Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12285/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rossella Tammone,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Bianca Innocenti;
Convenuto
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del 1.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 11.12.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
1
anche relative ai figli della coppia e (nati rispettivamente il Persona_1 Persona_2
17.12.2006 e il 14.9.2009);
con comparsa di risposta del 28.2.2025 si è costituito in giudizio il convenuto, prestando adesione alla domanda di separazione personale, ma formulando, per il resto, richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
all'udienza del 1.4.2025 i coniugi, personalmente comparsi, hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della propria separazione personale e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 16.2.2006 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della prole e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
2 C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con sua collocazione Persona_2
abitativa prevalente con il padre presso la casa familiare in Genova, via Giorgio Chiesa n. 49/5, che resta nella disponibilità del padre medesimo;
- la madre potrà frequentare il figlio minore liberamente accordandosi con Persona_2
lui;
- le frequentazioni tra i genitori e la figlia , maggiorenne, ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente, sono rimesse alla libera volontà della ragazza, la quale, finché lo vorrà potrà continuare a permanere nella casa coniugale;
- il marito verserà, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, a a titolo Parte_1
di contributo al proprio mantenimento, la somma mensile di euro 680,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice
ISTAT;
- la moglie rilascerà la casa coniugale entro il 1.7.2025; in ogni caso il marito dichiara fin d'ora la sua disponibilità a concedere alla moglie a tal fine un termine di qualche giorno superiore ove ella al 1.7.2025 non avesse ancora reperito adeguata soluzione alloggiativa;
- la sig.ra potrà percepire integralmente l'assegno unico per entrambi i figli Parte_1
e a decorrere dal momento del rilascio della casa coniugale, Persona_1 Persona_2
e quindi in ogni caso quanto meno a partire dal 1.7.2025;
- le spese straordinarie per i due figli (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato
3 altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno suddivise al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre”.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 100, parte I, anno 2006), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.4.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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