accordo di Secondo Livello del 16.03.2015 e per il periodo dal 29.06.2017 al 25.04.2021 dagli artt. 12 e 14 dell'Accordo di Secondo Livello del 29.06.2017, specificatamente indicati al punto III del presente ricorso. f. Per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo pari alle differenze retributive, dallo stesso vantate, tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti al lavoratore a tale titolo in forza dei criteri indicati da Codesto Giudice, in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo compreso tra il 01.04.2014 e il 25.04.2021, con riserva di azioni per i periodi successivi, nell'importo complessivo di € 8.186,27 o, in quale altro ritenuto dovuto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal dovuto al saldo effettivo;
g. accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere il risarcimento del danno conseguente alla mancata erogazione da parte della resistente dell'indennità di trasferta, dell'indennità di pernottamento e delle spese di viaggio per il trasferimento dalla Spezia a Melzo (MI) e viceversa, nonché del vitto e dell'alloggio, per il periodo compreso tra il 01.04.2014 e il 03.11.2015. Conseguentemente, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, a tale titolo, in favore del ricorrente, l'importo pari ad € 6.728,47; h. accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il periodo dal 01.04.2014 all'08.06.2021, lo straordinario forfetizzato per ciascun turno di riserva di cui al punto V. Conseguentemente, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, a tale titolo, in favore del ricorrente, l'importo pari ad € 22.500,00; i. accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il periodo dal 16.03.2015 all'08.06.2021, il pagamento dell'indennità Diaria di Viaggio dal 2015, oltre le 24 ore di assenza dalla residenza di cui al punto VI. Conseguentemente, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, a tale titolo, in favore del ricorrente, l'importo pari ad € 10.032,00; j. accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il periodo dal 16.03.2015 all'08.06.2021, il pagamento dell'indennità c.d di polifunzione a terra in sede e fuori sede, di cui al punto VII. Conseguentemente, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, l'importo pari ad € 4.797,50; k. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inapplicabilità al ricorrente dell'art. 27 c. 1
[...]
nella parte in cui non è previsto e/o riconosciuto lo straordinario giornaliero, di cui Controparte_3 al punto VIII. Conseguentemente, in virtù dell'art. 7 dell'Accordo di Secondo Livello tra
[...] e Organizzazioni Sindacali per l'avvio e la regolarizzazione dell'attività ferroviaria di CP_1 trasporto merci, dell'11.11.2010, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, per il periodo dal 01.04.2014 all'08.06.2021, a vedersi corrispondere lo straordinario giornaliero, calcolato su base oraria, di cui al punto VIII, per l'importo pari ad € 1.753,00; l. pertanto, condannare la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo complessivo lordo pari ad € 83.406,70 (ottantatremilaquattrocentosei / 70) s.e.&o., oltre a rivalutazione ed interessi per un importo complessivo lordo pari ad € 91.472,00, come si evince dal conteggio allegato, a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, anche per mansioni superiori, lavoro straordinario, indennità di trasferta, lavoro straordinario forfetizzato per ogni turno di riserva, indennità Diaria di Viaggio dal 2015, indennità di polifunzionalità, risarcimento del danno per mancato pernottamento fuori sede, mancato pagamento degli elementi variabili della retribuzioni durante il periodo di ferie, indennità di mensa, ratei mensilità aggiuntive, indennità sostitutive permessi e ferie non godute, festività e trattamento di fine rapporto, oltre ogni altra spettanza meglio vista, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo, ovvero con la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, come da conteggi allegati, redatte e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
m. condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziale e previdenziali;
n. condannare, altresì, la società resistente al pagamento delle spese e dei compensi della presente procedura oltre ad accessori come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari» (ric., pp. 24 ss.);
B) per Pt_2
«a. accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa presso la con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni Controparte_1 corrispondenti a quelle previste per l'inquadramento di cui al livello 153 c.c.n.l. Autoferrotranvieri;
b. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di macchinista ed all'inquadramento nel livello 153, così come previsto dal c.c.n.l. Autoferrotranvieri;
c. per l'effetto accertare il diritto del Sig. al risarcimento del danno all'immagine Pt_2 professionale, da quantificarsi in via equitativa, causato dall'illegittimo, arbitrario e discriminatorio comportamento posto in essere dalla resistente, che non ha provveduto all'inquadramento corretto del lavoratore sin dal momento della sua assunzione;
d. accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità al ricorrente della tabella n. 1 allegata al c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 28.11.2015, dell'Accordo di Secondo Livello del 16.03.2015, dell'Accordo di Secondo Livello del 29.06.2017 e dell'Accordo di Secondo Livello 26.04.2021, nella parte in cui non prevedono l'inclusione degli elementi variabili nella retribuzione da corrispondere al ricorrente durante le ferie, per il periodo dal 01.04.2014 al 25.04.2021; e. conseguentemente accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie del ricorrente debba essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva, vantata dal Sig. calcolata sulla media dei compensi percepiti dal medesimo nei dodici mesi precedenti Pt_2 la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione ed alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi varabili della retribuzione, da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente, sono quelli previsti per il periodo dal 01.04.2014 al 16.03.2015 dalla tabella 1 del c.c.n.l. 28.11.2015, per il periodo dal 16.03.2015 al 29.06.2017 dall'allegato A dell'Accordo di Secondo Livello del 16.03.2015 e per il periodo dal 29.06.2017 al 25.04.2021 dagli artt. 12 e 14 dell'Accordo di Secondo Livello del 29.06.2017, specificatamente indicati al punto III del presente ricorso. f. Per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, l'importo pari alle differenze retributive, dallo stesso vantate, tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti al lavoratore a tale titolo in forza dei criteri indicati da Codesto Giudice, in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo compreso tra il 01.04.2014 e il 25.04.2021, con riserva di azioni per i periodi successivi, nell'importo complessivo di € 9.987,03 o, in quale altro ritenuto dovuto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal dovuto al saldo effettivo;
g. accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere il risarcimento del danno conseguente alla mancata erogazione da parte della resistente dell'indennità di trasferta, dell'indennità di pernottamento e delle spese di viaggio per il trasferimento dalla Spezia a Melzo (MI) e, viceversa, nonché del vitto e dell'alloggio, per il periodo compreso tra il 01.04.2014 e il 03.11.2015. Conseguentemente, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, a tale titolo, in favore del ricorrente, l'importo pari ad € 6.728,47; h. accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il periodo dal 01.04.2014 all'12.09.2021, lo straordinario forfetizzato per ciascun turno di riserva di cui al punto V. Conseguentemente, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, a tale titolo, in favore del ricorrente, l'importo pari ad € 22.300,00; i. accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il periodo dal 16.03.2015 all'12.09.2021, il pagamento dell'indennità Diaria di Viaggio dal 2015, oltre le 24 ore di assenza dalla residenza di cui al punto VI. Conseguentemente, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, a tale titolo, in favore del ricorrente, l'importo pari ad € 10.032,00; j. accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il periodo dal 16.03.2015 all'12.09.2021, il pagamento dell'indennità c.d di polifunzione a terra in sede e fuori sede, di cui al punto VII. Conseguentemente, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, l'importo pari ad € 4.797,50; k. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inapplicabilità al ricorrente dell'art. 27 c. 1
[...]
nella parte in cui non è previsto e/o riconosciuto lo straordinario giornaliero, di cui al Controparte_3 punto VIII. Conseguentemente, in virtù dell'art. 7 dell'Accordo di Secondo Livello tra CP_1 CP_1 e le Organizzazioni Sindacali per l'avvio e la regolarizzazione dell'attività ferroviaria di trasporto
[...] merci, dell'11.11.2010, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, per il periodo dal 01.04.2014 all'12.09.2021, a vedersi corrispondere lo straordinario giornaliero, calcolato su base oraria, di cui al punto VIII, per l'importo pari ad € 1.361,17; l. per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente dell'importo lordo pari ad € 84.814,82 (ottantaquattromilaottocentoquattordici / 81) s.e.&o., oltre a rivalutazione ed interessi per un importo complessivo lordo pari ad € 97.832,19, come si evince dal conteggio allegato, a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, anche per mansioni superiori, lavoro straordinario, indennità di trasferta, lavoro straordinario forfetizzato per ogni turno di riserva, indennità Diaria di Viaggio dal 2015, indennità di polifunzionalità, risarcimento del danno per mancato pernottamento fuori sede, mancato pagamento degli elementi variabili della retribuzioni durante il periodo di ferie, indennità di mensa, ratei mensilità aggiuntive, indennità sostitutive permessi e ferie non godute, festività e trattamento di fine rapporto, oltre ogni altra spettanza meglio vista, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo, ovvero con la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, come da conteggi allegati, redatti e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
m. condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziale e previdenziali;
n. condannare, altresì, la società resistente al pagamento delle spese e dei compensi della presente procedura oltre ad accessori come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari» (ric., pp. 27 ss.). In entrambi i giudizi, si costituiva parte convenuta, che resisteva ai due ricorsi e ne chiedeva l'integrale rigetto col favore delle spese.
Così radicatosi il contraddittorio, riuniti i giudizi, liberamente sentite le parti, non riuscita la conciliazione della lite, espletata istruttoria, rivisti i conteggi, seguivano infine la discussione dei patroni e la sentenza del giudice come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica.
2. I ricorrenti sono stati dipendenti di (deinde, anche Controparte_1
solo , che esercita attività di trasporto merci anche su ferrovia [v. doc. n. 1), CP_1
ric.], con mansioni di capitreno e, poi, di macchinisti, rispettivamente nei periodi 1° aprile
2014-8 giugno 2021 e 1° aprile 2014-12 settembre 2021 [cfr. doc. n. 3), Pt_1 Pt_2
l'ultima loro sede di servizio era sulla Spezia.
Le molteplici domande svolte, analoghe per entrambi i ricorrenti, possono così sintetizzarsi:
a) i ricorrenti sono stati assunti con inquadramento come operai, «mansione prevalente di capotreno», parametro 140, C.C.N.L. autoferrotranvieri [cfr. doc. n.
