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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/10/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 4827/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4827/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato pubblico privatizzato: anzianità di servizio” e vertente
TRA
( ) - avv. SANTONICOLA Parte_1 C.F._1
CIRO ( ; avv. ESPOSITO ALDO C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( ) - 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. ( ) e TABONE Controparte_2 C.F._4
GIUSEPPINA;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 7 r.g. 4827/24
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito, previa disapplicazione del decreto n. 7443/24 dell , di accertare la Controparte_3 validità giuridica del servizio statale espletato dal 2018 al 2021 come
Collaboratore ST e, per l'effetto, accertare il proprio diritto all'inserimento nella Graduatoria Permanente ATA 2021/22 e condannare l'amministrazione scolastica alla propria reintegra nel posto di lavoro.
Rilevava, in particolare, di aver prestato mansioni di Collaboratore
ST presso l'Istituto Paritario d'Istruzione Superiore “La Fenice” di
Nocera Inferiore dall'01.09.2016 al 31.08.2017 e di aver allegato tale circostanza nella domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di
Istituto di III fascia per il triennio 2018/21 nella Provincia di Bergamo e di aver effettivamente lavorato in tali anni a tempo determinato. Evidenziava che, assunto a tempo indeterminato in data 01.09.2021, era stato successivamente espulso per il disconoscimento del servizio espletato CP_ nella suddetta scuola paritaria operato dall di Nocera Inferiore.
Eccepiva, in particolare, la violazione della tempestività del provvedimento in autotutela;
l'effettiva prestazione resa presso l'istituto La Fenice, come attestato dalla documentazione allegata;
l'irrilevanza del servizio prestato presso l'istituto paritario al fine del punteggio utile al conseguimento del posto a tempo indeterminato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1 resistente, concludendo come in atti.
In primo luogo, va rilevata come sia del tutto inapplicabile al caso di specie la disciplina in tema di annullamento degli atti amministrativi richiamata dalla legge 241/90. Invero, sul punto appare necessario ricordare che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, nel pubblico impiego contrattualizzato la PA, nella sua qualità di datore di lavoro, esercita poteri privatistici: gli atti di gestione del rapporto devono pertanto essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per il datore di lavoro privato e non è applicabile in materia alcuna disposizione della l. 7 agosto 1990, n. 241. Deve ritenersi, quindi, che gli atti della P.A. debbano essere conformi esclusivamente ai principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., letti in correlazione con il
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principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Costituzione (cfr.
Cass. n. 19425/13), canoni che, nel caso di specie, non possono ritenersi affatto violati dall'amministrazione scolastica.
Nel merito, la domanda non è fondata, così come già accertato da diversi precedenti adottati da questo Ufficio, a cui si ritiene dover dare continuità.
Preliminarmente, occorre effettuare una breve premessa in diritto sul concetto di lavoro subordinato. La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma, cui si deve la definizione normativa di chi sia “prestatore di lavoro subordinato”, illustra emblematicamente la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Pacifico indirizzo della Corte Regolatrice offre contenuto alla norma ed individua l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore;
subordinazione, quindi, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta nella etero-direzione, con conseguente limitazione della libertà del dipendente. La caratteristica essenziale del lavoro subordinato è, dunque, l'etero-determinazione dell'attività, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare. In pratica, per ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio completo di poteri di controllo e
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disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr. Cass. 14414/00; Cass. 21028/06; Cass. 9812/08).
Non può peraltro farsi a meno di osservare che, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. n. 21028/06).
Inoltre, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, i verbali redatti dai funzionari degli Enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. n. 9251/10). In altri termini, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'Ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 14965/12). In definitiva, fermo restando che i suddetti verbali fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. n.
9827/00; nello stesso senso, Cass. n. 14764/00; Cass. n. 3525/05; Cass. n.
15073/08).
