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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/10/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Genova riunita in camera di consiglio e così composta Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott. Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n.727/2024 promossa da in persona del suo legale rappresentante pro tempore rapp. e difesa Parte_1 dall'Avv.to GIUSEPPE NANNI e dall'Avv.to BISO MATTIA presso lo studio di quest'ultima è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE APPELLANTE nei confronti di app. e difeso dall'Avv.to CIPRIANI ALESSANDRO presso il cui studio è Controparte_1 elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA DISCUSSIONE ORALE IN DATA 17/09/2025 Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
affinché il Tribunale della Spezia accertasse e dichiarasse la nullità Parte_1 delle clausole del contratto che prevedevano la corresponsione di interessi usurari conseguenti al superamento del Tasso Soglia Usura e, previa imputazione al solo capitale di tutti i versamenti effettuati a procedesse al ricalcolo del piano di ammortamento senza anatocismo, senza Pt_1 commissioni dall'inizio del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio al fine di rideterminare il reale “dare-avere” tra le parti. L'attore esponeva di aver sottoscritto, in data 26.11.2014, con contratto di Parte_1
“prestito personale” (nr. 14335498) per una somma pari ad € 15.000,00, da rimborsare mediante il pagamento di n. 72 rate mensili pari ad € 334,22 ciascuna, oltre spese di incasso, con scadenza il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal 30.12.14, unitamente agli interessi convenzionali al tasso fisso del 12,75% annuo. In pari data l'attore sottoscriveva altresì una polizza assicurativa obbligatoria a copertura del credito
“Polizza Creditor Protection” (nr. CL/11/042), pagando un premio assicurativo di euro 1.534,32, finanziato da insieme alla somma erogata e alle medesime condizioni contrattuali. Pt_1
L'attore precisava che il costo complessivo del credito era pari ad € 1.785,32 (di cui € 1.534,32 per costi assicurativi, € 26,00 per bolli ed € 225,00 commissione finanziaria istruttoria pratica) e che
1 l'importo complessivo da corrispondere alla finanziaria era pari ad € 24.200,64, considerato anche quanto dovuto a titolo di interessi corrispettivi (€ 7.304,52). La parte attrice allegava:
- che il T.A.E.G. era indicato in contratto con due diverse percentuali: una, pari al 14,36%, calcolata escludendo il costo del premio relativo alla copertura assicurativa, e l'altra, pari al 18,75%, calcolata includendo il costo del premio relativo alla polizza assicurativa;
- che al momento della stipula il Tasso Soglia Usura, per la categoria di riferimento, era pari al tasso del 19,15% (v. Decreto Ministeriale IV trimestre 2014, doc. 3), ma il tasso effettivamente applicato risultava superiore;
- che il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) applicato al rapporto contrattuale ammontava al momento della stipula al 25,37%, come emergeva dall'analisi eseguita dal consulente incaricato (doc. 4);
- che in data 4/12/2019 l'attore contestava, a mezzo del proprio legale, le clausole contrattuali e richiedeva il ricalcolo del piano di ammortamento e la ripetizione dell'indebito;
- che la finanziaria rispondeva che i tassi indicati in contratto rispettavano la normativa di settore;
- che la mediazione tra le parti aveva esito negativo stante la mancata partecipazione o adesione di
Parte_1
Si costituiva parte convenuta insistendo per il rigetto delle domande attoree e chiedendo di disporre l'anonimizzazione della sentenza ex art. 52 D. Lgs. 196/2003. La causa veniva istruita mediante CTU contabile. Con sentenza n. 481/2024, pubblicata il 04/06/2024, il Tribunale della Spezia così decideva:
“- Accerta e dichiara la nullità della clausola di cui al contratto di finanziamento che individua il TAEG in maniera difforme da quella in concreto applicata;
- Conseguentemente accerta che è obbligata a restituire a Parte_1 Controparte_1 la somma di Euro 9.137,89 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
- Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in Euro 312,80 per spese (iscrizione a ruolo e avvio mediazione), Euro 4.500,00 per compensi professionali (ivi inclusa la fase di mediazione), oltre rimborso forfetario, CPA e Iva se dovuta;
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate.” Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte convenuta in primo grado, che insisteva per il rigetto delle domande del e per la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme CP_1 corrisposte in suo favore da in esecuzione della sentenza. Pt_1
Parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
“1. Erroneità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale ritenuto che lo spostamento della scadenza delle rate dal 15 al 30 rientrasse nelle contestazioni in tema di TAEG avanzate da controparte;
2. Erroneità della sentenza impugnata laddove il Giudice ha ritenuto sanzionabile ai Pt_1 sensi dell'art. 125 bis TUB;
3. Erroneità della sentenza per avere il Giudice ritenuto che l'istanza di anonimizzazione avanzata da non fosse motivata. Reiterazione dell'istanza anche per questo grado di giudizio;