2), C. e B.]; sono transitati al superiore par. 153 con decorrenza dal 1° ottobre 2015, avendo conseguito il certificato complementare armonizzato B2 [cfr. doc. n. 4), C.
e B.]. Con questa domanda, assumendo di aver fin dal principio espletato mansioni di macchinisti, i ricorrenti chiedono l'accertamento del loro diritto alla retrodatazione nell'inquadramento al superiore parametro, con la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno, da quantificarsi anche in via equitativa, per il suo comportamento illecito, arbitrario, illegittimo [lett. a)-c), conclusioni],
b) la seconda domanda attiene alla declaratoria di nullità od inopponibilità ai ricorrenti di una serie di disposizioni collettive od anche aziendali che non contempla, ai fini della determinazione della base di computo del trattamento nel periodo feriale,
l'inclusione degli elementi variabili della retribuzione, con conseguente condanna dell'azienda al pagamento del relativo controvalore [lett. d)-f)],
c) con la terza domanda, i ricorrenti richiedono la condanna dell'azienda al risarcimento del danno per la mancata erogazione dell'indennità di trasferta e dell'indennità di pernottamento, nelle giornate nelle quali essi hanno lavorato a
Melzo, nel periodo dall'assunzione al 3 novembre 2015 [lett. g)], d) la quarta domanda è volta a conseguire la condanna datoriale al pagamento dello straordinario forfetizzato per i turni di riserva svolti in tutto il periodo di impiego presso la convenuta [lett. h)],
e) la quinta tende a conseguire la condanna datoriale al pagamento della seconda diaria di viaggio 2015 per le assenze dei ricorrenti dalla residenza oltre le ventiquattro ore, per il periodo dal 16 marzo 2015 a fine rapporto [lett. i)],
f) la sesta domanda richiede la condanna datoriale, sempre per il periodo anzidetto, al pagamento dell'indennità polifunzione a terra in sede e fuori sede [lett. j)],
g) con la settima, i ricorrenti rivendicano, premessa l'illegittimità o l'inapplicabilità ad essi di alcune disposizioni collettive od anche aziendali, il pagamento dello straordinario giornaliero su base oraria, per tutto il periodo lavorato [lett. k)].
Seguono poi le richieste condannatorie riassuntive e complessive.
Resiste parte convenuta, che eccepisce la parziale prescrizione quinquennale, ex art. 2948, nn. 4), c.c., delle pretese [al 27 ott. 2016, stante lettera interruttiva del 27 ott. 2021: v. docc. n. 12) e 13), C. e n. 12), B.] e l'inammissibilità delle domande.
Non è stata contesta la competenza territoriale del Tribunale della Spezia, adito dai ricorrenti sul duplice e concorrente presupposto (v. art. 413, c.p.c.) che, nell'ambito del suo
Circondario, è stato firmato il contratto di lavoro e che la società vi ha una dipendenza
[documentalmente, il primo assunto è smentito dalla datazione topografica delle lettere di assunzione, mentre il secondo trova conferma nella visura camerale: v. docc. n. 2) e 1), p.
19, ric., citt.].
3. Esaminiamo quindi, innanzi tutto, le questioni preliminari.
4. Per quel che concerne la prescrizione, come già anticipato a verbale del 6 aprile
2023, ci si conforma agli arresti della suprema Corte, secondo i quali, a seguito della novella di cui all'art. 18, L. n. 300 del 1970 (operata con la L. n. 92 del 2012), il termine prescrizionale non decorre piú in costanza di rapporto di lavoro, a prescindere dal requisito dimensionale dell'impresa (Cass. 6 set. 2022, n. 26246; conforme oggi Id., ord., 1° lug. 2024, n. 18008).
La prescrizione decorre pertanto dall'8 giugno 2021 (per e dal 12 settembre Pt_1
2021 (per e non si è mai compiuta al momento della notifica dei due ricorsi Pt_2
introduttivi, avvenuta nel 2022.
Peraltro, alcune domande, come abbiamo visto, sono svolte a titolo risarcitorio e la prescrizione, rispetto ad esse, va riguardata come decennale (v. art. 2946, c.c.).
L'eccezione va quindi complessivamente respinta.
5. L'eccezione di inammissibilità sarà trattata nel corso dell'esame delle singole domande.
Si deve anticipare che la stessa non determina nullità del ricorso, poiché l'atto introduttivo soddisfa ai requisiti di cui all'art. 414, c.p.c. (v., per quanto concerne i criteri per ravvisare tale vizio, v. Cass., ord., 8 feb. 2011, n. 3126, Id., sent., 16 gen. 2007, n. 802 ed altre).
Piuttosto, è corretto affermare che il ricorso non può contenere domande accademiche, cioè sganciate dalla connessione col caso concreto e che quest'ultimo non può ricostruirsi attraverso un totalizzante rinvio ai documenti (Cass. 1° ago. 2008, n. 21032), ove non vi sia puntuale allegazione degli elementi in fatto necessari per concretizzare e circostanziare la domanda.
La giurisprudenza ricorda infatti la necessità «di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente» (Cass. 27 ago.
2002, n. 12548, dalla mass.).
I principi sopra richiamati saranno di guida per la decisione di alcune delle domande di cui infra.
6. Esaminiamo quindi partitamente le attrici domande, nell'ordine di cui infra.
Domanda sub a) per la retrodatazione del superiore parametro
7. I ricorrenti sono stati assunti come operai, profilo professionale di capitreno e par.
140.
In ricorso, a sostegno di questa domanda, essi espongono che, fin dal principio, avevano svolto attività propedeutiche alla partenza del treno (come «manovra, unione e distacco dei veicoli, predisposizione dei documenti … di scorta al treno, verifica dello stato di integrità e conformità dei veicoli»: ric. di p. 12), di condotta del treno ed attività Pt_1
accessorie; ritengono quindi che competeva loro il superiore par. 153, proprio del macchinista polifunzionale.
Ai sensi del C.C.N.L. [doc. n. 10), ric.], infatti, il par. 153 identifica la figura del macchinista in ingresso (ivi, p. 147), mentre il par. 140 individua il capotreno (ibidem), entrambi profili operai nell'area operativa dell'esercizio ferroviario (ivi, p. 215).
