TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 4733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4733 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 24-11-2025 , ha pronunciato ex art 429 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3714/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHINI ANGELA e Parte_1 C.F._1
dell'avv. LAZARI FABIO
OPPONENTE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIACALONE MARZIA C.F._3
OPPOSTI
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1)Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'opponente e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto pagina 1 di 5 2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore delle parti opposte , delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2900,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie.
IN FATTO IN DIRITTO
Con atto di citazione, l'odierno opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 4298/2024 del
31.12.24 (14048/24 R.G.) notificato il 21/01/25 dalle signore e Controparte_1 Controparte_2
unitamente ad Atto di Precetto in quanto munito della esecutività ex art. 642 cpc con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.000,00 dovuta per canoni di locazione per i mesi da Aprile
2023 a Settembre 2024 (18 mesi x 500,00 euro = 9.000,00, oltre interessi e spese del monitorio .
L'opponente eccepiva l'erronea notifica , il difetto di legittimazione passiva;
l'incompetenza per valore, l'improcedibilità per mancata mediazione e l'infondatezza nel merito.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Si costituiva parte opposta che contestava i fatti come descritti in atto di citazione, chiedeva al
Tribunale:
“In via preliminare, nel rito, ritenere e dichiarare, previa conversione nel rito ex art. 447 bis cpc ove ciò
occorra, inammissibile/improcedibile/invalida l'opposizione per tardività essendo stata notificata/depositata oltre il termine di legge (40 giorni dalla notifica) con tutte le conseguenze di rito e conseguentemente confermare integralmente il D.I. n. 4298/2024 emesso dal Tribunale di Palermo oggi opposto;
In via subordinata, nel rito: ritenere e dichiarare che l'opposizione è stata iscritta a ruolo oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica ex art. 165 c.p.c. e conseguentemente ritenere e dichiarare improcedibile/inammissibile l'opposizione stessa ed emettere i conseguenti provvedimenti anche ex art. 171-bis c.p.c.; conseguentemente confermare integralmente il D.I. n. 4298/2024 emesso dal Tribunale
di Palermo oggi opposto;
pagina 2 di 5 Sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione del titolo perché insussistenti i gravi motivi e totalmente infondata per le motivazioni di cui in narrativa;
Nel merito: rigettare integralmente le domande tutte avversarie nei confronti delle sig.re CP_1
perché infondate in fatto e in diritto, nonché prive di prova, per tutte le motivazioni di cui in narrativa e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4298/2024 emesso dal Tribunale di Palermo oggi opposto;
ad ogni modo ritenere e dichiarare le sig.re creditrici del sig. per le CP_1 Parte_1
somme e le causali di cui al Decreto ingiuntivo oggi opposto;
Condannare l'opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c. per lite temeraria, avendo scientemente costretto le odierne opposte a costituirsi nel presente giudizio nonostante avesse introdotto l'opposizione in violazione dei termini perentori e fondata su argomentazioni manifestamente infondate;
Con vittoria delle spese di lite e delle spese di mediazione”
Questo decidente disponeva il mutamento di rito da ordinario in locatizio , non ammetteva le prove richieste e rinviava per la discussione e la decisione.
All'udienza del 24-11-2025 , viene emessa sentenza ex art 429 cpc
Ritiene questo decidente che l'opposizione vada dichiarata inammissibile e che il decreto ingiuntivo vada confermato per i motivi che seguono .
La causa trova soluzione per questioni di mero rito.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in materia locatizia, soggiacendo al rito speciale locatizio previsto dall'art 447 bis cpc, deve essere presentata tramite ricorso e non mediante citazione.
Se viene presentata con citazione, l'opposizione non è automaticamente inammissibile, ma la verifica della sua tempestività deve essere valutata considerando il momento del deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non rilevando a tal fine la data di notificazione dell'atto introduttivo.
pagina 3 di 5 Recentemente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che deve ritenersi fatale l'errore sulla forma dell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito locatizio (o a quello del lavoro), salvo che non venga compiuto entro il termine di opposizione il deposito dell'atto e a meno che non si tratti di uno dei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 150/2011, il cui art. 4, comma 5,
espressamente fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda nonostante l'errore sul rito.
(Cass. civ., Sez. Unite, 13.01.2022, n. 927).
L'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per un credito nascente da un rapporto locatizio deve quindi proporsi, a norma degli art. 447 bis e 414-415 c.p.c., nelle forme del ricorso, da depositarsi in cancelleria entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione. Ove, invece,
risulti erroneamente spiegata con atto di citazione, questo può - in ossequio ad un principio di conservazione degli atti processuali - convertirsi in ricorso e produrne gli effetti alla sola condizione di essere depositato in cancelleria nel predetto termine, a pena di inammissibilità dell'opposizione, non essendo sufficiente che entro tale data sia stato comunque notificato alla controparte.
Orbene, nel caso in esame, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 21/01/25 e l'opposizione risulta iscritta a ruolo il 21 marzo 2025, pertanto, l'opposizione, stante la tardiva iscrizione a ruolo,
dovrà essere dichiarata inammissibile.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per condannare l'opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c. per lite temeraria.
