Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11905/2019 avente ad oggetto “appello a sentenza del Giudice di Pace"
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Torino alla via Massimo D'Azeglio n. 33/E, P.Iva: P.IVA_1 ;
- APPELLANTE-
CONTRO
nato il [...] ad [...] e residente in [...]
1) rappresentato e difeso, comeC.F. 1 RN (SA) alla via Picentia I (C.F.:
da procura in calce all'atto di citazione del 6.12.2017, dagli avv.ti Annita Remolino (C.F.:
C.F._2 ) e Parte_2 (C.F.: C.F. 3 ), con facoltà
congiunte e disgiunte, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Campagna
(SA) alla via S.S. 91 Calli, n. 124;
-APPELLATO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 4.12.2019 regolarmente notificato, la Parte_1
[...] proponeva appello contro la sentenza n. 409/2019 con la quale il Giudice di Pace
"Con atto di citazione) al rigo 46 di pag.2 (fino alle parole "commissioni finanziarie non maturate") e dall'inizio del rigo 3 alla fine del rigo 20 di pag.
3. con conseguente riforma del dispositivo dall'inizio del rigo 22 alla fine del rigo 33 di pag.3 nella parte in cui non ha statuito l'integrale rigetto delle avverse domande anche per ciò che concerne la pronuncia sulle spese di causa. Concludeva chiedendo al Tribunale adito di: a) dichiarare improcedibile le domande proposte dal sig. nei confronti di Controparte_1
quanto da questa eventualmente pagato in esecuzione della Parte_1
sentenza n.409/2019 qui impugnata;
b) in subordine rispetto alla conclusione sub a)
respingere tutte le domande proposte dal sig. nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, condannare lo stesso sig. Parte_1 Controparte_1
quanto da questa eventualmente pagato
[...] a restituire a Parte_1
in esecuzione della sentenza n.409/2019 qui impugnata;
c) condannare il sig. [...]
Controparte_1 a rifondere a Parte_1 le spese ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio oltre IVA (non deducibile per la Banca convenuta),
CPA e rimborso forfetario delle spese generali e di ogni altro accessorio di legge.
In data 23.11.2020 si costituiva il sig. CP_1 eccependo come, la sentenza Lexitor,
pronunciata dalla Corte di Giustizia europea l'11.09.2019 abbia confermato l'orientamento secondo il quale, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di credito ogni onere pagato (up front o recurring) dev'essere restituito al consumatore. Parte appellata formulava quindi richiesta di rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto con conferma integrale del provvedimento impugnato e condanna dell'appellante alla refusione delle spese.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 20.05.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.06.2023 e successivamente all'udienza dell'8.1.2025 all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c.
1. Con il primo motivo di appello parte appellante deduce l'omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace sulla eccezione di incompetenza per territorio avendo [...] CP_1 adito un organismo di mediazione incompetente.
Parte appellata contesta il motivo di appello rappresentando che a seguito dell'abolizione delle sedi distaccate di Tribunale con il D.Lgs. 155/2012, tra le quali la sezione distaccata di
Montecorvino Rovella, il mandamento del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella,
attualmente rientra nella circoscrizione del Tribunale di Salerno.
Il motivo di appello è in parte fondato.
Si riscontra invero l'omessa pronuncia da parte del GDP sull'eccezione formulata tempestivamente in primo grado da Parte_1 Di contro nel merito l'eccezione è infondata in quanto se è vero che l'art. 4 D.Lgs 28/2010 prevede che "la domanda di mediazione debba essere presentata presso un organismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente" è anche vero che oltre a non prevedere la sanzione nell'ipotesi di violazione della competenza nel caso in esame l'organismo adito rientra nell'ambito del circondario della Corte di Appello di Salerno e quindi non si ravvisa alcuna incompetenza per territorio in relazione all'organismo adito.
2. Con il secondo motivo di appello Parte_1 chiede la modifica della sentenza di primo grado che ha riconosciuto in favore del mutuatario la somma di euro 3.413,56
di cui euro 837,58 e euro 766,58 a titolo di oneri assicurativi in quanto la polizza assicurativa è stata stipulata direttamente con CA Insurance Vie e CF
Assicurazioni spa che hanno incassato i premi. Chiede altresì la riforma nella parte in cui è stato riconosciuto il diritto al rimborso per le altre voci.