Ai ricorrenti il par. 153, posizione iniziale della figura del macchinista, è stato attribuito, come detto, con effetto dal 1° ottobre 2015, una volta acquisito il certificato complementare armonizzato B2 [cfr. doc. n. 4), cit.].
8. Nel libero interrogatorio (ud. 5 dic. 2022), i ricorrenti hanno dichiarato che erano usciti «dalla scuola di formazione con tutta la formazione teorica acquisita, … dovevano> solo completare il ciclo della formazione pratica»; hanno poi sostenuto di aver svolto «fin dal principio … tutte le mansioni del macchinista polifunzionale», figura professionale introdotta a partire dal 2017; hanno quindi precisato che, già all'assunzione, essi possedevano le abilitazioni richieste per le attività di «unione-distacco veicoli»,
«predisposizione documenti di scorta», «verifica dei veicoli» ed altre, nonché tutti i requisiti per la patente europea, mentre necessitavano, per acquisire il certificato complementare, di svolgere la parte pratica della formazione, «da conseguire con la condotta dopo l'assunzione».
Quest'ultima parte della dichiarazione ha obiettivamente una portata in danno degli assunti di chi la rende, poiché i ricorrenti ammettono che, al momento dell'assunzione, essi non avevano ancora tutti i requisiti per il possesso del certificato complementare, che, come loro stessi riconoscono, è necessario, unitamente alla patente europea, «… riguarda la condotta».
Tale parte della dichiarazione trova puntuale riscontro nel loro passaggio di inquadramento, che, come detto, avvenne ad ottobre 2015, col conseguimento del ridetto certificato [doc. n. 4), cit.].
9. Queste dichiarazioni, confortate dalla documentazione, sono già sufficienti per il rigetto della domanda, poiché da esse – che sono in contrasto con gli assunti della parte che le rende - il giudice può trarre adeguati elementi di convincimento (v. Cass. 1° ott. 2014,
n. 20736, Id. 29 dic. 2014, n. 27407).
10. I ricorrenti, tuttavia, sia nel ricorso sia nel loro interrogatorio, hanno affermato che, ciononostante, essi, anche prima dell'ottobre 2015, svolgevano le attività inerenti alla condotta dei treni, guidando «fino al termine della corsa sotto la supervisione di un collega esperto».
Tale punto in fatto avrebbe potuto essere rilevante qualora fosse risultata una adibizione, da parte aziendale, fin dal principio, dei ricorrenti alle attività di condotta (in disparte e ad altri fini, la questione dell'eventuale violazione di disposizioni normative e di sicurezza); pertanto, è stata disposta istruttoria.
11. Al riguardo, il teste (ex collega dei ricorrenti, indifferente con la Tes_1
convenuta) ha testualmente riferito (ud. 5 ott. 2023):
«fin quando non siamo diventati macchinisti … noi facevamo le operazioni di preparazione a terra poi salivamo in cabina dove ci affiancava un macchinista esperto (un co.co.co. ex macchinista di F.S.), il quale portava il treno fuori dalla stazione, poi affidava a noi la guida e rimaneva al nostro fianco», in coerenza con la deposizione del teste (dipendente della convenuta), Tes_2
secondo il quale
«fin quando l'operatore non acquisisce la qualifica di macchinista è considerato allievo e, pur non potendo condurre il treno, deve sostenere delle ore di guida, in questo caso la condotta è affidata integralmente ad un macchinista esperto il quale affianca in cabina l'allievo gli lascia la guida e lo supervisiona nella condotta e questo è successo anche con gli odierni ricorrenti» (ib.).
12. Dalle deposizioni esce dunque definitivamente smentito che i ricorrenti, fin dal principio, abbiano svolto interamente, autonomamente e con assunzione di responsabilità, le mansioni proprie del macchinista (par. 153) nella loro integralità; essi hanno sì espletato la condotta, ma nell'ambito delle ore di pratica di guida che erano richieste per acquisire il certificato complementare, nel cui contesto la condotta era imputata al supervisore.
Si tratta di un'incombenza – la condotta, appunto – qualificante per la figura professionale del macchinista, al di là delle altre svolte in quel periodo dai ricorrenti.
13. In ragione di tutto quanto sopra, nel periodo reclamato, i ricorrenti non hanno espletato in pienezza le mansioni in ragione delle quali rivendicano la retrodatazione del superiore parametro.
Questa domanda va quindi respinta.
Domanda sub c) in relazione alla sede di servizio
14. Con questa domanda, i ricorrenti lamentano che, allorquando nel periodo dall'assunzione al 3 novembre 2015, essi hanno prestato servizio a Melzo (e non alla
Spezia), non hanno goduto né dell'indennità di trasferta, né del pernotto, né dei rimborsi di vitto e spese di viaggio ed alloggio;
protestando l'illeceità e l'illegittimità della condotta datoriale, chiedono la condanna della società al risarcimento del danno.
La domanda è infondata.
15. In primo luogo, si deve dire che i ricorrenti non allegano puntualmente in quali giornate od in quali settimane, all'interno dell'arco temporale indicato, essi avrebbero lavorato su Melzo, ancorché l'allegazione sia sufficientemente chiara indicandosi una settimana al mese.
Gli è però che la lettera di assunzione [doc. n. 2), cit.] prevedeva due sedi di servizio
(Melzo-La Spezia) e la circostanza è stata spiegata dagli stessi ricorrenti nel libero interrogatorio;
essi hanno riferito che l'azienda aveva rappresentato delle esigenze di personale su Melzo e che tutti coloro che dovevano essere assunti hanno accettato il servizio colà per una settimana al mese.