Le spese del giudizio si pongono a carico dell'opponente soccombente e si liquidano come da dispositivo .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 24-11-2025 , ha pronunciato ex art 429 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3714/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHINI ANGELA e Parte_1 C.F._1
dell'avv. LAZARI FABIO
OPPONENTE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIACALONE MARZIA C.F._3
OPPOSTI
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1)Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'opponente e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto pagina 1 di 5 2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore delle parti opposte , delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2900,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie.
IN FATTO IN DIRITTO
Con atto di citazione, l'odierno opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 4298/2024 del
31.12.24 (14048/24 R.G.) notificato il 21/01/25 dalle signore e Controparte_1 Controparte_2
unitamente ad Atto di Precetto in quanto munito della esecutività ex art. 642 cpc con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.000,00 dovuta per canoni di locazione per i mesi da Aprile
2023 a Settembre 2024 (18 mesi x 500,00 euro = 9.000,00, oltre interessi e spese del monitorio .
L'opponente eccepiva l'erronea notifica , il difetto di legittimazione passiva;
l'incompetenza per valore, l'improcedibilità per mancata mediazione e l'infondatezza nel merito.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Si costituiva parte opposta che contestava i fatti come descritti in atto di citazione, chiedeva al
Tribunale:
“In via preliminare, nel rito, ritenere e dichiarare, previa conversione nel rito ex art. 447 bis cpc ove ciò
occorra, inammissibile/improcedibile/invalida l'opposizione per tardività essendo stata notificata/depositata oltre il termine di legge (40 giorni dalla notifica) con tutte le conseguenze di rito e conseguentemente confermare integralmente il D.I. n. 4298/2024 emesso dal Tribunale di Palermo oggi opposto;
In via subordinata, nel rito: ritenere e dichiarare che l'opposizione è stata iscritta a ruolo oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica ex art. 165 c.p.c. e conseguentemente ritenere e dichiarare improcedibile/inammissibile l'opposizione stessa ed emettere i conseguenti provvedimenti anche ex art. 171-bis c.p.c.; conseguentemente confermare integralmente il D.I. n. 4298/2024 emesso dal Tribunale
di Palermo oggi opposto;
pagina 2 di 5 Sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione del titolo perché insussistenti i gravi motivi e totalmente infondata per le motivazioni di cui in narrativa;
Nel merito: rigettare integralmente le domande tutte avversarie nei confronti delle sig.re CP_1
perché infondate in fatto e in diritto, nonché prive di prova, per tutte le motivazioni di cui in narrativa e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4298/2024 emesso dal Tribunale di Palermo oggi opposto;
ad ogni modo ritenere e dichiarare le sig.re creditrici del sig. per le CP_1 Parte_1
somme e le causali di cui al Decreto ingiuntivo oggi opposto;
Condannare l'opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c. per lite temeraria, avendo scientemente costretto le odierne opposte a costituirsi nel presente giudizio nonostante avesse introdotto l'opposizione in violazione dei termini perentori e fondata su argomentazioni manifestamente infondate;
Con vittoria delle spese di lite e delle spese di mediazione”
Questo decidente disponeva il mutamento di rito da ordinario in locatizio , non ammetteva le prove richieste e rinviava per la discussione e la decisione.
All'udienza del 24-11-2025 , viene emessa sentenza ex art 429 cpc
Ritiene questo decidente che l'opposizione vada dichiarata inammissibile e che il decreto ingiuntivo vada confermato per i motivi che seguono .
La causa trova soluzione per questioni di mero rito.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in materia locatizia, soggiacendo al rito speciale locatizio previsto dall'art 447 bis cpc, deve essere presentata tramite ricorso e non mediante citazione.
Se viene presentata con citazione, l'opposizione non è automaticamente inammissibile, ma la verifica della sua tempestività deve essere valutata considerando il momento del deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non rilevando a tal fine la data di notificazione dell'atto introduttivo.
pagina 3 di 5 Recentemente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che deve ritenersi fatale l'errore sulla forma dell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito locatizio (o a quello del lavoro), salvo che non venga compiuto entro il termine di opposizione il deposito dell'atto e a meno che non si tratti di uno dei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 150/2011, il cui art. 4, comma 5,
espressamente fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda nonostante l'errore sul rito.
(Cass. civ., Sez. Unite, 13.01.2022, n. 927).
L'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per un credito nascente da un rapporto locatizio deve quindi proporsi, a norma degli art. 447 bis e 414-415 c.p.c., nelle forme del ricorso, da depositarsi in cancelleria entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione. Ove, invece,
risulti erroneamente spiegata con atto di citazione, questo può - in ossequio ad un principio di conservazione degli atti processuali - convertirsi in ricorso e produrne gli effetti alla sola condizione di essere depositato in cancelleria nel predetto termine, a pena di inammissibilità dell'opposizione, non essendo sufficiente che entro tale data sia stato comunque notificato alla controparte.
Orbene, nel caso in esame, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 21/01/25 e l'opposizione risulta iscritta a ruolo il 21 marzo 2025, pertanto, l'opposizione, stante la tardiva iscrizione a ruolo,
dovrà essere dichiarata inammissibile.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per condannare l'opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c. per lite temeraria.
Le spese del giudizio si pongono a carico dell'opponente soccombente e si liquidano come da dispositivo .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5