Pt_1
4. La liquidazione delle spese di lite”. Si costituiva parte appellata che chiedeva di confermare la sentenza impugnata.
2 Con ordinanza depositata il 07/12/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate, rilevata la ritualità del contraddittorio e che trattavasi di causa di ridotta complessità, fissava udienza al giorno 11.06.2025 ore 09,30 per precisazione delle conclusioni. Con ordinanza depositata il 01/07/2025 il Consigliere Istruttore, lette le note di trattazione scritta depositate con cui le parti avevano precisato le conclusioni, fissava udienza per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 17 settembre 2025 ore 11.15 assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. di giorni 15. Le parti depositavano tempestivamente le note conclusionali. All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. sui motivi di appello principale
1.1 Erroneità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale ritenuto che lo spostamento della scadenza delle rate dal 15 al 30 rientrasse nelle contestazioni in tema di TAEG avanzate da controparte
Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha considerato al fine della valutazione dei presupposti di cui all'art. 125 bis co.
5-7 TUB il termine di pagamento indicato nel contratto ( il giorno 15 di ogni mese) invece di quello effettivo ( giorno 30 di ogni mese). Sostiene che tale accordo si fosse manifestato per “facta concludentia” non avendo mai la Pt_1 applicato alcuna morosità e che la parte attrice in primo grado non aveva dedotto tale causa petendi. Lamenta la mancata ammissione del documento nr. 14 comprovante la modifica del termine di pagamento. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Come già ritenuto dal Tribunale il predetto doc. nr. 14 è stato prodotto tardivamente, nel corso della CTU. Esso non poteva essere esaminato attesa la contrarietà della parte attrice.
“Nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio. (Cass. Sez. 1, 17/01/2024, n. 1763, Rv. 669907 - 01). In ogni caso la parte attrice in primo grado aveva dedotto quale causa petendi alla pagina 6 dell'atto di citazione che “ in base alle rate di rimborso convenute il piano sottoscritto non coincide con quanto espressamente indicato nelle stesse clausole contrattuali e documento di sintesi” e la CTU ha verificato l'esattezza della predetta deduzione.
1.2 Erroneità della sentenza impugnata laddove il Giudice ha ritenuto sanzionabile ai Pt_1 sensi dell'art. 125 bis TUB L'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che avrebbe indicato nel Pt_1 contratto un TAEG diverso da quello applicato effettivamente. L'appellante ribadisce che il TAEG applicato corrisponde a quello effettivamente praticato, se valutato rispetto al pagamento delle rate al giorno 30 di ogni mese. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Si tratta di contratti con forma scritta a pena di nullità che possono essere modificati solo con la stessa forma. Nel caso in esame tale prova non è stata tempestivamente fornita e la CTU ha
3 accertato la violazione, peraltro neppure contestata come dato oggettivo, riferendosi le doglianze solo alle modalità dell'accertamento ( data del pagamento). La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_2 esclusivamente per il caso del credito al consumo, come quello in esame, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (entrato in vigore effettivamente solo nel 2010). Si tratta di nullità di protezione del consumatore recepita dalla legge italiana in applicazione dei principi comunitari i cui presupposti di applicazione sussistono nella fattispecie in esame.
1.3 Erroneità della sentenza per avere il Giudice ritenuto che l'istanza di anonimizzazione avanzata da non fosse motivata. Reiterazione dell'istanza anche per questo grado di Pt_1 giudizio L'appellante ritiene erronea la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che non Pt_1 avrebbe specificato i motivi legittimanti la richiesta di anonimizzazione e reitera l'istanza ex art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003 anche per la sentenza di appello. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Deve essere escluso l'oscuramento dei dati chiesto dalla parte non apparendo che la materia della controversia possa di per sé definirsi sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza “ sicché va esclusa la sussistenza dei “motivi legittimi” richiesti dall'art. 52 del d.lgs. 196 del 2003 per l'accoglimento dell'istanza di parte, quelli dovendo intendersi quali “opportuni” (Cass. Sez. 3, 24/06/2025, n. 16998, Rv. 675115 – 01;Cass., sez. 3, decreto 23/01/2025, n. 1697).