Dal tenore dell'interrogatorio, anche per questa domanda, il giudice trae sufficienti elementi per formare il convincimento che non siasi trattato di unilaterale esercizio dello jus variandi datoriale a rapporto già in essere, quanto di una indicazione concordata (sia pure in base alle rispettive valutazioni di convenienza) che è stata formalizzata in sede di assunzione.
16. L'indennità di trasferta pertanto non compete in quanto essa spetta qualora il lavoratore sia comandato a prestare servizio fuori della sua sede, per un periodo che, per definizione, è, ancorché lungo, temporaneo, non quando il lavoratore presta servizio nella sede, sebbene non sua residenza, fissatagli dal datore di lavoro (Cass. 6 ott. 2008, n. 24658 ed altre).
La circostanza è confermata dagli stessi ricorrenti, laddove, nel loro atto introduttivo
(ma anche nel libero interrogatorio), affermano che, nel periodo in esame, quando erano inviati altrove (p. es., Padova), allora percepivano l'indennità di trasferta.
Conforta anche l'esame del dato contrattuale [v. doc. n. 2), conv., suo art. 20/A], ove si specifica che l'indennità di trasferta compete quando il lavoratore è inviato fuori della residenza, per tale intendendosi «la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito
… cui l'agente appartiene» (per un caso, v. Cass., ord., 29 ott. 2021, n. 30802).
17. Essendo dunque Melzo in quel periodo una delle sedi di servizio, non competono nemmeno rimborsi per le spese di spostamento;
peraltro, è risultato che nella settimana in cui i ricorrenti operavano presso la (loro) sede (di servizio) di Melzo, essi erano alloggiati in locali aziendali.
Alla luce di tutto quanto sopra, questa domanda è da respingere.
Domanda sub b) per la determinazione della base di calcolo del compenso durante le ferie
18. Con questa domanda, parte ricorrente rileva che l'elemento variabile della retribuzione non è stato inserito nella base di computo del trattamento durante le ferie e lamenta l'illegittimità di siffatto agire datoriale alla luce dell'insegnamento ricavabile da alcune decisioni delle Magistrature superiori (sovranazionali e nazionali).
La convenuta, per parte sua, nel ribadire la legittimità del proprio operato, contesta che gli elementi che i ricorrenti intendono inserire nella determinazione del trattamento durante il periodo di ferie siano intrinsecamente connessi alla natura dell'attività da loro espletata.
19. Va detto, al riguardo, che sulla scorta della giurisprudenza europea (v., p. es., C.
Giust. 15 set. 2011, in causa C-155/10), la suprema Corte è venuta affermando che
«… tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore» (Cass. 17 mag. 2019, n. 13425, dalla mass.; v. pure Id. 30 nov. 2021, n. 37589). Appare rilevante anche un passaggio motivazionale della sentenza del 2019, laddove si ricorda che, secondo la precitata giurisprudenza europea,
«la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione» (Cass. n. 13425 del 2019, cit., in motivaz., capo 12).
20. Sulla scorta di questa autorevole e convincente lettura degli insegnamenti rilasciati dalla giurisprudenza europea, non può esservi dubbio che il principio, alla luce del quale scrutinare la domanda, è quello emergente supra.
Le stesse parti sociali hanno inteso adeguarsi a questo principio, poiché, con accordo aziendale del 26 aprile 2021 [doc. n. 16), C.], in deroga al precedente del 29 giugno 2017
[doc. n. 15), C.], hanno stabilito il computo di determinate indennità nella base di calcolo del trattamento del periodo di ferie, a decorrere, però, dal 1° aprile 2021, mentre, per il pregresso, hanno previsto il riconoscimento di «una cifra “una tantum”» ma solo a fronte della contestuale stipula di un accordo conciliativo novativo e generale.
Il contegno delle parti aziendali, consacrato nell'accordo del 2021, evidenzia, dunque, la consapevolezza di adeguarsi pro futuro alle superiori indicazioni, lasciando aperta la questione per il pregresso, ove il singolo non avesse concluso l'accordo transattivo (come nel caso di specie).
21. Le disposizioni contrattuali pregresse – tra le quali l'azienda ricorda il C.C.N.L.
2015, decorrente dal 1° gennaio 2015 [doc. n. 10), C., cit.] e, per il passato, il C.C.N.L. 1976
-, laddove diversamente dispongano, vanno dunque riguardate come nulle (almeno a partire dalla dir. 2000/88/CE) ed inidonee a precludere al lavoratore il diritto al computo del trattamento nel periodo feriale nei termini anzidetti.
Per questo motivo, per la voce in esame, è stata disposta (ud. 17 giu. 2024), senza gravare la causa di una onerosa C.T.U.,
«una rivisitazione del conteggio …, con l'aggiunta… della seguente integrazione: determinare se ed in quale entità parte ricorrente (entrambi i ricorrenti) vanti un credito per la voce in discorso considerando esclusivamente quanto è allo stato degli atti (parametro inquadramentale come applicato dalla società nel corso del tempo, indennità da conteggiare: quelle riconosciute in busta nei termini, quantitativi e temporali, corrisposti)».
22. Nei successivi sviluppi del processo, nel contraddittorio, il conteggio è stato rivisto tenendo conto dei provvedimenti che hanno disposto la produzione di tutte le buste paga, delle precisazioni che hanno fornito i procuratori nella discussione e dei termini temporali della domanda in esame, che arriva al 25 aprile 2021 (v. udd. 17 giu. 2024 e 30 ott. 2024). I nuovi ed aggiornati conteggi sono stati poi depositati da parte ricorrente per l'udienza di discussione del 13 marzo 2025 ed essi vengono utilizzati in quanto corretti alla luce dei principi di cui sopra e delle indicazioni fornite in udienza.
