Art. 2.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinare e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinare e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).