1.4 La liquidazione delle spese di lite Assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di appello
2. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi secondo lo scaglione. E precisamente: Valore causa inferiore ad € 26.000,00
1. Studio controversia: € 1.134,00=
2. Fase introduttiva: € 921,00=
3. Fase trattazione: € 1.843,00=
4. Fase decisionale: € 1.911,00=totale per compensi avvocato: € 5.809,00= Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata che liquida in € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
Così deciso in camera di consiglio alli 17.09.2025 Il Presidente est. Dott.ssa Rosella Silvestri
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PARTE APPELLATA DISCUSSIONE ORALE IN DATA 17/09/2025 Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
affinché il Tribunale della Spezia accertasse e dichiarasse la nullità Parte_1 delle clausole del contratto che prevedevano la corresponsione di interessi usurari conseguenti al superamento del Tasso Soglia Usura e, previa imputazione al solo capitale di tutti i versamenti effettuati a procedesse al ricalcolo del piano di ammortamento senza anatocismo, senza Pt_1 commissioni dall'inizio del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio al fine di rideterminare il reale “dare-avere” tra le parti. L'attore esponeva di aver sottoscritto, in data 26.11.2014, con contratto di Parte_1
“prestito personale” (nr. 14335498) per una somma pari ad € 15.000,00, da rimborsare mediante il pagamento di n. 72 rate mensili pari ad € 334,22 ciascuna, oltre spese di incasso, con scadenza il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal 30.12.14, unitamente agli interessi convenzionali al tasso fisso del 12,75% annuo. In pari data l'attore sottoscriveva altresì una polizza assicurativa obbligatoria a copertura del credito
“Polizza Creditor Protection” (nr. CL/11/042), pagando un premio assicurativo di euro 1.534,32, finanziato da insieme alla somma erogata e alle medesime condizioni contrattuali. Pt_1
L'attore precisava che il costo complessivo del credito era pari ad € 1.785,32 (di cui € 1.534,32 per costi assicurativi, € 26,00 per bolli ed € 225,00 commissione finanziaria istruttoria pratica) e che
1 l'importo complessivo da corrispondere alla finanziaria era pari ad € 24.200,64, considerato anche quanto dovuto a titolo di interessi corrispettivi (€ 7.304,52). La parte attrice allegava:
- che il T.A.E.G. era indicato in contratto con due diverse percentuali: una, pari al 14,36%, calcolata escludendo il costo del premio relativo alla copertura assicurativa, e l'altra, pari al 18,75%, calcolata includendo il costo del premio relativo alla polizza assicurativa;
- che al momento della stipula il Tasso Soglia Usura, per la categoria di riferimento, era pari al tasso del 19,15% (v. Decreto Ministeriale IV trimestre 2014, doc. 3), ma il tasso effettivamente applicato risultava superiore;
- che il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) applicato al rapporto contrattuale ammontava al momento della stipula al 25,37%, come emergeva dall'analisi eseguita dal consulente incaricato (doc. 4);
- che in data 4/12/2019 l'attore contestava, a mezzo del proprio legale, le clausole contrattuali e richiedeva il ricalcolo del piano di ammortamento e la ripetizione dell'indebito;
- che la finanziaria rispondeva che i tassi indicati in contratto rispettavano la normativa di settore;
- che la mediazione tra le parti aveva esito negativo stante la mancata partecipazione o adesione di
Parte_1
Si costituiva parte convenuta insistendo per il rigetto delle domande attoree e chiedendo di disporre l'anonimizzazione della sentenza ex art. 52 D. Lgs. 196/2003. La causa veniva istruita mediante CTU contabile. Con sentenza n. 481/2024, pubblicata il 04/06/2024, il Tribunale della Spezia così decideva:
“- Accerta e dichiara la nullità della clausola di cui al contratto di finanziamento che individua il TAEG in maniera difforme da quella in concreto applicata;
- Conseguentemente accerta che è obbligata a restituire a Parte_1 Controparte_1 la somma di Euro 9.137,89 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
- Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in Euro 312,80 per spese (iscrizione a ruolo e avvio mediazione), Euro 4.500,00 per compensi professionali (ivi inclusa la fase di mediazione), oltre rimborso forfetario, CPA e Iva se dovuta;
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate.” Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte convenuta in primo grado, che insisteva per il rigetto delle domande del e per la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme CP_1 corrisposte in suo favore da in esecuzione della sentenza. Pt_1
Parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
“1. Erroneità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale ritenuto che lo spostamento della scadenza delle rate dal 15 al 30 rientrasse nelle contestazioni in tema di TAEG avanzate da controparte;
2. Erroneità della sentenza impugnata laddove il Giudice ha ritenuto sanzionabile ai Pt_1 sensi dell'art. 125 bis TUB;
3. Erroneità della sentenza per avere il Giudice ritenuto che l'istanza di anonimizzazione avanzata da non fosse motivata. Reiterazione dell'istanza anche per questo grado di giudizio;