23. Di conseguenza, per la voce in esame, competono:
• in favore di capitali Euro 5.433,16=, Pt_1
• in favore di capitali Euro 4.124,12=. Pt_2
A tanto va condannata la convenuta al pagamento, oltre, su entrambe le voci capitali, rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole scadenze al saldo (v. C. cost. n. 459 del 2000 e Cass.,
s.u., n. 38 del 2001).
Si aggiunge, infine, che la prescrizione in subiecta materia è decennale (v. Cass. 10 feb. 2020, n. 3021) e, quindi, non si è certamente maturata alla data di notifica del ricorso.
Nei superiori termini, questa domanda viene accolta.
Domande sub d) e g) concernenti lo straordinario forfetizzato e quello giornaliero
24. Queste domande vengono trattate insieme e sono infondate.
d)
25. Con riguardo alla prima, nel ricorso si afferma che i ricorrenti lamentano come illegittimo il mancato pagamento dello straordinario forfetizzato per ogni turno di riserva.
A sostegno, essi richiamano l'accordo di secondo livello dell'11 novembre 2010 [doc.
n. 19), C.], che riconosce tale voce, forfetizzata a due ore (v. suo art. 7), per ciascun turno di riserva e denunziano che la stessa è stata regolarmente pagata a chi era in servizio antecedentemente alla loro assunzione.
26. La convenuta eccepisce la genericità della domanda.
L'eccezione è fondata.
Come già anticipato supra, non possono darsi domande accademiche, cioè sganciate dalla connessione col caso concreto, quindi non è ammissibile richiedere al giudice di pronunziare sulla debenza di una voce (nella specie, lo straordinario forfetizzato per ogni turno di riserva) in astratto, senza allegare la ricorrenza, per il singolo richiedente, dei presupposti per concretizzare se lui abbia ed in che termini diritto alla percezione di questa voce.
27. Questa conclusione si rafforza nel caso di specie, se si considera, come la convenuta ha evidenziato, che, a partire dal 1° luglio 2017, lo straordinario forfetizzato si può riconoscere al turno di riserva se:
• il personale sia presente su un impianto, • detto personale sia disposizione dell'azienda.
Queste condizioni si ritraggono dall'art. 2.1, 5° cpv., accordo del 29 giugno 2017 [doc.
n. 15), cit.], che sostituisce il precedente del 2010 [doc. n. 19), cit.].
28. I ricorrenti erano allora onerati, perché il giudice potesse entrare nel merito della domanda senza doverla rigettare in limine, di allegare, per tutto il periodo in cui rivendicano la voce in esame, di quali erano state le giornate (o le settimane) nelle quali essi erano in turno di riserva e, a partire dal 1° luglio 2017, che erano presenti sugli impianti e a disposizione.
Di questa puntuale allegazione non vi è però menzione nei ricorsi.
In ragione di quanto sopra, la domanda viene respinta allo stato degli atti.
g)
29. Considerazioni analoghe debbono essere svolte per la domanda inerente lo straordinario giornaliero, che postula la puntuale allegazione delle giornate nelle quali lo stesso sarebbe stato espletato e della sua durata (v., per tutte, Cass. 19 giu. 2018, n.
16150).
Nel ricorso, gli interessati non espongono questi elementi, ma affermano il loro diritto alla percezione della voce in esame osservando che l'art. 27, C.C.N.L. di settore [doc. n.
10), C., cit.] disciplina articolatamente la durata dell'orario di lavoro su base settimanale ma con possibilità di calcolo «come media nell'arco di un periodo plurisettimanale», individuando poi dei limiti massimi (v. suo comma 1).
La doglianza attorea si appunta invece sul rilievo che altre imprese del medesimo settore applicano un differente contratto collettivo, che disciplina diversamente – e, secondo i ricorrenti, in termini piú favorevoli per i lavoratori – lo straordinario.
30. Plurime ragioni non consentono quindi l'accoglimento di questa domanda.
31. In primo luogo, come è noto, non è possibile pretendere, da parte del lavoratore, la sostituzione di un contratto collettivo applicato dal datore di lavoro con altro ritenuto di suo maggior gradimento.
Infatti, col venir meno dell'ordinamento corporativo, vige la libertà di affiliazione sindacale, di talché il C.C.N.L. che regola il rapporto non può essere individuato semplicemente con richiamo alla categoria merceologica o produttiva del datore di lavoro, nemmeno facendo riferimento a quanto accade presso altri datori di lavoro del medesimo settore (art. 39, Cost.; art. 2070, c.c.).
La giurisprudenza ricorda che «… primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato» (Cass. 13 lug. 2009, n. 16340; conformi, ex multis, Id. 5 mag. 2004, n. 8565, Id. 13 nov. 1999, n. 12608; così Id., s.u.,
26 mar. 1997, n. 2665).
32. Da questi principi, ne discende che il rapporto del singolo lavoratore è normato dal
C.C.N.L. applicato dal datore in forza della sua affiliazione sindacale o generalmente applicato in azienda o concordato tra le parti nel contratto di lavoro.
Nel caso di specie, la lettera di assunzione [doc. n. 2, C. e B, cit.] richiama espressamente il C.C.N.L. « . Controparte_2
33. Il lavoratore può dunque pretendere dal datore la normazione del suo singolo contratto di lavoro in forza di un C.C.N.L. diverso da quello che il datore applica se dimostra che quello applicato non soddisfa ai minimi richiesti dall'art. 36, Cost..