Fatta questa necessaria premessa in diritto, ritiene il decidente che le asserzioni attoree non siano supportate da adeguate prove regolarmente
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raccolte nel corso del giudizio. Ed invero, in assenza di dichiarazioni testimoniali (la cui escussione neppure è stata chiesta in ricorso) e pur in presenza di meri documenti quali buste paga e lettera di assunzione, si presenta di indubbia maggiore forza probatoria il verbale redatto dagli CP_ Ispettori , così come recepito dall'ordinanza GIP del 28.10.2022, che appare adeguatamente argomentato e dotato di particolare affidabilità, oltre che di pubblica fede per gli aspetti già evidenziati nella precedente premessa in diritto.
Nel dettaglio, si legge che l'istituto scrutinato ha presentato: un elevato numero di personale ATA denunciato;
una sproporzione tra il personale docente e quello ATA;
un ingiustificato incremento del personale
ATA rispetto a quello utilizzato per il normale funzionamento delle attività scolastiche sulla base degli alunni iscritti e in base alle tabelle Miur;
un elevato numero di personale ATA occupato contemporaneamente;
la forte discordanza tra l'elevato numero dei lavoratori dichiarati con le comunicazioni Unilav e il più esiguo numero dichiarato all'amministrazione scolastica;
l'utilizzo del meccanismo della compensazione con crediti Iva della contribuzione previdenziale.
Senza contare che i verbalizzanti hanno riscontrato una pressoché CP_ inesistente attività di versamento della contribuzione dovuta all per i propri dipendenti (effettuata attraverso meccanismi di compensazione successivamente annullati) e un volume d'affari largamente insufficiente a bilanciare già solo i costi relativi a tutto il personale denunciato.
Tali elementi indiziari, quindi, in assenza di indizi altrettanto validi in senso contrario (quali, ad es., la prova dell'effettivo versamento della retribuzione periodica), lasciano ragionevolmente intendere che i contratti di lavoro in oggetto trovano il loro fondamento, come asserito dall'amministrazione scolastica, non nella necessità da parte della scuola paritaria di assumere ulteriori collaboratori scolastici per il suo funzionamento (tra l'altro già in numero sproporzionato rispetto al fabbisogno tipico dell'istituto), ma probabilmente nell'esigenza di far ottenere ai lavoratori interessati, tutti appartenenti esclusivamente al profilo
ATA, punteggio utile all'inserimento nelle graduatorie delle scuole pubbliche.
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Tanto accertato, va ora determinata la portata di tale falsa consapevole attestazione ai fini della successiva determinazione del
Ministero di procedere alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sul punto, appare alquanto chiara la portata normativa enunciata nell'art. 8.2 (rubricato proprio “nullità della domanda - esclusione della procedura”) del D.M. 640/17, secondo cui “l'amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”. La ratio della norma, quindi, è proprio quella di colpire con la massima sanzione possibile, ovvero l'esclusione dalla procedura, il candidato che produca intenzionalmente dichiarazioni false, considerando tale comportamento come del tutto incompatibile con un rapporto di impiego pubblico. Tale disposizione si presenta logica, non irragionevole e del tutto in linea con il superiore principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cos. cit..
Non interferisce, invece, con la predetta disposizione, ma anzi ne costituisce il logico corollario, l'enunciato normativo di cui al precedenti punti 7.6 e 7.7 (secondo cui: “
7.6 In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
7.7 Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento
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emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso o non deve essere attribuito alcun punteggio”).
Invero, tali disposizioni indicano unicamente che il dirigente scolastico, accertata l'irregolarità dei dati certificati dall'aspirante, procede eventualmente alla sua esclusione dalla procedura (“assume le conseguenti determinazioni…sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8”), considerando solo in un secondo momento l'eventuale servizio prestato sulla base della dichiarazione mendace come di fatto e non di diritto ossia non utile ai fini del successivo punteggio (in assonanza con quanto disposto dall'art. 2126 c.c.).