Pt_1
4. La liquidazione delle spese di lite”. Si costituiva parte appellata che chiedeva di confermare la sentenza impugnata.
2 Con ordinanza depositata il 07/12/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate, rilevata la ritualità del contraddittorio e che trattavasi di causa di ridotta complessità, fissava udienza al giorno 11.06.2025 ore 09,30 per precisazione delle conclusioni. Con ordinanza depositata il 01/07/2025 il Consigliere Istruttore, lette le note di trattazione scritta depositate con cui le parti avevano precisato le conclusioni, fissava udienza per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 17 settembre 2025 ore 11.15 assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. di giorni 15. Le parti depositavano tempestivamente le note conclusionali. All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. sui motivi di appello principale
1.1 Erroneità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale ritenuto che lo spostamento della scadenza delle rate dal 15 al 30 rientrasse nelle contestazioni in tema di TAEG avanzate da controparte
Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha considerato al fine della valutazione dei presupposti di cui all'art. 125 bis co.
5-7 TUB il termine di pagamento indicato nel contratto ( il giorno 15 di ogni mese) invece di quello effettivo ( giorno 30 di ogni mese). Sostiene che tale accordo si fosse manifestato per “facta concludentia” non avendo mai la Pt_1 applicato alcuna morosità e che la parte attrice in primo grado non aveva dedotto tale causa petendi. Lamenta la mancata ammissione del documento nr. 14 comprovante la modifica del termine di pagamento. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Come già ritenuto dal Tribunale il predetto doc. nr. 14 è stato prodotto tardivamente, nel corso della CTU. Esso non poteva essere esaminato attesa la contrarietà della parte attrice.
“Nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio. (Cass. Sez. 1, 17/01/2024, n. 1763, Rv. 669907 - 01). In ogni caso la parte attrice in primo grado aveva dedotto quale causa petendi alla pagina 6 dell'atto di citazione che “ in base alle rate di rimborso convenute il piano sottoscritto non coincide con quanto espressamente indicato nelle stesse clausole contrattuali e documento di sintesi” e la CTU ha verificato l'esattezza della predetta deduzione.
1.2 Erroneità della sentenza impugnata laddove il Giudice ha ritenuto sanzionabile ai Pt_1 sensi dell'art. 125 bis TUB L'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che avrebbe indicato nel Pt_1 contratto un TAEG diverso da quello applicato effettivamente. L'appellante ribadisce che il TAEG applicato corrisponde a quello effettivamente praticato, se valutato rispetto al pagamento delle rate al giorno 30 di ogni mese. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Si tratta di contratti con forma scritta a pena di nullità che possono essere modificati solo con la stessa forma. Nel caso in esame tale prova non è stata tempestivamente fornita e la CTU ha
3 accertato la violazione, peraltro neppure contestata come dato oggettivo, riferendosi le doglianze solo alle modalità dell'accertamento ( data del pagamento). La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_2 esclusivamente per il caso del credito al consumo, come quello in esame, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (entrato in vigore effettivamente solo nel 2010). Si tratta di nullità di protezione del consumatore recepita dalla legge italiana in applicazione dei principi comunitari i cui presupposti di applicazione sussistono nella fattispecie in esame.
1.3 Erroneità della sentenza per avere il Giudice ritenuto che l'istanza di anonimizzazione avanzata da non fosse motivata. Reiterazione dell'istanza anche per questo grado di Pt_1 giudizio L'appellante ritiene erronea la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che non Pt_1 avrebbe specificato i motivi legittimanti la richiesta di anonimizzazione e reitera l'istanza ex art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003 anche per la sentenza di appello. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Deve essere escluso l'oscuramento dei dati chiesto dalla parte non apparendo che la materia della controversia possa di per sé definirsi sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza “ sicché va esclusa la sussistenza dei “motivi legittimi” richiesti dall'art. 52 del d.lgs. 196 del 2003 per l'accoglimento dell'istanza di parte, quelli dovendo intendersi quali “opportuni” (Cass. Sez. 3, 24/06/2025, n. 16998, Rv. 675115 – 01;Cass., sez. 3, decreto 23/01/2025, n. 1697).
1.4 La liquidazione delle spese di lite Assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di appello
2. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi secondo lo scaglione. E precisamente: Valore causa inferiore ad € 26.000,00
1. Studio controversia: € 1.134,00=
2. Fase introduttiva: € 921,00=
3. Fase trattazione: € 1.843,00=
4. Fase decisionale: € 1.911,00=totale per compensi avvocato: € 5.809,00= Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata che liquida in € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
Così deciso in camera di consiglio alli 17.09.2025 Il Presidente est. Dott.ssa Rosella Silvestri
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