Nella fattispecie, non vi è ragione di dubitare del rispetto del precetto costituzionale da parte del C.C.N.L. in esame, posto che, dal lato dei lavoratori, risulta sottoscritto dalle
Organizzazioni notoriamente maggiormente rappresentative a livello nazionale [v. ancora doc. n. 10), C., cit.].
34. I ricorrenti osservano tuttavia che le parti aziendali avrebbero avuto ben presente i limiti di una siffatta regolamentazione, tanto che, all'art. 7, accordo del 2010 [doc. n. 19),
C., cit.], esse si davano
«atto della volontà di verificare entro i dodici mesi successivi alla firma del presente accordo l'ipotesi di procedere alla forfetizzazione dei ritardi dei treni»,
da cui deriverebbe lo sforamento dell'orario di servizio.
35. L'argomento non è però sufficiente.
In primis, poiché l'accordo del 2010 è stato poi superato da quello del 2017, che, come abbiamo visto, all'art. 2.1, dal 1° luglio 2017, detta una disciplina diversa in tema di forfetizzazione dello straordinario.
In secondo luogo, in quanto le parti aziendali non si erano incondizionatamente impegnate a modificare il regime dell'art. 27, C.C.N.L. detto, da una certa data in poi, ma, come testualmente si legge nell'accordo, «a verificare … l'ipotesi» della forfetizzazione. Pertanto, non può dirsi che il regime di cui all'art. 27, che i ricorrenti censurano, sia da considerarsi superato o da dare per superato dal 2010 in avanti.
36. Infine, anche se si volesse obliterare le considerazioni che precedono, resterebbe che i ricorrenti non hanno allegato in termini precisi l'effettuazione, da parte loro, dello straordinario (giornate interessate – orario osservato) e, quindi, la domanda non potrebbe egualmente essere accolta.
Questi motivi, partitamente e complessivamente considerati, conducono al rigetto della domanda in esame.
Domanda sub e) concernente la seconda diaria di viaggio 2015
37. Questa domanda si basa sul disposto dell'allegato A) all'accordo sindacale del 16 marzo 2015 [doc. n. 14), C.].
La fonte prevede, dal 2015, una indennità diaria di viaggio per la conduzione del treno
«ogni 24 ore consecutive, riposi compresi» e, poi anche, una indennità di trasferta (o seconda diaria: v. ric. C., p. 21 e ric. B., p. 23), «quando l'attività di conduzione del treno supera le 24 ore consecutive, riposi compresi», in aggiunta alla prima.
38. Al riguardo, è necessario premettere che la fonte va interpretata nel senso che la conduzione del treno per le ventiquattro ore consecutive, riposi compresi, genera il diritto alla prima indennità, mentre quello alla seconda (aggiuntiva alla prima) scatta soltanto, se, dopo le ventiquattro ore, riposi compresi, continua la condotta del treno.
Ciò si ricava dal tenore delle due disposizioni:
➢ la prima correla la diaria alle ventiquattro ore di condotta, riposi compresi,
➢ la seconda richiede il superamento delle ventiquattro ore, riposi compresi
39. E' evidente, allora, che non si può richiedere al giudice la statuizione circa la spettanza di tale seconda indennità se non allegando puntualmente tutte le giornate nelle quali gli interessati hanno condotto il treno oltre le ventiquattro ore consecutive, comprensive dei riposi.
Questa allegazione, tuttavia, ancora una volta manca, sicché non si richiede una pronunzia di utilità specifica per l'interesse del singolo, ma una decisione astratta od accademica circa la portata applicativa di una disposizione.
Abbiamo già visto supra che ciò non è ammissibile.
Ne discende il rigetto di questa domanda.
Domanda sub f) avente ad oggetto l'indennità di polifunzione a terra in sede e fuori sede 40. Eguali considerazioni a quelle appena fatte vanno svolte anche per la domanda ora in esame.
Nel caso, i ricorrenti danno per «pacifico, e non contestabile» (ric. C., p. 21; ric. B., p.
23) di aver svolto in ogni turno di servizio «almeno un'attività di polifunzione a terra»
(ibidem), tanto in sede quanto fuori sede.
L'indennità, diversamente pagata a seconda che l'attività sia svolta in sede o fuori sede, è pur sempre prevista dal precitato accordo del 2015 [doc. n. 14), C., cit.], per il caso che il macchinista svolga attività polifunzionale.
41. Il presupposto dell'indennità è dunque quello che il macchinista, nell'ambito del suo turno come tale, espleti altre attività (controllo carri, verifica locomotiva, ecc.).
La stessa convenuta riconosce di averla corrisposta quando il ricorrente, in turno come macchinista (o come secondo agente in accompagno), ha fatto anche altro, altrimenti dichiara di avergli corrisposto soltanto la già esaminata prima diaria di viaggio del 2015.
Ciò in linea di principio appare corretto, poiché, nella declaratoria di questa voce, è espressamente scritto che essa comprende, tra l'altro, la «Multifunzione».
Pertanto, solo se il macchinista, quando è comandato in turno come tale, svolge anche altri compiti, matura il diritto all'indennità polifunzione, altrimenti è assorbita nella diaria.
42. Ancora una volta, quindi, i ricorrenti dovrebbero allegare quando e quante volte essi, comandati come macchinisti (o accompagno), hanno pure svolto le ulteriori attività; gli stessi invece, come già detto, dichiarano di aver sempre svolto, quando erano in turno, tanto le mansioni del macchinista quanto gli ulteriori altri compiti.