Ne deriva, in definitiva, che già solo la dichiarazione falsa operata dall'aspirante lavoratore pubblico con dolo intenzionale è di per sé idonea a comportare la sua radicale esclusione dalla graduatoria, restando irrilevante la dimostrazione che, senza quella dichiarazione, si sarebbe comunque avuta una collocazione utile, essendo tale comportamento, per la sua gravità, incompatibile con l'assunzione in una pubblica amministrazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 1.688,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4827/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato pubblico privatizzato: anzianità di servizio” e vertente
TRA
( ) - avv. SANTONICOLA Parte_1 C.F._1
CIRO ( ; avv. ESPOSITO ALDO C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( ) - 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. ( ) e TABONE Controparte_2 C.F._4
GIUSEPPINA;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito, previa disapplicazione del decreto n. 7443/24 dell , di accertare la Controparte_3 validità giuridica del servizio statale espletato dal 2018 al 2021 come
Collaboratore ST e, per l'effetto, accertare il proprio diritto all'inserimento nella Graduatoria Permanente ATA 2021/22 e condannare l'amministrazione scolastica alla propria reintegra nel posto di lavoro.
Rilevava, in particolare, di aver prestato mansioni di Collaboratore
ST presso l'Istituto Paritario d'Istruzione Superiore “La Fenice” di
Nocera Inferiore dall'01.09.2016 al 31.08.2017 e di aver allegato tale circostanza nella domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di
Istituto di III fascia per il triennio 2018/21 nella Provincia di Bergamo e di aver effettivamente lavorato in tali anni a tempo determinato. Evidenziava che, assunto a tempo indeterminato in data 01.09.2021, era stato successivamente espulso per il disconoscimento del servizio espletato CP_ nella suddetta scuola paritaria operato dall di Nocera Inferiore.
Eccepiva, in particolare, la violazione della tempestività del provvedimento in autotutela;
l'effettiva prestazione resa presso l'istituto La Fenice, come attestato dalla documentazione allegata;
l'irrilevanza del servizio prestato presso l'istituto paritario al fine del punteggio utile al conseguimento del posto a tempo indeterminato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1 resistente, concludendo come in atti.
In primo luogo, va rilevata come sia del tutto inapplicabile al caso di specie la disciplina in tema di annullamento degli atti amministrativi richiamata dalla legge 241/90. Invero, sul punto appare necessario ricordare che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, nel pubblico impiego contrattualizzato la PA, nella sua qualità di datore di lavoro, esercita poteri privatistici: gli atti di gestione del rapporto devono pertanto essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per il datore di lavoro privato e non è applicabile in materia alcuna disposizione della l. 7 agosto 1990, n. 241. Deve ritenersi, quindi, che gli atti della P.A. debbano essere conformi esclusivamente ai principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., letti in correlazione con il
Pagina 2 di 7 r.g. 4827/24
principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Costituzione (cfr.
Cass. n. 19425/13), canoni che, nel caso di specie, non possono ritenersi affatto violati dall'amministrazione scolastica.
Nel merito, la domanda non è fondata, così come già accertato da diversi precedenti adottati da questo Ufficio, a cui si ritiene dover dare continuità.
Preliminarmente, occorre effettuare una breve premessa in diritto sul concetto di lavoro subordinato. La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma, cui si deve la definizione normativa di chi sia “prestatore di lavoro subordinato”, illustra emblematicamente la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Pacifico indirizzo della Corte Regolatrice offre contenuto alla norma ed individua l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore;
subordinazione, quindi, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta nella etero-direzione, con conseguente limitazione della libertà del dipendente. La caratteristica essenziale del lavoro subordinato è, dunque, l'etero-determinazione dell'attività, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare. In pratica, per ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio completo di poteri di controllo e
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disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr. Cass. 14414/00; Cass. 21028/06; Cass. 9812/08).
Non può peraltro farsi a meno di osservare che, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. n. 21028/06).
Inoltre, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, i verbali redatti dai funzionari degli Enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. n. 9251/10). In altri termini, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'Ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 14965/12). In definitiva, fermo restando che i suddetti verbali fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. n.
9827/00; nello stesso senso, Cass. n. 14764/00; Cass. n. 3525/05; Cass. n.
15073/08).
Fatta questa necessaria premessa in diritto, ritiene il decidente che le asserzioni attoree non siano supportate da adeguate prove regolarmente
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raccolte nel corso del giudizio. Ed invero, in assenza di dichiarazioni testimoniali (la cui escussione neppure è stata chiesta in ricorso) e pur in presenza di meri documenti quali buste paga e lettera di assunzione, si presenta di indubbia maggiore forza probatoria il verbale redatto dagli CP_ Ispettori , così come recepito dall'ordinanza GIP del 28.10.2022, che appare adeguatamente argomentato e dotato di particolare affidabilità, oltre che di pubblica fede per gli aspetti già evidenziati nella precedente premessa in diritto.