Preliminarmente deve rilevarsi, che al caso in esame si applica l'articolo 125-sexies TUB.
Infatti, il contratto di finanziamento è stato concluso il 27.09.2013 da restituire mediante cessione di quote del quinto dello stipendio/salario (cfr. all. della produzione di parte appellata di primo grado).
Come è noto, il Decreto Legislativo n. 141 del 2010, che ha coniato la norma di cui all'articolo
125-sexies T.U.B. su cui si basa la pretesa dell'appellato di ottenere il rimborso dei costi sostenuti a seguito dell'estinzione anticipata del predetto finanziamento nella misura indicata, al terzo comma dell'articolo 3, rubricato "Abrogazioni e termini di attuazione",
stabilisce: "I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione.".
Orbene, così come autorizzato dal comma 2 della suddetta norma, la Banca d'Italia con provvedimento del 09/2/2011 “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
· Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16/2/2011 ha adottato le disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, di talché, stante l'entrata in vigore del provvedimento a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U., cioè dal 03/2/2011 e l'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, del sopracitato decreto, i finanziatori e gli intermediari finanziari erano tenuti ad adeguarsi alle disposizioni in esso contenute soltanto a far data dal 01/6/2011 e, dunque, per i contratti stipulati
-
successivamente a tale termine. Ebbene, è noto che il Decreto Legislativo n. 141 del 2010, che ha introdotto la norma di cui all'articolo 125-sexies T.U.B. su cui si basa la pretesa dell'appellante di ottenere il rimborso dei costi sostenuti a seguito dell'estinzione anticipata del predetto finanziamento, ha operato un intervento di rinnovazione della disciplina pregressa – contenuta nell'art. 125 TUB – nell'intento di adeguare la legislazione nazionale al disposto dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori, ai sensi del quale il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento "ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"; per mezzo della novella del 2010, dunque, si
è giunti alla formulazione dell'art. 125 sexies, il cui primo comma, per quanto qui di interesse, così prevedeva: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".
Nel vigore della prefata disciplina si era ampiamente consolidato, in giurisprudenza, il convincimento per cui la riduzione dei costi connessi al credito, in caso di estinzione anticipata, fosse esclusivamente applicabile ai costi cc.dd. "recurring", "periodici", che cioè il cliente sostiene nel corso del rapporto di prestito ed in ragione della durata dello stesso
(es. costi assicurativi) per i quali, dunque, l'estinzione anticipata implica la non debenza degli stessi per il periodo residuo di vita del finanziamento.
Di contro, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la giurisprudenza era altrettanto granitica nel ritenere che il cliente non avesse diritto al rimborso dei costi cc.dd.
"up front", vale a dire sostenuti "una tantum” nella fase prodromica alla stipulazione del contratto o genetica dello stesso e, dunque, indipendenti ed avulsi dalla sua effettiva durata nel tempo.
A fronte di questo quadro normativo e interpretativo, nelle more della proposizione del giudizio di appello è intervenuta la nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea dell'11/9/2019, c.d. “Lexitor” (C-383/18), la quale, in sede di rinvio pregiudiziale, ha sancito il principio per cui, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di prestito al consumo, il diritto alla riduzione del costo totale del credito (previsto dall' art 16 della direttiva UE 2008/48, nonché dal Testo Unico Bancario) comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura “up front" oppure "recurring" degli stessi.
Secondo il ragionamento seguito dalla Corte di Lussemburgo, infatti, “Per quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito" e che "Dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi".