Essendo però stata contestata tale circostanza, si è resa necessaria istruttoria.
43. Nel libero interrogatorio (ud. 5 dic. 2022, cit.), con dichiarazione a sé favorevole –
e, quindi, in parte qua, inidonea a formare da sola il convincimento del giudice –, parte ricorrente ha riferito di avere «fin dal principio, … tutte le mansioni del macchinista polifunzionale… <, facendo> tutta la parte sulla preparazione del treno (preparare la locomotiva, controllare i documenti, verificare i mezzi»», cui seguivano la salita in cabina e la condotta del convoglio, aggiungendo che le figure di chi prepara il treno e di chi fa la condotta «sono interscambiabili».
Dall'istruttoria è però emerso che questa interscambiabilità era una «gestione del turno per controllare la fatica, la questione non è mai stata sollevata con l'azienda» ( ). Tes_1
La deposizione si chiarisce subito dopo, quando il medesimo testimone precisa che «il turnario aziendale usciva indicando chi doveva fare le funzioni del macchinista e chi quelle del cosiddetto capotreno sia all'andata sia al ritorno a ruoli invertiti, poi nella prassi all'atto della partenza le mansioni delle due figure erano quelle del turno e durante la condotta ci si alternava nella guida».
Queste risultanze sono in linea con quelle della deposizione del teste che ha Tes_2
eloquentemente spiegato:
«… il turno comprende più servizi, essenzialmente la conduzione del treno alla stazione di destinazione e le attività di preparazione del treno. Potenzialmente potremmo eseguire il servizio anche con un solo macchinista, noi per comodità consentiamo a chi svolge le funzioni di preparatore del treno di salire a bordo e di svolgere le relative operazioni anche a fine corsa. L'altro operatore svolge le funzioni di verifica della locomotiva e di condotta.
… nostri turni indicano nominativamente chi, per ciascun servizio in turno, farà le funzioni del preparatore e chi quelle del macchinista. Può accadere che, se il personale ha entrambe le abilitazioni, il ruolo preveda per il ritorno di invertire le funzioni.
… essere accaduto nei fatti che durante la guida il personale si sia scambiato alla condotta, ma questo non era il servizio comandato anche perché noi dobbiamo rendere conto all chi sia la persona a cui è stata affidata la conduzione del mezzo». Parte_3
44. Dalle deposizioni emerge dunque che, se pure entrambi i lavoratori di servizio potevano svolgere l'una o l'altra incombenza, il turnario aziendale indicava chi, per quella certa corsa, doveva svolgere le funzioni di macchinista e chi quelle di preparatore e tali erano le corrispondenti responsabilità che l'azienda imputava ai dipendenti e delle quali doveva rispondere all'esterno.
Pertanto - se pure nei fatti, per accordi interni tra gli operatori, le mansioni, specie quelle di condotta, venivano, ad un certo punto della corsa, alternate -, ciò non dà diritto a rivendicare sempre l'indennità in esame, poiché diversamente e partitamente erano le incombenze assegnate dall'azienda.
Non vi è dunque prova che, al di là ed oltre ai casi (giorni, turni) in cui questa indennità
è stata riconosciuta, essa competa ai ricorrenti.
La domanda in esame va dunque respinta.
Decisione-spese
45. Conclusivamente, il giudizio viene deciso con il rigetto di tutte le domande spiegate con l'eccezione di quella sub b), che viene invece accolta nei termini anzidetti;
il tutto, come da dispositivo.
46. Venendo alla definizione delle spese, queste, all'esito del giudizio, si compensano largamente (art. 92 c.p.c., come inciso da C. cost. n. 77 del 2018); nel resto (per ¼), esse seguono la residuale soccombenza della convenuta (art. 91, c.p.c.).
47. Ai fini liquidatori, si applica il d.m. n. 147 del 2002 (v. suo art. 6), tariffario del lavoro, fascia di valore da Euro 5.200,01= (v. art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014).
Si riconoscono quindi: − il compenso come da tariffa per la 1ª e la 2ª fase dell'attività difensiva sia per he per (1.822,00 + 777,00) x 2], Pt_1 Pt_2
− dopo la riunione, un unico compenso per la 3ª e la 4ª fase, ciascuno dei quali maggiorato del 30%, ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55, per tener conto della presenza della causa riunita [(1.172,00 + 30%) + (1.617,00 + 30%)],
− si procede quindi alla compensazione per ¾ del valore ottenuto e risultano pertanto Euro [(5.198,00 + 1.523,60 + 2.102,10) : 4] 2.205,93=.
48. La complessità del caso in fatto consiglia, infine, di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo.
Segue quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando,
1) In parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dichiara tenuta e condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, per i capi di domanda spiegati sub e) ed f) delle conclusioni di ciascuno dei due ricorsi riuniti:
a) in favore di di capitali Euro 5.433,16=, Pt_1
b) in favore di di capitali Euro 4.124,12=, Pt_2
oltre, su entrambe le voci capitali, rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole scadenze al saldo;
2) Rigetta nel resto i ricorsi riuniti;
3) Compensa per ¾ le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente il resto delle spese, liquidato, a favore dei ricorrenti in solido, in Euro
2.205,93= per competenze legali, oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione alle avv.te SIMONELLI e ROSSI antistatarie;
4) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 13/03/2025.
IL GIUDICE
(RO CO)