Nel dettaglio, si legge che l'istituto scrutinato ha presentato: un elevato numero di personale ATA denunciato;
una sproporzione tra il personale docente e quello ATA;
un ingiustificato incremento del personale
ATA rispetto a quello utilizzato per il normale funzionamento delle attività scolastiche sulla base degli alunni iscritti e in base alle tabelle Miur;
un elevato numero di personale ATA occupato contemporaneamente;
la forte discordanza tra l'elevato numero dei lavoratori dichiarati con le comunicazioni Unilav e il più esiguo numero dichiarato all'amministrazione scolastica;
l'utilizzo del meccanismo della compensazione con crediti Iva della contribuzione previdenziale.
Senza contare che i verbalizzanti hanno riscontrato una pressoché CP_ inesistente attività di versamento della contribuzione dovuta all per i propri dipendenti (effettuata attraverso meccanismi di compensazione successivamente annullati) e un volume d'affari largamente insufficiente a bilanciare già solo i costi relativi a tutto il personale denunciato.
Tali elementi indiziari, quindi, in assenza di indizi altrettanto validi in senso contrario (quali, ad es., la prova dell'effettivo versamento della retribuzione periodica), lasciano ragionevolmente intendere che i contratti di lavoro in oggetto trovano il loro fondamento, come asserito dall'amministrazione scolastica, non nella necessità da parte della scuola paritaria di assumere ulteriori collaboratori scolastici per il suo funzionamento (tra l'altro già in numero sproporzionato rispetto al fabbisogno tipico dell'istituto), ma probabilmente nell'esigenza di far ottenere ai lavoratori interessati, tutti appartenenti esclusivamente al profilo
ATA, punteggio utile all'inserimento nelle graduatorie delle scuole pubbliche.
Pagina 5 di 7 r.g. 4827/24
Tanto accertato, va ora determinata la portata di tale falsa consapevole attestazione ai fini della successiva determinazione del
Ministero di procedere alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sul punto, appare alquanto chiara la portata normativa enunciata nell'art. 8.2 (rubricato proprio “nullità della domanda - esclusione della procedura”) del D.M. 640/17, secondo cui “l'amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”. La ratio della norma, quindi, è proprio quella di colpire con la massima sanzione possibile, ovvero l'esclusione dalla procedura, il candidato che produca intenzionalmente dichiarazioni false, considerando tale comportamento come del tutto incompatibile con un rapporto di impiego pubblico. Tale disposizione si presenta logica, non irragionevole e del tutto in linea con il superiore principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cos. cit..
Non interferisce, invece, con la predetta disposizione, ma anzi ne costituisce il logico corollario, l'enunciato normativo di cui al precedenti punti 7.6 e 7.7 (secondo cui: “
7.6 In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
7.7 Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento
Pagina 6 di 7 r.g. 4827/24
emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso o non deve essere attribuito alcun punteggio”).
Invero, tali disposizioni indicano unicamente che il dirigente scolastico, accertata l'irregolarità dei dati certificati dall'aspirante, procede eventualmente alla sua esclusione dalla procedura (“assume le conseguenti determinazioni…sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8”), considerando solo in un secondo momento l'eventuale servizio prestato sulla base della dichiarazione mendace come di fatto e non di diritto ossia non utile ai fini del successivo punteggio (in assonanza con quanto disposto dall'art. 2126 c.c.).
Ne deriva, in definitiva, che già solo la dichiarazione falsa operata dall'aspirante lavoratore pubblico con dolo intenzionale è di per sé idonea a comportare la sua radicale esclusione dalla graduatoria, restando irrilevante la dimostrazione che, senza quella dichiarazione, si sarebbe comunque avuta una collocazione utile, essendo tale comportamento, per la sua gravità, incompatibile con l'assunzione in una pubblica amministrazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 1.688,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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