Pertanto, dovendo interpretare la Direttiva n. 2008/48/CE nel senso di assicurare la realizzazione della sua funzione (e tenuto conto che tale funzione si risolve nella esigenza di "garantire un'elevata protezione del consumatore" in chiave di effettività, e ciò
sull'assunto che il consumatore si trovi ontologicamente in una situazione di inferiorità
rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione) la Corte ha ritenuto che la tutela del consumatore risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi presentati - dal soggetto concedente il credito - come dipendenti dalla durata del contratto (i.e.: "recurring"), dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla Banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
Inoltre, evidenzia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha quindi sancito il principio per cui "Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
In via di estrema sintesi, dunque, la Corte di Lussemburgo con la pronuncia nel caso CP_3 ha superato la precedente distinzione, nell'ambito dell'estinzione anticipata dei "/
prestiti al consumo, tra costi “recurring" (suscettibili di essere rimborsati) e costi “up front”
(non rimborsabili), ritenendo che, in caso di chiusura anticipata del rapporto di prestito al consumo, spetta al consumatore il rimborso di tutti i costi da esso sostenuti, e ciò a prescindere dal fatto che essi siano collegati oppure no alla durata ed allo sviluppo del contratto.
Ebbene, a seguito della sentenza CP_3 la prevalente giurisprudenza di merito ("ex multis"
Trib. Napoli, n. 4433/2020, Trib. Roma, n. 12470/2020, Trib. Milano, ordinanza del
03/11/2020, Trib. Torino, n. 4389/2020; Trib. Milano del 09/4/2021) ha ritenuto che la stessa produca i suoi effetti anche all'interno dell'ordinamento italiano e, segnatamente, sulla portata dell'articolo 125-sexies, comma 1, T.U.B., a sua volta attuativo dell'articolo 16 della
Direttiva n. 2008/48/CE. Nel caso di specie, allora, l'operazione ermeneutica che il giudice italiano è tenuto a compiere è assai lineare, dal momento che l'art. 125 sexies, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili al citato art. 16.1 (Trib. Savona,
22-11-2021).
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente
(Trib. Milano, 11.5.2021; Trib. Milano, 9.4.2021; Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Palermo,
29.12.2020).
In particolare, con l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, il legislatore italiano ha uniformato la normativa interna al principio di diritto espresso dalla sentenza Lexitor, modificando tra l'altro il comma 1
- ―
dell'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario che, per l'effetto, attualmente recita: “Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".
Con il comma 2 dell'art. 11-octies già citato, poi, si è disposto che "L'articolo 125- sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".
Tuttavia con specifico riguardo al caso in esame non appare sussistere il diritto al rimborso nei termini stabiliti dal Giudice di Pace. Infatti il consumatore ha diritto a ottenere il rimborso di costi dallo stesso sostenuti in fase di stipula del contratto e di costi che hanno inciso nella determinazione del costo complessivo del credito. Con riguardo al premio assicurativo, dalla documentazione depositata da parte appellante non risulta la stipula di una polizza a garanzia del credito ( cd. Polizze CPI) bensì la stipula di una polizza assicurativa per il caso di premorienza laddove il contraente è IF e la polizza assicurativa per il rischio impiego con CF Assicurazioni spa;
sia CA che CF hanno incassato direttamente il premio. Pertanto nel caso in esame non sussiste alcun diritto al rimborso nei confronti della Parte_1 Solo sotto questo profilo l'appello va accolto dovendo invece ritenersi rimborsabili i costi indicati in sentenza che comprendono, oltre agli interessi, anche le commissioni bancarie e finanziarie, compresa quella di intermediazione, le spese di istruttoria, quantificate in € 1.827,40.
Ne consegue che l'appello deve essere parzialmente accolto.
Sicché va revocata l'impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto come dovuta la somma di euro 1.604,16 a titolo di oneri assicurativi.
In ordine alle spese processuali, quelle relative al primo grado di giudizio permangono regolate dalla statuizione del GDP, da riconfermarsi sul punto in assenza di specifica impugnazione del capo sulle spese;
per ciò che concerne il presente grado di giudizio, le spese vanno poste a carico di parte appellata e liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza qui impugnata, dichiara non dovuto il rimborso degli oneri assicurativi.
2) Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di parte appellante, liquidate in complessivi euro
852.00 in favore di parte appellante, oltre euro 147.00 per C.U., oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Salerno il 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara