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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/10/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 191/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario ER NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 02.10.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
3164/2024 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. FATICONI MAURIZIO Parte 1
,
RICORRENTE
E
CP 1, con l'avv. BELLASSAI DANIELA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.11.2024 parte ricorrente adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "Previo accertamento dei fatti per cui è causa, condannare l'CP_1, in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di esso ricorrente della somma di euro 1.748,41 a titolo di TFR ed ultima mensilità di Ottobre 2017, come da domanda al fondo di garanzia CP_1 ed in conseguenza dell'ammissione al passivo del fallimento della società ex datrice di lavoro, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Faticoni, antistatario."
A fondamento della domanda deduceva di avere credito di euro 13.796,00 a titolo di T.F.R., di indennità sostitutiva, di assegni nucleo familiari e di retribuzioni nei confronti della Soc. MA.CA. S.r.l.; credito riconosciuto con sentenza del
Tribunale di Cassino n. 233/2021 e poi riconosciuto (per la somma di € 1.748,41
a titolo di TFR e ultima mensilità di ottobre 2017) anche in sede di verbale di stato passivo del fallimento della società di cui al n. 842/2021 del Tribunale di
Roma.
Instaurato il contraddittorio, l'CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, deducendo in merito al T.F.R. che il lavoratore aveva scelto di destinarlo ad un fondo complementare e in merito all'ultima mensilità che la stessa non rientrava nel periodo dei 12 mesi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e decisa all'esito della trattazione scritta del 02.10.2025.
Il Fondo di Garanzia è stato istituito, presso l'CP_1, dall'art. 2 L. 297/1982 al fine di tenere indenne il lavoratore dal pagamento di quanto gli spetti a titolo di trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di insolvenza o inadempienza datoriale.
La tutela del lavoratore è stata successivamente completata con l'estensione di tale forma di garanzia, ad opera del D.Lgs. 80/1992, a taluni crediti di lavoro diversi dal T.F.R. e individuati nelle ultime tre mensilità di retribuzione non corrisposte, entro determinati limiti di importo e nel rispetto di ulteriori requisiti.
L'art.2 del D.Lgs.80/1992 prevede, per i lavoratori di aziende fallite, in concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, o comunque insolventi, la possibilità di richiedere al Fondo di
Garanzia dell'CP_1, oltre al pagamento del TFR, il pagamento delle ultime 3 mensilità di retribuzione “rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento determina l'apertura diche una
delle procedure indicate nell'art. 1, c.1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. Nel caso di specie parte ricorrente si è attivata in sede giudiziale depositando un ricorso avanti al Tribunale di Cassino di cui al r.g. 2543/2017 (quindi entro i 12 mesi di cui alla normativa) giudizio conclusosi con sentenza n. 233/2021.
Il Fondo di Garanzia ha, quindi, lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento delle spettanze (T.F.R. ed ultime tre mensilità) del lavoratore. Presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia sono:
a) l'apertura di una procedura concorsuale per il datore di lavoro;
b) la cessazione del rapporto di lavoro;
c) l'esistenza del credito rimasto insoluto;
d) l'ammissione del credito allo stato passivo (cfr. Circ. CP_1 n. 53 del 7.3.07).
Nel caso di specie, il credito del ricorrente è stato ammesso allo stato passivo del fallimento;
una volta divenuto definitivo lo stato passivo e l'ammissione del credito,
1'CP 1 è tenuto a pagare il T.F.R. e/o le ultime tre mensilità della retribuzioni ammesse;
la definitiva esecutività dello stato passivo, da cui risulti un credito in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, l'CP_1 al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente, posto che l'art. 2 della 1. n. 297 del 1982 ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'CP_1, Fondo di Garanzia, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.748,41 (di cui € 1.046,00 a titolo di T.F.R. ed € 702,41 a titolo di ultima mensilità) oltre interessi e rivalutazione dalla domanda amministrativa;
Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.400,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 03.10.2025
Il Giudice Onorario
ER NA
Sezione Lavoro
R.G. 191/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario ER NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 02.10.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
3164/2024 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. FATICONI MAURIZIO Parte 1
,
RICORRENTE
E
CP 1, con l'avv. BELLASSAI DANIELA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.11.2024 parte ricorrente adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "Previo accertamento dei fatti per cui è causa, condannare l'CP_1, in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di esso ricorrente della somma di euro 1.748,41 a titolo di TFR ed ultima mensilità di Ottobre 2017, come da domanda al fondo di garanzia CP_1 ed in conseguenza dell'ammissione al passivo del fallimento della società ex datrice di lavoro, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Faticoni, antistatario."
A fondamento della domanda deduceva di avere credito di euro 13.796,00 a titolo di T.F.R., di indennità sostitutiva, di assegni nucleo familiari e di retribuzioni nei confronti della Soc. MA.CA. S.r.l.; credito riconosciuto con sentenza del
Tribunale di Cassino n. 233/2021 e poi riconosciuto (per la somma di € 1.748,41
a titolo di TFR e ultima mensilità di ottobre 2017) anche in sede di verbale di stato passivo del fallimento della società di cui al n. 842/2021 del Tribunale di
Roma.
Instaurato il contraddittorio, l'CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, deducendo in merito al T.F.R. che il lavoratore aveva scelto di destinarlo ad un fondo complementare e in merito all'ultima mensilità che la stessa non rientrava nel periodo dei 12 mesi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e decisa all'esito della trattazione scritta del 02.10.2025.
Il Fondo di Garanzia è stato istituito, presso l'CP_1, dall'art. 2 L. 297/1982 al fine di tenere indenne il lavoratore dal pagamento di quanto gli spetti a titolo di trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di insolvenza o inadempienza datoriale.
La tutela del lavoratore è stata successivamente completata con l'estensione di tale forma di garanzia, ad opera del D.Lgs. 80/1992, a taluni crediti di lavoro diversi dal T.F.R. e individuati nelle ultime tre mensilità di retribuzione non corrisposte, entro determinati limiti di importo e nel rispetto di ulteriori requisiti.
L'art.2 del D.Lgs.80/1992 prevede, per i lavoratori di aziende fallite, in concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, o comunque insolventi, la possibilità di richiedere al Fondo di
Garanzia dell'CP_1, oltre al pagamento del TFR, il pagamento delle ultime 3 mensilità di retribuzione “rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento determina l'apertura diche una
delle procedure indicate nell'art. 1, c.1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. Nel caso di specie parte ricorrente si è attivata in sede giudiziale depositando un ricorso avanti al Tribunale di Cassino di cui al r.g. 2543/2017 (quindi entro i 12 mesi di cui alla normativa) giudizio conclusosi con sentenza n. 233/2021.
Il Fondo di Garanzia ha, quindi, lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento delle spettanze (T.F.R. ed ultime tre mensilità) del lavoratore. Presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia sono:
a) l'apertura di una procedura concorsuale per il datore di lavoro;
b) la cessazione del rapporto di lavoro;
c) l'esistenza del credito rimasto insoluto;
d) l'ammissione del credito allo stato passivo (cfr. Circ. CP_1 n. 53 del 7.3.07).
Nel caso di specie, il credito del ricorrente è stato ammesso allo stato passivo del fallimento;
una volta divenuto definitivo lo stato passivo e l'ammissione del credito,
1'CP 1 è tenuto a pagare il T.F.R. e/o le ultime tre mensilità della retribuzioni ammesse;
la definitiva esecutività dello stato passivo, da cui risulti un credito in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, l'CP_1 al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente, posto che l'art. 2 della 1. n. 297 del 1982 ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'CP_1, Fondo di Garanzia, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.748,41 (di cui € 1.046,00 a titolo di T.F.R. ed € 702,41 a titolo di ultima mensilità) oltre interessi e rivalutazione dalla domanda amministrativa;
Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.400,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 03.10.2025
Il Giudice Onorario
ER NA